§ 5.2.27 - L.R. 22 gennaio 1990, n. 2.
Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:22/01/1990
Numero:2


Sommario
Art. 1.      1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 giusta [...]
Art. 2.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove [...]
Art. 3.      1. E' approvato in lire 5.984.666.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990.
Art. 4.      1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1990, [...]
Art. 5.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 6.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità [...]
Art. 7.      1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio provvede con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad iscrivere nel bilancio per l'anno 1990 gli [...]
Art. 8.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità [...]
Art. 9.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 10.      1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi a revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli [...]
Art. 11.      1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione del le norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese [...]
Art. 12.      1. Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.
Art. 13.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per  l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di [...]
Art. 14.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 14 gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della [...]
Art. 15.      1. E' autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali [...]
Art. 16.      1. Nell'anno 1990 le spese per il funzionamento per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale; faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul [...]
Art. 17.      1. L'Assessore regionale della programmazione, lancio ed assetto del territorio provvede, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, ad iscrivere nel bilancio per l'anno 1990 gli [...]
Art. 18.      1. I termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nel capitolo 05078/01 ed assegnate dallo Stato ai termini della legge 24 aprile 1980, n. 146, scadenti 31 dicembre 1989, sono [...]
Art. 19.      1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 annesso alla presente legge (allegato [...]
Art. 20.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di [...]
Art. 21.      1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:
Art. 22.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di [...]
Art. 23.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici, per l'anno finanziario da 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa [...]
Art. 24.      1. Ai termini dell'articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1989 sono portati in aumento del [...]
Art. 25.      1. Il termine di impegnabilità scadente il 31 dicembre 1989, relativo alle disponibilità sussistenti nel conto dei residui del cap. 08056, è prorogato al 31 dicembre 1990.
Art. 26.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario d 1° gennaio al 31 dicembre 1390, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 27.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in [...]
Art. 28.      1. Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 10005 può procedersi, per la parte [...]
Art. 29.      1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 10145 del bilancio per l'anno finanziario 1989 e versato alla contabilità speciale di cui all'articolo 46 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, [...]
Art. 30.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre [...]
Art. 31.      1. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1990 in tutto o in parte, i mutui previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Assessore della [...]
Art. 32.      1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio [...]
Art. 33.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di [...]
Art. 34.      1. Le somme impegnate in conto del capito 12001/33 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e relative agli anni 1985, 1986, 1987, [...]
Art. 35.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio «assetto di territorio, su conforme deliberazione del Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato medesimo di concerto con l'Assessore [...]
Art. 36.      1. A seguito dell'attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno-infantile), [...]
Art. 37.      1. L'impegno dello stanziamento iscritto al capitolo 12031/03 e subordinato, quanto alla quota di lire 4.626.000.000, relativa alla prevista assegnazione per gli asili nido, all'accertamento [...]
Art. 38.      1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 19 gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso [...]
Art. 39.      1. Alle spese di cui ai capitoli 13002 e 13002/01 contributi alle aziende di trasporto per il ripiano dei disavanzi - si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 62 [...]
Art. 40.      1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990.
Art. 41.      1. Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionaLe e del Fondo europeo di [...]
Art. 42.      1. I pagamenti sugli impegni assunti sul capitolo 05009, relativo ad assegnazioni disposte sul Fondo investimenti ed occupazione dell'anno 1985, per gli interventi per la tutela delle acque [...]
Art. 43.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su [...]
Art. 44.      1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote [...]
Art. 45.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli [...]
Art. 46.      1. Il termine di cui all'articolo 93, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 1990.
Art. 47.      1. Ai fini dell'applicazione del punto 4 9, secondo comma, delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al decreto del Presidente [...]
Art. 48.      1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli [...]
Art. 49.      1. Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse, se ai sensi dell'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), [...]
Art. 50.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.27 - L.R. 22 gennaio 1990, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1990.

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

 

     Art. 2.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell'entrata.

 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

 

     Art. 3.

     1. E' approvato in lire 5.984.666.000.000 il totale della spesa della Regione per l'anno finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre 1990.

 

     Art. 4.

     1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16, sesto comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, i capitoli degli stati di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1990, appartenenti ai Titoli I, II, III e IV. sono classificati secondo le seguenti sezioni:

     01 - Amministrazione generale

     04 - Sicurezza pubblica

     06 - Istruzione e cultura

     07 - Azioni ed interventi nel campo delle abitazioni

     08 - Azioni e interventi nel campo sociale

     09 - Trasporti e comunicazioni

     10 - Azioni ed interventi nel campo economico

     11 - Interventi a favore della finanza regionale e locale.

     12 - Oneri non ripartibili.

     2. Gli stessi capitoli sono, altresì, classificati secondo le seguenti categorie:

 

TITOLO I

SPESE CORRENTI

 

     1) Servizi degli organi costituzionali della Regione.

     2) Personale in attività di servizio.

     3) Personale in quiescenza.

     4) Acquisto di beni e servizi.

     5) Trasferimenti correnti alilo Stato ed ad altri enti pubblici.

     6) Trasferimenti correnti ad altri settori.

     7) Interessi.

     8) Partite che si compensano nell'entrata.

     9) Somme non attribuibili

 

TITOLO II

SPESE D'INVESTIMENTO

 

     1) Beni ed opere, immobiliari a carico diretto della Regione.

     2) Beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche a carico diretto della Regione.

     3) Trasferimenti in conto capitale allo Stato e ad altri enti pubblici.

     4) Trasferimenti in conto capitale ad altri settori.

     5) Partecipazioni azionarie e conferimenti.

     6) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità produttive.

     7) Concessione di crediti ed anticipazioni per finalità non produttive.

     8) Somme non attribuibili

 

TITOLO III

SPESE PER RIMBORSO DI MUTUI E PRESTITI

 

     1) Mutui.

     2) Obbligazioni.

     3) Anticipazioni ed altre operazioni di credito a breve termine.

 

TITOLO IV

SPESE PER PARTITE DI GIRO

 

     1) Partite di giro.

 

STATO DI PREVISIONE DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA

 

     Art. 5.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese della Presidenza della Giunta per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

 

  STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI PERSONALE E

RIFORMA DELLA REGIONE

 

     Art. 6.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella C).

 

     Art. 7.

     1. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio provvede con proprio decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, ad iscrivere nel bilancio per l'anno 1990 gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale concernente: «Inquadramenti nel ruolo regionale di personale in servizio presso i Comitati di controllo sugli atti degli enti locali» approvata dal Consiglio regionale il 6 dicembre 1989, subordinatamente alla sua entrata in vigore.

 

   STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E

ASSETTO DEL TERRITORIO E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 8.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella D).

 

     Art. 9.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

     2. Il fondo di cui al predetto articolo 23 è utilizzato altresì, per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quelli di provenienza siano stati nel frattempo soppressi.

     3. Per i prelevamenti dal fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine (cap. 03009) di cui al precitato articolo 23, si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per prelevamenti inferiori a lire 500.000.000.

 

     Art. 10.

     1. I trasferimenti dai fondi di cui all'articolo della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, relativi a revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II categoria 1 degli stati di previsione della spesa, nonchè dei capitoli 08070/01 e 08070/02 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dei lavori pubblici.

     2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al primo comma, con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti.

     3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti inferiori a lire 500.000.000.

     4. Le somme trasferite ai capitoli 06260, 07062 e 08026, rispettivamente degli stati di previsione della spesa dell'Assessorato della agricoltura e riforma agropastorale, dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio e dell'Assessorato dei lavori pubblici, sono ulteriormente trasferite alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, in unica soluzione per essere erogate con imputazione al titolo di spesa 5.2.01 del V programma esecutivo.

     5. Detta procedura è estesa anche ai residui di stanziamento vigenti al 1° gennaio 1990, sui capitoli i 06260 e 08026.

 

     Art. 11.

     1. Al trasferimento dal fondo di cui al capitolo 03014, relativo agli oneri derivanti dall'applicazione del le norme contenute negli accordi sindacali a favore dei capitoli concernenti le spese per il personale della Amministrazione regionale e di quelli relativi ai contributi di funzionamento degli enti strumentali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, da registrarsi alla Corte dei conti, emesso su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione.

     2. Al fine dell'attuazione degli accordi sindacali di cui al precedente comma i termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nel capitolo 03014 scadenti il 31 dicembre 1989 sono prorogati al 31 dicembre 1990.

 

     Art. 12.

     1. Il pagamento delle spese iscritte al capitolo 03002 può essere ordinato con aperture di credito a favore di funzionari delegati.

 

    STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED

URBANISTICA

 

     Art. 13.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica, per  l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (tabella E).

 

     STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE E

DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 14.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'assessorato della difesa dell'ambiente per l'anno finanziario dal 14 gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella F).

 

     Art. 15.

     1. E' autorizzato sul capitolo 05100, in applicazione dell'articolo 75 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, l'impegno delle somme necessarie al funzionamento dei Comitati provinciali della caccia, con esclusione di qualsiasi emolumento spettante al personale

dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 16.

     1. Nell'anno 1990 le spese per il funzionamento per l'assolvimento dei compiti del Comitato regionale; faunistico sono autorizzate, su conforme deliberazione del Comitato stesso, a valere sul capitolo 05104.

     2. Nello stesso anno e autorizzato il finanziamento delle spese di competenza dei Comitati comunali faunistici e dei Comitati comprensoriali faunistici mediante aperture di credito disposte a favore dei preside degli stessi organi. Tali spese gravano sullo stanziamento disposto a favore del Comitato regionale faunistico.

 

     Art. 17.

     1. L'Assessore regionale della programmazione, lancio ed assetto del territorio provvede, con proprio decreto da registrarsi alla Corte dei Conti, ad iscrivere nel bilancio per l'anno 1990 gli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale concernente: «Erogazione di anticipazioni del trattamento economico previdenziale assistenziale a favore degli operai agricoli forestali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato addetti a attività di sistemazione idraulico-forestale, gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste demaniali» approvata dal Consiglio regionale il 6 dicembre 1989, subordinatamente alla sua entrata in vigore.

 

     Art. 18.

     1. I termini di impegnabilità delle disponibilità esistenti nel capitolo 05078/01 ed assegnate dallo Stato ai termini della legge 24 aprile 1980, n. 146, scadenti 31 dicembre 1989, sono prorogati al 31 dicembre 1990.

 

     Art. 19.

     1. E' approvato il bilancio di previsione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990 annesso alla presente legge (allegato n. 1), a termini dell'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda stessa, facente parte integrante della legge regionale 29 febbraio 1956, n. 6, ed è stabilito nella somma di lire 3.300.000.000 il contributo da corrispondere all'Azienda medesima ai sensi dell'articolo 9, lettera f), del suo Statuto (cap. 05036 ).

     2. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi nei settori di spesa della Azienda medesima facenti capo ai capitoli 271, 272 e 292, i termini di impegnabilità scadenti il 31 dicembre 1989 sono prorogati al 31 dicembre 1990.

 

   STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-

PASTORALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 20.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella G).

 

     Art. 21.

     1. Agli impegni degli stanziamenti di cui ai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale:

     Capitolo 06290

     Finanziamenti per l'attuazione dell'azione organica n. 7 - allevamenti zootecnici

     Capitolo 06291

     Finanziamenti per l'attuazione dell'azione organica n. 8 - coltivazioni tipiche meridionali;

     Capitolo 06292

     Finanziamenti per l'attuazione dell'azione organica n. 9 - forestazione produttiva relativi alle assegnazioni sui Piani annuali di attuazione dei Programmi triennali di sviluppo del Mezzogiorno, ex legge 1° marzo 1986, n. 64, può procedersi subordinatamente all'accertamento delle relative entrate in conto dei capitoli 23200-01, 23200-02 e 23200-03.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

 

     Art. 22.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella H).

 

  STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI E DISPOSIZIONI

RELATIVE

 

     Art. 23.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei lavori pubblici, per l'anno finanziario da 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annessa alla presente legge (tabella I).

 

     Art. 24.

     1. Ai termini dell'articolo 18, settimo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 39, gli interessi attivi maturati e le economie realizzate al 31 dicembre 1989 sono portati in aumento del capitolo 08117 dello stato di previsione della spesa e rispettivamente de capitoli 32407 e 36204 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1990.

     2. A tal fine l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta de l'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore de lavori pubblici, e autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, le conseguenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 25.

     1. Il termine di impegnabilità scadente il 31 dicembre 1989, relativo alle disponibilità sussistenti nel conto dei residui del cap. 08056, è prorogato al 31 dicembre 1990.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

 

     Art. 26.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'industria per l'anno finanziario d 1° gennaio al 31 dicembre 1390, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella L).

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,

COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 27.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella M).

 

     Art. 28.

     1. Al versamento nel fondo per la formazione professionale di cui alla legge regionale 1° giugno 1979, n. 47, dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 10005 può procedersi, per la parte eccedente il trenta per cento di detto stanziamento, subordinatamente all'accertamento della relativa entrata in conto del capitolo 23242.

     2. La deroga relativa alla percentuale del trenta per cento deve intendersi riferita ai corsi di prosecuzione già finanziati dal Fondo sociale europeo negli anni precedenti.

     3. Al versamento nel Fondo di cui al primo comma degli stanziamenti iscritti ai capitoli 10006 e 10006/01, può procedersi, subordinatamente all'accertamento delle relative entrate in conto, rispettivamente, dei capitoli 23242/01 e 23242/03.

 

     Art. 29.

     1. Lo stanziamento iscritto al capitolo 10145 del bilancio per l'anno finanziario 1989 e versato alla contabilità speciale di cui all'articolo 46 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33, anche nelle more della predisposizione del programma di cui all'articolo 26, terzo comma, lettera a), della medesima legge.

 

   STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI

    CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 30.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella N).

 

     Art. 31.

     1. Nel caso in cui l'Amministrazione regionale contragga, nel corso del 1990 in tutto o in parte, i mutui previsti dall'articolo 6 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36, l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con l'Assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, e autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti, l'iscrizione al capitolo 51005 dello stato di previsione dell'entrata e al capitolo 11124/04 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione spettacolo e sport, di somme pari all'ammontare delle quote dei mutui medesimi delle quali i contratti relativi prevedono la somministrazione alla Regione entro il 31 dicembre 1990.

 

     Art. 32.

     1. Le spese di cui ai capitoli 11108 e 11131/01 possono essere ordinate mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E

DELL'ASSISTENZA SOCIALE E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 33.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella O).

 

     Art. 34.

     1. Le somme impegnate in conto del capito 12001/33 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale e relative agli anni 1985, 1986, 1987, 1988 e 1989 sono ripartite sulla base dei singoli rendiconti relativi alle spese sostenute dai predetti enti, con esclusione di quelle riferite al personale dipendente, ivi compresi gli oneri riflessi.

 

     Art. 35.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio «assetto di territorio, su conforme deliberazione del Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessorato medesimo di concerto con l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, e autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei Conti il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12115 ai vari capitoli e esistenti ed a quelli da istituire per l'applicazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Con le stesse modalità indicate al precedente comma ed in relazione alle quantificazioni definitive che verranno accertate nel corso dell'applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12115.

 

     Art. 36.

     1. A seguito dell'attribuzione alle Unità sanitarie locali delle funzioni di cui alla lettera d) dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (protezione sanitaria materno-infantile), le somme stanziate sul capitolo 12164 dello stato di previsione della spesa concorrono al finanziamento dei programmi previsti dalla legge regionale 8 marzo 1979, n. 8 concernente l'istituzione e disciplina dei consultori familiari.

 

     Art. 37.

     1. L'impegno dello stanziamento iscritto al capitolo 12031/03 e subordinato, quanto alla quota di lire 4.626.000.000, relativa alla prevista assegnazione per gli asili nido, all'accertamento della relativa entrata di cui al capitolo 23233.

 

STATO DI PREVISIONE DELL'ASSESSORATO DEI TRASPORTI E DISPOSIZIONI RELATIVE

 

     Art. 38.

     1. E' autorizzato il pagamento delle spese dell'Assessorato dei trasporti, per l'anno finanziario dal 19 gennaio al 31 dicembre 1990, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella P).

 

     Art. 39.

     1. Alle spese di cui ai capitoli 13002 e 13002/01 contributi alle aziende di trasporto per il ripiano dei disavanzi - si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11.

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

 

     Art. 40.

     1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 41.

     1. Qualora ritenuto necessario al fine della prosecuzione dei programmi per i quali la Regione abbia ottenuto i contributi del Fondo europeo di sviluppo regionaLe e del Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola, l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti per materia, e autorizzato a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione di stanziamenti di importo pari a detti contributi, nei competenti capitoli di bilancio.

     2. La suddetta iscrizione deve essere disposta quanto agli stati di previsione della spesa, in conto dei capitoli con i cui stanziamenti è stata finanziata la realizzazione delle opere relative ai programmi di cui al primo comma, e quanto allo stato di previsione dell'entrata, in conto del capitolo 23402.

     3. La procedura di cui al presente articolo e estesa agli interventi finanziati con le disponibilità della contabilità speciali di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268 (rifinanziamento Piano di rinascita) ed alle leggi regionali 30 settembre 1971, n. 25 e 10 dicembre 1973, n. 39 (Piano per le zone interne); in tal caso i finanziamenti della CEE sono iscritti in conto del capitolo 23402 dello stato di previsione dell'entrata e del capitolo 03062 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio per essere successivamente riversati alle citate contabilità speciali ed attribuiti ai pertinenti titoli di spesa.

 

     Art. 42.

     1. I pagamenti sugli impegni assunti sul capitolo 05009, relativo ad assegnazioni disposte sul Fondo investimenti ed occupazione dell'anno 1985, per gli interventi per la tutela delle acque invasate del lago Omodeo, possono essere effettuati fino al cento per cento degli impegni medesimi, purchè il relativo progetto sia stato ammesso al finanziamento della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.).

 

     Art. 43.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 24 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse ed imposte su prodotti che si esportano per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi; tassativamente autorizzati e regolati per legge, e per integrare le dotazioni di fondo speciale iscritto al capitolo 03011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

     Art. 44.

     1. Per gli effetti di cui all'articolo 25 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 45.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, e autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli 32404, 32405 e 36203 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno 1990, degli importi corrispondenti o delle minori somme effettivamente occorrenti, agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all'articolo 4, comma quinto, della legge regionale 7 gennaio 19715, n. 1, ed agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all'articolo 9, comma terzo, della legge medesima, al 31 dicembre 1989.

     2. Per capitoli competenti, ai sensi del comma precedente, si intendono quelli corrispondenti, negli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge, ai capitoli degli esercizi anteriori ai quali sono stati imputati i versamenti e le erogazioni di cui, rispettivamente, all'articolo 4, primo comma, e all'articolo 9, primo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

     3. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano chiesto - a termini rispettivamente dell'articolo 4, sesto comma, e dell'articolo 9, terzo comma, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 - la riassegnazione degli importi. degli interessi e delle economie occorrenti per il pagamento della revisione dei prezzi contrattuali, e l'Amministrazione regionale disponga l'accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l'adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al primo comma e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d'entrata - mediante l'emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

 

     Art. 46.

     1. Il termine di cui all'articolo 93, terzo comma, della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 1990.

 

     Art. 47.

     1. Ai fini dell'applicazione del punto 4 9, secondo comma, delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo contrattuale per il triennio 1985-1987 di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 1986, n. 193, l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, di concerto con l'Assessore medesmo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, l'iscrizione al capitolo 02917 delle somme corrispondenti alla differenza tra l'ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario e la spesa effettivamente sostenuta per tali prestazioni, nel corso dell'anno 1989.

 

     Art. 48.

     1. L'Assessore della programmazione, bilancio e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della spesa e l'iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata istituiti a termini del precedente articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

     2. Con lo stesso procedimento è autorizzata l'iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

     3. Con la procedura di cui al primo comma è autorizzata l'iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato.

 

     Art. 49.

     1. Sulla base delle autorizzazioni del CIPE emesse, se ai sensi dell'articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, (contenimento dei consumi energetici e sviluppo delle fonti rinnovabili), l'Assessore della programmazione dispone, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento di disponibilità nell'ambito dei seguenti capitoli di bilancio relativi agli interventi previsti dagli articoli 6, 8 e 12 di detta legge: 06069, 06070, 06224, 06224/01, 08069/03, 09042, 09043 e 09041.

     2. Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 26 della legge 29 maggio 1932, n. 398, circa il trasferimento delle somme non impegnate sul Fondo nazionale per il risparmio e le fonti rinnovabili, le somme necessarie sono iscritte al capitolo 03063 su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio secondo la procedura di cui all'articolo 2 della legge regionale la marzo 1976, n. 12:

     3. Con la stessa procedura si provvede, ai fini dell'applicazione di norme di legge statali che prevedono la restituzione di assegnazioni non utilizzate.

 

     Art. 50.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.