§ 4.2.27 - L.R. 28 maggio 1990, n. 14.
Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: «Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 edilizia
Data:28/05/1990
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche ai limiti di reddito.
Art. 2.  Modifica ai requisiti di reddito.
Art. 3.  Criteri oggettivi dell'alloggio.
Art. 4.  Calcolo del canone di locazione.
Art. 5.  Cacolo del canone di locazione.
Art. 6.  Accertamento periodico dei redditi.
Art. 7.  Rateizzazioni del conguagli.
Art. 8.  Norma transitoria.


§ 4.2.27 - L.R. 28 maggio 1990, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, concernente: «Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica».

 

Art. 1. Modifiche ai limiti di reddito.

     1. Il limite di reddito di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f) della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, è elevato, in relazione a quanto stabilito dalla delibera CIPE del 30 marzo 1989 a lire 13.750.000.

     2. Tale limite e applicabile:

     - quale limite massimo di reddito per l'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, a partire dai bandi e dalle revoche dell'anno 1990, con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989;

     - quale limite di reddito per la determinazione dei canoni ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1989, 13, a partire dall'anno 1990 con riferimento, per tale anno, ai redditi percepiti nel 1989.

 

     Art. 2. Modifica ai requisiti di reddito. [1]

 

     Art. 3. Criteri oggettivi dell'alloggio.

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

 

     Art. 4. Calcolo del canone di locazione. [5]

 

     Art. 5. Cacolo del canone di locazione. [6]

 

     Art. 6. Accertamento periodico dei redditi. [7]

 

     Art. 7. Rateizzazioni del conguagli.

     1. Qualora, per ritardata applicazione del canone rispetto ai termini previsti dalla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, siano dovute dagli assegnatari somme arretrate, queste saranno rateizzate in 24 rate mensili senza l'applicazione della maggiorazione degli interessi.

 

     Art. 8. Norma transitoria.

     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai canoni già determinati dagli enti gestori all'entrata in vigore della presente legge in attuazione della legge regionale 6 aprile 1939, n. 13.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 2, primo comma, lettera f), della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[2] Sostituisce l'art. 33, primo comma, lettera a), della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[3] Sostituisce l'art. 33, primo comma, lettera b), della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[4] Modifica l'art. 33, primo comma, lettera d), della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[5] Aggiunge il quinto comma alla L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[6] Modifica ed integra l'art. 35 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.

[7] Sostituisce l'art. 38 della L.R. 6 aprile 1989, n. 13.