§ 4.3.118 - L.R. 20 giugno 1986, n. 33.
Agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:20/06/1986
Numero:33


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le rate dei mutui assunti dagli enti locali negli anni 1985, 1986 e seguenti.
Art. 2. 
Art. 5.      Fermo restando quando disposto dall'art. 6, dodicesimo comma, della l. 22 dicembre 1984, n. 887 e successive modificazioni, posteriormente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e [...]
Art. 5 bis. 
Art. 6.      Le domande di finanziamento devono essere presentate all'Assessorato dei lavori pubblici entro 90 giorni dall'entrata in vigore del bilancio annuale di previsione della regione.
Art. 7. 
Art. 8.      La l.r. 20 giugno 1979, n. 48, è abrogata.
Art. 9.      (Omissis)


§ 4.3.118 - L.R. 20 giugno 1986, n. 33.

Agevolazioni per la contrazione di mutui per l'esecuzione di opere pubbliche da parte degli enti locali.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le rate dei mutui assunti dagli enti locali negli anni 1985, 1986 e seguenti.

     I contributi hanno specifica destinazione e sono corrisposti per il solo periodo di ammortamento di ciascun mutuo.

     Sono ammissibili ai benefici della presente legge i mutui finalizzati per investimenti, con priorità per le opere di edilizia scolastica.

 

     Art. 2. [1]

     In relazione alle agevolazioni contenute nell'art. 6 del d.l. 1º luglio 1986, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, indirizzate a favorire lo sviluppo degli investimenti degli enti locali, la Regione è autorizzata a corrispondere contributi integrativi del concorso statale nell'onere di ammortamento dei mutui da contrarre - o già contratti nel 1985 e nel 1986 - dai comuni e dalle province; i contributi sono corrisposti per la durata massima di venti anni, in misura costante, fino alla concorrenza dell'onere finanziario calcolato al saggio di interesse determinato per le operazioni di mutuo della Cassa depositi e prestiti.

     Il cumulo dei contributi statale e regionale non potrà comunque superare l'importo della rata di ammortamento del mutuo.

 

     Artt. 3. - 4. [1]a

 

     Art. 5.

     Fermo restando quando disposto dall'art. 6, dodicesimo comma, della l. 22 dicembre 1984, n. 887 e successive modificazioni, posteriormente alla totale utilizzazione delle provvidenze statali e regionali previste dall'art. 2 della presente legge, ai fini della contrazione di ulteriori mutui, l'eventuale contributo regionale è determinato calcolando una rata d'ammortamento costante annua posticipata con interesse del 9% per i Comuni con popolazione residente alla data dell'ultima rilevazione dell'ISTAT fino a 5.000 abitanti e con interesse del 7% per gli altri enti. Ove dovessero mutare le condizioni praticate dalla Cassa depositi e prestiti, la misura del tasso d'interesse sarà adeguata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dei lavori pubblici di concerto con l'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio [2].

     Nel primo programma di intervento il totale dei mutui, o delle parti di mutui per i quali è richiesto il contributo, non può superare, per ciascun comune, l'importo di L. 400.000.000 più L. 20.000 per abitante e per ogni provincia l'importo di lire 40.000 per abitante [2]a.

     I contributi sono concessi per i mutui contratti dagli enti locali con istituti anche diversi dalla Cassa depositi e prestiti, ai fini della costruzione, completamento, ampliamento, ristrutturazione e riattamento delle seguenti opere:

     a) acquedotti, fognature ed impianti di depurazione;

     b) municipi;

     c) infrastrutture per il recupero dei centri storici;

     d) opere di urbanizzazione nei piani di zona e acquisizione aree;

     e) edifici di culto;

     f) cimiteri;

     g) impianti sportivi;

     h) viabilità di interesse comunale;

     i) edifici culturali, anche polivalenti;

     l) acquisizione aree per edifici e impianti pubblici e acquisizione di immobili per uso pubblico;

     m) viabilità provinciale,

     n) opere di infrastrutture e miglioramento fondiario delle terre pubbliche [2]a.

     Il contributo regionale è costante per tutta la durata di ammortamento del mutuo, fino ad un massimo di 20 anni.

     Per le spese di cui alla lett. a), ove si tratti di costruzione o ampliamento, i relativi progetti devono ottenere il visto di rispondenza al piano regionale acquedotti e al piano di risanamento delle acque.

 

     Art. 5 bis. [3]

     L'erogazione del contributo regionale viene eseguita a diretto favore dell'Istituto mutuante.

 

     Art. 6.

     Le domande di finanziamento devono essere presentate all'Assessorato dei lavori pubblici entro 90 giorni dall'entrata in vigore del bilancio annuale di previsione della regione.

     Le richieste degli enti locali, sono approvate con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, di concerto con l'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione, sulla base dei criteri stabiliti nel precedente art. 5 [4].

     Ai fini della predisposizione del primo programma di intervento previsto dall'art. 5, sono ammesse a contributo le istanze per l'ammortamento dei mutui da contrarre con istituti anche diversi dalla cassa depositi e prestiti che dovessero pervenire all'Assessorato dei lavori pubblici entro il 30 giugno 1988; le somme non impegnate alla scadenza del primo programma per richieste degli enti locali non formulate o inaccoglibili, saranno utilizzate con programmi successivi senza i vincoli previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 5 per il primo programma [5].

 

     Art. 7. [6]

     L'esecuzione dei lavori è affidata esclusivamente ad imprese iscritte all'Albo regionale appaltatori di opere pubbliche per le opere inerenti i mutui da assumere successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 8.

     La l.r. 20 giugno 1979, n. 48, è abrogata.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [7].

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16.

[1]1a Articoli abrogati dall'art. 6 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16.

[2] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16 e così nuovamente sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[2]2a Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16.

[2]2a Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16.

[3] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16.

[4] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16.

[5] Comma già sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16. e così nuovamente sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 aprile 1987, n. 16.

[7] Reca disposizioni finanziarie.