§ 2.2.60 - L.R. 23 agosto 1995, n. 24.
Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.2 agricoltura - sostegno e sviluppo
Data:23/08/1995
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Provvidenze per la ricostruzione o la riparazione delle recinzioni).
Art. 2.  (Interventi per la ricostituzione delle scorte vive).
Art. 3.  (Limiti di intervento).
Art. 4.  (Priorità).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 2.2.60 - L.R. 23 agosto 1995, n. 24.

Interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994.

 

Art. 1. (Provvidenze per la ricostruzione o la riparazione delle recinzioni).

     1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, e alle cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994 hanno subito la compromissione del bilancio aziendale è concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del danno subito e accertato alle recinzioni indispensabili all'esercizio dell'attività zootecnica, per la ricostruzione e la riparazione delle recinzioni stesse.

     2. L'istruttoria delle domande, che deve necessariamente comprendere il sopralluogo alla azienda per l'accertamento del danno, e le concessioni de le provvidenze sono attribuite ai Servizi provinciali dell'agricoltura competenti per territorio che utilizzano le procedure previste per la concessione delle opere di miglioramento fondiario.

     3. Per beneficiare delle provvidenze le recinzioni devono essere riparate o ricostruite secondo le modalità indicate con proprio decreto dall'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agropastorale.

 

     Art. 2. (Interventi per la ricostituzione delle scorte vive).

     1. Agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ed alle cooperative agricole che in conseguenza degli incendi del 1994 hanno subito la compromissione del bilancio aziendale è concesso un contributo a fondo perduto pari al 60 per cento del danno subito e accertato alle scorte vive per la ricostituzione delle stesse scorte.

     2. Le perdite delle scorte vive devono essere certificate mediante attestazione rilasciata dalle Unita Sanitarie Locali competenti per territorio.

     3. L'istruttoria delle domande e la concessione delle provvidenze sono attribuite ai servizi provinciali dell'agricoltura competenti per territorio.

     4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche a favore degli apicoltori.

 

     Art. 3. (Limiti di intervento).

     1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi solo nel caso in cui le erogazioni riferite ai danni subìti superino la somma di lire 1.000.000.

 

     Art. 4. (Priorità).

     1. Le domande per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge sono esaminate e liquidate dagli uffici competenti con priorità rispetto a qualunque domanda finalizzata alla concessione di provvidenze previste dalla normativa regionale.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e determinato in lire 2.000.000.000 per l'anno 1995.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni finanziari 1995/1997 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).