§ 2.6.3 - L.R. 5 marzo 1953, n. 2. [*]
Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.6 pesca
Data:05/03/1953
Numero:2

§ 2.6.3 - L.R. 5 marzo 1953, n. 2. [*]

Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.

 

Art. 1.

     La concessione delle anticipazioni a favore dell'industria peschereccia previste dalla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, è regolata dalle disposizioni della presente legge a decorrere dalla data della sua pubblicazione.

 

Art. 2.

     Le anticipazioni di cui trattasi possono essere accordate, senza limiti di stazza, per i seguenti scopi:

     a) costituzione in cantieri nazionali di nuove navi e galleggianti per la pesca, o per il trasporto del pescato;

     b) miglioramento di navi e di galleggianti esistenti, mediante nuove installazioni per uso della pesca;

     c) acquisto di natanti idonei, per le loro caratteristiche tecniche, all'esercizio della pesca motorizzata;

     d) acquisto ed installazione del motore;

     e) impianto di stabilimenti per la lavorazione del pesce e dei sottoprodotti della pesca ed acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto del prodotto sul mercato;

     f) impianto di stabilimenti per la fabbricazione di reti e di altri attrezzi per la pesca;

     g) impianto di magazzini per la conservazione e la distribuzione del pescato e per l'approvvigionamento delle barche da pesca; di officine per la riparazione dei mezzi e degli attrezzi per la pesca; di manufatti di uso collettivo per i pescatori;

     h) costruzione dei manufatti a terra occorrenti per l'impianto di nuove tonnare e di altri sistemi fissi di pesca e per il miglioramento di quelli esistenti, sia nelle acque territoriali che nelle valli da pesca e negli stagni;

     i) costruzione e sistemazione di peschiere e di altri manufatti per l'allevamento del pesce e di altri animali acquatici;

     l) costruzione o miglioramento di mercati all'ingrosso del pesce;

     m) acquisto e rinnovazione di reti, palamiti, lampade a gas o ad accumulatori coi relativi impianti di alimentazione e di ricarica, funi, cavi, filati, tale ed altre materie ed attrezzature di bordo e da pesca;

     n) impianti a bordo e a terra di frigoriferi per la conservazione del pescato ed impianti a terra per la produzione del ghiaccio;

     o) provvista ed impianto a bordo di apparecchi radiofonici rice- trasmittenti, ultrasonori, ecometri ed ogni altro impianto ed apparecchio che il progresso tecnico appresta a fine di ridurre od eliminare il logorio o la perdita degli attrezzi da pesca, di incrementare la produzione ittica e di tutelare la sicurezza della vita in mare;

     p) istituzione e funzionamento di orfanotrofi per i figli di pescatori, di case di riposo per pescatori inabili ed altri istituti di assistenza morale e materiale per i pescatori;

     q) campagne esplorative per la ricerca di nuovi campi di pesca;

     r) ogni mezzo di propaganda del consumo dei prodotti della pesca;

     s) ogni altra attività ed iniziativa intesa ai fini di cui alle precedenti lettere.

 

Art. 3.

     Le anticipazioni previste dall'articolo precedente saranno accordate su preventivi di spesa opportunamente documentati e saranno somministrate in base allo stato di avanzamento dei lavori ai quali si riferiscono o, comunque, in relazione, alle effettive necessità del mutuatario.

     Esse non potranno eccedere la misura del 60% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile [1].

 

Art. 4.

     Limitatamente alle iniziative relative a natanti fino a dieci tonnellate di stazza lorda promosse da singoli ed a tutte quelle previste dall'art. 2 promosse da cooperative di pescatori legalmente riconosciute, la misura delle anticipazioni potrà essere aumentata fino all'80% della spesa preventivata, riconosciuta ammissibile.

     (Omissis) [1]a.

     (Omissis) [1]a.

 

Art. 5.

     Possono concorrere alle anticipazioni di cui all'articolo precedente, nonché a quelle relative all'acquisto delle attrezzature occorrenti per il trasporto e la vendita del prodotto sui mercati, esclusivamente i pescatori e le cooperative di pescatori, purché - in base a dichiarazioni dell'autorità competente - i richiedenti risultati in possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l'esercizio del mestiere di pescatore, siano cittadini italiani ed abbiano in Sardegna la residenza e gli impianti. Per le cooperative, la qualifica di pescatore dei richiedenti deve intendersi riferita ai gruppi di cinque soci di cui al comma 2° del precedente art. 4.

     Negli altri casi è prescritto:

     a) che si tratti di cittadini italiani o di società di cittadini italiani;

     b) che gli impianti e le attrezzature fisse siano dislocati stabilmente in Sardegna;

     c) che i natanti siano iscritti negli Uffici dei compartimenti marittimi della Regione e che il richiedente si impegni a servirsi dei porti sardi quali porti di armamento e basi di operazioni.

     Sarà comunque data la preferenza alle iniziative promosse da pescatori o da cooperative di pescatori isolani.

 

Art. 6.

     Nella concessione delle anticipazioni sarà accordata la precedenza a coloro che hanno subito la distruzione degli impianti ed attrezzature per cause di guerra e che non hanno avuto la possibilità di ricostruirli con altre provvidenze.

 

Art. 7.

     Per il miglior raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sussidiare:

     a) le iniziative di cui all'art. 2, quando esse si riferiscano ad imbarcazioni di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, nei casi che risultino meritevoli di particolare considerazione in relazione alle condizioni economiche ed alla capacità professionale del richiedente;

     b) le iniziative di interesse collettivo di cui all'art. 2, promosse da cooperative di pescatori;

     c) le iniziative, rivestenti particolare interesse sociale diretto a migliorare l'attrezzatura tecnica dell'industria peschereccia, la diffusione della conoscenza dei nuovi ritrovati da parte dei pescatori sardi, specie in relazione all'ambiente in cui essi devono operare, nonché ogni altra iniziativa diretta a potenziare e migliorare l'attività peschereccia isolana.

     I contributi di cui al presente articolo non possono superare il limite massimo del 50% della spesa e non sono cumulabili con gli analoghi contributi statali o regionali, se non fino alla concorrenza del limite massimo predetto.

     In caso di concorso con i finanziamenti di cui agli articoli precedenti, la misura dei contributi stessi dovrà essere determinata in modo tale che, sommata all'ammontare del finanziamento, non si venga a superare l'importo occorrente per l'attuazione dell'iniziativa.

     (Omissis) [1]a.

     (Omissis) [1]a.

 

Art. 8. [2]

     I contributi di cui all'articolo precedente sono concessi, a giudizio insindacabile dell'amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione di questa, su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere del Comitato tecnico consultivo regionale per la Pesca.

 

     Artt. 9. - 10. [3]

 

Art. 11.

     Il controllo sull'utilizzazione dei contributi spetta all'Assessore all'Industria e Commercio.

 

Art. 12.

     Ove ne ravvisi la necessità, all'attuazione delle iniziative d'interesse collettivo di cui alla presente legge potrà provvedere l'Amministrazione regionale, direttamente o affidandone l'incarico ad Enti od Associazioni, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore all'Industria e Commercio, di concerto con gli Assessori al Lavoro e Previdenza Sociale, e alle Finanze.

 

Disposizioni finali e transitorie

 

Art. 13.

     Le iniziative finanziate ai sensi della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65, potranno essere ammesse ai benefici contemplati dagli articoli precedenti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 14.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata l'utilizzazione delle somme inscritte nei capitoli 132 e 160 del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e di quelle residuate sui seguenti capitoli dell'esercizio 1952:

     (Omissis).

     Per gli esercizi successivi sarà provveduto con appositi stanziamenti di bilancio.

 

Art. 15.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme di cui alla legge 28 novembre 1950. n. 65.

 

Art. 16.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle contenute nella presente legge.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Comma così modificato dall'art. 104, undicesimo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]1a Comma abrogato dall'art. 104, 14° comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]1a Comma abrogato dall'art. 104, 14° comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]1a Comma abrogato dall'art. 104, 14° comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]1a Comma abrogato dall'art. 104, 14° comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1963, n. 14.

[3] Articoli abrogati dall'art. 9 della L.R. 5 luglio 1963, n. 14.