§ 3.5.8 - L.R. 15 aprile 1994, n. 14. [*]
Disposizioni integrative alle leggi regionali 15 maggio 1978, n. 36 e 9 giugno 1989, n. 36 relative a provvedimenti in favore dello sport in Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 sport
Data:15/04/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di concorrere al sostegno delle attività dei sodalizi sportivi dell'Isola, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a decorrere dalla stagione agonistica 1993/1994, [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.600.000.000 annue.


§ 3.5.8 - L.R. 15 aprile 1994, n. 14. [*]

Disposizioni integrative alle leggi regionali 15 maggio 1978, n. 36 e 9 giugno 1989, n. 36 relative a provvedimenti in favore dello sport in Sardegna.

 

Art. 1.

     1. Al fine di concorrere al sostegno delle attività dei sodalizi sportivi dell'Isola, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, a decorrere dalla stagione agonistica 1993/1994, contributi forfettari a favore dei sodalizi medesimi che partecipino a campionati nazionali comportanti trasferte fuori della Sardegna.

     2. Detti contributi sono da considerarsi non cumulabili con gli interventi previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 giugno 1989, n. 36, per la partecipazione a campionati.

     3. La misura dei contributi forfettari di cui al comma 1 sarà determinata nell'ambito del programma annuale d'intervento approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lettera i), della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, ed avuto riguardo a:

     a) livello di campionato disputato;

     b) area geografica in cui viene disputato il campionato;

     c) numero degli atleti ammessi per disciplina sportiva;

     d) numero di trasferte;

     e) tasse di gara ed iscrizione al campionato.

     La misura dei contributi non potrà, comunque, superare il 90 per cento delle spese ammissibili.

     4. I contributi forfettari sono erogati, quanto al 60 per cento, dietro dimostrazione dell'avvenuta iscrizione ai campionati di cui al comma 3 e, per la rimanente quota, a seguito dell'attestazione della loro conclusione. Per le discipline sportive di squadra per le quali ai campionati nazionali si accede dopo una qualificazione regionale, il contributo forfettario sarà concesso solo per la fase nazionale. Nel caso di ritiro dai medesimi tornei i contributi sono ridotti commisurandoli proporzionalmente al numero degli incontri disputati.

     5. La concessione del contributo di cui alla presente legge non è cumulabile, per il medesimo campionato, con finanziamenti concessi dall'Amministrazione regionale per la diffusione di marchi di prodotti agricoli e/o commerciali.

     6. L'Amministrazione regionale può condizionare la concessione del contributo alla diffusione dell'immagine della Sardegna.

 

     Art. 2. [1]

 

     Art. 3.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.600.000.000 annue.

     2. Nel bilancio della Regione per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul sopracitato capitolo 11120 del bilancio della Regione per l'anno 1994 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Vedi inoltre quanto disposto dall'art. 45 della stessa L.R. 17/1999.

[1] Modifica ed integra l'art. 18, comma 7, della L.R. 9 giugno 1989, n. 36.