§ 2.8.51 - L.R. 11 gennaio 1983, n. 1.
Partecipazione della regione al fondo di dotazione del Credito industriale sardo: modifiche alla l.r. 29 dicembre 1967, n. 33.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.8 industria e artigianato
Data:11/01/1983
Numero:1


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del CIS
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro 20 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.8.51 - L.R. 11 gennaio 1983, n. 1.

Partecipazione della regione al fondo di dotazione del Credito industriale sardo: modifiche alla l.r. 29 dicembre 1967, n. 33.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare a favore del CIS

- Credito industriale sardo - la somma di lire 7 miliardi a titolo di

integrazione della quota di partecipazione della regione all'incremento del

relativo fondo di dotazione. Della suddetta somma, lire 2 miliardi

625.000.000 fanno carico all'esercizio finanziario 1982 e lire 4 miliardi

375.000 000 faranno carico all'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 2.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere assunti impegni entro 20 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Reca disposizioni finanziarie.