§ 3.2.16 - L.R. 8 marzo 1979, n. 8.
Istituzione e disciplina dei Consultori familiari.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:08/03/1979
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del servizio).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Prestazioni del servizio).
Art. 4.  (Figure professionali).
Art. 5.  (Personale del consultorio).
Art. 6.  (Formazione e aggiornamento del personale).
Art. 7.  (Metodologia d'intervento).
Art. 8.  (Gestione sociale).
Art. 9.  (Gratuità del servizio e onere delle prestazioni).
Art. 10.  (Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati).
Art. 11.  (Erogazione dei contributi ai consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati).
Art. 12.  (Programmi regionali).
Art. 13.  (Norma transitoria).
Art. 16.  (Dichiarazione d'urgenza).


§ 3.2.16 - L.R. 8 marzo 1979, n. 8.

Istituzione e disciplina dei Consultori familiari.

 

Art. 1. (Istituzione del servizio).

     La regione autonoma della Sardegna, in attuazione della l. 29 luglio 1975, n. 405, e della l . 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della riorganizzazione e dell'integrazione dei servizi sociali e sanitari e della programmazione regionale, promuove e programma il servizio consultoriale quale organismo operativo delle istituende Unità unità sanitarie locali.

     Sino alla costituzione delle Unità sanitarie locali i consultori sono istituiti e gestiti dai comuni, dai consorzi di comuni e dalle Comunità montane, sulla base di programmi coordinati, approvati e finanziati dalla regione.

 

     Art. 2. (Finalità).

     L'istituzione del servizio consultoriale è indirizzata agli scopi di cui all'art. 1 della l. 29 luglio 1975, n. 405, e all'art. 2 della l. 22 maggio 1978, n. 194:

     a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;

     b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti;

     c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;

     d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso;

     e) l'informazione sui diritti spettanti alla donna che si ponga il problema di interrompere la gravidanza in base alla legislazione statale e regionale e sui servizi sociali sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

     f) l'informazione sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

     g) l'attuazione diretta o proponendo all'ente locale competente o alle strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi, quando la gravidanza o la maternità creino problemi per risolvere i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lett. e);

     h) ogni intervento idoneo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza.

 

     Art. 3. (Prestazioni del servizio).

     Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al precedente articolo, il servizio consultoriale deve garantire tra l'altro:

     1) l'educazione sessuale del singolo, della coppia e della comunità anche in collaborazione con le altre strutture sociali formative e scolastiche; la diffusione delle conoscenze scientifiche relative alla sessualità; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli, alla coppia ed alla famiglia in ordine ai problemi della sessualità; la prevenzione e gli interventi sanitari ambulatoriali per la cura dei fattori patologici connessi alla sessualità;

     2) l'educazione dei singoli, della coppia e della comunità per la formazione di una coscienza sociale e sanitaria in ordine alle scelte procreative;

     3) la diffusione delle conoscenze scientifiche e delle informazioni riguardanti tutti i metodi idonei a promuovere o a prevenire la gravidanza; la somministrazione dei mezzi, con i relativi interventi, più idonei per consentire al singolo o alla coppia il conseguimento delle finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione, informando sull'efficacia e sui riflessi di ordine sanitario e psicologico; l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria ai singoli e alla coppia in ordine ai problemi della procreazione, anche mediante visite prematrimoniali;

     4) l'assistenza nei casi di interruzione spontanea della gravidanza e nei casi di interruzione ammessa dalla legge, avvalendosi delle strutture a ciò abilitate;

     5) la diffusione delle conoscenze scientifiche in merito all'igiene della gravidanza e alla fisiologia del parto; la preparazione psico- profilattica al parto, l'effettuazione dei controlli clinici e strumentali sulla gestazione e l'individuazione delle gravidanze a rischio; la prevenzione delle cause patologiche che influiscono sul corso della gravidanza; la raccolta, l'archiviazione e la gestione dei dati;

     6) la diffusione delle conoscenze scientifiche riguardanti i criteri ed i mezzi atti ad assicurare l'armonico sviluppo psico-fisico del neonato e del bambino nella prima infanzia; gli accertamenti sistematici sullo sviluppo psico-fisico dalla nascita ai 3 anni;

     7) la diffusione delle conoscenze riguardanti le malattie ereditarie e congenite, con particolare riguardo a quelle più diffuse nel territorio regionale, provvedendo all'accertamento dell'eventuale rischio genetico nel singolo e nella coppia;

     8) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, anche in relazione ai princìpi del diritto di famiglia di cui alla l. 19 maggio 1975, n. 151, sia in ordine ai rapporti interpersonali nelle loro implicazioni di carattere psicologico e sociale, sia in ordine all'educazione dei figli; la rilevazione delle problematiche incidenti sulla condizione familiare e minorile, promuovendo al riguardo opportuni rapporti con gli Uffici giudiziari competenti;

     9) la promozione di indagini, di incontri e di dibattiti con gli utenti del servizio di cui alla presente legge e ogni altra iniziativa volti alla conoscenza e alla divulgazione delle finalità e delle prestazioni del servizio medesimo, nonché per il più efficace espletamento dello stesso;

     10) la collaborazione ed il coordinamento tra i servizi consultoriali e alle altre strutture sanitarie, al fine di assicurare la continuità e l'integrazione dei vari momenti assistenziali, avvalendosi per gli esami di laboratorio e radiologici e per ogni altra ricerca strumentale degli ospedali e dei presidii specialistici degli enti di assistenza sanitaria.

 

     Art. 4. (Figure professionali).

     Ai fini dello svolgimento del servizio di cui alla presente legge gli enti gestori di cui alla presente legge assicurano di norma le prestazioni delle seguenti figure professionali:

     a) assistente sociale;

     b) laureato in psicologia o laureato specializzato in psicologia;

     c) medico specialistica in ostetricia e ginecologia;

     d) medico specialista in pediatria;

     e) ostetrica;

     f) assistente sanitaria visitatrice.

     In fase di avvio del servizio, ciascun consultorio può operare se è in grado di assicurare le prestazioni delle seguenti figure professionali:

     a) un'assistente sociale e un'ostetrica o assistente sanitaria visitatrice, a tempo pieno;

     b) un medico specialista in ostetricia e ginecologia, un medico specialista in pediatria e un laureato o specializzato in psicologia, salvo che sia oggettivamente impossibile inserire quest'ultimo nell'équipe sulla base di orari fissati dall'ente gestore del servizio.

     Gli enti gestori del servizio possono integrare il gruppo di operatori di cui al primo comma con altre figure professionali ed avvalersi di volta in volta di altri specialisti.

     Tutti gli operatori devono possedere specifici titoli e, ove sia prescritto, l'abilitazione all'esercizio professionale.

     Gli operatori di cui ai precedenti commi operano secondo modalità di lavoro di gruppo in collegamento con gli altri operatori pubblici sanitari, scolastici e sociale presenti nella zona.

     La responsabilità di coordinamento del lavoro di gruppo è affidata ad un operatore del servizio, nominato dall'ente gestore su designazione dei componenti del gruppo.

     L'ente gestore organizza il servizio, integrandone le attività con le altre sue attività socio-sanitarie.

 

     Art. 5. (Personale del consultorio).

     Presso il consultorio deve essere prioritariamente utilizzato e fino ad esaurimento, il personale degli enti locali nonché quello già dipendente dalla disciolta opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia e quello di altri enti pubblici, come gli enti mutualistici, comunque trasferito o comandato alla regione o agli enti locali.

     La regione, per il personale di cui al comma che precede, istituisce appositi corsi o seminari di studio, a frequenza obbligatoria, per favorire l'approfondimento da parte dell'operatore della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale, in cui si svolge il servizio, di modo che possa adeguatamente svolgere la propria attività sulla base della metodologia di interventi di cui al successivo art. 7.

     Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale e delle strutture disponibili.

     Solo in caso di comprovata necessità o di mancanza di personale coi requisiti necessari, l'ente gestore del servizio può procedere direttamente all'assunzione per pubblico concorso o alla stipula di contratti di consulenza.

     Lo svolgimento dei servizi generali del consultorio è assicurato dal personale degli enti locali.

     Tutti coloro che operano a qualsiasi titolo nei servizi pubblici e privati previsti dalla presente legge, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio in ordine a qualsiasi notizia di cui sono venuti a conoscenza nell'espletamento delle loro funzioni.

 

     Art. 6. (Formazione e aggiornamento del personale).

     La regione, nell'ambito dei piani di formazione professionale di propria competenza, promuove attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento per il personale del servizio consultoriale di cui all'art. 4 della presente legge.

     Tali attività devono essere di carattere pluridisciplinare e interdisciplinare ed atte a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

     La Giunta regionale, previa consultazione della Consulta regionale femminile, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce le modalità di svolgimento delle attività, i programmi ed i contenuti formativi, ed esercita la vigilanza sul loro espletamento.

     La partecipazione alle attività formative e di aggiornamento è obbligatoria per il personale.

 

     Art. 7. (Metodologia d'intervento).

     L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà ed il metodo di lavoro è quello di gruppo, secondo i criteri di distribuzione di responsabilità e di campi di intervento di ciascun operatore, sottoposto a periodiche verifiche.

     I consultori organizzano la propria attività attraverso un Regolamento interno.

     Il servizio consultoriale deve tener conto delle esigenze d'informazione dei gruppi e delle comunità, oltreché dei singoli, intervenendo in modo particolare, anche al fine di promuovere la formazione di una coscienza socio-sanitaria nei luoghi di lavoro, quartieri, scuole e comunità in genere.

     Il servizio consultoriale promuove inoltre incontri specifici con gruppi omogenei interessati per l'individuazione dei fattori di rischio che minacciano la salute psico-fisica della donna e del prodotto del concepimento, al fine di rimuovere e prevenire le cause.

     Nel rapporto utente-operatore si deve assicurare all'utente un ruolo attivo nella gestione dei problemi di carattere personale e di quelli del funzionamento del consultorio.

     A tal fine devono essere messi a disposizione locali per riunioni e gli strumenti informativi che consentano dibattiti, confronti e verifiche, nonchè momenti specifici di aggregazione.

 

     Art. 8. (Gestione sociale).

     I comuni, singoli o associati, e le Comunità montane promuovono e attuano la gestione sociale e il controllo garantendo le più ampie forme di partecipazione dei cittadini, attraverso gli organismi di base e le formazioni sociali e le rappresentanze delle donne presenti nel territorio, espresse dalla Consulta femminile o dalle associazioni femminili o dall'Assemblea delle donne.

     Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, previa consultazione della Consulta regionale femminile, e sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce in un Regolamento-tipo le modalità e le forme di partecipazione sociale del servizio.

 

     Art. 9. (Gratuità del servizio e onere delle prestazioni).

     Le prestazioni effettuate dai servizi consultoriali previsti dalla presente legge sono gratuite per tutti i cittadini italiani nonché per gli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio italiano.

     L'onere delle prescrizioni farmaceutiche e sanitarie, ivi compresi gli esami di laboratorio, radiologici e ogni altra ricerca strumentale, prescritti con un unico tipo di ricettario predisposto dalla regione, sono a carico, per la rispettiva competenza, nei limiti e secondo le modalità in vigore, degli enti che erogano assistenza sanitaria.

 

     Art. 10. (Consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati).

     Le istituzioni e gli enti pubblici e privati di cui all'art. 2, lett. b), della l. 29 luglio 1975, n. 405, che intendono istituire consultori familiari per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge, debbono chiedere l'autorizzazione alla regione.

     L'autorizzazione deve essere concessa quando ricorrano i seguenti requisiti:

     a) che sia richiesta da istituzioni od enti pubblici o da enti privati aventi finalità sociali, assistenziali e sanitarie e che non abbiano scopo di lavoro;

     b) che siano assicurate le dotazioni minime ambientali, le attrezzature tecniche idonee previste dai programmi della regione, l'organico, le figure professionali e le prestazioni fondamentali necessarie per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 2 della presente legge;

     c) che siano comunicati i nominativi e le qualifiche degli operatori;

     d) che il personale abbia frequentato e frequenti i corsi di formazione o di aggiornamento autorizzati a norma della legislazione vigente;

     e) che venga garantito il rispetto delle convinzioni etiche degli utenti.

     L'autorizzazione è rilasciata. su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente Commissione consiliare.

     Con le stesse modalità si procede alla revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti prescritti.

 

     Art. 11. (Erogazione dei contributi ai consultori di istituzioni ed enti pubblici e privati).

     Le istituzioni e gli enti autorizzati di cui al precedente art. 10 possono chiedere contributi finanziari alla regione.

     Le domande di contributo corredate dal programma di previsione annuale di attività e, per gli anni successivi, anche da una relazione sul lavoro svolto, devono essere presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.

     La Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, dopo avere verificato l'attività svolta dalle istituzioni e dagli enti di cui al precedente art. 10, provvede all'assegnazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente, sulla base dei programmi regionali d'intervento e tenuto conto dell'esigenza di funzionalità di un'adeguata dislocazione territoriale.

     I contributi possono essere concessi, senza alcun onere a carico della regione, alle istituzioni e agli enti predetti, nella misura massima complessiva del 20% del finanziamento assegnato dallo Stato alla regione per gestire il servizio consultoriale.

     I consultori di cui al presente articolo adempiono alle funzioni di assistenza ambulatoriale e domiciliare mediante convenzione con le Unità sanitarie locali. Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria essi possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel territorio in base ai criteri stabiliti dal programma annuale regionale.

     La regione esercita la vigilanza sul servizio allo scopo di verificare la rispondenza del medesimo alle finalità della presente legge.

     Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, l'esistenza sul territorio di consultori privati non costituisce pregiudiziale per l'istituzione di consultori pubblici.

 

     Art. 12. (Programmi regionali).

     Il Consiglio regionale, in ottemperanza all'art. 6 della l. 29 luglio 1975, n. 405, e in adempimento a quanto previsto dalla l. 22 maggio 1978, n. 194, nell'ambito della programmazione nel settore socio-sanitario, approva, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di bilanci, su proposta della Giunta regionale, sentite le Unità sanitarie locali - e, in attesa della loro costituzione, gli Organismi comprensoriali o le Comunità montane territorialmente competenti - che devono esprimersi nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, il programma annuale da valere per l'anno successivo, sulla base delle proposte dei comuni singoli o consorziati, delle Comunità montane, delle esigenze di articolazione territoriale del servizio e delle eventuali iniziative di altri enti pubblici e privati che intendono usufruire dei finanziamenti pubblici.

     L'Assessore regionale all'igiene e sanità emana disposizioni in ordine alla documentazione che deve essere prodotta, entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla domanda di finanziamento dei soggetti legittimati a istituire consultori.

     Il programma regionale indica, in relazione alle necessità dei singoli consultori e al contesto sociale in cui operano:

     a) gli standards minimi di prestazione del servizio pubblico con precisazione dell'orario di servizio di ciascun operatore;

     b) gli indirizzi in ordine all'organizzazione del servizio pubblico;

     c) le dotazioni minime di ambiente e le attrezzature tecniche idonee;

     d) l'articolazione territoriale del servizio al fine di garantire una razionale distribuzione delle iniziative;

     e) i criteri e la misura di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi di cui all'art. 11, tenuto conto della consistenza demografica e dell'estensione territoriale, della situazione socio-economica, dello stato dei servizi sanitari e sociali, del tasso di natalità, morbosità e mortalità perinatale e infantile, dell'incidenza degli aborti, delle condizioni di viabilità e dei trasporti;

     f) le modalità di erogazione del servizio.

     Della somma complessiva destinata ai consultori dalle leggi statali e regionali, il 90% viene assegnato per l'istituzione e la gestione del servizio consultoriale e l'educazione sanitaria della popolazione, il residuo 10% viene utilizzato per il finanziamento delle iniziative concernenti la qualificazione e l'aggiornamento del personale.

     Le somme eventualmente non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni successivi.

     Gli enti gestori del servizio possono integrare i finanziamenti regionali e contribuire in altra forma agli oneri per l'istituzione e la gestione del servizio.

 

     Art. 13. (Norma transitoria).

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, per l'anno 1979, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni in ordine alle procedure che i soggetti interessati sono tenuti a seguire al fine di poter usufruire dei contributi previsti nella presente legge.

     La domanda di contributo e la relativa documentazione debbono essere prodotte entro i successivi 60 giorni.

     Il programma relativo al 1979 è predisposto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'igiene e sanità, entro 40 giorni dalla scadenza fissata dal comma precedente.

     Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale all'igiene e sanità, sentita la Commissione consiliare competente, istituisce le attività speciali di aggiornamento di cui al secondo comma del precedente art. 5.

     Fino all'istituzione delle Unità sanitarie locali nella predisposizione del programma regionale si dovrà tendere a garantire la presenza di almeno un consultorio per ogni comprensorio.

 

     Artt. 14. - 15.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 16. (Dichiarazione d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.