§ 5.2.88 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 36.
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalle leggi regionali 30 marzo 1994, n, 13 e 9 giugno 1994, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:12/12/1994
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Programma Integrato Mediterraneo e Programma Nazionale di Interesse Comunitario).
Art. 2.  (Proroga dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e all'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24).
Art. 3.  (Opere pubbliche di interesse sovracomunale).
Art. 4.  (Interventi per la valorizzazione dei laghi salsi).
Art. 5.  (Rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 268 del 1974 - Programma 1985).
Art. 6.  (Contributi ai Comuni per interventi di bonifica).
Art. 7.  (Contributi straordinari all'ESAF e all'EAF).
Art. 8.  (Marchiatura dei capi bovini).
Art. 9.  (Contributo ERSAT).
Art. 10.  (Contributo al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale).
Art. 11.  (Interventi vari nel settore industriale).
Art. 12.  (Interventi nel Sulcis-lglesiente).
Art. 13.  (Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale).
Art. 14.  (Sussidi agli infermi di mente).
Art. 15.  (Aziende di Trasporto).
Art. 16.  (Piano regionale dei Trasporti).
Art. 17.  (Progetti comunali).
Art. 18.  (Proroga dei termini per l'utilizzazione dei fondi regionali giacenti presso i comuni).
Art. 19.  (Progetti speciali per l'occupazione).
Art. 20.  (Contributi alle cooperative e società giovanili ex art. 1 legge regionale 7 giugno 1984, n. 28).
Art. 21.  (Piani territoriali paesistici).
Art. 22.  (Fermo biologico).
Art. 23.  (Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2).
Art. 24.  (Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti).
Art. 25.  (Imposta di bollo sui conti correnti bancari - Art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557).
Art. 26.  (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 1 - Norme in materia di contabilità).
Art. 27.  (Fondi speciali).
Art. 28.  (Rideterminazione di limiti d'impegno).
Art. 29.  (Riduzioni di spese).
Art. 30.  (Copertura finanziaria).
Art. 31.  (Urgenza).


§ 5.2.88 - L.R. 12 dicembre 1994, n. 36.

Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), modificata dalle leggi regionali 30 marzo 1994, n, 13 e 9 giugno 1994, n. 27, e disposizioni varie.

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

 

Art. 1. (Programma Integrato Mediterraneo e Programma Nazionale di Interesse Comunitario).

     1. Per l'attuazione delle misure incluse nei programmi cofinanziati dall'Unione Europea «Programma Integrato Mediterraneo (PIM) e Programma Nazionale d'Interesse Comunitario (PNIG)» non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, modificato dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6.

 

     Art. 2. (Proroga dei termini di impegnabilità dei fondi di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 e all'articolo 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24).

     1. I termini di impegnabilità da parte degli enti locali dei fondi relativi all'attuazione del sesto programma triennale di opere pubbliche di cui al capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 (1991-1993), sono prorogati al 30 giugno 1995.

     2. I termini di impegnabilità di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1987, prorogati dall'articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1994, n. 24 al 31 dicembre 1994, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1995.

 

     Art. 3. (Opere pubbliche di interesse sovracomunale).

     1. Per il completamento del programma di opere pubbliche di interesse sovracomunale di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300.000.000 (Cap. 08029/03).

 

     Art. 4. (Interventi per la valorizzazione dei laghi salsi).

     1. L'attuazione degli interventi nei compendi ittici per la valorizzazione dei laghi salsi, di cui alla legge regionale 6 novembre 1978, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi incluso l'intervento di cui all'articolo 6 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27, è delegata agli enti indicati dall'articolo 1 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni e con le procedure di cui agli articoli 4 e 10 della medesima legge regionale n. 24 del 1987.

 

     Art. 5. (Rifinanziamento degli interventi di cui alla legge n. 268 del 1974 - Programma 1985).

     1. Sono autorizzati, nell'anno 1994, i seguenti stanziamenti integrativi a favore dei sottoindicati programmi di interventi di cui di cui alla Legge 24 giugno 1974, n. 268:

     a) programma per l'anno 1985 - approvato dal CIPE il 20 marzo 1986 - paragrafo 3.3 - progettazione, indagini e studi - lire 600.000.000 (titolo di spesa 9.3.3/1);

     b) programma per gli anni 1988-89-90 - approvato dal CIPE il 12 marzo 1991-- paragrafo 3.5 grande viabilità - lire 1.000.000.000 (titolo di spesa 11.3.05/I).

     2. Lo stanziamento di cui alla lettera a) è iscritto in conto del capitolo 03034/01 del bilancio regionale per l'anno 1994, quello di cui alla lettera b) è iscritto in conto del capitolo 08061/03 del medesimo bilancio; gli stessi stanziamenti sono trasferiti alla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della Legge n. 268 del 1974, per essere attribuiti ai rispettivi titoli di spesa sopra indicati.

 

     Art. 6. (Contributi ai Comuni per interventi di bonifica).

     1. È autorizzato, nell'anno 1994, l'ulteriore stanziamento di lire 1.000.000.000, per l'erogazione di contributi ai comuni per interventi urgenti di bonifica in aree interessate da smaltimento incontrollato di rifiuti, à termini dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 1993, n. 46 (Cap. 05015/16).

 

     Art. 7. (Contributi straordinari all'ESAF e all'EAF).

     1. Sono autorizzati nell'anno 1994, i seguenti contributi straordinari a favore dell'ESAF (Cap. 08225/01):

     a) lire 15.500.000.000 per il completamento delle opere in corso di esecuzione finanziate ai sensi della Legge 1º marzo 1986, n. 64 ed affidate in concessione all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (AGENSUD) all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), i cui pagamenti sono stati sospesi dalla Cassa Depositi e Prestiti;

     b) lire 1.150.000.000 per l'esecuzione di interventi finalizzati all'approvigionamento idrico; del comune di Orroli.

     2. Le eventuali erogazioni disposte, a favore dell'ESAF, dalla Cassa Depositi e Prestiti per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 devono essere versate in conto entrate della Regione.

     3. È autorizzata nell'anno 1994 la spesa di lire 1.260.000.000 a favore dell'Ente Autonomo del Flumendosa (E.A.F.), in ragione di lire 1.200.000.000 quale contributo straordinario per la copertura dei costi energetici per il funzionamento delle infrastrutture connesse all'emergenza idrica e di lire 60.000.000 quale contributo straordinario per la partecipazione finanziaria al programma Recite - progetto Hydre - monitoraggio risorse idriche - cofinanziato dall'Unione Europea (Cap. 08226).

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

 

     Art. 8. (Marchiatura dei capi bovini).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare nell'anno 1994, gli oneri derivanti dalle operazioni di marchiatura dei bovini maschi e delle vacche nutrici, oggetto di domanda di premio - ai sensi del regolamento (CE) n. 3508/92 del 27 novembre 1992 - da effettuarsi per conto dell'Ente di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA).

     2. A tal fine è autorizzato lo stanziamento di lire 720.000.000 (Cap. 06309/01).

     3. I relativi rimborsi devono essere versati alle entrate del bilancio regionale.

 

     Art. 9. (Contributo ERSAT).

     1. È autorizzato, nell'anno 1994, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 quale contributo straordinario da erogare a favore dell'Ente Regionale di Sviluppo ed Assistenza Tecnica in agricoltura, per la prosecuzione della diffusione della tenuta della contabilità aziendale agricola (Cap. 06281).

 

     Art. 10. (Contributo al Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno 1991, un contributo di lire 201.000.000 a favore dei Consorzio di Bonifica della Sardegna meridionale, a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'anno 1993, per compensi relativi al personale distaccato presso l'ufficio speciale istituito - nell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale - à termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29 (Cap. 06011/03).

 

     Art. 11. (Interventi vari nel settore industriale).

     1. Sono autorizzati, nell'anno 1994, i seguenti stanziamenti:

     a) lire 10.200.000.000, per l'incremento del fondo destinato alla partecipazione al capitale di enti ed imprese di cui alla legge regionale 7 maggio 1953, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 09037);

     b) lire 5.050.000.000, per la concessione di contributi in conto interessi sulle anticipazioni bancarie per iniziative industriali di cui all'articolo 38 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Cap. 09040/01);

     c) lire 10.000.000.000 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della Legge 24 giugno 1974, n. 268 (Cap. 09047); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa Legge n. 268 del 1974, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/1 del Programma d'intervento 1988-89-90, approvato dal CIPE in data 12 marzo 1991;

     d) lire 2.500.000.000 per l'erogazione di contributi straordinari a favore di Consorzi per i Nuclei Industriali di cui lire 1.000.000.000 a quello di Olbia e lire 1.500.000.000 a quello di Siniscola, per le rispettive spese di gestione (Cap. 09028);

     e) lire 382.000.000 per le finalità previste dalla legge regionale 26 aprile 1993, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 01068).

 

     Art. 12. (Interventi nel Sulcis-lglesiente).

     1. È autorizzata, nell'anno 1994, la complessiva spesa di lire 1.400.000.000 di cui: lire 500.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo di programma, di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, per l'attuazione di un piano specifico di sviluppo congiunto minerario ed energetico del Sulcis-lglesiente  e lire 900.000.000 per il finanziamento degli oneri previsti dal comma 4 dell'articolo 8 del medesimo Decreto Presidenziale (Cap. 09038).

     2. È autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 400.000.000 per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'accordo di programma di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993, per l'attivazione del Piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente (Cap. 05010).

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE E SANITARIA

 

     Art. 13. (Integrazione del Fondo Sanitario Nazionale).

     1. È autorizzato, nell'anno 1994, ad incremento dello stanziamento autorizzato all'articolo 40, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, l'ulteriore stanziamento di lire 200.000 000.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente riguardante il Fondo Sanitario Nazionale (Cap. 12133/02).

 

     Art. 14. (Sussidi agli infermi di mente).

     1. Ad integrazione dell'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 43 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, per l'anno 1994, é autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 56.750.000.000, per l'erogazione dei sussidi a favore dei cittadini infermi di mente o minorati psichici residenti in Sardegna, in conto degli anni decorsi, à termini dell'articolo 1 della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44 (Cap. 12001/08).

 

CAPO V

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

     Art. 15. (Aziende di Trasporto).

     1. Per la concessione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, dei contributi previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, per il ripiano dei disavanzi d'esercizio, è autorizzato, nell'anno 1994, l'ulteriore stanziamento di lire 2.530.000.000 (Cap. 13002/01).

 

     Art. 16. (Piano regionale dei Trasporti).

     1. È autorizzata, nell'anno 1994, la spesa di lire 700.000.000 per l'aggiornamento del Piano regionale dei Trasporti (Cap. 13052).

 

     Art. 17. (Progetti comunali).

     1. La riduzione di spesa di lire 2.000.000.000 disposta dall'articolo 10, comma 3, lettera c), della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 è soppressa; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 36 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, per l'anno 1994, è rideterminata in lire 100.000.000.000 (Cap. 10136).

 

     Art. 18. (Proroga dei termini per l'utilizzazione dei fondi regionali giacenti presso i comuni). [1]

 

     Art. 19. (Progetti speciali per l'occupazione).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse disponibili di cui alle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 111 (art. 92), 30 giugno 1993, n. 27 e 29 gennaio 1994, n. 2 (art. 38) per il costo dei collaudi dei lavori, in corso d'opera e definitivi, relativi ai progetti speciali finalizzati all'occupazione, nonché per la corresponsione dell'imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) ai soggetti attuatori ed esecutori, dovuta secondo la normativa fiscale in materia.

 

     Art. 20. (Contributi alle cooperative e società giovanili ex art. 1 legge regionale 7 giugno 1984, n. 28).

     1. Ad integrazione dei finanziamenti disposti dall'articolo 33 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è autorizzata, nell'anno 1994, l'ulteriore spesa di lire 800.000.000, per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 7 (Cap. 10146/02).

 

     Art. 21. (Piani territoriali paesistici).

     1. La riduzione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, sugli interventi finanziati dall'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1993, n. 28, è rideterminata in lire 1.550.000.000 per l'anno 1994 (Cap. 04159/05).

     2. [2].

 

     Art. 22. (Fermo biologico).

     1. La riduzione di spesa di lire 800.000.000 disposta, à termini dell'articolo 4, comma 1, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, dalla tabella C, allegata alla stessa legge regionale n. 2 del 1994, è soppressa (Cap. 05085).

 

     Art. 23. (Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2).

     1. Nella Tabella F di cui all'articolo 69 della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, il capitolo 05078/03 è eliminato.

 

     Art. 24. (Contributi per la raccolta differenziata dei rifiuti).

     1. I contributi previsti dall'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1987, n. 41, possono essere concessi nella misura massima del 100 per cento del costo dell'intervento, per i soli soggetti pubblici individuati dal piano regionale per la raccolta differenziata, quali realizzatori o gestori dei relativi servizi.

 

     Art. 25. (Imposta di bollo sui conti correnti bancari - Art. 8 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557).

     1. L'imposta di bollo ritenuta dalle aziende ed istituti di credito in applicazione dell'articolo 8 del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 1994, n. 133, sui conti correnti bancari intestati alla Regione Autonoma della Sardegna è imputata agli interessi attivi maturati sui conti medesimi.

     2. Qualora l'ammontare degli interessi attivi non sia sufficiente a sostenere l'onere dell'imposta di cui al comma 1, lo stesso è posto a carico di un apposito capitolo istituito presso lo stato di previsione della spesa dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio del bilancio regionale per l'anno 1994, con la dotazione di lire 750.000.000 (Cap. 03097).

     3. All'utilizzo dello stanziamento di cui al comma 2 si provvede con decreto dell'Assessore della programmazione da registrarsi alla Corte dei Conti.

 

     Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 1 - Norme in materia di contabilità).

     1. [3].

     [2. Per il pagamento della revisione dei prezzi si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 26 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.] [4]

 

     Art. 27. (Fondi speciali).

     1. Nella tabella B, allegata alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, è istituita la seguente voce, con gli importi accanto alla stessa indicati:

 

                                      (importi in milioni di lire)

                                           1994    1995    1996

voce n. 12 - Interventi nell'industria in attuazione dell'accordo di

programma della Sardegna Centrale

                                          152.300  19.100   ---

 

     Art. 28. (Rideterminazione di limiti d'impegno).

     1. Le annualità del limite d'impegno di lire 5.000.000.000, autorizzato dall'articolo 55, comma 3, della legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2, per gli anni dal 1994 al 2008, sono rideterminate per gli anni dal 1995 al 2009 (Cap. 04019/01).

     2. L'annualità, relativa all'anno 1994, del limite d'impegno di lire 5.600.000.000, autorizzato dall'articolo 42 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 e trasformato dall'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, è rinviata all'anno 1998 (Cap. 06223).

     3. Ciascuna delle annualità dei limiti d'impegno di lire 10.000.000.000 autorizzati dall'articolo 16 della legge regionale 14 settembre 1993, n. 40, è rideterminata per gli anni dal 1995 al 2010 (Cap. 07021).

     4. Ciascuna delle annualità dei limiti d'impegno di lire 12.500.000.000 autorizzati dalle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51, già rideterminata dal comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 23 dicembre 1993, n. 54, è ulteriormente rideterminata, rispettivamente, per gli anni dal 1995 al 2012 e per gli anni dal 1995 al 1998 (Cap. 07026/01); il limite d'impegno di lire 8.000.000.000 autorizzato dall'articolo 18, comma 6, lettera a), punto 1, della stessa legge regionale, fermo restando le relative annualità, è rideterminato in lire 7.000.000.000 (Cap. 07026/01).

 

     Art. 29. (Riduzioni di spese).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte, per l'anno 1994, dalle norme sottoelencate e relative agli interventi accanto a ciascuna indicati, sono ridotte, per lo stesso anno, delle seguenti misure:

     a) L.R. 30 giugno 1993, n. 27

 

     Progetti speciali per l'occupazione (Cap. 01080)

                                              lire 104.000.000.000

     b) art. 4, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Fondo per il ripristino delle disponibilità dei conti correnti aperti

ai sensi della L.R. 1/75 - art. 5, L.R. 17/93 (Cap. 03015)

                                                  lire 500.000.000

     c) art. 52, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Fondo perequativo per lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi

comunali (Cap. 04018/02)

                                                lire 1.900.000.000

     d) art. 33, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per

lo svolgimento di attività nel settore della pesca - art. 10 L.R. 28/84

(Cap. 05115)

                                                lire 2.120.000.000

     e) art. 33, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Contributi in conto interessi per anticipazioni relative ad importi

dell'IVA - art. 1, L.R. 7/93 (Cap. 05116)

                                                  lire 300.000.000

     f) art. 4, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994 n. 2

     Fondo per le agevolazioni previste a favore delle imprese commerciali

- L.R. 35/91 (Cap. 07055)

                                                lire 3.200.000.000

     g) art. 42, L.R. 30 aprile 1991, n. 13

     Contributi alle confederazioni delle imprese commerciali (Cap.

07069/01)

                                                   lire 70.000.000

     h) art. 15, L.R. 31 maggio 1984, n. 26 e successive modificazioni ed

integrazioni

     Fondo per l'edilizia economica e popolare di cui alla L.R. 22/75 (Cap.

08109)

                                               lire 17.500.000.000

     i) art. 12, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Interventi a favore delle strutture portuali destinate al turismo

nautico (Cap. 08180)

                                                lire 4.500.000.000

     l) art. 25, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Interventi diretti al completamento operativo dei porti industriali

(Cap. 08181)

                                               lire 13.000.000.000

     m) art. 4, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Investimenti nel comparto delle opere portuali di competenza regionale

(Cap. 08182)

                                                lire 8.500.000.000

     n) L.R. 18 gennaio 1993, n. 4

     Interventi sulla diga di Monte Crispu sul fiume Temo (Cap. 08264)

                                                lire 4.000.000.000

     o) L.R. 28 aprile 1993, n. 21

     Fondo per la concessione di contributi in conto interessi alle PMI

(Cap. 09042/03)

                                               lire 24.500.000.000

     p) art. 4, comma 3, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Funzionamento della commissione regionale per l'industria - L.R. 44/89

(Cap. 09045/07)

                                                  lire 150.000.000

     q) art. 21, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Fondo per la concessione del concorso negli interessi per

anticipazioni di commesse - L.R. 48/93 (Cap. 09050/01)

                                                lire 5.000.000.000

     r) art. 33, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Contributi in conto capitale alle cooperative e società giovanili per

lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione di beni e servizi -

art. 10, L.R. 28/84 (Cap. 10137/01)

                                                lire 3.000.000.000

     s) art. 49, comma 1, L.R. 29 gennaio 1994, n. 2

     Contributi per interventi di edilizia universitaria (Cap. 11077)

                                              lire 20.000.000.000.

 

     Art. 30. (Copertura finanziaria).

     1. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994-1996 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 31. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto Speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 


[1] Modifica ed integra l'art. 53 della L.R. 29 gennaio 1994, n. 2.

[2] Sostituisce l'art. 11, comma 7, della L.R. 22 dicembre 1989, n. 45.

[3] Integra l'art. 29 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.

[4] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 2 agosto 2006, n. 11.