§ 38.9.2 - D.L. 3 gennaio 1987, n. 2.
Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.9 edilizia sportiva
Data:03/01/1987
Numero:2


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2. 
Art. 2 bis.  [17]
Art. 2 ter.  [18]
Art. 3.  [19]
Art. 3 bis.  [20]
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 38.9.2 - D.L. 3 gennaio 1987, n. 2. [1]

Misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico.

(G.U. 5 gennaio 1987, n. 3).

 

     Art. 1. [2]

     1. Il presente decreto definisce soggetti, procedure e modalità di finanziamento per la realizzazione di programmi straordinari di interventi per l'impiantistica sportiva, finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, al riattamento, alla ristrutturazione, al completamento, al miglioramento, alla sistemazione delle aree di parcheggio e servizio e all'adeguamento alle norme di sicurezza di impianti sportivi, ivi comprese le attrezzature fisse e l'acquisizione delle relative aree, destinati:

     a) a ospitare, secondo l'indicazione del CONI, gli incontri del campionato mondiale di calcio del 1990;

     b) a soddisfare, con strutture polifunzionali, le esigenze delle attività agonistiche riferite a campionati delle diverse discipline sportive aventi carattere di programmaticità e competitività organizzata secondo criteri di ufficialità [3] ;

     c) a promuovere l'esercizio dell'attività sportiva mediante la realizzazione di strutture polifunzionali.

     2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettere b) e c), si applica la riserva di cui all'articolo 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     3. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono realizzati secondo un programma predisposto, su indicazione tecnica del CONI, dal Ministro del turismo e dello spettacolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Esso è presentato al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni entro quindici giorni dall'assegnazione ed è quindi adottato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

     4. Gli interventi previsti dal comma 1, lettera b), ad opera degli enti pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), con esclusione di quelli ricadenti nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano, sono realizzati secondo programmi approvati entro il 31 maggio di ogni anno con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo. I programmi sono formulati sulla base di criteri e parametri che tengano conto delle necessità di riequilibrio territoriale, anche con riferimento alle diverse discipline sportive. A tale fine, criteri e parametri sono definiti dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del CONI e del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti e quindi adottati con decreto del Ministro medesimo. Le domande dei soggetti interessati devono indicare le opere da realizzare, la localizzazione e la tipologia degli interventi, i tempi di attuazione e la spesa prevista e devono essere corredate da una mappa relativa alle strutture sportive esistenti sul territorio del soggetto richiedente. Alla elaborazione del piano di riparto tra le regioni dei fondi stanziati per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), provvede una commissione tecnica presieduta dal Ministro del turismo e dello spettacolo e composta dal ragioniere generale dello Stato, dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, dal presidente del CONI e dal presidente dell'Istituto per il credito sportivo o da loro delegati. Il piano così predisposto viene sottoposto, per parere, al Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva [4] .

     5. I programmi sono elaborati su base regionale dalla commissione tecnica indicata nel comma 4, integrata dall'assessore competente della regione cui si riferisce il singolo programma. L'insieme dei programmi così definiti costituisce il piano nazionale di settore [5] .

     6. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, 30 miliardi e 30 miliardi, rispettivamente negli anni 1987, 1988 e 1989, per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni in cui si realizzano interventi di cui al comma 1, lettera a), con il limite massimo di lire 10 miliardi per ciascun intervento, per l'adeguamento delle infrastrutture connesse e strettamente funzionali all'intervento programmato. I contributi sono concessi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici.

 

          Art. 2.

     1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ventennali a totale carico dello Stato ai seguenti soggetti:

     a) ai comuni per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), fino a 400 miliardi;

     b) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane, e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sulla base dei programmi predisposti ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e dei programmi predisposti dalle province autonome di Trento e Bolzano;

     c) ai comuni e loro consorzi, alle comunità montane e alle province per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), sulla base dei programmi predisposti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano [6] [7] .

     1-bis. A tali fini sono autorizzati i limiti di impegno di lire 90 miliardi e di ulteriori lire 45 miliardi a decorrere, rispettivamente, dal 1988 e dal 1989 [8] .

     1-ter. L'istituto per il credito sportivo è autorizzato a concedere mutui decennali, assistiti dal contributo statale, regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50, per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo è fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 e 1996 per la concessione del predetto contributo, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo. La costruzione e la gestione degli impianti sportivi possono essere affidati in concessione dal comune a società sportive o ad associazioni sportive indicate nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, sostituito dall'articolo 2 della legge 18 febbraio 1983, n. 50. Se l'opera viene realizzata sul terreno di proprietà del comune, questo è autorizzato ad intervenire nell'atto di stipula del mutuo quale terzo datore dell'ipoteca sull'immobile a garanzia del mutuo stesso o comunque a costituire a favore del mutuatario diritto di superficie sul quale quest'ultimo potrà iscrivere ipoteca a garanzia del mutuo [9] [10] .

     1-quater. Le somme destinate ai contributi di cui al comma 1-ter, per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c), sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, su parere conforme del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva. All'atto del riparto deve prevedersi una quota riservata alle società sportive che ne facciano richiesta al Ministero del turismo e dello spettacolo per esigenze di impianti connessi ad attività agonistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), nonché la quota da assegnare alle province autonome di Trento e Bolzano nella percentuale loro spettante. A valere sulle medesime somme una quota pari al 2 per cento annuo è riservata a copertura di eventuali inadempienze da parte dei soggetti privati beneficiari del contributo [11] .

     2. Per favorire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), è concesso, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, un contributo in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa prevista. Per detta finalità, lo stanziamento di lire 15.000 milioni iscritto nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno 1987 è erogato per un importo di lire 214 milioni e di lire 242 milioni mediante trasferimento, rispettivamente, alle province autonome di Trento e Bolzano; per un importo di lire 14.544 milioni mediante erogazione diretta agli enti beneficiari sulla base del piano approvato dal Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva [12] .

     2-bis. I mutui già contratti dai comuni nel corso del 1986 con l'Istituto per il credito sportivo, per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono assistiti, con le modalità previste dal presente articolo e comunque nel rispetto del limite di intervento previsto dal comma 1, lettera a), da un contributo statale pari all'intera rata di ammortamento [13] .

     3. [14]

     4. [15]

     5. [16]

     6. Qualora debba procedersi alla realizzazione di piani complessi ed articolati che prevedono la costruzione di grandi strutture sportive, connessi servizi tecnologici e sistemi infrastrutturali, l'ente interessato procede direttamente o tramite concessionaria alla predisposizione di un progetto unitario da inoltrare al Ministero del turismo e dello spettacolo per l'accesso al Fondo investimenti e occupazione (FIO).

 

          Art. 2 bis. [17]

     1. La realizzazione degli impianti sportivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), può essere effettuata anche tramite gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

     2. Per la realizzazione degli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), nonché delle opere infrastrutturali strettamente connesse e funzionali alla ristrutturazione degli impianti esistenti per l'adeguamento alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

     3. Il parere del Comitato olimpico nazionale italiano ai sensi del regio decreto 2 febbraio 1939, n. 302, convertito dalle legge 2 giugno 1939, n. 739, come modificato dalla legge 2 aprile 1968, n. 526, è espresso dal Comitato provinciale del CONI quando la spesa non sia superiore a lire due miliardi e dalla commissione impianti sportivi del CONI quando la spesa sia superiore a lire due miliardi.

     4. Il mutuo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), è concesso con le medesime modalità anche ai comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già affidato o abbiano in corso di affidamento la costruzione e la gestione dell'impianto inserito nel programma di cui al comma 3 dell'articolo 1.

     5. Per la ristrutturazione dello stadio Olimpico di Roma, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere direttamente al CONI il relativo mutuo per l'importo ammesso al contributo statale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

 

          Art. 2 ter. [18]

     1. Agli impianti di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di barriere architettoniche di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

 

          Art. 3. [19]

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1987, a lire 125 miliardi per l'anno 1988 e a lire 170 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando: quanto a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 l'accantonamento "Contributi per la costruzione e il riattamento di impianti sportivi e strutture di base"; quanto a lire 10 miliardi per il 1987, l'accantonamento "Contributi per la costruzione di alberghi ed ostelli per la gioventù"; e, quanto a lire 105 miliardi per il 1988 e 150 miliardi per il 1989, parzialmente utilizzando la proiezione per gli stessi anni dell'accantonamento "Opere infrastrutturali nelle aree metropolitane e recupero delle aree urbane degradate".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 3 bis. [20]

     1. Le opere realizzate per le finalità di cui al presente decreto vengono disciplinate a norma della parte seconda, n. 22), della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

          Art. 4.

     1. In deroga alla disposizione contenuta nell'articolo 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, le somme assegnate alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in base al titolo II della predetta legge in conto esercizi 1983, 1984 e 1985 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 1987 [21] .

     2. Per le medesime somme il termine per la presentazione del rendiconto previsto dall'articolo 15, terzo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è fissato al mese di marzo 1988.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 6 marzo 1987, n. 65. Abrogato dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Lettera così sostituita, dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.

[4]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.

[5]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.

[6]  Comma sostituito dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.

[7]  La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1987, n. 517 ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui si riferisce alle Province autonome di Trento e Bolzano.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così modificato dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.

[10]  La Corte costituzionale, con sentenza 17 dicembre 1987, n. 517 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui si riferisce agli interventi previsti dall'art. 1, primo comma, lett. c) della L. 6 marzo 1987, n. 65.

[11]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.

[12]  Comma modificato dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 5 del D.L. 2 febbraio 1988, n. 22.

[13]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[14]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[15]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[16]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[17]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[18]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[19]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[20]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[21] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 1989 dall'art. 4 del D.L. 4 novembre 1988, n. 465.