§ 3.3.31 - L.R. 21 luglio 1976, n. 39.
Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della L. 5 agosto 1975, n. 412. [*]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:21/07/1976
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Approvazione dei programmi triennali).
Art. 2.  (Modalità d'attuazione degli interventi programmati).
Art. 3.  (Disciplina della concessione).
Art. 4.  (Commissione consultiva per la scelta delle aree).
Art. 5.  (Autorizzazione ad accedere alle aree).
Art. 6.  (Affidamento dell'incarico e suo espletamento).
Art. 7.  (Norme tecniche ed incentivazione della industrializzazione edilizia).
Art. 8.  (Approvazioni).
Art. 9.  (Invito alla gara d'appalto).
Art. 10.  (Commissione per l'appalto concorso).
Art. 11.  (Appalto dei lavori).
Art. 12.  (Stipulazione dei contratti relativi agli appalti indetti dagli enti obbligati).
Art. 13.  (Anticipazioni alle imprese appaltatrici).
Art. 14.  (Consegna ed inizio dei lavori).
Art. 15.  (Collaudo dei lavori).
Art. 16.      In caso di inadempienza degli enti obbligati, l'amministrazione regionale provvederà - previa diffida - a sostituirli.
Art. 17.  (Mutui per la realizzazione anticipata del primo programma triennale).
Art. 18.  (Accreditamenti su conto corrente bancario. Pagamenti ai creditori. Rendiconti degli enti obbligati).
Art. 19.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione per l'anno 1976 è istituito il capitolo 21168 con la denominazione: «Quota assegnata alla regione dal ministero dei lavori [...]
Art. 20.  (Norma transitoria).
Art. 21.  (Norma finale).
Art. 22.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 3.3.31 - L.R. 21 luglio 1976, n. 39.

Disciplina regionale dell'attuazione dei programmi di edilizia scolastica ai sensi della L. 5 agosto 1975, n. 412. [*]

 

CAPO I

PROGRAMMI TRIENNALI E MODALITA' D'ATTUAZIONE

 

Art. 1. (Approvazione dei programmi triennali).

     I programmi triennali di edilizia scolastica in attuazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici di concerto con l'Assessore al lavoro e pubblica istruzione ad approvati dal Consiglio regionale.

     I programmi di cui al precedente comma sono resi esecutivi con decreto del Presidente della Giunta regionale.

     Le opere comprese nei predetti programmi triennali sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge [1].

     E' delegata all'Assessore regionale ai lavori pubblici la facoltà di disporre con propri decreti, per le finalità di legge, l'utilizzazione della dotazione finanziaria accantonata in applicazione del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412 [1].

     Detti decreti costituiscono a tutti gli effetti variazione formale dei programmi approvati ai sensi del precedente primo comma [1].

     I programmi approvati e le relative modificazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda [1].

 

     Art. 2. (Modalità d'attuazione degli interventi programmati).

     Con formale atto deliberativo da adottarsi entro 25 giorni dalla data di pubblicazione del competente programma triennale nel Bollettino Ufficiale della Regione sarda, gli enti obbligati stabiliscono le modalità di attuazione degli interventi, precisando se all'attuazione medesima debba provvedersi direttamente o in regime di concessione.

     Per i casi di appalto diretto nell'atto deliberativo deve farsi constare la convenienza della scelta effettuata.

     Quando la scelta sia caduta sull'istituto della concessione, l'ente obbligato è tenuto a darne immediata comunicazione agli assessori regionali ai lavori pubblici ed agli enti locali, al fine di consentire, in applicazione di quanto previsto dal 1° e 2° comma del successivo articolo 3, la promozione delle intese e dei necessari collegamenti, anche associativi, con gli altri enti territoriali interessati.

     All'emanazione dei bandi di concessione di cui al secondo comma dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, gli enti obbligati singoli od associati provvedono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione sarda, dello schema tipo di bando di cui al terzo comma dell'articolo 3 della presente legge.

 

CAPO II

CONCESSIONE

 

     Art. 3. (Disciplina della concessione).

     Al fine di incentivare i processi di industrializzazione edilizia e di conseguire eventuali economie di scala, quando in uno stesso ambito comunale sia programmata la realizzazione di più opere di edilizia scolastica, anche se di competenza di enti obbligati diversi, alla loro realizzazione sarà preferibilmente provveduto con ricorso all'istituto della concessione, mediante emanazione di un unico bando ed affidamento ad uno stesso concessionario.

     Analogamente potrà provvedersi per la realizzazione di raggruppamenti organici di opere ricadenti in comprensori di più Comuni ovvero di Comuni e Province.

     Per le opere di edilizia scolastica da realizzarsi in regime di concessione a norma dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno predisposti, a cura dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, appositi schemi tipo di convenzione e di bando.

     Detti schemi saranno approvati con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della regione sarda.

     L'affidamento in concessione delle opere sarà effettuato dall'ente obbligato previo confronto tecnico ed economico delle offerte, sentito il comitato tecnico regionale dei lavori pubblici che dovrà pronunciarsi in merito entro 30 giorni dalla data di ricevimento degli elaborati risultante dalla ricevuta di ritorno o, nel caso che gli elaborati siano stati consegnati direttamente, dalla data di ricezione apposta dall'ufficio.

     Trascorso infruttuosamente tale termine, all'affidamento in concessione potrà provvedersi senza il parere del predetto organo regionale.

     Con la deliberazione di cui al primo comma del precedente articolo 2, o con altro successivo atto deliberativo, possono essere delegati all'amministrazione regionale - assessorato ai lavori pubblici - gli adempimenti di competenza degli enti obbligati previsti dall'ultimo comma dello stesso articolo 2 nonché dal quinto o sesto comma del presente articolo.

 

CAPO III

ACQUISIZIONE DELLE AREE

 

     Art. 4. (Commissione consultiva per la scelta delle aree).

     In applicazione della combinata normativa del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, la commissione consultiva prevista dal secondo comma del citato articolo 10 è, per ciascun Comune interessato, così composta:

     1) dal sindaco che la presiede o da un suo delegato;

     2) da un rappresentante dei genitori, componente un consiglio di circolo o d'istituto dello stesso Comune, eletto dal consiglio comunale;

     3) dall'ingegnere dirigente del competente ufficio periferico dell'assessorato regionale ai lavori pubblici o da un suo delegato;

     4) dal provveditore agli studi della Provincia o da un suo delegato;

     5) dal medico dirigente il competente ufficio periferico dell'assessorato regionale all'igiene e sanità o da un suo delegato;

     6) dall'ufficiale sanitario del Comune;

     7) da un rappresentante della commissione comunale per il diritto allo studio, eletto dal consiglio comunale.

     La commissione e convocata dal sindaco ed esprime il parere di cui al secondo comma del citato articolo 10 della legge 5 agosto 1975, n. 412, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione sarda del competente programma triennale approvato ai sensi del precedente articolo 1.

 

     Art. 5. (Autorizzazione ad accedere alle aree). [2]

 

CAPO IV

PROGETTAZIONE

 

     Art. 6. (Affidamento dell'incarico e suo espletamento).

     Qualora alla progettazione delle opere inserite in programma non provvedano direttamente gli enti obbligati od i concessionari delle opere attraverso i rispettivi organi tecnici, l'incarico di progettazione, o di redazione de] piano di massima nel caso di appalto concorso, sarà affidato dagli stessi enti obbligati o dai concessionari a tecnici esterni alle rispettive amministrazioni, entro 25 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione sarda del competente programma triennale approvato ai sensi del precedente articolo 1, ovvero dalla data di assentimento in concessione dell'opera.

     I progetti esecutivi dovranno essere redatti entro sei mesi dalla notificazione dell'ordinanza sindacale di cui al precedente articolo 5, sia nel caso che gli enti obbligati od i concessionari delle opere si avvalgano dei propri organi tecnici, sia nel caso che l'incarico della progettazione sia affidato ad estranei.

     Il piano di massima per l'appalto concorso dovrà essere redatto entro 45 giorni dalla notificazione della precitata ordinanza sindacale.

 

     Art. 7. (Norme tecniche ed incentivazione della industrializzazione edilizia).

     Fillo a quando non saranno emanate le nuove norme tecniche di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, nella progettazione di opere di edilizia scolastica si applica la vigente normativa in materia di indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica per i diversi tipi di scuola, con particolare considerazione, ogni qualvolta sia possibile o conveniente, per sistemi e soluzioni di edilizia industrializzata.

 

     Art. 8. (Approvazioni).

     I piani di massima per l'appalto concorso, i progetti di massima, ed esecutivi delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi triennali approvati ai sensi del precedente articolo 1, sono approvati dai Comuni o dalle amministrazioni provinciali interessati, secondo i limiti di valore precisati dall'articolo 8 della legge 7 gennaio 1975, n. 1.

     I progetti di massima ed esecutivi eccedenti detti limiti di valore sono invece approvati:

     - dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da funzionari da lui delegati dell'assessorato o dei suoi uffici periferici, se l'importo è contenuto entro 100.000.000 di lire;

     - dal comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, se di importo superiore.

     L'esame degli elaborati tecnici da parte degli organismi preposti all approvazione dovrà avvenire entro il mese solare successivo a quello del ricevimento degli stessi.

 

CAPO V

AFFIDAMENTO DELLE OPERE

 

     Art. 9. (Invito alla gara d'appalto).

     Negli appalti delle opere di edilizia scolastica comprese nei programmi triennali approvati ai sensi del precedente articolo 1 possono essere invitate imprese iscritte sia all'albo nazionale dei costruttori sia all'albo regionale degli appaltatori di opere pubbliche.

     Le gare d'appalto saranno indette entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto o del piano di massima per l'appalto concorso, nel caso di area di proprietà dell'ente obbligato, e dalla data della disponibilità dei suoli nel caso di area da sottoporre a procedure espropriative.

     Alla pubblicizzazione degli appalti a norma delle vigenti disposizioni, gli enti obbligati od i concessionari delle opere possono provvedere anche prima dell'approvazione del progetto.

 

     Art. 10. (Commissione per l'appalto concorso).

     La commissione giudicatrice dell'appalto concorso eventualmente indetto per la progettazione ed aggiudicazione delle opere è nominata dall'ente obbligato ed è così costituita:

     1) dal rappresentante dell'ente obbligato che la presiede o da un suo delegato;

     2) dall'ingegnere dirigente del competente ufficio periferico dell'assessorato regionale ai lavori pubblici o, da un suo delegato;

     3) dal capo dell'ufficio tecnico dell'ente obbligato o dal tecnico redattore del piano di massima;

     La funzione di segretario è svolta dal segretario o da un funzionario amministrativo dell'ente obbligato.

 

     Art. 11. (Appalto dei lavori).

     Senza pregiudizio per quanto altro possa essere anche diversamente disposto, in applicazione dell'articolo 5 della legge 5 agosto 1975, n. 412, dalle convenzioni relative alla disciplina della concessione delle opere, per l'affidamento dei lavori di edilizia scolastica l'appalto può essere aggiudicato sin dalla prima gara alla migliore offerta, anche se unica ed anche se in aumento.

     L'aumento dovrà essere contenuto entro un limite massimo fissato preventivamente con scheda segreta.

     L'assessorato regionale ai lavori pubblici emette il relativo provvedimento di finanziamento suppletivo fino alla concorrenza dei fondi disponibili.

     In caso di esaurimento della dotazione finanziaria accantonata ai sensi del 6° comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412, per fare fronte all'aumento d'asta possono essere utilizzate le somme a disposizione contemplate in progetto per imprevisti ed eventuale revisione dei prezzi contrattuali.

     Nel caso di aggiudicazione delle opere con offerte in aumento, all'aggiudicazione medesima verrà provveduto con riserva ed il relativo contratto d'appalto sottostarà alla condizione sospensiva dell'occorrente finanziamento suppletivo.

 

     Art. 12. (Stipulazione dei contratti relativi agli appalti indetti dagli enti obbligati).

     La stipulazione del contratto avverrà contestualmente alla aggiudicazione, su schema antecedente predisposto a cura dell'ente obbligato. Il contratto così stipulato verrà immediatamente inserito nel repertorio a cura dell'ufficiale rogante.

     A tal fine l'invito alla gara d'appalto conterrà la clausola che la cauzione prestata dalle imprese partecipanti sarà a titolo definitivo.

     Gli enti obbligati ed i concessionari delle opere sono tenuti a comunicare all'assessorato regionale ai lavori pubblici, a mezzo raccomandata ed entro cinque giorni dalla data di affidamento dei lavori, gli esatti risultati dell'affidamento medesimo.

 

     Art. 13. (Anticipazioni alle imprese appaltatrici).

     Per gli appalti effettuati nel corso degli esercizi 1976 e 1977 gli enti obbligati sono tenuti a concedere alle imprese appaltatrici che ne facciano richiesta, prima dell'inizio dell'esecuzione dei relativi contratti, una anticipazione pari al venticinque per cento del prezzo contrattuale.

     La concessione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione da parte dell'impresa contraente di una delle seguenti garanzie per una somma pari all'anticipazione maggiorata del cinque per cento:

     1) fidejussione, ai sensi del primo comma dell'articolo 1944 del codice civile, di uno degli istituti bancari indicati dall'articolo 54, comma terzo, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1956, n. 635;

     2) cauzione in titoli di Stato o, garantiti dallo Stato o in obbligazioni emesse o garantite da enti finanziari di diritto pubblico o da enti di gestione a partecipazione statale, al valore di borsa del giorno precedente la consegna dei titoli;

     3) polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da enti e istituti autorizzati a norma delle vigenti disposizioni.

     Con le stesse modalità e garanzie, a decorrere dall'esercizio 1977 a richiesta dell'impresa contraente è concessa una ulteriore anticipazione fino ad un massimo del venticinque per cento del prezzo contrattuale, a condizione che i lavori eseguiti abbiano raggiunto almeno il trenta per cento di detto prezzo.

     Per il recupero e l'eventuale revoca delle anticipazioni si applica il disposto degli articoli 2 e 3 del decreto del ministro per il tesoro del 25 novembre 1972.

     Le agevolazioni del presente articolo trovano applicazione limitatamente all'attuazione del primo programma triennale 1975-1977.

 

CAPO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

 

     Art. 14. (Consegna ed inizio dei lavori).

     I termini per la consegna dei lavori, previsti dall'articolo 10 del capitolato generale d'appalto per le opere pubbliche di competenza del ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, sono ridotti a giorni 20.

     Nel capitolato speciale d'appalto dev'essere prevista specifica penale per il ritardato inizio dei lavori, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della consegna.

 

     Art. 15. (Collaudo dei lavori).

     Il collaudatore dei lavori di edilizia scolastica eseguiti in base alle norme previste dalla legge 5 agosto 1975, n. 412, e delle relative forniture è nominato dall'assessore regionale ai lavori pubblici.

     Il formale atto di collaudo per le opere di importo non superiore a lire 50.000.000 può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione quando il direttore dei lavori sia ingegnere o architetto.

     All'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo provvedono gli enti obbligati, i quali devono trasmettere copia del certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, all'assessorato regionale ai lavori pubblici, unitamente a copia della deliberazione d'approvazione dei medesimi, entro 10 giorni dalla data in cui questa è divenuta esecutiva.

 

CAPO VII

SURROGATORIE REGIONALI

 

     Art. 16.

     In caso di inadempienza degli enti obbligati, l'amministrazione regionale provvederà - previa diffida - a sostituirli.

 

CAPO VIII

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 17. (Mutui per la realizzazione anticipata del primo programma triennale).

     Al fine di anticipare la realizzazione del primo programma triennale 1975-1977, approvato in applicazione della legge 5 agosto 1975, n. 412, ai sensi del precedente articolo 1, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre con istituti abilitati all'esercizio del credito mutui di durata non superiore ad anni due, al tasso indicato dalla convenzione di tesoreria allegata alla legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, di importo non eccedente i trentacinque centesimi dell'ammontare complessivo di spesa del programma medesimo.

     All'ammontare di detti mutui verrà fatto fronte, per la parte in capitale, con i fondi statali assegnati alla regione sarda per l'attuazione del citato programma triennale 1975-1977, mediante utilizzo di un terzo dell'annualità, iscritta in entrata nel bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario 1977 e per il saldo dei mutui a carico dell'annualità iscritta in quello del successivo esercizio 1978.

     Alle operazioni di mutuo autorizzate col presente articolo sono applicabili le facilitazioni di cui agli articoli 19 e 20 della convenzione di tesoreria allegata alla legge 7 luglio 1975, n. 27.

     L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri connessi alla contrazione dei mutui di cui sopra.

 

     Art. 18. (Accreditamenti su conto corrente bancario. Pagamenti ai creditori. Rendiconti degli enti obbligati).

     Alle spese per l'esecuzione delle opere programmate si provvede mediante versamento delle somme su un unico conto corrente bancario per ciascun distinto programma triennale, da intestarsi alla regione autonoma della Sardegna e sul quale i legali rappresentanti degli enti obbligati hanno facoltà di disporre, con assegni speciali non trasferibili da loro sottoscritti ed esclusivamente intestati ai creditori, pagamenti sino alla concorrenza massima degli importi di spesa programmati per le singole opere di rispettivo interesse, per un ammontare comunque non superiore a quello di aggiudicazione ovvero di assentimento in concessione delle opere, con le eventuali maggiorazioni conseguenti all'applicazione del sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Gli assegni conterranno a tergo gli esatti estremi della causale di pagamento e saranno controfirmati dal segretario dell'ente obbligato.

     L'apertura del conto corrente bancario per l'attuazione del primo programma triennale 1975-1977 viene ordinata con decreto dell'assessore regionale ai lavori pubblici presso l'istituto di credito incaricato de servizio di tesoreria regionale. Con lo stesso decreto viene altresì provveduto all'impegno pluriennale di spesa dell'intero ammontare di programma.

     I versamenti su detto conto dell'annualità di cui al successivo articolo 19 - al netto delle quote necessarie per l'ammortamento degli eventuali mutui di cui al secondo comma dell'articolo 17 - nonché del ricavo dei mutui stessi sono disposti, previo provvedimento di pagamento dell'assessore regionale ai lavori pubblici, entro trenta giorni rispettivamente dalla data di pubblicazione delle leggi di approvazione dei competenti bilanci regionali e da quella di acquisizione degli eventuali fondi mutuati.

     I pagamenti a carico del conto non potranno globalmente eccedere le disponibilità del conto stesso.

     Gli enti obbligati sono tenuti a rendere all'assessorato regionale ai lavori pubblici, alle date del cinque marzo, cinque giugno, cinque settembre, cinque dicembre di ciascun anno, il rendiconto riepilogativo dei pagamenti disposti nei tre mesi solari immediatamente precedenti tali date a carico del competente conto corrente, con esatta indicazione, su moduli appositamente predisposti dall'amministrazione regionale, della causale di ciascun pagamento e corredo, per ciascun assegno emesso, di copia della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati.

     L'importo degli interessi attivi maturati ogni anno sul conto corrente bancario di cui al presente articolo è versato nelle entrate del bilancio della regione per l'anno successivo e portato in aumento agli stanziamenti del competente capitolo di spesa dell'esercizio stesso per le utilizzazioni previste dal sesto comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1975, n. 412. Per le medesime finalità di cui a detto comma potranno essere altresì utilizzate eventuali economie rispetto alle previsioni di spesa programmate per ciascuna singola opera.

     Con apposita convenzione saranno disciplinate le modalità di gestione del conto corrente bancario di cui al presente articolo.

 

     Art. 19.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della regione per l'anno 1976 è istituito il capitolo 21168 con la denominazione: «Quota assegnata alla regione dal ministero dei lavori pubblici della spesa autorizzata per l'attuazione di due programmi triennali di edilizia scolastica (legge 5 agosto 1975, n. 412)» e con lo stanziamento di lire 7.508.960.000.

     In conto dei capitali dei bilanci per gli anni successivi, corrispondenti al succitato, saranno accertare le ulteriori annualità del contributo statale pari a lire 8.373.061.000 nel 1977 e da lire 10.884.979.000 nel 1978, nonché le annualità relative alla realizzazione del secondo programma.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno 1976 sono istituiti i seguenti capitoli:

     Capitolo 16166 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per l'integrale e puntuale - pagamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla, legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Capitolo 16167 - Quote di interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Capitolo 23560 - Sovvenzioni agli enti obbligati, Comuni, Province, e loro consorzi per la esecuzione dei due programmi di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412, con lo stanziamento di lire 7.508.960.000.

     Capitolo .38114 - Quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Nei capitoli dei bilanci per gli anni successivi corrispondenti al capitolo 23506 saranno stanziate lire 8.373.061.100 nel 1977, lire 10.884.979.000 nel 1978 e le ulteriori annualità che saranno assegnate per la realizzazione del secondo programma.

     E' stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa del bilancio della regione per l'anno 1976 la somma di lire 25.000.000 a favore de capitolo 16166 e di lire 235.000.000 a favore del capitolo 16167.

     Alle maggiori spese derivanti dalla applicazione della presente legge per gli anni successivi al 1976 e valutate in lire 925.000.000 per il 1977 ed in lire 555.000.000 per il 1978 si provvede con l'utilizzo di una corrispondente quota del maggior gettito delle imposte di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

     Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa su proposta dell'assessore al bilancio di concerto con l'assessore ai lavori pubblici, è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, il trasferimento dal capitolo 23506 al capitolo 38114 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1976, ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi, delle somme occorrenti per il pagamento delle quote di capitale dei mutui contratti per l'anticipata realizzazione del primo programma di opere di edilizia scolastica di cui alla legge 5 agosto 1975, n. 412.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai sopraindicati capitoli del bilancio per l'anno 1976 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

     La riserva di lire 900.000.000 prevista nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno 1976 per il finanziamento del disegno di legge concernente «l'ordinamento degli uffici e lo stato giuridico del personale regionale» è ` ridotta di lire 260.000.000.

 

     Art. 20. (Norma transitoria).

     Il primo programma triennale 1975-1977 è approvato dalla competente Commissione del consiglio regionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.

 

     Art. 21. (Norma finale).

     Relativamente ai pagamenti ai creditori, all'approvazione dei verbali di nuovi prezzi e delle perizie suppletive e di variante nonché all'operato dei direttori dei lavori e dei collaudatori delle opere comprese nei programmi triennali di edilizia scolastica, trovano applicazione in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1.

     I progetti di opere di edilizia scolastica già approvati in linea tecnica per effetto di precedenti norme non devono essere sottoposti ad ulteriori approvazioni.

 

     Art. 22.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 6 agosto 1976, n. 30.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 41.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 41.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 41.

[1] Comma aggiunto dalla L.R. 20 agosto 1976, n. 41.

[2] Le norme di cui al presente articolo sono ora sostituite dalle norme previste dall'art. 23 della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23.