§ 3.2.37 - L.R. 27 agosto 1992, n. 15.
Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:27/08/1992
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Tipologia dei servizi).
Art. 3.  (Requisiti per l'accesso ai servizi).
Art. 4.  (Coordinamento tra servizi sanitari e servizi socio- assistenziali).
Art. 5.  (Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4).
Art. 6.  (Sussidio economico).
Art. 7.  (Infermità riconosciute).
Art. 8.  (Competenze delle équipe dipartimentali).
Art. 9.  (Stato di bisogno economico).
Art. 10.  (Misura del sussidio).
Art. 11.  (Procedimento di concessione del sussidio).
Art. 12.  (Costituzione presso i Comuni del fondo per l'erogazione del sussidio).
Art. 13.  (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche).
Art. 14.  (Commissioni periferiche).
Art. 15.  (Istruttoria dei ricorsi).
Art. 16.  (Ricorso).
Art. 17.  (Azioni programmatiche).
Art. 18.  (Abrogazione).
Art. 19.  (Norme transitorie).
Art. 20.  (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'articolo 1. comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44).
Art. 21.  (Attuazione del Piano regionale per l'assistenza psichiatrica).
Art. 22.  (Norma finanziaria).
Art. 23.  (Entrata in vigore).


§ 3.2.37 - L.R. 27 agosto 1992, n. 15.

Nuove norme inerenti provvidenze a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna.

 

TITOLO I

NORME INTEGRATIVE E DI RACCORDO CON LA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, N. 4

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La Regione autonoma della Sardegna promuove l'istituzione di servizi socio-assistenziali a favore delle persone affette da disturbi psichici residenti nel territorio regionale in armonia con la legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     2. In attuazione dell'articolo 16 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, la presente legge detta norme per il coordinamento tra i servizi sanitari ed i servizi socio-assistenziali, nel quadro delle competenze che la medesima legge assegna ai Comuni ed alle Aziende USL [1] e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 30 della Legge 27 dicembre 1983, n. 730 e al D.P.C.M. 8 agosto 1985.

     3. Ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, le funzioni socio-assistenziali previste dalla presente legge sono attribuite ai Comuni singoli, ai consorzi volontari ed alle associazioni di Comuni.

     4. Le disposizioni di cui al Titolo I della presente legge si applicano anche ai soggetti affetti da ritardo mentale residenti nel territorio regionale.

 

     Art. 2. (Tipologia dei servizi).

     1. Nel quadro delle procedure di programmazione previste dal Titolo III della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, i Comuni singoli, associati o consorziati predispongono ed attuano a favore dei soggetti affetti da disturbi psichici o da ritardo mentale:

     a) interventi di assistenza economica, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e degli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, e successive integrazioni e modificazioni;

     b) l'inserimento nei servizi residenziali e semi-residenziali, ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

     c) gli affidamenti familiari ed eterofamiliari, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

     d) gli interventi di assistenza domiciliare, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

     e) servizi di trasporto finalizzati all'accesso ai servizi nel territorio;

     f) forme di inserimento lavorativo, o in aziende pubbliche e private, o mediante la costituzione di cooperative di lavoro e laboratori protetti, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e agli articoli 7 e 16 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33;

     g) attività di aggregazione culturale, ricreativa, sportiva, di tempo libero, secondo le indicazioni degli articoli 25 e 27 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4;

     h) altre tipologie d'interventi previste dalla legge regionale 25 gennaio 1988 n. 4.

     2. Gli interventi di cui al comma precedente sono integralmente soggetti alla disciplina del Titolo IV della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 e delle relative norme di attuazione.

     3. Gli interventi di assistenza economica previsti dalla precedente lettera a), se a carattere continuativo, non sono cumulabili con l'assegno previsto dal Titolo II della presente legge.

 

     Art. 3. (Requisiti per l'accesso ai servizi). [2]

     1. Costituisce condizione per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dall'articolo 2 il fatto che il soggetto sia assistito dal "Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici", dal "Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici" istituiti nell'ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione della Azienda USL competente per territorio ovvero dalle cliniche universitarie di psichiatria o neuropsichiatria infantile.

 

     Art. 4. (Coordinamento tra servizi sanitari e servizi socio- assistenziali).

     1. L'équipe del Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici o Servizio della tutela materno-infantile consultori familiari neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici dell'Azienda USL competente per territorio, integrata dall'operatore del servizio socio-assistenziale del Comune, determina la tipologia dell'intervento a favore del soggetto affetto da disturbi psichici o da ritardo mentale, previa attenta valutazione dei servizi e delle risorse presenti ed attivabili nel territorio. Contestualmente stabilisce la cadenza temporale delle relative verifiche [3].

     2. Nel caso in cui nell'Unità Sanitaria Locale non sia attivato il Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dall'omonima struttura dell'Azienda USL viciniore [4].

     3. Nel caso in cui nell'Azienda USL non sia attivato il Servizio della tutela materno-infantile consultori familiari neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici, le funzioni sono svolte dall'omonimo servizio dell'Unità Sanitaria Locale viciniore [5].

     4. Per l'attuazione di specifiche forme d'intervento che richiedono l'integrazione tra l'area assistenziale e l'area sanitaria, i Comuni e le Azienda USL [6] stipulano apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4, e dell'articolo 14, terzo comma, del D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12.

 

     Art. 5. (Programmazione: rinvio alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4). [7]

     1. Gli enti locali interessati all'organizzazione di attività indirizzate alle persone affette da patologie psichiatriche residenti nel proprio territorio, predispongono piani di intervento da attuare nel territorio comunale in collaborazione con i servizi a ciò deputati dell'Azienda USL competente per territorio ed in armonia con il piano comunale degli interventi socio-assistenziali previsto dall'articolo 21 della legge. regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     2. Sarà data precedenza, nell'attribuzione di finanziamenti, ai progetti di livello intercomunale.

     3. I comuni, associati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, dovranno individuare con idoneo atto deliberativo l'ente locale capofila responsabile del progetto e interlocutore dell'Amministrazione regionale.

     4. L'Azienda USL competente per territorio può assumere, su delega dei comuni partecipanti al progetto, la gestione delle attività di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 gennaio 1995 n. 5.

     5. I soggetti privati e gli organismi chiamati a collaborare nella gestione del servizio dovranno essere in possesso dei requisiti istituzionali, organizzativi e professionali previsti dall'articolo 42 della legge regionale n. 4 del 1988.

     6. Le somme per lo svolgimento dei progetti sono assegnate per l'80% all'atto dell'avvio, per la restante quota a conclusione dell'attività.

 

TITOLO II

ASSISTENZA ECONOMICA

 

     Art. 6. (Sussidio economico). [8]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico secondo le norme della presente legge.

     2. Costituisce condizione per la concessione del sussidio la circostanza che il soggetto sia assistito dai servizi di cui all'articolo 3 e che per esso sia predisposto un adeguato piano d'intervento.

 

     Art. 7. (Infermità riconosciute).

     1. Si considerano affetti da disturbo a carattere invalidante coloro che presentano una delle infermità previste dal successivo allegato A in grado di costituire motivo di perdita delle capacita occupazionali e/o dell'autonomia del soggetto nelle comuni attività della vita quotidiana [9].

     2. L'elenco delle infermità previsto dall'allegato A della presente legge è aggiornato e modificato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della sanità, sentita la competente Commissione consiliare.

 

     Art. 8. (Competenze delle équipe dipartimentali). [10]

     1. I servizi di cui all'articolo 3 della presente legge, ovvero le altre strutture pubbliche in esso indicate, esprimono parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio, in relazione al piano d'intervento previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali.

     2. Per i casi di carenza nell'Azienda USL competente, dei servizi di cui al comma 1, si ricorre all'Azienda viciniore.

     3. Nel caso in cui l'équipe del servizio ritenga inopportuna la concessione del sussidio, indica quale sia l'intervento socio sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti nel territorio.

 

     Art. 9. (Stato di bisogno economico). [11]

     1. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a quanto previsto dall' articolo 41,comma 5, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.

     2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l' assegno di accompagnamento.

     3. I minori, i beneficiari dell'amministrazione di sostegno, gli interdetti o inabilitati non sono assistibili quando la famiglia di appartenenza superi il reddito imponibile di lire 50 milioni [12].

     4. Non sussiste lo stato di bisogno per il periodo in cui il soggetto richiedente usufruisce di servizio residenziale i cui oneri siano a carico del Servizio Sanitario Regionale o di altro soggetto pubblico.

     5. I limiti di reddito previsti dai precedenticommi 1 e 3 sono aggiornati annualmente con deliberazione della Giunta regionale..

 

     Art. 10. (Misura del sussidio).

     1. Al soggetto che si trovi nelle condizioni cliniche ed economiche previste dai precedenti articoli 7 e 9 la Regione concede un sussidio commisurato al reddito personale, fino alla concorrenza della somma di lire 550.000 mensili, o della maggiore somma derivante dall'adeguamento annuale del limite di reddito di cui all'articolo 9, quarto comma, della presente legge.

     1 bis. La spesa complessiva per i sussidi economici o, in alternativa per gli interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione di cui al comma 1 del presente articolo, è determinata in euro 15.000.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 [13].

     1 ter. La Giunta regionale, sulla base di parametri di ordine demografico, epidemiologico e della spesa storica, individua l’importo massimo disponibile relativo ad ogni ambito territoriale delle aziende sanitarie locali, per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 [14].

     1 quater. I sussidi economici sono concessi, per i tempi e per gli obiettivi definiti dai piani di intervento terapeutico-riabilitativi personalizzati, predisposti dai centri di salute mentale e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 20 del 1997, e concordati con il comune di residenza della persona assistita [15].

     1 quinquies. Il piano di intervento, definito in accordo con il beneficiario, persegue obiettivi di socializzazione e di integrazione sociale, ha una durata massima di dodici mesi e può essere rifinanziato, in tutto o in parte, sulla base dei risultati ottenuti. Il piano può prevedere l’erogazione di un sussidio economico o, in alternativa, il finanziamento di interventi di inserimento in attività lavorative e di socializzazione e di interventi per il mantenimento di standard minimi di qualità della vita [16].

     2. La spesa per l'attuazione del presente articolo è valutata in lire 4.950.000.000 per l'anno 1992 e in lire 9.950.000.000 per ciascuno degli anni 1993 e 1994 (cap. 12001-01).

 

     Art. 11. (Procedimento di concessione del sussidio). [17]

     1. Per la concessione del sussidio i soggetti interessati devono presentare apposita domanda al comune di residenza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato B della presente legge.

     2. Il comune, dopo aver accertato l'esistenza delle condizioni di bisogno economico, richiede entro trenta giorni dalla ricezione della domanda - alla Azienda USL competente per territorio, la verifica della sussistenza delle condizioni cliniche sulla base della certificazione sanitaria prodotta dall'utente interessato. L'Azienda USL trasmette al Comune le risultanze della propria verifica entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta formulando altresì il parere obbligatorio sull'opportunità della concessione del sussidio.

     3. Nei dieci giorni successivi il comune trasmette all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, le risultanze del proprio accertamento dandone contestuale comunicazione al soggetto istante.

     4. Il sussidio è concesso e aggiornato con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, sulla base delle risultanze pervenute.

     5. Copia del decreto è trasmessa entro trenta giorni dalla sua emanazione al comune di residenza dell'istante, per le procedure di erogazione.

     6. L'erogazione del sussidio è delegata al comune di residenza dell'assegnatario, che dovrà provvedervi con cadenza mensile e con provvedimento del Sindaco, conformemente ai decreti di cui al comma 4.

     7. La concessione decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

 

     Art. 12. (Costituzione presso i Comuni del fondo per l'erogazione del sussidio). [18]

     1. Per l'erogazione dei finanziamenti previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale provvede alla costituzione, presso ciascun comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata [19].

     2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito con un accreditamento iniziale non superiore al 15% delle somme accreditate a ciascun comune, per il pagamento nell'anno 1992, dei sussidi previsti dalla soppressa legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, recante l'Assistenza economico-sociale e di mantenimento in favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".

     3. La Regione provvede, su richiesta del Comune, alla reintegrazione del fondo non appena sia accertato l'esaurimento di esso.

 

     Art. 13. (Verifica delle condizioni cliniche ed economiche). [20]

     1. Le condizioni cliniche ed economiche delle persone che godono dei sussidi sono soggette alle verifiche indicate nel piano d'intervento di cui al precedente articolo 6.

     2. I comuni di residenza degli assistiti accertano annualmente, mediante dichiarazione di responsabilità dei beneficiari, tutori o curatori, la sussistenza delle condizioni che hanno dato luogo alla concessione del sussidio.

     3. Con la stessa cadenza richiedono all'Azienda USL competente l'accertamento delle condizioni cliniche.

     4. Le modifiche intervenute sono comunicate all'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'aggiornamento del fondo di cui all'articolo 9.

 

     Art. 14. (Commissioni periferiche). [21]

     L'accertamento delle condizioni cliniche e dello stato di bisogno rispettivamente previsto agli articoli 7 e 9 della presente legge è demandato ad apposite Commissioni periferiche, istituite in numero di sei, decentrate territorialmente ed aventi competenza per i rispettivi ambiti territoriali:

     - 2 a Cagliari, istituite rispettivamente presso le USL n. 21 e 15;

     - 2 a Sassari, istituite rispettivamente presso le USL n. 1 e 4;

     - 1 a Nuoro, istituita presso la USL n. 7;

     - 1 a Oristano, istituita presso la USL n. 13.

     2. Ciascuna Commissione è nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è composta da:

     a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I e di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;

     c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Unità Sanitarie Locali della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;

     d) un funzionario medico dirigente dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale;

     e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

     3. Nel decreto di nomina, per ogni componente effettivo è individuato il supplente.

     4. Le Commissioni periferiche si riuniscono su convocazione del Presidente non meno di due volte al mese, nonché ogni qual volta sia ritenuto necessario e durano in carica due anni.

     5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27, e successive integrazioni e modificazioni; la relativa spesa è valutata in lire 50.000.000 annui (cap. 02102).

 

     Art. 15. (Istruttoria dei ricorsi). [22]

     1. Al fine di curare l'istruttoria dei ricorsi di cui all'articolo 16, è istituita presso l'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale una apposita Commissione nominata con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è composta da:

     a) l'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale o un suo delegato, con funzioni di Presidente:

     b) un medico psichiatra iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, o un professore universitario di I o di II fascia in discipline psichiatriche appartenente alle Università di Cagliari o di Sassari;

     c) un medico neuropsichiatra infantile iscritto nei ruoli delle Aziende USL della Regione con la posizione funzionale di primario o di aiuto, oppure un professore universitario di I o di II fascia nella disciplina di neuropsichiatria infantile delle Università di Cagliari o Sassari;

     d) un funzionario medico dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale;

     e) un funzionario amministrativo dell'Assessorato regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, con funzioni di segretario e senza diritto di voto.

     2. Per ogni componente effettivo è nominato il supplente.

     3. La Commissione si riunisce ogniqualvolta sia necessario, su convocazione del suo Presidente.

     4. I soggetti ricorrenti hanno facoltà di far intervenire alle sedute della Commissione un medico di propria fiducia e di presentare documenti e memorie che la Commissione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del ricorso.

     5. Ai componenti la Commissione spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive integrazioni e modificazioni.

 

     Art. 16. (Ricorso).

     1. Contro i provvedimenti di diniego e di revoca della concessione del sussidio è dato ricorso al Presidente della Giunta.

 

     Art. 17. (Azioni programmatiche).

     1. La Regione si impegna a promuovere, attraverso il piano sanitario regionale, il riordino del settore assistenziale psichiatrico, mediante uno specifico progetto-obiettivo sulla tutela della salute mentale. Detto progetto obiettivo dovrà indicare:

     1) gli obiettivi programmatici regionali in tema di prevenzione, cura e riabilitazione del sofferente, considerati come momenti congiunti di un globale ed inscindibile intervento;

     2) i servizi deputati alla tutela della salute mentale, adeguati per standard di personale e di funzionamento; essi dovranno essere incentrati nel dipartimento di salute mentale e nelle strutture universitarie equipollenti cui sono devolute tutte le funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione, ivi comprese quelle socio-assistenziali ad esse finalizzate, nel rispetto dei principi della unicità e continuità delle strategie di intervento a favore dei sofferenti mentali e dei portatori di ritardo mentale;

     3) le strutture dei Servizi della tutela della salute mentale e dei disabili psichici [23] e le strutture universitarie equipollenti, ivi comprese quelle a carattere residenziale e semi-residenziale, nonché altre di nuova istituzione, i relativi standard in termini di locali ed attrezzature;

     4) le norme di coordinamento funzionale ed amministrativo tra i Servizi della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, le strutture universitarie equipollenti e i servizi socio-assistenziali dei Comuni e delle Azienda USL [24] secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 16 della legge regionale n. 4/88 e nel rispetto dei principi di cui al punto 2) del presente articolo.

 

     Art. 18. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44.

 

     Art. 19. (Norme transitorie).

     1. Con l'entrata in vigore della presente legge si estingue il diritto all'assegno mensile percepito ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44. Sono fatte salve le mensilità maturate dagli aventi diritto in base a tale legge sino all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

     2. I soggetti già titolari del diritto all'assegno previsto dalla legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, per usufruire dei benefici previsti dalle presenti disposizioni devono presentare una nuova domanda ai sensi del precedente articolo 11, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è integralmente soggetta alla disciplina prevista dai precedenti articoli 6, 7, 9 e 10.

     3. Al fine di garantire la continuità degli interventi, per le domande presentate ai sensi del comma precedente e conclusesi con un provvedimento favorevole, l'assegno è erogato con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. (Norme per i soggetti ricoverati ai sensi dell'articolo 1. comma 1, lettera b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44). [25]

     1. Per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore della presente legge, del diritto al pagamento delle rette di ricovero previsto dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44, il competente servizio dell'Azienda USL, integrato dall'operatore del servizio socio-assistenziale del comune, verifica entro sei mesi l'opportunità terapeutica del ricovero, ovvero individua il tipo di intervento più adeguato al caso concreto in base all'articolo 5, tenendo conto delle strutture e dei servizi esistenti nel territorio.

     2. La prosecuzione del ricovero presso la struttura in cui il soggetto si trova può essere disposta a condizione che la struttura stessa presenti i requisiti previsti dagli articoli 40 e 41 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4.

     3. Sino all'espletamento delle attività di verifica, per i soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo è prorogata l'applicazione degli articoli 1, comma 1, lett. b) e 5, comma 2, della legge regionale n. 44 del 1987.

     4. Per l'anno 1992 la retta prevista dall'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 44 del 1987 è stabilita in lire 70.000 al giorno.

     5. Alle persone che fruiscono di servizi di ricovero si applicano le norme relative alla contribuzione degli utenti al costo dei servizi socio- assistenziali, di cui al D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12, così come modificato e integrato dal D.P.G.R. 23 agosto 1990, n. 145.

     6. L'ammissione di infermi di mente titolari degli interventi di cui alla presente legge in strutture socio-assistenziali, alle condizioni di cui sopra, può essere disposta con le procedure di cui al comma 1.

     7. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si fa fronte con il trasferimento delle somme necessarie sulla base delle apposite previsioni inserite dai comuni interessati nel programma annuale per i servizi socio-assistenziali.

     8. Le somme accreditate ai comuni ai sensi del presente articolo devono intendersi vincolate alla destinazione e soggette ad apposita rendicontazione secondo quanto previsto dall'articolo 11.

 

     Art. 21. (Attuazione del Piano regionale per l'assistenza psichiatrica).

     1. La spesa di lire 10.000.000.000 per l'anno 1992 di cui al secondo comma della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è rideterminata in lire 5.000.000.000; per le medesime finalità è autorizzata per ciascuno degli anni 1993 e 1994 la spesa di lire 2.500.000.000 (cap. 12133-02).

     2. Per la realizzazione degli interventi in conto capitale relativi all'attuazione del piano per l'assistenza psichiatrica è autorizzata per gli anni 1992, 1993 e 1994 la spesa complessiva di lire 25 000.000.000 (Cap. 12139-02) così ripartita:

 

 

1992                    L. 10.000.000.000

1993                    L.  7.500.000.000

1994                    L.  7.500.000.000

 

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 10.000.000.000 per l'anno 1992, in lire 20.000.000.000 per gli anni successivi.

     2. Alle spese derivanti dal secondo comma dell'articolo 19 si fa fronte con lo stanziamento iscritto in conto del capitolo 12001/08 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992.

     3. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1992-1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. Alla maggiore spesa di lire 10.000.000.000 prevista per ciascuno degli anni 1993 e 1994 dall'articolo 21 si fa fronte con quota parte del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     5. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui sopraindicati capitoli 02102, 12001/01, 12001/08, 12133-02 e 12139-02 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

ALLEGATO A

 

ELENCO DELLE INFERMITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 7.

     Schizofrenia (catatonica, disorganizzata, paranoidea, indifferenziata, residua), ad andamento cronico;

     disturbo delirante paranoide ad andamento cronico;

     disturbo schizoaffettivo ad andamento cronico;

     disturbo depressivo maggiore ad andamento cronico;

     disturbo bipolare dell'umore (depressivo, misto, maniacale) ad andamento cronico;

     Autismo [26].

 

ALLEGATO B

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CUI ALL'ARTICOLO 11, PRIMO COMMA.

 

     - Certificato di nascita;

     - certificato di residenza e stato di famiglia in data non anteriore ai 3 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda;

     - certificato rilasciato dal competente ufficio delle imposte dirette attestante il reddito netto annuo del richiedente, sulla base dell'ultima denuncia presentata ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa, sotto la propria personale responsabilità, dal richiedente o da chi ne fa le veci, a norma di legge e corredata dai modelli di reddito ufficialmente in vigore, ovvero corredata da ogni altra documentazione comprovante il reddito, qualora non sussista l'obbligo della denunzia dello stesso;

     - dichiarazione sostitutiva resa in forma di legge attestante che il soggetto non beneficia a causa della propria infermità mentale di altre forme di assistenza economica erogate dallo Stato, dalla Regione o da altri enti pubblici o privati;

     - certificato medico specialistico, rilasciato dai dipartimenti di salute mentale o dalle cliniche psichiatriche universitarie da cui risulti la sussistenza di una delle condizioni di disturbo mentale di cui all'allegato A della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[9] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 2 agosto 2013, n. 21.

[13] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[14] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[15] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[16] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[19] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[22] Articolo già modificato dall'art. unico della L.R. 24 febbraio 1994, n. 5, ora così sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[23] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[24] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.

[26] Allegato così integrato dall'art. 16 della L.R. 30 maggio 1997, n. 20.