§ 3.2.28 - L.R. 10 marzo 1989, n. 9.
Disposizioni per la prima applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante «Riordino delle funzioni socio assistenziali».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:10/03/1989
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Per l'anno 1989, in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, lettera h) e 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le quote spettanti ai Comuni, alle Province ed alle Unità [...]
Art. 2.      1. Per l'anno 1989 l'articolo 42, comma terzo della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, non incide sulle convenzioni aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte [...]
Art. 3.      1. Per l'anno 1989 non si applica l'articolo 55 comma terzo della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 3.2.28 - L.R. 10 marzo 1989, n. 9.

Disposizioni per la prima applicazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, recante «Riordino delle funzioni socio assistenziali».

 

Art. 1.

     1. Per l'anno 1989, in deroga a quanto previsto dagli articoli 20, lettera h) e 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le quote spettanti ai Comuni, alle Province ed alle Unità sanitarie locali per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali sono ripartite secondo i seguenti criteri.

     2. Le somme disponibili del fondo socio-assistenziale di cui all'articolo 47 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, devono essere destinate alle spese derivanti agli enti titolari delle funzioni dall'erogazione di servizi e di prestazioni socio-assistenziali.

     3. Le somme devono essere ripartite sulla base dei finanziamenti già concessi o comunque stanziati o erogati dalla Regione in conto esercizio finanziario 1988 per servizi e prestazioni rese nell'ambito territoriale di ciascun ente ai sensi delle disposizioni legislative allora vigenti.

     4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per il finanziamento degli interventi a carattere socio-assistenziale di cui agli articoli 4, 5, 7 e 9 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 14, ed all'articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 28.

     5. Per gli esercizi finanziari 1989-1990 al fine di evitare il blocco dell'assistenza economico-sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, si applicano il quarto comma dell'articolo 8 e l'articolo 11 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, già abrogati dal secondo comma dell'articolo 56 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 [1].

 

     Art. 2.

     1. Per l'anno 1989 l'articolo 42, comma terzo della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, non incide sulle convenzioni aventi ad oggetto l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali da parte di soggetti privati, in corso di esecuzione alla data del 31 dicembre 1988.

     2. Restano salve le prescrizioni concernenti i livelli di prestazione e di qualificazione del personale, nonché gli standard strutturali e funzionali previsti dal regolamento di esecuzione della legge.

 

     Art. 3.

     1. Per l'anno 1989 non si applica l'articolo 55 comma terzo della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 102 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18.