§ 3.5.3 - L.R. 15 giugno 1978, n. 36.
Provvedimenti in favore dello sport in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 sport
Data:15/06/1978
Numero:36


Sommario
Art. 6.      L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati, armonizzati col programma di interventi di cui al precedente articolo 2, per il cui finanziamento [...]
Art. 12.      Al fine di favorire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni e alle gare di livello nazionale, l'organizzazione di manifestazioni sportive di largo interesse popolare e la promozione [...]
Art. 13.      Per garantire una numerosa ed assidua partecipazione alla pratica sportiva, la Regione potrà promuovere l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi e di preparatori [...]
Art. 14.      Per assicurare l'assistenza finanziaria alle iniziative di notevole rilevanza nell'ambito dell'attività sportiva isolana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a [...]
Art. 18.      (Omissis)


§ 3.5.3 - L.R. 15 giugno 1978, n. 36.

Provvedimenti in favore dello sport in Sardegna.

 

     Artt. 1. - 5. [1]

 

Art. 6.

     L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di una rete di centri sportivi articolati, armonizzati col programma di interventi di cui al precedente articolo 2, per il cui finanziamento è autorizzata a ricorrere ad appositi mutui da stipularsi con istituti di credito, fino all'importo massimo complessivo di lire 3.000.000.000. I mutui dovranno essere ammortizzati in un periodo non inferiore a dieci anni.

     Le rate di ammortamento del capitale e degli interessi devono trovare capienza nei limiti della quota dell'imposta di fabbricazione devoluta alla Regione.

     Le relative spese saranno imputate ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione a partire dall'anno finanziario successivo a quello in cui sono stati contratti i mutui di cui ai commi precedenti.

 

     Artt. 7. - 11. [1]

 

     Art. 12.

     Al fine di favorire la partecipazione degli atleti alle manifestazioni e alle gare di livello nazionale, l'organizzazione di manifestazioni sportive di largo interesse popolare e la promozione dell'attività sportiva, l'Assessore regionale competente per lo sport può concedere contributi a società , centri di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano, istituti scolastici, centri universitari sportivi, enti locali.

     L'Assessore, sentito il Comitato di cui all'articolo 16, predispone altresì il calendario regionale delle principali manifestazioni.

 

     Art. 13.

     Per garantire una numerosa ed assidua partecipazione alla pratica sportiva, la Regione potrà promuovere l'istituzione di corsi per la qualificazione di animatori sportivi e di preparatori tecnici in collaborazione con i centri di promozione sportiva e le federazioni sportive.

     Le materie di insegnamento, i requisiti di partecipazione degli animatori e dei preparatori tecnici sono stabiliti in apposito regolamento da emanarsi con decreto dell'Assessore regionale competente per lo sport, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano e sentito il Comitato di cui all'articolo 16.

 

     Art. 14.

     Per assicurare l'assistenza finanziaria alle iniziative di notevole rilevanza nell'ambito dell'attività sportiva isolana, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei centri di promozione sportiva, delle organizzazioni scolastiche e delle società sportive, per lo svolgimento di manifestazioni ed attività in Sardegna.

     I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale competente per lo sport sulla base delle domande presentate dagli organismi sopraddetti, corredate dal programma o dal piano di attività annuale.

 

     Artt. 15. - 17. [1]

 

     Art. 18.

     (Omissis) [2].

     (Omissis) [2].

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per la revisione prezzi delle opere finanziate con la legge regionale 1 settembre 1967, n. 19, e già appaltate.

 

     Artt. 19. - 23. [1]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 32 della L.R. 9 giugno 1989, n. 36.

[1] Articoli abrogati dall'art. 32 della L.R. 9 giugno 1989, n. 36.

[1] Articoli abrogati dall'art. 32 della L.R. 9 giugno 1989, n. 36.

[2] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 9 giugno 1989, n. 36.

[2] Comma abrogato dall'art. 32 della L.R. 9 giugno 1989, n. 36.

[1] Articoli abrogati dall'art. 32 della L.R. 9 giugno 1989, n. 36.