§ 3.2.27 - L.R. 9 marzo 1988, n. 9.
Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:09/03/1988
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Per la tutela del patrimonio etnico e culturale degli zingari la Regione sarda promuove interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo ed alla sosta nel territorio della Sardegna ed a [...]
Art. 2.      1. L'Assessore regionale competente per gli adempimenti previsti dalla presente legge consulta gli enti locali e le loro associazioni e le organizzazioni dei nomadi, in particolare per:
Art. 3.      1. I fini di cui all'art. 1 sono perseguiti attraverso i seguenti interventi:
Art. 4.      1. Le iniziative di cui al precedente art. 3, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive su vari aspetti della cultura delle popolazioni [...]
Art. 5.      1. Il campo di sosta deve essere dotato di delimitazione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, acqua [...]
Art. 6.      1. Il campo di transito è costituito di adeguata superficie delimitata e dotata di energia elettrica pubblica e presa per la privata, di acqua potabile e servizi igienici, dove possono sostare i [...]
Art. 7.      1. I Comuni adottano opportune iniziative atte a favorire l'accesso alla casa delle famiglie nomadi che facciano la scelta della vita sedentaria, utilizzando a tal fine leggi vigenti e in [...]
Art. 8.      1. Nel rispetto dell'indennità etnico-culturale, i Comuni possono assumere iniziative per favorire:
Art. 9.      1. I Comuni, le Province e gli enti gestori di attività di formazione professionale possono assumere iniziative di formazione e riconversione professionale indirizzate a favorire l'inserimento [...]
Art. 10.      1. Per le iniziative di formazione professionale si fa riferimento ai programmi predisposti, ai sensi della l.r. 1º giugno 1979, n. 47 dall'Assessorato regionale del lavoro, cui le richieste [...]
Art. 11.      1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:
Art. 12.      1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo le Province, i Comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale e gli altri enti di cui all'art. 3, punto [...]
Art. 13.      1. I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo inclusi nel programma di finanziamento, entro 60 giorni dall'approvazione del programma stesso, [...]
Art. 14.      1. Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 1.050.000.000.


§ 3.2.27 - L.R. 9 marzo 1988, n. 9.

Tutela dell'etnia e della cultura dei nomadi.

 

Art. 1.

     1. Per la tutela del patrimonio etnico e culturale degli zingari la Regione sarda promuove interventi diretti ad evitare impedimenti al nomadismo ed alla sosta nel territorio della Sardegna ed a garantire la disponibilità e l'utilizzazione di strutture a difesa della salute e della convivenza e benessere sociale.

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore regionale competente per gli adempimenti previsti dalla presente legge consulta gli enti locali e le loro associazioni e le organizzazioni dei nomadi, in particolare per:

     a) acquisire pareri motivati sui programmi di intervento previsti con la presente legge;

     b) acquisire pareri e formulare proposte in merito alla attuazione di leggi e provvedimenti comunitari o nazionali nell'ambito del territorio della Sardegna;

     c) studiare le problematiche proprie del nomadismo, gli effetti conseguenti sulla vita economico-sociale locale, le condizioni di vita e di lavoro dei nomadi e propone adeguate soluzioni.

 

     Art. 3.

     1. I fini di cui all'art. 1 sono perseguiti attraverso i seguenti interventi:

     1) erogazione di contributi alle province ed ai Comuni, nonché ad enti pubblici o privati costituiti con atto pubblico, che operano ai sensi del proprio statuto, per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche ed artigianali tipiche delle popolazioni nomadi;

     2) erogazione di contributi ai Comuni, istituti, enti e convitti per l'organizzazione e l'attivazione di iniziative di istruzione, con particolare riferimento per i bambini in età scolare di comunità nomadi nello spirito della tutela della loro identità culturale;

     3) erogazione di contributi e Province e Comuni per la realizzazione, gestione e manutenzione di campi di sosta e transito appositamente attrezzati;

     4) organizzazione di corsi di formazione professionale per favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo, la valorizzazione delle loro attività lavorative artigianali tipiche e forme adeguate di riconversione professionale.

 

     Art. 4.

     1. Le iniziative di cui al precedente art. 3, punto 1), possono consistere in convegni, conferenze, pubblicazioni, studi ed indagini conoscitive su vari aspetti della cultura delle popolazioni nomadi, intese a diffonderne la conoscenza, nonché nell'organizzazione di mostre e rassegne di materiale artistico, folkloristico ed artigianale, finalizzate alla divulgazione ed allo sviluppo delle attività e delle produzioni tipiche di tali popolazioni.

 

     Art. 5.

     1. Il campo di sosta deve essere dotato di delimitazione, servizi igienici, illuminazione pubblica, impianti di allaccio di energia elettrica ad uso privato, area di giochi per bambini, acqua potabile, fontana e lavatoio, contenitori per immondizia, cabina telefonica. Nel campo dovrà essere previsto uno spazio polivalente per riunioni o altre esigenze sociali, dotato di servizi igienici.

     2. L'unità sanitaria locale competente per territorio garantisce al campo di sosta la vigilanza igienica e la assistenza sanitaria.

     3. I nomadi che intendono accedere al campo di sosta devono versare un contributo all'amministrazione comunale, con la quale concorrono congiuntamente nella gestione del campo di sosta, ed esibire, per la registrazione, i documenti di identità.

     4. L'ubicazione del campo di sosta, deve avere una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e non superiore a 4.000 metri quadrati, deve evitare ogni forma di emarginazione urbanistica e facilitare l'accesso ai servizi pubblici. Il campo potrà contenere rispettivamente un massimo di 10 e 25 roulottes.

     5. La gestione e manutenzione del campo avviene con il concorso congiunto nelle spese della pubblica amministrazione e degli utenti, privilegiando al massimo l'autogestione.

     6. L'area da adibire a campo di sosta deve in ogni caso essere classificata «zona per attrezzature speciali di uso pubblico», di cui all'art. 2 del d.m. 2 aprile 1968. Qualora il comune intenda adibire a tale scopo area con diversa classificazione, si rende necessaria l'approvazione di motivata variante allo strumento urbanistico generale.

 

     Art. 6.

     1. Il campo di transito è costituito di adeguata superficie delimitata e dotata di energia elettrica pubblica e presa per la privata, di acqua potabile e servizi igienici, dove possono sostare i nomadi di passaggio.

     2. Nei campi di transito la vigilanza igienico-sanitaria e l'assistenza sono affidate all'unità sanitaria locale competente per territorio. La gestione del campo avviene secondo le modalità di cui all'art. 5, comma quinto, della presente legge.

 

     Art. 7.

     1. I Comuni adottano opportune iniziative atte a favorire l'accesso alla casa delle famiglie nomadi che facciano la scelta della vita sedentaria, utilizzando a tal fine leggi vigenti e in particolare le agevolazioni previste dal Fondo sociale europeo.

 

     Art. 8.

     1. Nel rispetto dell'indennità etnico-culturale, i Comuni possono assumere iniziative per favorire:

     a) la scolarizzazione dei bambini nomadi nell'ambito delle scuole del preobbligo e dell'obbligo scolastico;

     b) le attività di educazione permanente per gli adulti. A tal fine i comuni promuovono le opportune intese con i competenti uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione.

 

     Art. 9.

     1. I Comuni, le Province e gli enti gestori di attività di formazione professionale possono assumere iniziative di formazione e riconversione professionale indirizzate a favorire l'inserimento delle popolazioni nomadi nel campo lavorativo e in modo particolare al recupero e valorizzazione delle forme artigianali tipiche della loro cultura.

 

     Art. 10.

     1. Per le iniziative di formazione professionale si fa riferimento ai programmi predisposti, ai sensi della l.r. 1º giugno 1979, n. 47 dall'Assessorato regionale del lavoro, cui le richieste vanno indirizzate.

 

     Art. 11.

     1. Per le finalità di cui alla presente legge è prevista l'erogazione di contributi nella seguente misura:

     a) per l'eventuale acquisto dell'area di cui ai precedenti artt. 5 e 6

-  qualora non si utilizzi terreno di proprietà comunale - e la

realizzazione delle opere di infrastruttura nei campi di sosta e di

transito fino al 100% della spesa;

     b) per le spese di cui al precedente art. 4, fino all'80% della spesa;

     c) per le iniziative di sostegno dell'attività artigianale, tipica e tradizionale, di cui al precedente art. 9, fino al 100% della spesa se di carattere annuale, o per il primo anno se di carattere pluriennale, fino all'80% per il secondo e terzo anno.

 

     Art. 12.

     1. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo le Province, i Comuni e gli enti gestori di attività di formazione professionale e gli altri enti di cui all'art. 3, punto 1), devono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno con allegati, in quanto ad essa riferiti:

     a) il progetto del campo di sosta o di transito e preventivo di spesa;

     b) preventivo di spesa relativo alla gestione e manutenzione del campo sosta o di transito;

     c) progetto o progetti di iniziative di scolarizzazione, istruzione, formazione professionale, con annesso preventivo di spesa.

     2. Entro il 31 marzo la Giunta regionale, delibera il programma di riparto dei contributi sulla base di un piano pluriennale con priorità per le maggiori aree urbane.

     3. In sede di prima applicazione, i termini di cui al primo e secondo comma del presente articolo sono individuati rispettivamente in sessanta e centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13.

     1. I beneficiari dei contributi relativi alle opere di cui al punto a) del precedente articolo inclusi nel programma di finanziamento, entro 60 giorni dall'approvazione del programma stesso, presenteranno il progetto completo nelle sue parti all'Assessorato regionale dei lavori pubblici della Regione sarda [1].

     2. Decorsi 30 giorni dalla data di presentazione del progetto senza che gli organi tecnici dell'Assessorato abbiano fatto conoscere motivato parere tecnico si può dare immediato inizio all'esecuzione dei lavori.

     3. L'erogazione dei singoli contributi è disposta in unica soluzione con decreto dell'Assessore competente in materia di assistenza sociale [2] con accreditamento all'ente interessato.

 

     Art. 14.

     1. Per le spese derivanti dalla presente legge è autorizzato lo stanziamento annuo di lire 1.050.000.000.

     2. Nel bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1988 nello stato di previsione dell'Assessorato competente in materia di assistenza sociale [2] sono istituiti i seguenti capitoli con gli stanziamenti sottoindicati:

     - contributi ai Comuni, alle Province, nonché ad enti pubblici e privati per favorire la conoscenza e la tutela delle forme espressive, delle tradizioni culturali e delle produzioni artistiche e artigianali delle popolazioni nomadi (art. 3, n. 1 della presente legge);

     - contributi ai Comuni, ad istituti, enti convitti per l'organizzazione ed attivazione di iniziative d'istruzione a favore delle comunità zingare (art. 3 n. 2 della presente legge);

     - contributi alle Province ed ai Comuni per la gestione e la manutenzione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 3, n. 3 della presente legge) lire 50.000.000;

     - contributi alle Province e ai Comuni per la realizzazione di campi di sosta e transito attrezzati per le popolazioni nomadi (art. 3, n. 3 della presente legge) lire 1.000.000.000.

     3. Alla relativa spesa si fa fronte con l'utilizzo del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     4. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopra citati capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 92 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 75, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[2] Comma così modificato dall'art. 75, comma 1, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.