§ 2.2.5 - L.R. 15 marzo 1956, n. 9.
Provvidenze a favore dell'agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:15/03/1956
Numero:9


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 


§ 2.2.5 - L.R. 15 marzo 1956, n. 9. [1]

Provvidenze a favore dell'agricoltura.

 

Art. 1.

     E' istituito un fondo di rotazione destinato a favorire il credito agrario nella Regione.

 

     Art. 2.

     Il fondo ha la durata di anni 25 a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge; la durata può essere prorogata.

     Il fondo è costituito presso il Banco di Sardegna il quale tiene separata gestione che deve risultare in apposito conto.

 

     Art. 3.

     Il fondo è utilizzato, con particolare riguardo alla piccola proprietà coltivatrice, per operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio da effettuarsi dal Banco di Sardegna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario a norma del R.D. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, del regolamento per l'esecuzione approvato con D.M. 23 gennaio 1928, e delle disposizioni che regolano il servizio del credito agrario presso gli Istituti ed Enti medesimi.

 

     Art. 4.

     Agli effetti delle provvidenze di cui all'articolo precedente, nel caso riguardino la piccola proprietà coltivatrice, sono previste le seguenti possibilità:

     a) concessione di mutui per l'acquisto di terreni, a norma e con i benefici delle vigenti leggi dello Stato in materia, fino all'80 per cento della somma riconosciuta ammissibile e con ammortamento entro 25 anni a decorrere dal 6° anno successivo a quello della effettiva presa di possesso del fondo;

     b) integrazione, fino alla percentuale dell'80 per cento delle somme riconosciute ammissibili, per i mutui da chiunque concessi in forza delle leggi vigenti.

 

     Art. 5.

     Allo scopo di favorire la utilizzazione di mutui comunque concessi a favore dei beneficiari che non godano, per lo stesso oggetto, di sussidi o contributi, è prevista la concessione di provvidenze integrative tendenti a prorogare il periodo di ammortamento dei mutui di cui trattasi e concernenti:

     a) opere di irrigazione, fino ad anni 12;

     b) fabbricati rurali, fino ad anni 24.

 

     Art. 6.

     I mutui di miglioramento di cui all'art. 3 sono concessi:

     a) fino alla concorrenza di L. 10.000.000 ed a tasso di favore nei riguardi di imprenditori per opere di miglioramento, per le quali gli imprenditori stessi non abbiano beneficiato di contributi o sussidi;

     b) fino alla concorrenza di L. 1.000.000, ed al tasso netto del 7 per cento in ragione d'anno, per opere di miglioramento che non superino le L. 2.000.000 di spesa approvata e per cui siano stati ottenuti sussidi o contributi in base a provvidenze sia statali che regionali;

     c) per operazioni contro cessioni dei crediti per i sussidi o contributi comunque ottenuti a fronte delle Operazioni di miglioramento di cui alla lettera b) ed allo stesso tasso di interesse.

     Il tasso di favore di cui alla lettera a) è stabilito nella misura di una lira per cento in meno rispetto al tasso ufficiale di sconto.

     Gli Istituti, nella valutazione dei fondi, al fine dell'apprezzamento delle garanzie richieste, tengono presenti anche la maggiore capacità produttiva conseguibile dai fondi medesimi a seguito delle opere di miglioramento per le quali sono concesse le provvidenze di cui sopra, nonché l'efficienza complessiva dell'azienda della quale il fondo sia parte essenziale.

 

     Art. 7.

     I prestiti di esercizio sono, dal Banco di Sardegna o da altri Istituti ed Enti autorizzati ad esercitare il credito agrario, concessi direttamente a favore degli imprenditori agricoli. Gli Istituti possono riscontrare le cambiali agrarie in possesso delle Casse Comunali di Credito Agrario, delle Casse Rurali ed Artigiane, dei Consorzi Agrari ed anche eseguire operazioni di sconto direttamente a favore di detti Enti i quali richiedono ai loro beneficiari, di preferenza piccoli imprenditori, un interesse non superiore di una lira per cento rispetto a quello che essi corrispondono a detti Istituti finanziatori, a sua volta stabilito nella misura massima di una lira per cento il più del tasso ufficiale di sconto in ragione d'anno.

 

     Art. 8.

     Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e dell'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta, è determinata, alla fine di ciascun anno per il successivo, la entità complessiva dei finanziamenti da concedere agli Istituti ed Enti suddetti, tenuto conto delle disponibilità esistenti sul fondo.

     I crediti ed i risconti concessi agli Enti sopra indicati non possono, nel loro complesso, superare il 50% delle somme che gli stessi hanno singolarmente destinato, durante l'anno, ai prestiti di esercizio.

 

     Art. 9.

     Le operazioni di credito effettuate dagli Istituti ed Enti di cui all'art. 3 sono addebitate al fondo nei limiti della disponibilità loro attribuita in base all'articolo precedente.

     Allo stesso fondo sono accreditati gli interessi attivi in dipendenza delle operazioni di mutuo e di prestito effettuate dagli Istituti ed Enti sulle disponibilità loro assegnate ed è addebitato il costo del servizio quale risulta dalle modalità stabilite dalla apposita convenzione di cui al successivo art. 15, oltrechè le perdite eventuali previste nell'art. 11.

 

     Art. 10.

     Le somme che affluiscono al fondo di rotazione in dipendenza del versamento delle rate di ammortamento e degli interessi da parte dei mutuatari sono reimpiegate per nuove operazioni.

 

     Art. 11.

     Gli Istituti ed Enti assumono piena responsabilità sulla concessione dei mutui o prestiti in applicazione della presente legge.

     Tuttavia sulle singole operazioni effettuate dagli Enti che fruiscono del risconto, e nei limiti di somma consentita alle Casse comunali, la Regione concede una garanzia sussidiaria nella misura del 50% delle perdite eventuali accertate. I provvedimenti relativi sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura e dell'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta.

 

     Art. 12.

     E' previsto altresì l'intervento della Regione per ridurre il saggio di interesse e il tasso di sconto sui mutui e prestiti di credito agrario concessi dagli Istituti ed Enti predetti con proprie disponibilità patrimoniali ai produttori agricoli singoli o associati.

     La misura della partecipazione della Regione al tasso concordato per le operazioni di miglioramento e di esercizio è determinata alla fine di ogni anno per il successivo nel decreto di cui al precedente art. 8.

 

     Art. 13.

     Per consentire il controllo sull'applicazione della presente legge, l'Istituto gestore è tenuto a trasmettere periodicamente all'Assessorato all'agricoltura e a quello alle finanze le situazioni contabili e i dati statistici relativi alle operazioni compiute sul fondo, oltrechè i dati relativi ad operazioni di credito agrario concesse con mezzi propri, l'elenco delle domande di mutui e prestiti pervenute all'Istituto e non ancora soddisfatte, nonché ogni altro elemento relativo all'applicazione del disposto dell'articolo precedente.

     Analoghi elenchi sono trasmessi periodicamente agli stessi Assessorati dagli altri Istituti.

 

     Art. 14.

     Le Giunta regionale designa, in rappresentanza rispettiva mente dell'Assessorato alle finanze e dell'Assessorato all'agricoltura, due esperti i quali intervengono, esprimendo il loro parere con voto deliberativo, alle adunanze dei comitati esecutivi o di altri organi deliberanti del Banco di Sardegna e degli altri Istituti di cui all'art. 3, allorquando devono essere adottate decisioni sulle richieste di concessione di provvidenze di cui alla presente legge.

     Gli esperti di cui sopra durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

     Le deliberazioni divengono esecutive entro 15 giorni dalla comunicazione fattane all'Assessorato all'agricoltura e a quello alle finanze ove nel termine anzidetto gli Assessori non ne richiedano il riesame.

 

     Art. 15.

     Per la gestione del fondo e per l'esercizio delle altre operazioni di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare col Banco di Sardegna apposita convenzione.

 

     Art. 16.

     Alla istituzione del fondo di cui all'art. 1 si provvede con la somma di L. 1.000.000.000 stanziato come in appreso:

     - L. 500.000.000 sul Cap. 136 del Bilancio regionale relativo all'esercizio 1951;

     - L. 500.000.000 sul Cap. 148 del Bilancio regionale relativo all'esercizio 1952.

     Il fondo è incrementato dagli ulteriori stanziamenti che ver ranno stabiliti negli stati di previsione dei futuri esercizi.

 

     Art. 17.

     (Omissis).

 

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

 

     Art. 18.

     (Omissis).

 

 


[1] Modificata dalla L.R. 5 aprile 1957, n. 8 e dalla L.R. 21 aprile 1961, n. 8. Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.