§ 3.2.31 - L.R. 25 luglio 1990, n. 32.
Norme transitorie e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante «Riordino delle funzioni socio-assistenziali».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:25/07/1990
Numero:32


Sommario
Art. 1.      1) Per l'anno 1990, una quota del fondo assistenziale di cui all'art. 45 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, pari a lire 45 miliardi, é assegnata ai Comuni per il mantenimento dei [...]
Art. 2.      1) Le convenzioni stipulate per lo svolgimento dei servizi socio- assistenziali tra gli enti locali e i singoli operatori o società possono essere prorogate sino e non oltre il 31 dicembre 1990, [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      1. Il contributo complessivo annuale concesso dalla Regione per la conclusione di convenzioni con uno o più, operatori sociali, previsto dall'articolo 55 secondo comma, della legge regionale 25 [...]
Art. 6.      1. Per le maggiori spese previste dall'articolo 4 della presente legge, e valutate in lire 100 milioni annui nello stato di previsione della spessa del bilancio della Regione per il 1990 sono [...]


§ 3.2.31 - L.R. 25 luglio 1990, n. 32.

Norme transitorie e di modifica della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante «Riordino delle funzioni socio-assistenziali».

 

Art. 1.

     1) Per l'anno 1990, una quota del fondo assistenziale di cui all'art. 45 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, pari a lire 45 miliardi, é assegnata ai Comuni per il mantenimento dei servizi socio-assistenziali in atto.

     2) In deroga all'art. 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e limitatamente all'anno 1990, la quota di cui al comma precedente é ripartita tra i Comuni in proporzione fissa, con decreto dell'Assessore regionale della Sanità, sulla base degli oneri dichiarati per l'anno 1989.

     3) Qualora la spesa dichiarata ai sensi del comma precedente risulti superiore ai trasferimenti effettuati, dalla Regione sulla base della legge regionale 10 marzo 1989, n. 9, le assegnazioni per l'anno 1990 sono calcolate in percentuale fissa su tali trasferimenti.

     4) I Comuni devono presentare all'Assessorato competente la dichiarazione di cui al precedente secondo comma entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine l'Assessore competente attribuisce, secondo le procedure indicate dal precedente secondo comma, ai Comuni adempienti il 60 per cento degli oneri dichiarati da ciascuno.

 

     Art. 2.

     1) Le convenzioni stipulate per lo svolgimento dei servizi socio- assistenziali tra gli enti locali e i singoli operatori o società possono essere prorogate sino e non oltre il 31 dicembre 1990, se in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1989.

 

     Art. 3. [1]

 

     Art. 4. [2]

 

     Art. 5.

     1. Il contributo complessivo annuale concesso dalla Regione per la conclusione di convenzioni con uno o più, operatori sociali, previsto dall'articolo 55 secondo comma, della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, è aumentato rispettivamente a lire 2.400.000 mensili per il personale diplomato e provvisto di titolo di specializzazione triennale, ed a lire 2.600.000 mensili per il personale provvisto di diploma di laurea.

     2. Per il personale in possesso degli altri titoli di studio indicati dal quarto comma del citato articolo 55 resta ferma la misura del contributo indicata al secondo comma del medesimo articolo.

 

     Art. 6.

     1. Per le maggiori spese previste dall'articolo 4 della presente legge, e valutate in lire 100 milioni annui nello stato di previsione della spessa del bilancio della Regione per il 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

     (omissis).

     2. Le spese per l'attuazione delle presente legge fanno carico al capitolo 12001-05 del bilancio della Regione per l'anno 1990 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

 


[1] Inserisce l'art. 24 alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.

[2] Modifica l'art. 21, terzo comma, della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4.