§ 2.5.39 - L.R. 28 aprile 1978, n. 32.
Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.5 caccia
Data:28/04/1978
Numero:32


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34. 
Art. 35. 
Art. 36. 
Art. 37. 
Art. 38. 
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41. 
Art. 42. 
Art. 43. 
Art. 44. 
Art. 45. 
Art. 46. 
Art. 47. 
Art. 48. 
Art. 49. 
Art. 50. 
Art. 51. 
Art. 52. 
Art. 53. 
Art. 54. 
Art. 55. 
Art. 56. 
Art. 57. 
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60. 
Art. 61. 
Art. 62. 
Art. 63. 
Art. 64. 
Art. 65. 
Art. 66. 
Art. 67. 
Art. 68. 
Art. 69. 
Art. 70. 
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74. 
Art. 75. 
Art. 76. 
Art. 77. 
Art. 78. 
Art. 79. 
Art. 80. 


§ 2.5.39 - L.R. 28 aprile 1978, n. 32. [1]

Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

     Tutte le specie animali viventi allo stato di natura costituisce bene ambientale della regione e come tale sono tutelate e protette nell'interesse della Comunità nazionale.

     Allo scopo di garantire a tutti i cittadini un giusto godimento delle risorse faunistiche della regione e dell'ambiente naturale da esse caratterizzato, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere tutte le iniziative idonee ad assicurare la conservazione e a favorire l'incremento del patrimonio faunistico regionale attraverso una razionale gestione del territorio, un'organica difesa del suolo, delle acque e dell'aria dall'inquinamento ed un'adeguata regolamentazione dell'attività venatoria.

 

     Art. 2.

     Il territorio regionale è suddiviso in comprensori faunistici coincidenti con i singoli Comprensori di cui alla l.r. 1º agosto 1975, n. 33, nei quali è consentito esercitare la caccia a tutti i titolari di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia nei modi e nei termini stabiliti dalla presente legge.

     Tutte le isole di pertinenza della regione autonoma della Sardegna, ad eccezione di La Maddalena, Caprera, Spargi, Razzoli, San Pietro e Sant'Antioco, sono dichiarate oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

 

     Art. 3.

     All'interno dei Comprensori faunistici, tenendo conto della natura del terreno, delle colture e dell'attitudine ad ospitare la selvaggina stanzia le e migratoria, verranno individuate e delimitate:

     a) oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

     b) zone di ripopolamento e di cattura;

     c) zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia;

     d) zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

     e) zone di addestramento per i cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina allo stato naturale.

     L'estensione complessiva delle oasi e delle zone di cui alle lett. a) e b) del comma precedente non deve mai superare un terzo della superficie del Comprensorio né un terzo del territorio di ogni singolo comune facente parte del Comprensorio.

     Eventuali deroghe a limiti stabiliti dal comma precedente potranno essere motivate da ragioni di organicità, funzionalità e omogeneità- delle zone e delle oasi, previa formale deliberazione del Comitato regionale faunistico.

     L'estensione complessiva delle zone di cui alla lett. c) del precedente primo comma non dovrà superare un quinto della superficie globale della Sardegna né un quinto del territorio del Comprensorio interessato [2].

 

     Art. 4.

     All'applicazione della presente legge è preposto l'Assessorato regionale competente, che a tal fine si avvale dell'opera:

     a) del Comitato regionale faunistico;

     b) dei Comitati comprensoriali faunistici;

     c) dei Comitati comunali faunistici.

 

     Art. 5.

     E' istituito presso l'Assessorato regionale competente il Comitato regionale faunistico.

     Il Comitato è composto da:

     1) l'Assessore regionale competente che lo presiede;

     2) un rappresentante dell'Assessorato regione competente con funzione di Segretario;

     3) un rappresentante di ciascuna associazione venatoria, riconosciuta operante in Sardegna;

     4) tre esperti rispettivamente in zoologia, in agricoltura e foreste, in urbanistica designati dal Consiglio regionale;

     5) un rappresentante del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina;

     6) un rappresentante designato rispettivamente dalla Federazione regionale coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale contadini e pastori, uno dall'Unione regionale agricoltori, uno dall'associazione regionale allevatori, uno dall'Unione coltivatori italiani;

     7) un rappresentante designato dalla Federazione sindacale unitaria dei lavoratori;

     8) un rappresentante designato da ogni Amministrazione provinciale;

     9) due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche riconosciute;

     10) un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'agricoltura;

     11) i veterinari provinciali;

     12) un rappresentante dell'ente per la protezione degli animali.

     I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale; restano in carica 5 anni e possono essere riconfermati; eleggono nel proprio seno un Vicepresidente.

     Le sedute sono valide in prima convocazione se è presente la metà più uno dei componenti, in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

     Il Comitato è integrato dai Presidenti dei Comprensori faunistici ogniqualvolta siano direttamente interessati all'argomento in discussione.

     Ai componenti del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalle ll.rr. 19 maggio 1964, n. 12, e 11 giugno 1974, n. 15.

 

     Art. 6.

     Il Comitato regionale faunistico:

     - esercita ogni attività tendente a difendere e incrementare il patrimonio faunistico della Sardegna;

     - forma il calendario venatorio annuale e le sue eventuali modifiche;

     - stabilisce divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;

     - delibera sull'istituzione di oasi di protezione faunistica e di cattura e di zone di ripopolamento e di cattura e di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

     - esprime il proprio parere sulla costituzione di zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia;

     - sentiti i Comitati comprensoriali faunistici rilascia entro e non oltre il 30 luglio le autorizzazioni regionali per l'esercizio della caccia ai cacciatori non residenti in Sardegna;

     - tiene e cura l'anagrafe dei cacciatori autorizzati ad esercitare la caccia in Sardegna e l'anagrafe dei trasgressori della presente legge;

     - approva il preventivo e il consuntivo annuale di spesa;

     - dà indicazioni e suggerimenti sulla vigilanza venatoria;

     - assume iniziative per l'educazione venatoria e naturalistica;

     - programma l'attività del Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina;

     - formula i programmi di gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura;

     - formula proposte per la protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi;

     - autorizza l'immissione di selvaggina estranea alla fauna indigena;

     - regolamenta i provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;

     - stabilisce il numero degli anni di sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla presente legge dandone comunicazione alle Autorità competenti;

     - propone all'Assessore regionale competente l'ammontare della sanzione amministrativa prevista dall'art. 28 della presente legge;

     - propone l'ammontare del contributo di cui alla lett. d) dell'art. 22.

 

     Art. 7.

     Presso ogni Organismo comprensoriale di cui alla l.r. 1º agosto 1975, n. 33, è costituito il Comitato comprensoriale faunistico composto da:

     - il Presidente dell'Organismo comprensoriale di cui alla l.r. 1º agosto 1975, n. 33, che lo presiede;

     - cinque rappresentanti comunali, di cui due della minoranza, designati dal Consiglio dell'Organismo comprensoriale di cui alla l.r. 1º agosto 1975, n. 33;

     - due rappresentanti per ogni associazione venatoria riconosciuta operante in Sardegna, designati dalle associazioni stesse;

     - un rappresentante designato dalla Federazione coltivatori diretti, uno dall'Unione regionale dei contadini e pastori e uno dall'Unione regionale degli agricoltori;

     - un rappresentante designato dalla Federazione sindacale unitaria dei lavoratori;

     - il veterinario condotto del comune in cui ha sede il comprensorio faunistico;

     - due rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche;

     - un rappresentante dell'ente per la protezione degli animali.

     Il Comitato è integrato dal Presidente dei Comitati comunali faunistici ogniqualvolta siano direttamente interessati agli argomenti in discussione.

     Il Comitato è nominato con decreto dell'Assessore regionale competente; nel decreto dev'essere indicato anche il comune ove avrà sede il comitato.

     Il Comitato elegge, nel suo seno, il Vicepresidente; le sedute sono valide se è presente almeno la metà dei componenti; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un quinto dei componenti. Le decisioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

     I componenti del Comitato durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Ad essi spetta il rimborso delle spese di viaggio.

 

     Art. 8.

     I Comitati comprensoriali faunistici assumono, d'intesa col Comitato regionale faunistico, le iniziative attinenti la disciplina dell'attività venatoria e lo sviluppo della selvaggina, formulano proposte e collaborano con gli Organismi competenti per la protezione dell'ambiente. Nell'ambito dell'area di competenza hanno i seguenti compiti:

     - approvano il preventivo ed il consuntivo annuale di spesa

     - deliberano sull'istituzione di zone di addestramento per; cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina allo stato naturale;

     - formulano proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone e di ripopolamento e di cattura e di zone pubbliche o private della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;

     - esercitano tutte quelle attività che saranno ritenute idonee a conseguire l'arricchimento del patrimonio faunistico;

     - collaborano alla difesa dei boschi e dei terreni dagli incendi e alla salvaguardia delle acque e del suolo dagli inquinamenti;

     - provvedono su delega del Comitato regionale faunistico alla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura;

     - propongono i territori e i criteri per la rotazione delle zone di ripopolamento e di cattura;

     - vigilano sull'osservanza del divieti fissati dalla presente legge e dal calendario venatorio e collaborano con indicazioni e suggerimenti all'attività degli agenti di vigilanza;

     - seguono l'andamento della riproduzione delle specie selvatiche ed avanzano proposte per la conservazione ed il miglioramento dell'ambiente ai fini dell'incremento faunistico;

     - propongono e curano l'immissione di idonee specie selvatiche;

     - segnalano ed accertano gli eventuali danni alle colture provocati dalla selvaggina, nonché la misura dell'eventuale indennizzo agli agricoltori;

     - collaborano con gli Organismi competenti previsti dalla legge per l'attività di studi e indagini in ordine alla pianificazione del territorio ai fini faunistici, alla conservazione dell'ambiente e alla lotta contro gli inquina menti e gli incendi alla consistenza, riproduzione e prelievo del patrimonio faunistico, alle correnti migratorie e all'esercizio della caccia;

     - curano tecnicamente le operazioni di prelievo e di immissione di selvaggina nel territorio di competenza;

     - rilasciano, con atto del Presidente, i certificati di abilitazione all'esercizio venatorio;

     - operano tutti gli interventi previsti dalla presente legge ovvero, in base ad essa, disposti dall'Amministrazione regionale o richiesti dai Comitati comunali faunistici.

 

     Art. 9.

     In ogni comune è costituito un Comitato comunale faunistico presieduto dal Sindaco o da un Consigliere da lui delegato e composto da:

     - due membri eletti dal Consiglio-comunale, di cui uno espresso dalla minoranza;

     - due cacciatori locali in rappresentanza di ciascuna associazione venatoria riconosciuta esistente nel comune;

     - un rappresentante dell'Unione degli agricoltori, uno della Federazione dei coltivatori diretti, uno dell'Unione contadini è pastori, designati dalle rispettive organizzazioni tra gli associati residenti nel comune.

     Il Comitato elegge, nel suo seno, il Vicepresidente; i suoi componenti durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati; funge da Segretario un impiegato del comune.

     I comuni sono tenuti a porre a disposizione dei Comitati comunali faunistici i locali necessari.

     Le prestazioni dei componenti del Comitato sono volontarie e gratuite.

 

     Art. 10.

     Il Comitato comunale faunistico:

     - collabora alla vigilanza, d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente e col Corpo regionale di vigilanza territoriale, avvalendosi dell'opera degli agenti volontari faunistici;

     - d'intesa col Comitato comprensoriale faunistico competente provvede al contenimento ed alla limitazione di specie animali la cui propagazione costituisca un serio danno e grave squilibrio nell'assetto faunistico del territorio;

     - propone provvedimenti volti a difendere, incrementare e regolamentare il patrimonio faunistico del territorio;

     - svolge ogni validazione atta ad incrementare lo sviluppo e l'allevamento della selvaggina;

     - compila e cura l'anagrafe dei cacciatori residenti nel comune.

 

     Art. 11.

     Le spese per l'attività dei Comitati comunali faunistici e. dei Comitati comprensoriali faunistici sono a carico del Comitato regionale faunistico.

 

     Art. 12.

     Presso l'Istituto zootecnico e caseario della Sardegna viene istituito un Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina.

     Esso svolge attività tecnico-scientifica e di consulenza della regione in materia di caccia e di allevamento della selvaggina.

     In particolare il servizio ha i seguenti compiti:

     a) lo studio, la ricerca, l'osservazione e la sperimentazione per l'allevamento, per l'alimentazione, per la prevenzione e per la cura delle malattie nonché per quanto attiene alla vita e alla riproduzione della fauna in generale e della selvaggina in particolare, compreso lo studio delle correnti migratorie;

     b) l'allevamento di selvaggina stanziale e l'acolimatazione di specie estranee alla fauna regionale e la loro fornitura per il ripopolamento delle zone faunistiche carenti;

     c) lo svolgimento di corsi di preparazione e specializzazione in materia venatoria.

     Nell'espletamento dei suoi compiti il Servizio si avvale della collaborazione tecnica dei Comitati comprensoriali faunistici nonché degli Istituti universitari specializzati.

     Nel territorio a disposizione del Servizio è assolutamente vietata la caccia.

 

     Art. 13.

     Il Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina, su autorizzazione del Comitato regionale faunistico, può decentrare nei Comprensori la propria attività istituendo centri di allevamento e di studio per la selvaggina.

 

     Art. 14.

     Agli effetti della presente legge sono considerati selvaggina gli animali seguenti:

     mammiferi:

     cinghiale (Sus scrofa) esclusi gli esemplari nettamente striati; volpe (Vulpes vulpes); lepre, coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); donnola (Mustela nivalis);

     uccelli:

     stanziali: pernice sarda (Alectoris barbara); fagiano.

     Migratori: Alàudidi; alzavola (Anas crecca); beccaccia (Scolopax rusticola); beccaccino (Capella gallinago); canapiglia (Anas acuta); colombaccio (Columba palumbus); colombella (Columba oenas); colombo selvatico (Columba livia); cornacchia grigia (Corvus cornix); croccolone; (Capella media); fischione (Anas penelope); folaga (Fulica atra); frosone (Coccothraustes coccothraustes); frullino (limno cryptes minimus); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); germano reale (Anas platyrhincos); ghiandaia (Garrulus glandarius); marzaiola (Anas querquedula); merlo (Turdus merula); mestolone (Anas clypeata); morette, moriglione (Aythia ferina); pantana (Tringa nebularis); passeri; pavoncella (Vanellus vanellus); pivieri; pettegola (Tringa totanus); porciglione (Rallus acquaticus); quaglia (Coturnix coturnix); storni; strillozzo (Emberiza calandra); taccola (Corrus monedula); tordella (Turdus viscivorus); tordi (Turdus philomelus e iliacus); tortora (Streptotelia turtur); tuffetto (podilymbus ruficollis) [3].

     L'elenco sopra riportato può essere modificato con decreto dell'Assessore regionale competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

 

     Art. 15.

     Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'uccisione o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.

     E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per ucciderla o catturarla.

     Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'uccisione o la cattura di selvaggina compiuta in qualsiasi altro modo, a meno che non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.

 

     Art. 16.

     In terreno libero la selvaggina appartiene a chi legittimamente la uccide o la cattura. Peraltro essa appartiene al cacciatore che l'ha scovata, finche non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita, al feritore.

     Si intende libero il terreno non precluso alla libera caccia a norma della presente legge.

 

     Art. 17.

     Allo scopo di evitare pericolosi inquinamenti dell'ambiente naturale, nonché di mettere in pericolo la vita della fauna selvatica, la regione entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà un Regolamento sull'uso dei fitofarmaci nel territorio dell'Isola.

     E' sempre vietato lo scarico nelle acque e nei terreni accessibili alla fauna selvatica di sostanze che possano riuscire dannose alla fauna stessa.

     Il trasgressore è soggetto, indipendentemente dalle eventuali sanzioni previste da altre leggi nazionali o regionali, alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000.

 

TITOLO II

ESERCIZIO DELLA CACCIA

 

CAPO I

LICENZA ED AUTORIZZAZIONE REGIONALE DI CACCIA

 

     Art. 18.

     Al fine di essere abilitati ad esercitare l'attività venatoria in Sardegna è istituita una speciale autorizzazione regionale che viene concessa dal Presidente della Giunta regionale ai sensi del successivo art. 22. Al cacciatore è consentito farsi aiutare per condurre i cani da persone non munite della predetta autorizzazione [4].

     La suddetta autorizzazione consente l'esercizio dell'attività venatoria su tutto il territorio della regione non soggetto a divieti ai sensi della presente legge.

 

     Art. 19.

     La caccia in Sardegna può essere esercitata solo da chi sia munito della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia rilasciata dall'autorità di Pubblica Sicurezza, di un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di 80.000.000 per ogni sinistro, con il limite minimo di 20.000.000 per ogni persona danneggiata e di lire 50.000.000 per danno ad animali o cose, nonché dell'apposita autorizzazione regionale di cui al precedente art. 18. I cacciatori non residenti in Sardegna debbono essere muniti anche del tesserino di cui all'ultimo comma dell'art. 8 della l. 27 dicembre 1977, n. 968.

     Chi esercita la caccia senza avere ottenuto l'autorizzazione regionale è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 e non potrà ottenere alcun tipo di autorizzazione ad esercitare la caccia in Sardegna per un periodo fino a 3 anni. In caso di recidiva il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 e all'esclusione definitiva dalla concessione dell'autorizzazione regionale.

     Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno 3 anni prima.

 

     Art. 20.

     La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è concessa, rinnovata e revocata a norma delle leggi di Pubblica Sicurezza.

     Per il rilascio della prima concessione della licenza di cui al comma precedente nonché per la restituzione della stessa, l'interessato deve presentare anche il certificato di abilitazione all'esercizio venatorio rilasciato dal Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

     La licenza di porto di fucile anche per uso di caccia autorizza il titolare, durante l'esercizio venatorio, a portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere ad ogni esigenza venatoria e a portare un solo fucile.

     La revoca o la sospensione della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia comporta rispettivamente la revoca o la sospensione dell'autorizzazione regionale ed il diniego della sua concessione per un periodo pari a quello previsto per la licenza di porto di fucile anche per uso di caccia

     Il Comitato regionale faunistico cura i rapporti con le competenti autorità al fine di acquisire tempestivamente la notizia dei provvedimenti assunti per violazioni alle leggi sull'esercizio della caccia e sulla protezione della fauna, per la loro annotazione nell'apposita anagrafe e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge.

 

     Art. 21.

     L'abilitazione all'esercizio della caccia è conseguita a seguito di esame dinanzi ad apposita Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale presso ogni Comprensorio faunistico e su proposta del Comitato comprensoriale faunistico, composta da esperti qualificati particolarmente competenti nelle seguenti materie:

     a) legislazione venatoria;

     b) zoologia applicata alla caccia;

     c) armi e munizioni da caccia e loro uso;

     d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole.

     L'esame consiste in una prova orale sulle materie di cui alle precedenti lett. a), b), d), ed in una prova pratica sulla materia di cui alla precedente lett. c).

     Per sostenere gli esami di candidato deve essere munito di certificato medico di idoneità.

     La domanda per sostenere l'esame deve essere presentata al Comitato comprensoriale faunistico nel cui ambito territoriale il candidato risiede.

 

     Art. 22.

     L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale tramite i Sindaci dei comuni e per i non residenti in Sardegna tramite il Presidente del Comitato regionale faunistico, all'uopo delegati.

     Gli interessati debbono presentare al Sindaco del comune di residenza domanda in carta da bollo diretta al Presidente della Giunta regionale.

     Alla domanda debbono essere allegate:

     a) due copie della domanda in carta libera: una per il Comitato regionale faunistico, l'altra per il Comitato comunale faunistico;

     b) copia fotostatica autenticata del libretto personale e della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia;

     c) copia fotostatica della polizza assicurativa;

     d) gli originali o copie autenticate della ricevuta del versamento, sull'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Sarda, del contributo di partecipazione alle spese di vigilanza e ripopolamento e di rimborso delle spese di stampa, segreteria e cancelleria e, per i rinnovi delle ricevute dei pagamenti delle rate annuali del contributo per gli anni successivi a quelli del precedente rilascio. Il contributo annuale è fissato con deliberazione del Consiglio regionale su proposta del Comitato regionale faunistico.

     e) certificato dal quale risulti il possesso della residenza in un Comune della Sardegna da almeno 18 mesi senza interruzioni [5].

     I non residenti in Sardegna, con le formalità sopra indicate, dovranno presentare la domanda, tra il 1º aprile ed il 31 maggio al Presidente della Giunta regionale tramite il Presidente del Comitato regionale faunistico.

     L'autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia ha la stessa durata della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e scade con essa. Per gli anni successivi a quello del rilascio, la validità dell'autorizzazione è subordinata all'effettivo pagamento del contributo annuale. La ricevuta di versamento dovrà essere allegata

all'autorizzazione.

     A cura dell'Amministrazione regionale l'autorizzazione regionale conterrà, come parte integrante, un libretto venatorio nel quale il cacciatore, nel corso di ogni giornata di caccia effettiva, ha l'obbligo di segnare in modo indelebile la selvaggina a mano a mano che essa viene abbattuta.

 

     Art. 23.

     Durante l'esercizio della caccia il concessionario deve essere munito della prescritta licenza, dell'autorizzazione regionale e delle ricevute attestanti il pagamento del contributo regionale annuale e del premio assicurativo e deve presentarli ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza. I cacciatori non residenti in Sardegna devono presentare anche il tesserino di cui all'art. 8, ultimo comma della l. 27 dicembre 1977, n. 968.

     A colui che pur essendo munito dei documenti di cui al primo comma non li esibisca all'agente che gliene faccia richiesta, si applica la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000; la sanzione si applica nel minimo qualora esibisca il documento entro 8 giorni.

 

     Art. 24.

     L'autorizzazione regionale potrà essere corredata di carta geografica a scala 1:250.000 della Sardegna e delle sue isole minori.

     In tutte le cartine dovranno essere indicati i Comprensori, i comuni, le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura.

     La carta geografica viene fornita gratuitamente all'atto della consegna dell'autorizzazione.

     I Comitati comprensoriali faunistici e i Comitati comunali faunistici terranno una scorta di cartine geografiche del territorio regionale che saranno cedute, a richiesta e a pagamento, al prezzo che verrà fissato, di volta in volta, dal Comitato regionale faunistico.

 

CAPO II

TERMINI E MODI DI CACCIA

 

     Art. 25.

     Il Comitato regionale faunistico forma entro il 1º luglio il calendario venatorio annuale che l'Assessore regionale competente emana con proprio decreto entro il 15 luglio successivo.

     Entro il 15 giugno, il Servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina fa pervenire al Comitato regionale faunistico una relazione tecnico-scientifica relativa alla consistenza del patrimonio faunistico, all'andamento del ciclo produttivo ed alle possibilità di prelievo delle singole specie di selvaggina.

     Entro lo stesso termine di cui al precedente comma i Comitati comprensoriali faunistici, sentiti i Comitati comunali faunistici, inviano al Comitato regionale faunistico le proposte di calendario venatorio annuale.

     Chi trasgredisce le norme fissate dal calendario venatorio, quando il fatto riguarda l'abbattimento o la cattura di selvaggina stanziale, è soggetto, oltre alle altre sanzioni amministrative, anche a quelle previste dal successivo art. 28 per i capi abbattuti o catturati abusivamente.

 

     Art. 26.

     L'esercizio della caccia in Sardegna non potrà effettuarsi prima della terza domenica di settembre e dovrà avere termine entro e non oltre la terza domenica di marzo.

     L'esercizio venatorio potrà essere consentito per un massimo di 2 giornate la settimana, compresa la domenica, oltre alle giornate festive infra settimanali.

     La caccia alla tortora può essere consentita anche nel mese di agosto fino ad un massimo di 3 giornate, purché alla posta e senza l'uso del cane.

     La caccia al cinghiale può essere consentita dal 1º novembre al 31 gennaio dell'anno successivo [6].

     Limitatamente alle isole dell'arcipelago di La Maddalena è consentita la caccia alla beccaccia in un periodo compreso tra il 1º marzo e il 15 aprile.

 

     Art. 27.

     La caccia è consentita con l'uso di fucile a non più di 3 colpi con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12.

     Sono vietati:

     a) l'uso di arma da fuoco impostata anche con scatto provocato dalla preda;

     b) la caccia col fucile su barca a motore ovvero a rimorchio di barca a motore; la caccia con o da velivoli e con o da veicoli a trazione animale o meccanica;

     c) l'uso di mezzi elettrici, di lanterne, di insidie notturne;

     d) l'uso di gabbie, di ceste, di pietre a scatto, di tagliole e di ogni genere di trappole e trabocchetti;

     e) l'uso di lacci di qualsiasi genere;

     f) ogni tipo di uccellagione e l'uso di qualunque rete;

     g) l'uso di richiami acustici a funzionamento elettronico o di altro tipo, muniti o meno di amplificatori del suono;

     h) l'uso di armi munite di silenziatore;

     i) l'uso del furetto, salvo le deroghe previste negli articoli successivi;

     l) l'uso di armi corte, di armi ad aria compressa ed a gas;

     m) l'uso di richiami vivi;

     n) molestare la fauna con velivoli, in qualunque luogo essa si trovi, scendendo a bassa quota o permanendo senza necessità sui luoghi stessi;

     o) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;

     p) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali e regionali, nelle ossi di protezione faunistica e di cattura nelle zone di ripopolamento e di cattura, nei centri di produzione di selvaggina, nelle zone di addestramento cani;

     q) l'esercizio venatorio nelle zone ove, vi siano opere di difesa dello Stato, ed in quelle ove il divieto sia richiesto a giudizio non sindacabile dell'autorità militare o dove esistano monumenti nazionali, purché dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle recanti la scritta: «Zona militare - divieto di caccia» - «Monumento nazionale - divieto di caccia»;

     r) l'esercizio venatorio nelle aie, nelle pertinenze dei fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di centro metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e posti di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

     s) l'esercizio venatorio a rastrello in più di s persone ed utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore, negli specchi o corsi d'acqua;

     t) l'esercizio venatorio su terreni ricoperti in tutto o nella maggior parte di neve;

     u) prendere o tenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo le autorizzazioni per i fini di ripopolamento o per sottrarli a sicura distruzione o morte purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso all'Organo venatorio più vicino;

     v) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

     z) l'uso di munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; l'uso di tali munizioni può essere consentito in sede di formazione del calendario venatorio, in casi di accertata ed eccezionale presenza numerica di tali specie [7];

     aa) la caccia alla folaga, ai palmipedi, ai conigli selvatici col sistema della battuta;

     ab) l'esercizio della caccia nei fondi chiusi da muro, rete metallica od altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,80 o da corsi e specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di m. 1,50 e larghezza di almeno 3 metri; in detti fondi la cattura della selvaggina può essere effettuata soltanto ai fini della protezione delle colture su autorizzazione e col controllo del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio; la selvaggina stanziale catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre località;

     ac) cacciare o catturare qualsiasi specie di selvaggina da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole, salvi i casi previsti dall'art. 39 della presente legge; è fatta eccezione per la caccia di appostamento ai palmipedi per la quale il divieto di cui sopra ha inizio due ore dopo il tramonto.

     Per le infrazioni ai divieti di cui alle lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), s), t), u), v), z), aa), si applica la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 300.000 e la sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia per un periodo da 2 a 5 anni.

     Nel novero delle armi da fuoco il cui uso è proibito non sono compresi congegni non pericolosi destinati esclusivamente a segnale d'allarme.

 

     Art. 28.

     Per ogni capo di selvaggina stanziale o di selvaggina; protetta abbattuto o catturato abusivamente nonché per la vendita o l'acquisto di essa o di sue parti, il trasgressore, oltre alle altre sanzioni è soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa la cui misura è stabilita anno per anno in appendice al calendario venatorio e per ogni singola specie dall'Assessore regionale competente su proposta del Comitato regionale faunistico.

 

     Art. 29.

     E' vietato ogni atto diretto ad uccidere o catturare tutte le specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'art. 14 della presente legge, ed in particolare: i mufloni; i daini; i cervi; le martore; le foche; i gatti selvatici; i pipistrelli di qualsiasi specie; gli avvoltoi; le aquile; i falchi; le gru; i fenicotteri; le cicogne; i cigni; i rapaci notturni; i ricci; le tartarughe; le rondini e i rondinoni di qualsiasi specie; gli usignoli; i pettirossi; i luì di qualsiasi specie; il regolo; il fiorrancino, lo scricciolo; le cince; i codibugnoli; i picchi di qualsiasi specie; i colombi torraioli; le galline prataiole; gli occhioni.

     La proibizione relativa ai colombi torraioli non si applica alle Amministrazioni comunali.

     E' inoltre vietata l'uccisione o la cattura degli animali fuggiti dai giardini zoologici e da raccolte di animali viventi, salvo il consenso del proprietario.

     L'Assessore regionale competente può autorizzare su parere del Comitato regionale faunistico, la cattura di esemplari appartenenti alle specie di cui al primo comma alle condizioni stabilite dalla relativa autorizzazione.

 

     Art. 30.

     Salvo che nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, nelle zone di ripopolamento e di cattura, nelle zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento e nei centri del Servizio regionale di studi e allevamento della selvaggina, è fatto divieto a chiunque di detenere selvaggina viva, senza l'apposita autorizzazione concessa dall'Assessore regionale competente, su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

     Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, senza averne permesso, venga in possesso di selvaggina viva deve darne avviso entro 48 ore al Comitato regionale faunistico o al Comitato comprensoriale faunistico ovvero al Comitato comunale faunistico competenti, che provvederanno nel modo più conveniente alla sistemazione della selvaggina.

     Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000. Gli animali vengono sequestrati e consegnati al Comitato comprensoriale faunistico il quale li destinerà, per quanto possibile al ripopolamento.

     Chiunque uccida, catturi o rinvenga uccelli inanellati o altra selvaggina contrassegnata, deve darne notizia al Comitato comprensoriale faunistico o ai Comitati comunali faunistici.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai giardini o istituti zoologici, alle stazioni zootecniche sperimentali, agli osservatori ornitologici e alle istituzioni similari.

 

     Art. 31.

     E' sempre vietato immettere selvaggina estranea alla fauna indigena senza l'autorizzazione del Comitato regionale faunistico.

     Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

 

     Art. 32.

     E' sempre vietato a chiunque acquistare, vendere, detenere per vendere e comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina viva fatta eccezione per il Servizio regionale di studio e allevamento della selvaggina e altri enti, organizzazioni e persone appositamente autorizzati per ragioni di studio è ripopolamento dall'Assessore regionale competente, su conforme parere del Comitato regionale faunistico.

     Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 e per i casi di cui all'art. 28 è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

 

     Art. 33.

     E altresì sempre vietata la conciatura di pelli e l'imbalsamazione di animali selvatici di cui sia vietata la caccia nonché della selvaggina in periodi di chiusura della caccia, se non dietro autorizzazione del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio. Al proprietario della pelle da conciare o dell'animale da imbalsamare ed a chi esegue la conciatura o l'imbalsamazione è comminata una sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000 oltre a quanto eventualmente previsto da altre leggi.

 

     Art. 34.

     E' sempre vietato acquistare vendere, detenere per vendere o comunque porre in commercio ogni specie di selvaggina morta o parti di essa senza l'apposita autorizzazione che è concessa dall'Assessore regionale competente su conforme parere del Comitato regionale faunistico, limitatamente a selvaggina importata dall'estero e munita di apposito contrassegno.

     Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e per i casi di cui all'art. 28, è soggetto altresì alla sanzione amministrativa ivi prevista.

 

     Art. 35.

     E' vietata l'esportazione dalla Sardegna della selvaggina stanziale e migratoria.

     Ai cacciatori muniti di porto d'arma e autorizzazione regionale che si rechino fuori dal territorio della Sardegna è consentito portare con sé un numero di capi di selvaggina pari al numero massimo consentito dal calendario venatorio per una sola giornata di caccia.

     La selvaggina deve essere esibita dagli agenti doganali insieme ai documenti citati.

     La mancata esibizione della selvaggina comporta la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

     Per l'esportazione o per il tentativo di esportazione clandestina di selvaggina in numero superiore a quello consentito il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e alla revoca dell'autorizzazione regionale.

 

     Art. 36.

     I cani trovati a vagare nelle campagne in tempo di divieto di caccia devono essere catturati dagli agenti di vigilanza. Nel periodo in cui è permesso l'uso del cane la cattura deve avere luogo solo quando esso non sia a seguito di persone o sotto la loro sorveglianza.

     I cani catturati a norma del presente articolo devono essere dati in custodia al Comitato comunale faunistico competente per territorio verso il quale il proprietario del cane è tenuto al rimborso delle spese di custodia e di mantenimento.

     Eseguiti i predetti pagamenti, il cane catturato viene restituito.

     Trascorsi 30 giorni, nel caso che il proprietario sia rimasto sconosciuto, il cane rimane di proprietà del Comitato comunale faunistico che ne dispone liberamente.

     I trasgressori sono soggetti alle sanzioni previste per la mancata custodia di cani vaganti.

 

CAPO III

VARIAZIONI AI TERMINI E AI MODI DI CACCIA

 

     Art. 37.

     Per la difesa delle colture e per la cattura a scopo di ripopolamento è consentito l'uso del furetto, previa espressa autorizzazione del Comitato regionale faunistico.

 

     Art. 38.

     L'Assessore regionale competente su deliberazione del Comitato regionale faunistico, può limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone de terminate, nei essi ove ricorra la necessità di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie od altra calamità.

     L'Assessore regionale competente, di concerto con l'Assessore regionale del turismo, su conforme deliberazione del Comitato regionale faunistico, può vietare la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesistico o turistico, a tutela dell'integrità e della quiete della zona.

     In caso di divieto permanente tali zone sono costituite oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

 

     Art. 39.

     Il Comitato comprensoriale faunistico, in casi di comprovata necessità ed urgenza, ha facoltà di autorizzare persone nominativamente indicate alla cattura di una o più specie di selvaggina quando ciò sia necessario per la salvaguardia del patrimonio faunistico e dell'agricoltura limitatamente ai passeri e agli storni la suddetta autorizzazione può consentire l'abbattimento. Dell'autorizzazione deve essere data preventivamente comunicazione al Comitato regionale faunistico.

     La selvaggina catturata deve essere destinata al ripopolamento di altre zone della stessa area faunistica o, in subordine, di altre aree deficitarie dell'Isola ovvero al Servizio regionale di studio ed allevamento della selvaggina.

 

     Art. 40.

     L'autorizzazione di cui all'articolo precedente determina le modalità con cui può esercitarsi la cattura nonché il modo di utilizzare i passeri e gli storni catturati.

     I mezzi di cattura rimangono in custodia al Comitato comprensoriale faunistico che ne consente l'uso temporaneo, sotto il proprio controllo.

 

     Art. 41.

     L'Assessore regionale competente sentito il Comitato regionale faunistico, può accordare in ogni tempo e stabilendone le modalità, a zoologi e a persone addette ai gabinetti scientifici di zoologia, permessi di catturare o di prendere uova, nidi o piccoli nati, a scopo di studio.

     L'Assessore può parimenti autorizzare osservatori ornitologici, che si occupino dello studio delle migrazioni, ad esercitare l'uccellagione in qualsiasi tempo dell'anno, anche a specie proibite e con mezzi vietati, a condizioni da stabilirsi volta per volta.

 

     Art. 42.

     E' vietata a chiunque la caccia vagante in terreni in attualità di coltivazione quando essa può arrecare danno effettivo alle colture.

     Sono da ritenersi in attualità di coltivazione: i vivai e i giardini; le coltivazioni floreali e gli orti; le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale; i prati artificiali della ripresa della vegetazione al termine del taglio; i frutteti, gli agrumeti e i vigneti dalla germogliazione fino al raccolto; i terreni di recente rimboschimento ed altri casi analoghi.

     L'Assessore regionale competente, su proposta del Comitato regionale faunistico può equiparare ai terreni in attualità di coltivazione quelli nei quali si trovino impianti fissi necessari alle colture.

     I terreni in attualità di coltivazione debbono essere delimitati con tabelle recanti la scritta: «art. 42, l.r. 28 aprile 1978, n. 32, sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna - divieto di caccia vagante».

     Tutti gli agenti incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge sono tenuti d'ufficio ovvero su richiesta di chiunque di redigere immediatamente il verbale d'accertamento relativo all'infrazione e al danno.

     L'apposizione abusiva o irregolare delle tabelle è punita con la sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 100.000.

 

     Art. 43.

     La caccia può essere vietata sui terreni vallivi paludosi e in qualsiasi specchio d'acqua ove si eserciti l'industria della pesca, nonché nei canali delle valli salse da pesca quando il possessore sia autorizzato dal Comitato comprensoriale faunistico e li circondi con tabelle perimetrali nei modi indicati dall'art. 52 della presente legge. Tali tabelle debbono portare la scritta «Valle da pesca - Divieto di caccia».

     I territori di cui al precedente comma possono essere costituiti in oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura.

 

     Art. 44.

     L'addestramento dei cani e le prove sul terreno, in tempo di divieto dell'attività venatoria, devono essere autorizzati dal Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio.

     Il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 50.000.

     Per le prove sul terreno in tempo di divieto il Comitato può permettere di sparare alla selvaggina liberata, indicando le modalità da seguire. Della selvaggina uccisa nelle prove sul terreno è vietata la vendita.

     Per l'addestramento dei cani il Comitato comprensoriale faunistico indica per ogni comune dell'area zone facilmente individuabili, accessibili e controllabili. Indica, altresì, i giorni e le ore nei quali è consentito l'addestramento. Dal 30º giorno precedente l'apertura generale della caccia esso può essere effettuato liberamente in tutti i terreni non soggetti a vincoli venatori in base alla presente legge.

     L'uso di selvaggina importata dall'estero per l'addestramento di cani e per le prove sul terreno deve essere autorizzato dal Comitato regionale faunistico, dietro domanda in cui sono specificamente indicate le località, la data e l'orario prescelti e la provenienza della selvaggina.

 

     Art. 45.

     L'Assessore regionale competente, su proposta del Comitato regionale faunistico, in caso di particolari necessità tecniche di ripopolamento di altre località o di studio, può consentire la cattura a mezzo di reti nelle oasi permanenti di protezione e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura.

     La selvaggina catturata per il ripopolamento deve essere subito liberata nelle località da ripopolare.

 

TITOLO III

OASI PERMANENTI DI PROTEZIONE FAUNISTICA E DI CATTURA, ZONE DI

     RIPOPOLAMENTO E DI CATTURA E ZONE IN CONCESSIONE AUTOGESTITE PER

L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

 

 

     Art. 46.

     Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono destinate alla conservazione delle specie selvatiche favorendo il rifugio della selvaggina stanziale, la sosta della selvaggina migratoria ed il loro irradiamento naturale.

     Esse devono essere ubicate in zone preferibilmente demaniali di adeguata estensione, scelte opportunamente, tenendo presenti le caratteristiche ambientali secondo un criterio di difesa della fauna selvatica e del relativo habitat, d'interesse regionale. La loro durata è indeterminata.

     Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura possono avere dimensioni comunale, intercomunale e intercomprensoriale.

 

     Art. 47.

     Le zone di ripopolamento e di cattura sono destinate a favorire l'incremento ed il prelievo della selvaggina stanziale ai fini dell'arricchimento faunistico dell'area interessata.

     Esse hanno una durata da tre a sei anni e vengono riaperte alla libera caccia gradualmente, per porzioni di territorio.

     Le zone di ripopolamento e di cattura vengono costituite con un criterio di rotazione territoriale in modo da coprire permanentemente da un quinto ad un terzo dell'area faunistica interessata.

 

     Art. 48.

     Il Comitato regionale faunistico, sentiti i Comitati comprensoriali faunistici, delibera l'istituzione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura. La loro costituzione è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente.

     In considerazione del preminente interesse pubblico delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura, l'inclusione nel loro perimetro di terreni di proprietà privata è disposta coattivamente salvo l'indennizzo di cui alla presente legge-quadro ne derivi pregiudizio alle colture.

     Le modifiche del numero, della localizzazione e dell'estensione delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura sono disposte con decreto dell'Assessore regionale competente su conforme parere del Comitato regionale faunistica.

     La rotazione territoriale delle zone di ripopolamento e di cattura di cui all'ultimo comma dell'art. 47 è disposta con decreto dell'Assessore regionale competente sulla base delle proposte avanzate dai Comitati comprensoriali faunistici.

     La durata delle zone di ripopolamento e di cattura, di cui al secondo comma dell'art 47, è fissata con decreto dell'Assessore regionale competente, tenendo presente le condizioni ambientali, la consistenza della selvaggina presente ed il ritmo di incremento delle varie specie faunistiche.

 

     Art. 49.

     Avverso il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura, i proprietari ed i conduttori interessati possono proporre opposizione, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, alla Giunta regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. La Giunta regionale entro i 60 giorni successivi, su conforme parere del Comitato regionale faunistico, decide in ordine all'opposizione.

 

     Art. 50.

     Le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone di ripopolamento e di cattura sono gestite, per delega dell'Amministrazione regionale, dai Comitati comprensoriali faunistici competenti per territorio in collaborazione con i Comitati comunali faunistici direttamente interessati.

     Se un'oasi permanente ricade nel territorio di 2 o più comprensori limitrofi, la sua gestione è affidata al comprensorio entro il perimetro del quale è compresa la maggiore superficie dell'oasi.

     Le zone di ripopolamento e di cattura devono sempre ricadere entro il perimetro di uno stesso comprensorio.

 

     Art. 51.

     L'Amministrazione regionale, con decreto dell'Assessore regionale competente, sentito il Comitato regionale faunistico, nel quadro della programmazione regionale del territorio, può affidare zone in concessione autogestite, per un periodo di 5 anni prorogabili, per l'esercizio della caccia nell'ambito e nei limiti fissati dalla presente legge.

     Tali zone debbono essere affidate in gestione a cacciatori secondo le norme del Regolamento che verrà emanato dalla Giunta regionale su proposta del competente Assessore, sentita la Commissione consiliare competente, entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge.

     Il Regolamento dovrà attenersi, in particolare, ai seguenti princìpi:

     a) nella zona data in concessione il rapporto territorio-cacciatore non può essere superiore a 25 ettari [8];

     b) la gestione della zona data in concessione deve essere affidata all'Assemblea dei soci integrata di diritto dai componenti dei Comitati faunistici territorialmente competenti;

     c) è fatto carico ai concessionari di provvedere a loro cura e spese alla delimitazione, tabellazione ed adeguata vigilanza della zona in concessione;

     d) è fatto obbligo ai concessionari di consegnare annualmente al Comitato comprensoriale faunistico competente un numero di capi di selvaggina stanziale proporzionato all'estensione della zona in concessione, da destinarsi al ripopolamento delle zone libere; il prelevamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dalla presente legge;

     e) le zone possono essere comunali, intercomunali, comprensoriali o intercomprensoriali;

     f) il numero delle giornate consentite per l'esercizio della caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione non deve superare il 50% delle giornate di caccia previste dal calendario venatorio regionale; le prime 2 giornate di caccia alla selvaggina stanziale nelle zone in concessione debbono coincidere con le prime 2 giornate di caccia fissate dal calendario venatorio regionale; le altre giornate debbono essere utilizzate a giornate alterne;

     g) gli Organismi di gestione delle zone in concessione possono richiedere un contributo finanziario di partecipazione a tutti i cacciatori ammessi;

     h) lo stesso cacciatore non può far parte di più di una zona in concessione.

 

     Art. 52.

     I confini delle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, delle zone di ripopolamento e di cattura e delle zone in concessione autogestite per l'esercizio della caccia debbono essere delimitate, a cura degli Organismi di gestione, con tabelle perimetrali portanti rispettivamente la scritta:

     «Oasi permanenti di protezione faunistica e cattura divieto di caccia», «Zona di ripopolamento e cattura - divieto di caccia» e «Zona in concessione per l'esercizio della caccia autogestita - divieto di caccia».

     Le tabelle devono essere collocate su pali o alberi ad un altezza da 3 a 4 metri, ad una distanza di circa 100 metri una dall'altra e, comunque, in modo che da ogni tabella siano visibili le due contigue.

     Quando si tratti di terreni contigui a corsi o specchi di acqua, le tabelle possono essere collocate anche su natanti, emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell'acqua.

     Le tabelle devono essere collocate anche lungo i bordi delle strade interne dell'oasi permanente di protezione faunistica e di cattura e della zona di ripopolamento e di cattura se dette strade superano i 3 metri di larghezza; ove la larghezza delle strade sia inferiore ai 3 metri, le tabelle vengono apposte ben visibili, agli ingressi.

     Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere conformi alle indicazioni contenute nel decreto costitutivo.

     Le tabelle perimetrali debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità.

 

     Art. 53.

     Nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura l'esercizio della caccia è vietato per tutto il periodo della loro durata.

     E' considerato esercizio di caccia nelle oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e nelle zone di ripopolamento e di cattura anche quello che si esercita lungo le vie di comunicazione, linee ferroviarie, torrenti, canali delle valli salse da pesca, argini relativi a golene, anche se di uso pubblico, che le attraversino.

     Quando i confini delle dasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e delle zone di ripopolamento e di cattura siano contigui a corsi o specchi d'acqua, la caccia è vietata a chiunque fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle oasi e delle zone suddette.

     Il trasgressore del divieto di cui al comma precedente è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 30.000 a lire 150.000 e alla sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia da 1 a 5 anni.

 

     Art. 54.

     I terreni di proprietà dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quelli demaniali, non compresi in oasi permanenti o in zone di ripopolamento, sono aperti alla libera caccia purché non vietata da altre norme della presente legge.

 

     Art. 55. [9]

     L'Amministrazione regionale concede adeguati indennizzi agli allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per eventuali danni provocati al bestiame e alle colture agricole dalla selvaggina o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione faunistica e delle zone di ripopolamento e cattura.

 

TITOLO IV

SANZIONI E SERVIZIO DI VIGILANZA

 

     Art. 56.

     Per le violazioni alla presente legge per le quali non sia espressamente prevista apposita sanzione amministrativa nei precedenti articoli, si applicano le sanzioni previste dall'art. 31 della l. 27 dicembre 1977, n. 968.

     Alle infrazioni amministrative si applicano le disposizioni della l. 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili.

 

     Art. 57.

     Con apposita legge regionale verrà istituito il corpo regionale di vigilanza territoriale.

     Al Corpo saranno attribuite le funzioni e i compiti attualmente di competenza del Corpo regionale delle foreste in base alle norme vigenti, nonchè ogni altra competenza di vigilanza, prevenzione e repressione in materia ecologica e venatoria nel territorio della regione prevista dalla presente legge.

     Il Corpo verrà istituito mediante l'utilizzazione dell'attuale Corpo del le guardie forestali, delle guardie giurate dell'Azienda delle foreste demaniali e delle guardie venatorie e del personale attualmente dipendente dai Comitati provinciali della caccia, dopo la soppressione di questi ultimi in attuazione dell'art. 58 della presente legge.

     Con la stessa legge regionale, in armonia con le disposizioni relative al nuovo ordinamento degli uffici e allo stato giuridico del personale dell'Amministrazione regionale, verranno fissati, mediante opportuna ristrutturazione, l'inquadramento e il trattamento economico.

     Le strutture del Corpo di vigilanza territoriale devono garantire la presenza e la disponibilità in ogni comprensorio faunistico di un adeguato numero di agenti che dovranno risiedere nei comuni presso i quali sono chiamati a svolgere i loro servizi.

 

     Art. 58.

     I Comitati provinciali della caccia istituiti a norma dell'art. 82 del testo unico approvato con r.d. 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, sono soppressi.

     I mezzi ed il personale dei Comitati provinciali della caccia soppressi vengono trasferiti all'Amministrazione regionale che ne dispone l'utilizzazione nel quadro delle strutture previste dalla presente legge.

 

     Art. 59.

     Le associazioni venatorie e naturalistiche hanno la facoltà di nominare agenti volontari di vigilanza territoriale quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente servizi di vigilanza nelle materie di cui al secondo comma dell'art. 57 della presente legge; tale nomina deve essere sottoposta, ai sensi delle vigenti norme di legge all'approvazione delle competenti autorità.

     Gli agenti volontari devono essere muniti di licenza di porto di fucile anche per uso di caccia, di apposito tesserino rilasciato dal Presidente della Giunta regionale e della licenza di cui all'art. 42 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.

     Non possono essere nominati agenti volontari coloro che hanno commesso infrazioni alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio.

     Tutte le autorizzazioni rilasciate alle guardie volontarie venatorie precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono revocate, con esclusione di quelle peri la cui revoca sono competenti le autorità di Pubblica Sicurezza.

 

     Art. 60.

     La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo regionale di vigilanza territoriale e agli agenti volontari di vigilanza territoriale, oltreché agli ufficiali e agli enti di polizia giudiziaria e alle guardie comunali, urbane e campestri.

     Gli agenti volontari di vigilanza territoriale, durante il servizio, possono essere armati solo di pistola. Nelle giornate di caccia possono essere armati anche di fucile. Il servizio deve essere svolto in collaborazione con il Corpo regionale di vigilanza territoriale.

     Agli agenti volontari cui venga accertata un'infrazione alle leggi sulla caccia o al calendario venatorio viene revocata l'autorizzazione a svolgere il servizio di vigilanza venatoria.

     I verbali e i rapporti predisposti dagli ufficiali ed agenti non appartenenti al Corpo regionale di vigilanza territoriale, compresi gli agenti volontari, devono essere trasmessi al comando o ufficio di appartenenza che provvederà ad inoltrare gli atti, eventualmente integrati e completati con accertamenti successivi, all'organo indicato nell'art. 63 della presente legge.

 

     Art. 61.

     I poteri ed i compiti degli agenti di vigilanza venatoria, per quanto non esplicitamente disposto dalla presente legge, sono disciplinati dall'art. 28 della l. 27 dicembre 1977, n. 968.

 

     Art. 62.

     Il Comitato regionale faunistico è autorizzato a concedere adeguati premi agli agenti volontari che si siano particolarmente distinti nella loro attività di vigilanza.

 

     Art. 63.

     Gli agenti che accertino violazioni alle disposizioni della presente legge, redigono verbale nel quale vanno indicate specificamente le circostanze dell'accertata infrazione e ne trasmettono copia al Comitato regionale faunistico che ne dà comunicazione, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al trasgressore ove l'infrazione non sia stata personalmente contestata.

 

     Art. 64.

     E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma m misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione.

 

     Art. 65.

     Quando non abbia avuto luogo il pagamento ai sensi dell'articolo precedente, il Comitato regionale faunistico, al quale gli interessati possono far pervenire scritti difensivi entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, se ritiene fondato l'accertamento determina con provvedimento motivato, da notificarsi agli interessati a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da somma dovuta per la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidamente.

     L'ingiunzione di pagamento prefigge un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento stesso che dovrà effettuarsi in favore della Tesoreria della regione autonoma della Sardegna a mezzo di bollettino di conto corrente postale.

     L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

     In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, il Comitato regionale faunistico procede alla riscossione della somma dovuta mediante esecuzione forzata.

     Si applicano le norme del testo unico approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639, e le disposizioni di cui al quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma dell'art. 9 della l. 3 maggio 1967, n. 317.

     In caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un quarto per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

 

     Art. 66.

     Il mancato pagamento delle sanzioni amministrative importa la revoca dell'autorizzazione regionale di caccia quando l'infrazione è stata commessa in tempo di divieto generale o con armi o arnesi vietati o nelle ore notturne, da bordo di automezzo o velivoli ovvero in oasi di protezione faunistica e di cattura o in zona di ripopolamento e di cattura o in altre zone vietate a norma della presente legge ovvero a danno della selvaggina stanziale.

 

     Art. 67.

     Indipendentemente dall'obbligo fatto agli agenti di vigilanza dall'art. 2 del codice di procedura penale il Comitato regionale faunistico trasmette al Pretore il processo verbale di accertamento di trasgressione, per il procedimento di competenza, quando nell'infrazione si ravvisino gli estremi di reato.

 

     Art. 68.

     Le sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da coloro che hanno il dovere o che comunque sono legittimati ad esercitare la vigilanza venatoria.

 

     Art. 69.

     Le sanzioni amministrative previste dalla presente legge si aggiungono alle sanzioni penali quando il fatto sia previsto dalla legge come reato.

 

TITOLO V

ASSOCIAZIONI VENATORIE

 

     Art. 70.

     Le associazioni fra i cacciatori istituite con atto pubblico, sono riconosciute come associazioni venatorie agli effetti della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale competente, purché posseggano i seguenti requisiti:

     a) abbiano finalità sportive, ricreative o tecnico-venatorie;

     b) posseggano un'efficiente e stabile organizzazione a carattere regionale con congrui organi periferici;

     c) abbiano un numero di soci non inferiore a un ventesimo delle licenze di caccia rilasciate nella regione;

     d) prevedano nei loro statuti la democratica elezione degli organi direttivi.

     Nelle associazioni venatorie riconosciute non possono rivestire cariche coloro che abbiano riportato condanne per violazioni alle leggi sulla caccia.

 

     Art. 71.

     L'Assessore regionale competente in materia di caccia, sentito il parere del Comitato regionale faunistico e il parere della Commissione consiliare competente può concedere contributi alle associazioni venatorie, regionali e provinciali, per le attività di vigilanza, organizzative, educative, turistiche e sportive praticate in Sardegna.

     E' vietata l'iscrizione a più di un'associazione venatoria.

 

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 72.

     (Omissis) [10].

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 73. [11]

     Le riserve di caccia non consorziali e noni sociali sono soppresse dalla data di entrata in vigore della presente legge e trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato al territorio dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici.

     Sono altresì soppresse le riserve consorziali e quelle sociali superiori ai 500 ettari e che abbiano un numera di soci inferiore a 16.

     Le riserve di caccia consorziali e quelle sociali non potranno essere rinnovate alla scadenza del decreto di concessione e saranno automaticamente trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato dal Comitato regionale faunistico e dai Comitati comprensoriali faunistici. Tuttavia, sino al nuovo riassetto, l'Assessore regionale competente potrà, sentito il parere del Comitato regionale faunistico e del Comitato comprensoriale faunistico competente per territorio, con singoli provvedimenti, affidare, per periodi di tempo non superiori all'anno, in concessione autogestita per l'esercizio della caccia territori ricadenti in tali riserve.

     I provvedimenti di cui al comma precedente cessano di avere efficacia ove il riassetto prevede una destinazione del territorio diversa da quella che ha determinato la concessione.

     Nell'annata venatoria precedente la scadenza, l'esercizio della caccia nelle riserve consorziali e sociali deve essere effettuato sotto la diretta sorveglianza del Corpo regionale di vigilanza territoriale.

     La caccia nelle riserve potrà essere esercitata soltanto da coloro che risultino soci alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 74.

     Per l'annata venatoria 1978-1979 l'autorizzazione regionale di cui all'art. 18 può essere sostituita dalla ricevuta del versamento, nell'apposito conto corrente postale istituito dalla Regione Sarda, del contributo di cui all'art. 22 della presente legge.

     Il contributo, per l'annata venatoria 1978-1979, resta fissato in lire 10.000 per i fucili ad un colpo, in lire 15.000 per i fucili a 2 colpi ed in lire 18.000 per i fucili a 3 colpi.

 

     Art. 75.

     Il Comitato regionale ed i Comitati provinciali della caccia, costituiti a norma del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni, esercitano le loro funzioni, nonché quelle attribuite dalla presente legge rispettivamente al Comitato regionale faunistico ed al Comitato comprensoriale faunistico, fino alla costituzione dei predetti Organismi.

 

     Art. 76.

     In attesa del funzionamento del Servizio regionale di studio e allevamento di cui al precedente art. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a servirsi della consulenza dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna e di Istituti universitari specializzati.

 

     Art. 77.

     Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al precedente art. 57, per i compiti e le funzioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene utilizzato il personale tecnico ed amministrativo dell'attuale Corpo forestale, dell'Azienda delle foreste demaniali e dei Comitati provinciali della caccia.

     Detto personale, potrà essere dislocato territorialmente dal competente Assessore regionale a seconda delle esigenze.

     Per le ulteriori esigenze potrà essere utilizzato il personale dipendente dalla regione o da suoi enti, resosi comunque disponibile.

     E' consentita altresì la collaborazione prestata volontariamente dalle associazioni venatorie attraverso i loro associati o dipendenti.

 

     Art. 78.

     Per l'annata venatoria 1978-1979 è conservato il divieto di caccia nei terreni dell'Azienda delle foreste demaniali ed in quelli demaniali.

 

     Art. 79.

     Chiunque detenga, alla data di entrata in vigore della presente legge, trofei di animali selvatici dei quali è vietata la cattura e l'uccisione, è tenuto a presentare denunzia, entro 60 giorni, al comune dove i trofei sono detenuti; chi non provveda alla denunzia è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 33.

 

     Art. 80.

     Le ll.rr. 30 marzo 1957, n. 30, 19 ottobre 1962, n. 15, e 1º settembre 1976, n. 42, sono abrogate.

     La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Legge integrata con L.R. 28 aprile 1978, n. 33.

[2] Comma così modificato dall'art. 71 della L.R. 31 maggio 1984, n. 26.

[3] Comma così modificato dal D. Ass. 7 novembre 1988, n. 1100/88.

[4] Comma così modificato dalla L.R. 25 novembre 1981, n. 38.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 133 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[6]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 10 novembre 1995, n. 30.

[7] Lettera così modificata dalla L.R. 25 novembre 1981, n. 38.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 79 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[9] Articolo già modificato dalla L.R. 29 dicembre 1983, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 47 della L.R. 28 maggio 1985, n. 14.

[10] Reca disposizioni finanziarie.

[11] Articolo così modificato dalla L.R. 27 giugno 1979, n. 56.