§ 3.5.7 - L.R. 9 giugno 1989, n. 36. [*]
Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 sport
Data:09/06/1989
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Piano triennale).
Art. 3.  (Conferenza regionale dello sport).
Art. 4.  (Programma annuale).
Art. 5.  (Commissione comunale per lo sport).
Art. 6.  (Funzioni della Commissione Comunale per lo sport).
Art. 7.  (Comitato regionale per lo sport).
Art. 8.  (Funzioni e modalità di funzionamento del comitato regionale per lo sport).
Art. 9.  (Modalità di concessione delle agevolazioni).
Art. 10.  (Contributi di Comuni per impianti sportivi).
Art. 11.  (Contributi all'associazionismo sportivo).
Art. 12.  (Domande di contributo).
Art. 13.  (Spese ammesse a contributo).
Art. 14.  (Criteri di priorità).
Art. 15.  (Modalità di erogazione).
Art. 16.  (Mutui a tasso agevolato).
Art. 17.  (Coordinamento con norme statali).
Art. 18.  (Impianti regionali).
Art. 19.  (Contributi per la gestione di impianti sportivi).
Art. 20.  (Regolamento di gestione degli impianti).
Art. 21.  (Contributi per attrezzature).
Art. 22.  (Contributi ai Comuni per l'incremento dell'attività sportiva).
Art. 23.  (Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici).
Art. 24.  (Contributi a sostegno dell'attività promozionale).
Art. 25.  (Contributi per manifestazioni sportive).
Art. 26.  (Contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali).
Art. 27.  (Agevolazioni per trasferte).
Art. 28.  (Formazione degli operatori di settore).
Art. 29.  (Tutela sanitaria).
Art. 30.  (Norma finanziaria).
Art. 31.  (Norma transitoria).
Art. 32.  (Abrogazione).
Art. 33.  (Entrata in vigore).


§ 3.5.7 - L.R. 9 giugno 1989, n. 36. [*]

Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna. [1]

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce la funzione sociale dello sport e ne promuove la pratica e la diffusione quale strumento di tutela psicofisica del cittadino e di crescita culturale e civile della società.

     2. A tal fine la Regione:

     a) concorre alla realizzazione di una rete di impianti sportivi razionalmente dislocati nel territorio dotati delle necessarie attrezzature;

     b) promuove la diffusione della pratica sportiva e favorisce la partecipazione ad iniziative e manifestazioni locali, nazionali ed internazionali;

     c) promuove la formazione, di dirigenti, tecnici, animatori ed operatori sportivi.

 

     Art. 2. (Piano triennale).

     1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, la Giunta regionale predispone, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il piano triennale degli interventi, avvalendosi del comitato previsto al successivo articolo 7.

     2. Fino alla data di approvazione dello schema di assetto territoriale regionale di cui al comma successivo, il piano triennale sarà elaborato nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici comunali.

     3. Il piano - corredato da una relazione illustrativa sulle . strutture pubbliche o ad uso pubblico esistenti nel territorio, nonché sulle attività sportive in questo praticate - è elaborato sulla base dello schema di assetto territoriale regionale e contiene:

     a) l'individuazione del fabbisogno di impianti e di infrastrutture sportive rapportate alla densità demografica;

     b) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore dell'impiantistica e la specificazione, per ogni struttura della localizzazione, della tipologia e del potenziale d'utenza;

     c) l'indicazione degli standards funzionali dei singoli servizi sportivi;

     d) l'indicazione degli interventi prioritari nel settore della pratica sportiva, nonché le modalità di sostegno e di incentivazione;

     e) la determinazione delle linee di formazione e di aggiornamento dei dirigenti, dei tecnici, degli animatori e degli operatori sportivi;

     f) la determinazione del fabbisogno finanziario relativo alla durata ed alla validità del piano.

     4. Il piano è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Conferenza regionale dello sport).

     1. Ogni tre anni l'Assessore regionale competente in materia di sport indice la conferenza regionale dello sport alla quale parteciperanno:

     - l'Assessore regionale competente in materia di sport;

     - i sindaci di tutti i Comuni della Sardegna;

     - un rappresentante del CONI;

     - un rappresentante di ciascuna federazione sportiva;

     - un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva;

     - un rappresentante di ogni disciplina sportiva designato dalle società affiliate alle federazioni sportive o agli enti di promozione sportiva.

     2. La conferenza deve verificare l'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 2, ed altresì elabora proposte ed indicazioni che concorreranno alla predisposizione del successivo piano.

 

     Art. 4. (Programma annuale).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, previo parere del comitato regionale per lo sport, approva, - sentita la competente Commissione consiliare - il programma annuale degli interventi entro il 30 maggio di ogni anno.

     2. Il programma specifica ed attua gli indirizzi generali del piano pluriennale e contiene l'indicazione dettagliata degli interventi previsti dagli articoli 10 e seguenti della presente legge e la determinazione del relativo fabbisogno finanziario.

 

     Art. 5. (Commissione comunale per lo sport).

     1. Presso ciascun Comune è istituita la commissione comunale per lo sport, eletta dal consiglio comunale, e composta secondo i seguenti criteri:

     1) Comuni sino a 25.000 abitanti:

     a) il sindaco, od un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) l'assessore comunale competente in materia di sport;

     c) due consiglieri comunali rispettivamente in rappresentanza della maggioranza e della minoranza;

     d) tre rappresentanti degli operatori di settore scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a due, su un elenco di dieci persone designate dalle società sportive operanti nel Comune;

     e) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei consigli di istituto.

     Nei comuni con meno di 5.000 abitanti le rappresentanze di cui alle lettere d) ed e) sono ridotte di un elemento ciascuno;

     2) Comuni con oltre 25.000 abitanti:

     a) il sindaco, od un suo delegato, con funzioni di presidente;

     b) l'assessore comunale competente in materia di sport;

     c) sei rappresentanti del consiglio comunale - scelti tra i consiglieri comunali o circoscrizionali eletti a suffragio diretto - di cui quattro in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza;

     d) cinque rappresentanti degli operatori di settore scelti dal consiglio comunale, con voto limitato a tre, su un elenco di quindici persone designate dalle società sportive;

     e) un rappresentante del CONI;

     f) tre esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito comunale;

     g) due rappresentanti degli organi collegiali della scuola indicati dal distretto o dai distretti scolastici del Comune su segnalazione dei consigli di istituto.

     2. Della commissione fa parte di diritto un sanitario segnalato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio.

     3. La Commissione ha funzione consultiva e si esprime con la presenza di almeno metà dei suoi componenti, dura in carica quanto il Consiglio comunale e comunque sino al rinnovo di quest'ultimo, rimanendo inteso che i membri che non partecipino a tre riunioni consecutive, decadono d'ufficio e sono sostituiti nelle forme precedentemente previste [2].

     4. Nel caso in cui le segnalazioni di competenza dei diversi organismi non pervengano entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio comunale procede in piena autonomia alla regolare nomina dei previsti rappresentanti [3].

 

     Art. 6. (Funzioni della Commissione Comunale per lo sport).

     1. La commissione comunale per lo sport è sentita in ordine agli atti di programmazione degli interventi nel settore sportivo per il quale il Comune benefici di finanziamenti regionali e per ogni altro problema d'interesse locale, attinente alla materia sportiva.

 

     Art. 7. (Comitato regionale per lo sport).

     1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport è istituito il comitato regionale per lo sport, nominato con decreto dell'Assessore regionale competente in materia, e composto da:

     1) l'Assessore regionale competente in materia di sport con funzioni di presidente, delegabili - nei casi di assenza od impedimento dello stesso Assessore - al coordinamento generale dell'Assessorato;

     2) il funzionario responsabile dell'ufficio sport dell'Assessorato ed un funzionario per ciascuno degli Assessorati degli enti locali e della programmazione;

     3) il sovrintendente scolastico o un suo delegato;

     4) il responsabile regionale del CONI o un suo delegato;

     5) un esperto in medicina sportiva designato dall'Assessore regionale alla sanità, scelto fra i tesserati alla federazione medico-sportiva italiana;

     6) cinque esperti in materia sportiva aderenti alle federazioni sportive nazionali, designati dal comitato regionale del CONI;

     7) sei esponenti degli enti di promozione sportiva maggiormente rappresentativi nell'ambito regionale.

     2. Quando debba discutersi di impiantistica sportiva il comitato è integrato da un ingegnere esperto di impianti sportivi designato dal CONI, nonché da quattro sindaci rappresentanti, rispettivamente, i Comuni fino a 5.000 abitanti, i Comuni fino a 10.000 abitanti, i Comuni fino a 30.000 abitanti ed i Comuni oltre i 30.000 abitanti.

     3. I sindaci, di cui al comma precedente, sono nominati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport su designazione dell'ANCI, sentita la Commissione consiliare competente in materia di sport.

     4. Funge da segretario un impiegato dell'Assessorato regionale competente in materia di sport inquadrato in una qualifica funzionale non inferiore alla VII.

     5. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio regionale e, comunque, sino al rinnovo di quest'ultimo.

     6. Ai componenti il comitato spettano le indennità e i rimborsi previsti dalla legge regionale 11 giugno 1974, n. 15, e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Funzioni e modalità di funzionamento del comitato regionale per lo sport).

     1. Il comitato regionale per lo sport ha il compito di:

     - proporre iniziative finalizzate all'incremento ed alla promozione delle attività sportive;

     - formulare proposte in fase di predisposizione del piano pluriennale;

     - esprimere il parere sul programma annuale;

     - formulare suggerimenti e proposte in fase di attuazione degli interventi previsti nel programma annuale;

     2. Il comitato si riunisce:

     - su convocazione del suo presidente;

     - almeno una volta all'anno, in fase di predisposizione del piano pluriennale e dei programmi annuali, e comunque ogni qualvolta l'Assessore lo reputi necessario o lo richieda la metà più uno dei suoi componenti.

     3. Il comitato delibera a maggioranza dei presenti.

     4. La mancata designazione, nel termine di tre mesi dalla data della richiesta, di alcuno dei componenti il Comitato non ne impedisce il corretto funzionamento.

TITOLO II

IMPIANTI ED ATTREZZATURE

 

     Art. 9. (Modalità di concessione delle agevolazioni).

     1. Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, i soggetti legittimati devono presentare apposita domanda presso l'Assessorato regionale competente in materia di sport entro il 30 marzo di ogni anno.

     2. L'istruttoria delle domande è curata dall'Assessorato regionale competente in materia di sport, che si avvale della consulenza tecnica del servizio di impianti sportivi del CONI per i progetti presentati ai sensi degli articoli 10, 11 e 16.

     3. I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport entro 60 giorni dall'approvazione del programma annuale.

     4. Il contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotto, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di sport, qualora in sede di verifica delle opere o delle attività venga accertata una diminuzione della spesa ammessa.

     5. Con le stesse forme la concessione del contributo può essere revocata se:

     a) l'opera o l'iniziativa siano realizzate in totale o parziale difformità con quanto stabilito nel provvedimento di concessione;

     b) vengano accertate irregolarità nella spendita dei fondi;

     c) venga mutata, nei casi previsti dagli articoli 10, 11 e 16, la destinazione dell'impianto senza preventiva autorizzazione della Regione.

 

     Art. 10. (Contributi di Comuni per impianti sportivi).

     1. La Regione è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai loro consorzi contributi in conto capitale ed in conto interessi per il completamento, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento di impianti sportivi di base che dovranno essere dotati di idonei presidi ed attrezzature per l'uso da parte dei disabili.

     2. Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la Regione concede - per importi sino a 500 milioni - un contributo in conto capitale nella misura, massima dell'80 per cento del costo globale, nonché, per la quota residua, un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari a quella del tasso d'interesse sui mutui contratti. Per importi sino a 700 milioni l'entità massima dei contributi in conto capitale ed in conto interessi è, rispettivamente, del 70 per cento del costo globale e del 50 per cento del tasso d'interesse.

     3. Per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il contributo in conto capitale non può superare il 70 per cento del costo globale per importi sino a 700 milioni; il 60 per cento del costo globale per importi sino a 1.000 milioni; il 50 per cento del costo globale per importi sino a 1.500 milioni. Per la quota residua è concesso un contributo annuo costante di durata decennale in misura pari al 100 per cento del tasso d'interesse per importi sino a 700 milioni, ed al 50 per cento per gli importi sino a 1.500 milioni.

     4. La concessione dei contributi è subordinata al rispetto nella realizzazione delle opere, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

     5. Ai fini del calcolo della capacità di indebitamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, i contributi previsti nei commi precedenti sono soggetti alla disciplina dell'articolo 6, comma quinto, del decreto legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488.

 

     Art. 11. (Contributi all'associazionismo sportivo).

     1. La Regione è autorizzata a concedere, per le opere di cui all'articolo precedente, contributi agli enti di promozione sportiva, alle società ed alle associazioni sportive a carattere dilettantistico, a condizione che:

     a) si tratti di società ed associazioni affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva operanti in ambito regionale, che abbiano i requisiti richiesti dall'istituto per il credito sportivo per la concessione dei mutui;

     b) il Comune competente per territorio esprima, con deliberazione del consiglio comunale, parere favorevole alla realizzazione dell'opera;

     c) il richiedente si obblighi - con atto unilaterale trascritto - a non mutare la destinazione dell'opera nei trenta anni successivi alla sua realizzazione; a garantire l'uso pubblico dell'impianto ai sensi dell'articolo 20 della presente legge, nonché, in caso di alienazione dell'opera, a preferire il Comune nella conclusione del contratto.

     2. Per le opere di nuova costruzione, per il completamento, la ristrutturazione e l'ampliamento sono concessi contributi in conto capitale per un importo non superiore al 60 per cento delle spese sostenute e comunque fino ad un massimo di lire 100.000.000. Per la restante parte, contributi in conto interessi così commisurati:

     a) Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

     - per mutui non superiori a 500.000.000, il 60 per cento del tasso di interessi pattuito;

     - per mutui fino alla concorrenza di 700.000.000, il 50 per cento dello stesso tasso di interesse pattuito;

     b) Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

     - fino a 700.000.000 di mutuo, il 50 per cento del tasso di interesse pattuito;

     - fino a 1.000.000.000 di mutuo, il 40 per cento del tasso di interesse pattuito;

     - fino a 1.500.000.000 di mutuo, il 30 per cento del tasso di interesse pattuito.

     3. I contributi di cui al comma precedente non possono essere richiesti più volte per opere riguardanti il medesimo impianto se non a condizione che siano trascorsi almeno dieci anni tra la data di erogazione del precedente finanziamento e la data di presentazione della nuova domanda.

     4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono estese ai contratti di mutuo perfezionati nei cinque anni anteriori all'entrata in vigore della presente legge, integralmente per le ristrutturazioni, l'ampliamento e il completamento degli impianti esistenti e limitatamente ai contributi in conto interessi per le nuove costruzioni.

 

     Art. 12. (Domande di contributo).

     1. I contributi previsti dagli articoli precedenti sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 9. Alla domanda devono essere allegati:

     1) copia della deliberazione del consiglio comunale concernente la richiesta dei contributi di cui all'articolo 10 od il parere di cui alla lett. b), comma primo, dell'articolo 11;

     2) il progetto di massima;

     3) il piano finanziario con l'indicazione delle diverse fonti di finanziamento;

     4) le modalità ed i tempi di realizzazione;

     5) i dati sul potenziale di utenza;

     6) la superficie e la destinazione dell'area quale risulta dallo strumento urbanistico vigente.

     2. Nel provvedimento di concessione sono fissati i termini per l'ultimazione delle opere.

 

     Art. 13. (Spese ammesse a contributo).

     1. Nella spesa ammessa ai contributi di cui agli articoli precedenti concorrono alla determinazione del costo globale dell'opera l'importo del progetto esecutivo; le spese di progettazione, direzione dei lavori, contabilità e collaudo, l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); il prezzo d'acquisto o l'indennità di espropriazione dell'area.

 

     Art. 14. (Criteri di priorità).

     1. La ripartizione dei fondi destinati all'impiantistica ai sensi del precedente articolo 4 è effettuata tenendo conto del rapporto tra il potenziale di utenza e l'entità della popolazione del Comune in cui l'impianto è ubicato. Per potenziale di utenza si intende il numero di soggetti interessati a fruire dei servizi sportivi forniti dall'impianto.

     2. Sulla base del criterio indicato dal comma precedente è data priorità alle domande per opere di completamento, costruzione, ristrutturazione ed ampliamento localizzate in ambiti comunali carenti di impianti sportivi o con impianti insufficienti rispetto alla potenziale utenza.

     3. Il medesimo criterio è inoltre utilizzato per la determinazione dell'ammontare di ciascun contributo entro le misure massime previste dagli articoli 10 e 11 della presente legge.

 

     Art. 15. (Modalità di erogazione).

     1. I contributi in conto capitale sono erogati per il 50 per cento all'atto della consegna dei lavori e per la somma residua a stati di avanzamento, ai soggetti beneficiari.

     2. I contributi in conto interessi sono corrisposti in misura annua costante direttamente agli istituti mutuanti.

 

     Art. 16. (Mutui a tasso agevolato).

     1. La Regione è autorizzata a concludere convenzioni con l'istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui a tasso agevolato richiesti dai Comuni, consorzi di Comuni, enti di promozione sportiva, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico per la realizzazione delle opere previste dal comma primo dell'articolo 10.

     2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie reali ed obbligatorie per i mutui contratti ai sensi del comma precedente.

 

     Art. 17. (Coordinamento con norme statali).

     1. Le agevolazioni di cui agli articoli 10, 11 e 16 della presente legge hanno natura integrativa rispetto agli interventi previsti dalla legislazione statale in materia di edilizia sportiva.

     2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono cumulabili entro il 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell'articolo 13 della presente legge:

     a) con i contributi previsti dall'articolo 2, comma primo, n. 1 ter e comma secondo, n. 2 bis, del decreto legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65;

     b) con i sussidi previsti dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, per il riadattamento e l'arredamento di impianti scolastici a condizione che di questi ultimi sia consentito l'utilizzo in orario extra- scolastico.

 

     Art. 18. (Impianti regionali).

     1. Al fine di garantire una equilibrata distribuzione nel territorio regionale di impianti che, per il tipo di attività sportive o per le complessità di gestione, interessano bacini di utenza ultracomunali, la Giunta regionale - su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport di concerto con l'Assessore regionale dei lavori pubblici

- predispone un programma straordinario di intervento entro un anno

dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. La realizzazione e la gestione degli impianti sono affidate, mediante convenzione, alle Province territorialmente competenti.

     3. Il programma, redatto in armonia con gli indirizzi del piano pluriennale, indica per ciascun impianto:

     a) l'ubicazione;

     b) le caratteristiche tecnico-funzionali;

     c) il potenziale di utenza;

     d) la spesa complessiva ed il piano di finanziamento;

     e) i tempi e le fasi di progettazione e di realizzazione;

     f) l'ente affidatario.

     4. In fase di predisposizione di programma devono essere sentiti il comitato regionale per lo sport nonché le Province interessate.

     5. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.

     6. Le spese per la progettazione, l'acquisizione delle aree, la costruzione e la gestione degli impianti sono a totale carico della Regione.

     7. In ogni caso è data priorità al programma di interventi approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 20 dicembre 1990, integrato dalle proposte di modifica formalmente avanzate dalle Amministrazioni provinciali interessate al 28 febbraio 1994 [3]a.

     7 bis. Le Amministrazioni provinciali beneficiarie sono autorizzate, previa modifica delle convenzioni in essere con l'Amministrazione regionale, ad utilizzare le somme ad esse destinate nel corso dell'esercizio finanziario 1991 per la realizzazione delle opere di cui al comma 7 [3]a.

 

     Art. 19. (Contributi per la gestione di impianti sportivi).

     1. La Regione è autorizzata a concedere contributi per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico nella misura massima del 50 per cento del costo di esercizio annuale dell'impianto valutato con riferimento al rendiconto relativo all'anno precedente.

     2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 9 della presente legge. Alla domanda deve essere allegato il rendiconto di cui al comma precedente.

 

     Art. 20. (Regolamento di gestione degli impianti).

     1. Gli enti beneficiari delle provvidenze previste nella presente legge sono tenuti ad adottare un regolamento di gestione degli impianti sulla base del regolamento tipo predisposto dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 1989.

     2. Nei limiti della fruibilità degli impianti e delle relative attrezzature, l'uso degli stessi deve essere garantito ai gruppi sportivi e alle associazioni del tempo libero operanti nel territorio interessato nonché alla popolazione scolastica qualora non disponga di adeguate strutture.

     3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì per le opere realizzate in base alle leggi regionali 17 gennaio 1978, n. 36 e 1º settembre 1967, n. 19.

 

     Art. 21. (Contributi per attrezzature).

     1. La Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per l'acquisto di attrezzature sportive, ivi compresi mezzi di locomozione adatti al trasferimento dei disabili per lo svolgimento di attività sportive, in misura non superiore all' 80 per cento della spesa prevista a favore di enti locali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive a carattere dilettantistico e organizzazioni scolastiche [4].

     2. Per la concessione di contributi si applicano i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9. La domanda deve essere corredata da una relazione illustrativa delle attività sportive svolte e da almeno tre preventivi di spesa di ditte specializzate.

     3. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione del certificato di collaudo e di presa in carica.

     4. L'Assessorato regionale competente in materia di sport può predisporre accertamenti in loco prima dell'accreditamento del contributo.

     5. L'ammontare dei contributi è elevato sino al 90 per cento della spesa prevista per l'acquisto di attrezzature sportive destinate a soggetti portatori di handicap.

TITOLO III

PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

 

     Art. 22. (Contributi ai Comuni per l'incremento dell'attività sportiva).

     1. Al fine di favorire la partecipazione alla pratica sportiva la Regione concede ai Comuni contributi annui, rapportati a lire 2.000 per abitante sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

     2. Con la legge finanziaria si provvede annualmente all'adeguamento dell'ammontare dei contributi di cui al comma precedente in misura pari all'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, quale risulta dalla variazione degli indici ISTAT.

     2 bis. Il contributo di cui al comma primo è incrementato dell'importo di lire 4.000.000 per ciascun Comune [5].

     3. I Comuni devono destinare le provvidenze regionali alle società sportive a carattere dilettantistico operanti nel proprio territorio. In mancanza di queste, dei contributi possono beneficiare le strutture scolastiche, destinandoli allo svolgimento di attività sportive in orario extra-scolastico.

     4. Le somme percepite dai Comuni ai sensi del presente articolo costituiscono entrate con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 171, comma secondo, del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

     5. Il contributo è concesso secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9. Alla domanda deve essere allegata una relazione contenente le previsioni di spesa per le somme da erogare, nonché i tempi e le modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'esercizio precedente.

     6. L'Assessore regionale competente in materia di sport ha la facoltà di effettuare controlli al fine di verificare l'effettiva e regolare spendita dei fondi.

 

     Art. 23. (Contributi per favorire l'utenza esterna degli impianti sportivi scolastici).

     1. La Regione. al fine di favorire l'attività sportiva promossa dai Comuni d'intesa con i consigli di istituto ai sensi dell'articolo 12, comma secondo, della legge 4 agosto 1977, n. 517, concede ai Comuni contributi destinati alle spese derivanti dall'utilizzo in orario extra-scolastico degli impianti scolastici.

     2. Le somme percepite ai sensi del comma precedente costituiscono entrate con destinazione specifica a norma dell'articolo 171, comma secondo, del Regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297.

     3. Il contributo è concesso secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9. Alla domanda devono essere allegate la copia della delibera consiliare, la copia della conversione con le strutture scolastiche nonché una relazione contenente sia le previsioni di spesa per le somme da erogarsi, sia i tempi e modalità di erogazione dei contributi percepiti nell'anno precedente.

     4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport ed avvalendosi delle indicazioni del Comitato regionale per lo sport, approva, d'intesa con la Sovrintendenza scolastica regionale, un accordo base per l'uso degli impianti sportivi scolastici.

 

     Art. 24. (Contributi a sostegno dell'attività promozionale).

     1. La Regione favorisce il perseguimento dei fini istituzionali degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna mediante la concessione di contributi da destinare sulla base dei criteri stabiliti dal comitato tecnico regionale per lo sport, di cui all'articolo 7 della presente legge.

     2. La Regione può inoltre concedere contributi alle federazioni sportive nazionali e agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali della Sardegna per:

     a) l'organizzazione di convegni, indagini conoscitive, ricerche e sperimentazioni;

     b) la realizzazione di campagne promozionali.

     3. La ripartizione dei fondi di cui ai due commi precedenti è fissata nella misura percentuale del 60 per cento dello stanziamento globale del capitolo per quanto concerne i contributi di cui al primo comma e del 40 per cento per quanto concerne i contributi di cui al secondo comma.

     4. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento del costo dell'iniziativa secondo i termini e le procedure di cui all'articolo 9.

     5. Alla domanda di contributo deve essere allegata una relazione illustrativa sulla natura, i tempi, le modalità di svolgimento dell'iniziativa nonché il preventivo di spesa.

     6. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento dell'importo globale a titolo di acconto e, per la quota residua, a seguito della presentazione del rendiconto.

 

     Art. 25. (Contributi per manifestazioni sportive).

     1. La Regione favorisce l'organizzazione di manifestazioni sportive, localizzate nel territorio regionale, mediante la concessione di contributi a favore di enti locali, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva operanti nel territorio isolano, società ed associazioni sportive a carattere dilettantistico affiliate alle federazioni sportive nazionali e/o agli enti di promozione sportiva, agli istituti scolastici, ai centri sportivi universitari.

     2. I contributi sono gratuiti a seconda del carattere locale, nazionale od internazionale delle manifestazioni, tenendo conto, tra l'altro, dell'importanza delle manifestazioni stesse.

     3. L'entità del contributo per ciascuna manifestazione è stabilita dal programma annuale degli interventi.

     4. I contributi sono concessi secondo i termini e le modalità di cui al precedente articolo 9. Alla domanda deve essere allegata una relazione illustrativa della natura, dei tempi e delle modalità di svolgimento della manifestazione, del costo previsto e, infine, del potenziale di utenza.

     5. I contributi sono erogati nella misura del 50 per cento a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

 

     Art. 26. (Contributi per la partecipazione a manifestazioni sportive nazionali ed internazionali).

     1. Al fine di favorire la partecipazione di atleti a manifestazioni sportive e campionati di livello nazionale e internazionale, la Regione è autorizzata a concedere contributi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili:

     a) alle federazioni sportive nazionali nelle loro varie articolazioni territoriali nonché alle società ed associazioni affiliate;

     b) agli enti di promozione sportiva nelle loro varie articolazioni territoriali nonché alle società ed associazioni affiliate;

     c) agli istituti scolastici;

     d) ai centri sportivi universitari.

     2. I contributi sono concessi secondo i termini e le procedure di cui al precedente articolo 9. Alla domanda deve essere allegata una relazione sulla natura, la durata, le modalità di svolgimento della manifestazione, nonché l'indicazione dei costi della partecipazione.

     3. I contributi sono erogati nella misura massima del 70 per cento a titolo di acconto e per la quota residua a seguito della presentazione del rendiconto.

 

     Art. 27. (Agevolazioni per trasferte).

     1. Per le medesime finalità di cui all'articolo precedente la Regione è autorizzata a concludere convenzioni con le compagnie di trasporto ferroviario, aereo, marittimo o su gomma per la concessione, a favore delle associazioni e società sportive a carattere dilettantistico, di sconti sino al 50 per cento sulle tariffe ordinarie, di cui siano beneficiari, oltre agli atleti, i tecnici e i dirigenti, nonché, nel caso di atleti portatori di handicap, i loro accompagnatori.

     2. Entro il limite percentuale indicato dal comma precedente, le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con sconti praticati a diverso titolo dalle compagnie di trasporto.

     3. Le convenzioni di cui al comma primo riguardano le trasferte su tutto il territorio nazionale.

 

     Art. 28. (Formazione degli operatori di settore).

     1. La Regione promuove le attività di formazione di animatori sportivi, di tecnici e dirigenti di società sportive avvalendosi della collaborazione delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva operanti in Sardegna, mediante la stipula di apposite convenzioni.

     2. I soggetti indicati dal comma precedente interessati alle attività di formazione devono presentare apposita domanda entro il 30 marzo di ogni anno. Alla domanda deve essere allegata una relazione che indichi la tipologia dei corsi, le materie di insegnamento, il numero degli allievi, il criterio di selezione degli stessi e il preventivo di spesa.

     3. Il programma annuale di cui all'articolo 4, sulla base delle richieste pervenute ed in armonia con gli indirizzi del piano pluriennale indica:

     - la tipologia e i numeri dei corsi;

     - il numero degli allievi, l'ente affidatario, la sede, le materie di insegnamento e il costo di ciascun corso.

 

     Art. 29. (Tutela sanitaria).

     1. Alla tutela sanitaria dell'attività sportiva provvedono, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali, le Unità sanitarie locali.

 

     Art. 30. (Norma finanziaria).

     1. Nel bilancio di previsione della spesa dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione per l'anno finanziario 1989 sono istituiti i seguenti capitoli con i sottoindicati stanziamenti:

     (Omissis).

 

     Art. 31. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge gli obiettivi generali contenuti nel piano pluriennale previsto dall'articolo 2 sono fissati da una nota di specificazione che integra il programma annuale di cui all'articolo 4.

     2. Per l'anno 1989 le procedure di cui agli articoli 2 e 9 operano senza il rispetto dei termini per esse previsti.

 

     Art. 32. (Abrogazione).

     1. Con eccezione degli articoli 6, 12, 13 e 14, e del terzo comma dell'articolo 18, sono abrogati tutti i restanti articoli della legge regionale 15 giugno 1978, n. 36.

     2. Sono altresì abrogate la legge regionale 1º settembre 1967, n. 19, modificata con la legge regionale 2 dicembre 1971, n. 30, e, a decorrere dal 1º gennaio 1990, la legge regionale 15 giugno 1978, n. 36.

 

     Art. 33. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 1990.

     2. In deroga a quanto previsto dal primo comma gli articoli 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 22 e 24 entrano in vigore nel giorno della pubblicazione della legge.

     3 Il comitato di cui all'articolo 7 è legittimato ad esprimere il proprio parere anche relativamente ai programmi di cui alla legge regionale 15 giugno 1978 n. 36, per le parti di essa non abrogate.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 45 della stessa L.R. 17/1999.

[1] Vedi art. 82, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 85, comma 11, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3] Comma aggiunto dall'art. 85, comma 12, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

[3]3a Gli attuali commi 7 e 7 bis così sostituiscono l'originario comma 7 per effetto dell'art. 2 della L.R. 15 aprile 1994, n. 14.

[3]3a Gli attuali commi 7 e 7 bis così sostituiscono l'originario comma 7 per effetto dell'art. 2 della L.R. 15 aprile 1994, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 6 dicembre 1997, n. 32.

[5] Comma aggiunto dall'art. 85, comma 6, della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.