§ 2.1.37 - L.R. 19 gennaio 1984, n. 5.
Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in «Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)».


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:19/01/1984
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità dell'ente).
Art. 2.  (Sede).
Art. 3.  (Attività).
Art. 4.  (Compiti e funzioni).
Art. 5.  (Organi dell'ente).
Art. 6.  (Il Presidente).
Art. 7.  (Consiglio d'Amministrazione).
Art. 8.  (Competenze del Consiglio).
Art. 9.  (Comitato esecutivo).
Art. 10.  (Collegio sindacale).
Art. 11.  (Incompatibilità).
Art. 12.  (Indennità).
Art. 13.  (Vigilanza e tutela).
Art. 14.  (Esercizio finanziario e bilancio).
Art. 15.  (Patrimonio).
Art. 16.  (Compiti ad esaurimento).
Art. 17.  (Utilizzazione di personale tecnico dell'Amministrazione regionale).
Art. 18.  (Riorganizzazione e ristrutturazione dell'ente).
Art. 19.  (Opzione sul trattamento pensionistico).
Art. 20.  (Trasferimento del personale dei Centri di assistenza tecnica).
Art. 21.  (Soppressione della Sezione speciale dell'ETFAS).
Art. 22.  (Abrogazione di norme incompatibili).
Art. 23.  (Finanziamento).
Art. 24.  (Finanziamento nell'anno 1983).


§ 2.1.37 - L.R. 19 gennaio 1984, n. 5. [1]

Trasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna - in «Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)».

 

Art. 1. (Finalità dell'ente).

     L'ETFAS - Ente di Sviluppo in Sardegna - trasferito alla regione autonoma della Sardegna con il D.P.R. 7 giugno 1979, n. 259, è strumento operativo della regione per l'attuazione dei programmi regionali di sviluppo e per l'assistenza tecnica nel settore dell'agricoltura.

     L'ente assicura la partecipazione delle organizzazioni professionali agricole allo svolgimento delle proprie attività, stabilendone le modalità con decisioni del Consiglio d'Amministrazione.

     L'ente assume la denominazione di «Ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura - (ERSAT)» ed opera su tutto il territorio dell'Isola.

 

     Art. 2. (Sede).

     L'ente regionale di sviluppo o di assistenza tecnica in agricoltura ha sede in Cagliari ed assume personalità giuridica di diritto pubblico.

 

     Art. 3. (Attività).

     Nell'espletamento dei compiti ad esso attribuiti, l'ente deve esercitare la propria attività nel rispetto delle scelte di programmazione regionale e comprensoriale stabilite in base alla legislazione vigente.

     Nella predisposizione, verifica e adeguamento dei piani e programmi di sviluppo nel settore agricolo di cui all'art. 3 della L.R. 1º agosto 1975, n. 33, la regione, gli Organismi comprensoriali e Le Comunità montane normalmente si avvalgono dell'ente, il quale è tenuto a fornire la sua consulenza ed assistenza.

 

     Art. 4. (Compiti e funzioni).

     Nel quadro della programmazione regionale, all'ente sono in particolare affidate le seguenti funzioni:

     a) attuazione dei compiti contemplati dalla L.R. 6 settembre 1976, n. 44, per la riforma dell'assetto agro-pastorale;

     b) svolgimento, in collaborazione con le organizzazioni professionali agricole, nell'ambito delle direttive impartite dall'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori agricoli, singoli od associati;

     c) formazione e aggiornamento professionale degli operatori agricoli, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, secondo i programmi della L.R. 1º giugno 1979, n. 47, e le norme della L.R. 2 marzo 1982, n. 7;

     d) assistenza alla cooperazione e alle altre forme associative, specialmente nel settore dell'occupazione giovanile;

     e) iniziative e attività dirette a favorire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, anche mediante l'assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonché realizzazione di impianti, attrezzature o servizi di interesse comune per i produttori agricoli, qualora le iniziative siano carenti o inadeguate rispetto alle esigenze locali;

     f) gestione diretta, per un periodo massimo di 5 anni, di impianti, attrezzature e servizi di interesse comunque per i produttori agricoli in caso di gravi difficoltà o di dissesto della gestione da parte delle cooperative e degli altri organismi associati di produttori. La gestione diretta di impianti collettivi da parte dell'ente è considerata, a tutti gli effetti, impresa agricola;

     g) assistenza al credito agrario di esercizio e di miglioramento anche attraverso la prestazione di garanzie fidejussorie per le operazioni poste in essere a favore di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati. Tale forma di assistenza con le relative garanzie può essere altresì estesa a favore di cooperative per l'ottenimento di mutui e anticipazioni di contributi relativi alla realizzazione di impianti per la trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

     h) esercizio delle funzioni di Organismo fondiario ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione regionale, statale e comunitaria;

     i) ogni altro compito, compresi quelli eventualmente affidati dallo Stato che, nel rispetto del quadro istituzionale, la regione intenda far svolgere all'ente.

 

     Art. 5. (Organi dell'ente).

     Sono Organi dell'ente:

     - il Presidente;

     - il Consiglio d'Amministrazione;

     - il Comitato esecutivo;

     - il Collegio sindacale.

 

     Art. 6. (Il Presidente).

     Il Presidente viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima [2].

     Il Presidente rappresenta l'ente, convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione e il Comitato esecutivo, ne attua le deliberazioni, provvede a dare esecuzione alle direttive impartite dalla regione, compie gli altri atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'ente e sovraintende alla gestione dell'ente stesso. Riferisce periodicamente al Consiglio d'Amministrazione sullo stato di attuazione dei programmi predisposti dal Comitato esecutivo e ne chiede il benestare.

     Il Presidente ha facoltà di adottare, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo, sottoponendoli alle rispettive ratifiche alle loro prime successive riunioni.

     In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, ne esercita le funzioni uno dei 2 Vicepresidenti, all'uopo designato dal Presidente stesso.

     Qualora l'impedimento abbia una durata superiore a s mesi, il Presidente viene sostituito con la procedura di cui al primo comma.

 

     Art. 7. (Consiglio d'Amministrazione).

     Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente che lo presiede e da 24 membri di cui:

     - 12 eletti del Consiglio regionale, con voto limitato a due terzi;

     - 12, di cui 6 designati dalle organizzazioni professionali agricole ed attribuite alla Coldiretti, Confcoltivatori e Federazione regionale degli agricoltori, 3 dalle centrali di cooperazione e 3 dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed in proporzione all'effettiva rappresentatività regionale di ciascuna di esse. [3]

     Il Consiglio resta in carica 5 anni e ciascun componente può essere riconfermato una sola volta.

     Alla nomina del Consiglio si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     La sostituzione dei Consiglieri avviene con le stesse modalità seguite per la nomina.

 

     Art. 8. (Competenze del Consiglio).

     Il Consiglio d'Amministrazione cura la gestione dell'ente. In particolare delibera:

     a) il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'ente e delle gestioni speciali annesse e le relative variazioni;

     b) il programma annuale delle iniziative da promuovere e dei provvedimenti da adottare per attuare le finalità istitutive dell'ente;

     c) Il Regolamento d'Amministrazione e contabilità;

     d) il Regolamento organico del personale;

     e) tutti gli atti e contratti di acquisto e di alienazione dei beni immobili;

     f) l'accensione e la cancellazione di ipoteche;

     g) la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;

     h) le domande di concessione di acqua;

     i) le accettazioni di eredità, di donazioni e di legati disposti a favore

     l) i criteri, gli indirizzi e le direttive per l'organizzazione dell'attività dell'ente e per l'utilizzazione del personale, curandone la migliore ripartizione per le diverse esigenze;

     m) le nomine, nella sua prima riunione, dei 2 Vicepresidenti con voto limitato a uno e dei 4 componenti il Comitato esecutivo, con voto limitato a 3, scegliendoli tra i propri componenti.

     Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente e si riunisce normalmente una volta al mese o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

     Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione ha facoltà di intervenire l'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale o un suo delegato.

     Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

     Il Consigliere assente ingiustificato per più di 3 sedute consecutive è proposto per la decadenza dalla carica del Presidente della Giunta regionale, che provvede con proprio decreto.

 

     Art. 9. (Comitato esecutivo).

     Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente, dai 2 Vicepresidenti e da 4 componenti nominati, ai sensi della lett. m) dell'art. 8, tra i membri del Consiglio d'Amministrazione.

     Il Comitato esecutivo adotta i provvedimenti e le delibere necessarie per l'attuazione dei programmi di attività approvati dal Consiglio d'Amministrazione, esercita le attribuzioni ad esso demandate dal Consiglio d'Amministrazione, formula le direttive per la predisposizione del bilancio di previsione dell'ente.

     Per la validità delle deliberazioni del Comitato da adottare a maggioranza di voti, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Alle sedute del Comitato assiste il Presidente del Collegio sindacale o un suo delegato.

 

     Art. 10. (Collegio sindacale).

     Il Collegio sindacale è composto da 3 membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente e 2 supplenti nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     2 membri effettivi e i 2 supplenti sono nominati, previa deliberazione, dalla Giunta regionale; l'altro membro effettivo è designato dal Ministero del tesoro.

     Il Collegio rimane in carica 5 anni e ciascun componente può essere riconfermato solo per un altro quinquennio.

     I Sindaci assistono alle sedute del Consiglio d'Amministrazione dell'ente e comunicano le osservazioni ed i rilievi al Presidente dell'ente stesso.

     Il Collegio sindacale trasmette, almeno ogni 6 mesi, alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente controllato.

 

     Art. 11. (Incompatibilità).

     Le cariche di Presidente, Vicepresidente, componente del Consiglio d'Amministrazione e del Collegio sindacale sono incompatibili con quelle di:

     a) Consigliere regionale;

     b) Consigliere provinciale;

     c) Sindaco;

     d) Consigliere di comune con più 10.000 abitanti:

     e) Presidente e componente di Giunta di Comunità montana o di Organismo comprensoriale;

     f) Presidente o componente del Comitato di gestione di Unità sanitaria locale;

     g) Presidente o componente di Consiglio d'Amministrazione - comunque denominato - o di Collegio sindacale di altri enti o aziende regionali o alla cui nomina concorre la regione;

     h) Presidente o componente la Giunta di Camera di commercio, industria e artigianato;

     i) dipendente del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli enti di emanazione regionale;

     l) altra carica incompatibile con quella di Consigliere regionale.

     Nel caso di sopravvenuta causa di incompatibilità, l'interessato deve, entro 15 giorni dal verificarsi di tale condizione, rinunciare alla carica; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti, decade automaticamente dalla carica; il Consiglio regionale e gli enti di cui al primo comma del precedente art. 7 sono tenuti a provvedere alla sua sostituzione entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso termine.

     Il Presidente ed i Consiglieri non possono svolgere attività per conto di società, di aziende o imprese comunque costituite che, anche operando al di fuori della circoscrizione territoriale dell'ente, effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi all'ente stesso.

 

     Art. 12. (Indennità).

     Al Presidente, ai due Vicepresidenti, ai Consiglieri d'amministrazione ed ai componenti il Collegio sindacale sono dovute le indennità previste per il primo gruppo di enti individuato dai decreti del Presidente della Giunta regionale emanati in attuazione dell'art. 5 della L.R. 1º agosto 1966, n. 5, e nelle misure fissate dagli stessi decreti.

 

     Art. 13. (Vigilanza e tutela).

     La vigilanza e la tutela sull'ente sono esercitate dalla Giunta regionale. Le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato esecutivo debbono essere trasmesse, entro 10 giorni dalla loro adozione, alla Presidenza della Giunta regionale e si intendono approvate se la Giunta non ne pronuncia l'annullamento entro 20 giorni dalla data di ricevimento. Copie delle deliberazioni sono trasmesse contestualmente anche all'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale, per eventuali osservazioni da proporre alla Giunta. Il predetto termine per l'approvazione è sospeso se nel suddetto periodo sono richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. In tale caso il provvedimento diventa esecutivo se, entro il termine di 20 giorni dalla presentazione dei chiarimenti richiesti, la Giunta non adotti le determinazioni di sua competenza.

     Le deliberazioni concernenti il Regolamento di amministrazione e di contabilità, il bilancio di previsione e le relative variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse contestualmente anche all'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica ed all'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

     Le deliberazioni concernenti il Regolamento organico e gli affari del personale sono contestualmente trasmesse anche all'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della regione.

     La Giunta regionale vigila sulla corrispondenza dell'attività dell'ERSAT ai compiti istituzionali, ai programmi approvati e alle direttive della Giunta medesima. Può disporre ispezioni e controlli, anche sostitutivi, nel caso di inadempimenti di atti dovuti.

     In caso di accertate gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, di persistenti inadempimenti di atti dovuti, di mancata attuazione delle direttive della Giunta o di dimissioni della maggioranza dei componenti il Consiglio, è disposta la decadenza, la revoca o lo scioglimento dell'organo o degli Organi responsabili.

     Gli atti di cui al comma precedente sono adottati con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, sentita la competente Commissione consiliare.

     La ricostituzione degli organi non può comunque essere procrastinata oltre il termine di 3 mesi, prorogabile di un altro trimestre dalla data del decreto di scioglimento.

 

     Art. 14. (Esercizio finanziario e bilancio).

     L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

     Il bilancio preventivo dell'ente viene trasmesso alla Giunta regionale entro il mese di settembre ed il conto consuntivo entro il mese di marzo.

 

     Art. 15. (Patrimonio).

     Il patrimonio dell'ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura è costituito dal patrimonio dell'ETFAS - Ente di sviluppo in Sardegna.

     I beni di proprietà dell'ente e delle società ad esso collegate non suscettibili di destinazione agricola, possono essere alienati secondo apposite direttive della Giunta regionale predisposte su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

     Tra le direttive di cui al comma precedente devono essere previste anche quelle sui criteri di individuazione della non suscettibilità di utilizzazione agricola dei beni oggetto di possibile alienazione.

 

     Art. 16. (Compiti ad esaurimento).

     I compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria sono espletati sulla base di apposite direttive emanate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

     Restano ferme le destinazioni previste dal Capo II della l. 30 aprile 1976, n. 386; i proventi di competenza dell'ente andranno ad integrare il suo bilancio ed eventualmente ad incrementare il fondo rischi per le fidejussioni prestate dall'ente.

 

     Art. 17. (Utilizzazione di personale tecnico dell'Amministrazione regionale).

     Al fine di consentire una razionale utilizzazione del personale del ruolo unico regionale per una completa ed organica attuazione dei programmi regionali di sviluppo nel settore dell'agricoltura e per realizzare con immediatezza ed efficacia l'assistenza tecnica in agricoltura, i vincitori di nuovi concorsi per l'ammissione ad impieghi regionali della sesta e quinta fascia funzionale per la qualifica di esperto in scienze agrarie e forestali e perito agrario forestale, per un periodo di almeno 5 anni, devono essere impiegati nei servizi di assistenza tecnica dell'ente o in altri servizi di campagna presso le sedi periferiche dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 18. (Riorganizzazione e ristrutturazione dell'ente).

     Lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dall'art. 29, secondo comma, della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, per gli enti strumentali della regione si applicano al personale dell'ente trasferito alla regione col d.P.R. 7 giugno 1979, n. 259, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

     ln sede dl approvazione legislativa del nuovo contratto triennale 1982-1985, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17 agosto 1978, n. 51, si provvederà a definire l'inquadramento del personale dell'ente nel ruolo unico regionale secondo la previsione di cui al primo comma dell'art. 29 della legge predetta, nonché l'ulteriore normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico e previdenziale del personale medesimo.

     Entro 3 mesi dal suo insediamento, il Consiglio d'Amministrazione dell'ente propone all'approvazione della Giunta regionale la ristrutturazione degli uffici dell'ente per adeguarli ai nuovi compiti istituzionali ed alle esigenze di decentramento comprensoriale di cui alla L.R 1º agosto 1975 n. 33, secondo i principi di cui al Titolo I della citata L.R. n. 51.

     All'atto del trasferimento dei terreni, opere, ed impianti di riforma fondiaria ad altri Organismi regionali dovrà procedersi al collaterale trasferimento del personale addetto alla gestione degli stessi.

 

     Art. 19. (Opzione sul trattamento pensionistico).

     In deroga a quanto disposto dalle vigenti leggi regionali, il personale dell'ente, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, può optare per il mantenimento del trattamento pensionistico in godimento alla data di entrata in vigore del d.P.R. 7 giugno 1979, n. 259.

 

     Art. 20. (Trasferimento del personale dei Centri di assistenza tecnica).

     Il personale con rapporto di lavoro di ruolo o a tempo indeterminato operante presso i Centri di assistenza tecnica di cui alla L.R. 15 marzo 1976, n. 14, alla data di affidamento della concessione a favore dell'ETFAS, viene inquadrato, previa richiesta da formularsi entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici del personale dell'ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura.

     Al personale così inquadrato viene fatta salva l'anzianità di servizio e di carriera maturata e si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico previsti per il personale dell'ente.

     L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e di carriera.

     Il relativo onere farà carico al biennio dell'ente, al quale affluiranno annualmente le quote di assegnazione previste a carico del fondo per il funzionamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della l. 16 maggio 1970, n. 281, destinate all'assistenza tecnica.

 

     Art. 21. (Soppressione della Sezione speciale dell'ETFAS).

     La Sezione speciale dell'ETFAS, istituita con la L.R. 6 settembre 1976, n. 44, è soppressa.

     I compiti, le funzioni e le risorse finanziarie della Sezione speciale sono attribuiti all'ente regionale di sviluppo e di assistenza tecnica in agricoltura.

     In esecuzione del disposto dell'art. 20 della l. 24 giugno 1974, n. 268, viene istituito, in seno all'ente, un servizio con funzioni di Sezione speciale che, affiancandosi agli altri servizi dell'ente, svolgerà i compiti che la L.R. 6 settembre 1976. n. 44 affida alla Sezione speciale.

 

     Art. 22. (Abrogazione di norme incompatibili).

     Con l'entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia tutte le altre norme incompatibili o comunque in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.

 

     Art. 23. (Finanziamento).

     Alle spese di funzionamento per l'attuazione dei compiti istituzionali l'ente provvede con le entrate proprie, con i finanziamenti della regione tratti dalle somme trasferite dallo Stato ai sensi della l. 13 aprile 1983, n. 122, e con eventuali ulteriori finanziamenti previsti da leggi dello Stato e della regione.

 

     Art. 24. (Finanziamento nell'anno 1983).

     Per il funzionamento dell'ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in agricoltura nel 1983, la regione contribuisce con un finanziamento di lire 39 miliardi 300.000.000.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 32, comma 2, lett. b) della L.R. 23 agosto 1995, n. 20.

[3] Trattino già modificato dall'art. 58 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11 e così nuovamente modificato per effetto dell'art. 7 della L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.