§ 2.3.0 - L.R. 26 ottobre 1950, n. 46. [*]
Contributi per opere di miglioramento fondiario.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.3 opere e miglioramenti fondiari
Data:26/10/1950
Numero:46


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5 bis. 
Art. 5 ter. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 2.3.0 - L.R. 26 ottobre 1950, n. 46. [*]

Contributi per opere di miglioramento fondiario.

 

Art. 1.

     Allo scopo di realizzare un miglior ordinamento produttivo delle aziende agrarie, basato sull'incremento della produzione e del lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, contributi nella spesa per opere di miglioramento fondiario da eseguirsi in Sardegna, sia nei comprensori di bonifica, sia fuori di essi.

 

     Art. 2.

     Possono essere sussidiate le opere previste dall'art. 43 e seguenti del R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215, nonchè tutte le altre opere di miglioramento fondiario, eseguibili a vantaggio di uno o più fondi, fra le quali, in particolare, quelle che riguardano il miglioramento dei pascoli, la costruzione dei sili da foraggio, la trasformazione di olivastri in oliveti specializzati, l'impianto di nuovi oliveti, mandorleti e frutteti anche mediante innesto di porta innesti selvatici, gli impianti ed attrezzature occorrenti per la conservazione, la lavorazione e la trasformazione di prodotti agricoli ed armentizi, semprechè tali opere, impianti ed attrezzature siano di potenzialità non eccedente il fabbisogno delle aziende agricole a cui debbono servire; la costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e la attrezzatura, da parte di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari, di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonchè - quando l'ente interessato si proponga la integrale utilizzazione dei prodotti stessi - per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti ed inoltre le opere da eseguire per l'incremento della piscicoltura in valli da pesca, stagni e lagune [1].

     Possono, altresì essere sussidiati i lavori tendenti a completare e valorizzare le opere di miglioramento fondiario ovvero a delimitare i confini di campi ovvero difendere pendici ovvero creare ombreggi o frangiventi, mediante piantagione di essenze forestali, comprese le spese per l'acquisto e trasporto delle piante e delle sementi e quelle per le opere complementari relative alla difesa delle piante medesime dai danni del pascolamento [2].

 

     Art. 3.

     L'Assessore all'agricoltura e foreste è autorizzato a fissare, di intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste e sentito il Comitato tecnico regionale per l'agricoltura, le direttive fondamentali della trasformazione agraria, necessarie per realizzare i fini della bonifica.

     Tali direttive dovranno essere inserite nei piani generali di bonifica, da redigersi, per ciascun comprensorio, ai sensi dell'art. 4 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

     Per quei comprensori i cui piani generali siano già stati approvati dal Ministero, l'Assessorato è autorizzato a promuovere, di intesa con il Ministero stesso, le opportune modifiche alle direttive in precedenza stabilite.

     I piani generali di bonifica contenenti le direttive anzidette e le eventuali modifiche di esse, sono approvati dall'Assessore all'agricoltura e foreste.

 

     Art. 4.

     Per la esecuzione delle opere di miglioramento fondiario che si eseguono in dipendenza dell'attuazione delle direttive contenute nei piani generali di bonifica, approvati ai sensi del precedente articolo, i consorzi concordano con i proprietari il piano di sviluppo dei lavori e provvedono a tutti gli adempimenti previsti dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e dal D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

     In base a tali accordi, ovvero quando l'accordo non venga raggiunto in armonia alle direttive approvate, i consorzi presentano ii piano esecutivo particolareggiato della trasformazione agrario-fondiaria dei singoli fondi ricadenti nel comprensorio o nella parte di esso soggetta agli obblighi della trasformazione.

     L'Assessorato all'agricoltura e foreste può stabilire, con suo decreto, il termine entro cui i consorzi devono presentare detto piano esecutivo.

     I proprietari, che non abbiano concordato con il consorzio le opere di competenza privata, previste nel piano esecutivo, possono presentare, entro 15 giorni dalla pubblicazione di esso, reclamo all'Assessorato dell'agricoltura e foreste, il quale, sentito il Comitato Tecnico regionale per l'agricoltura, adotta i provvedimenti di cui all'art. 42 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, ed al D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744.

     Di detto piano esecutivo è disposta la pubblicazione, per un periodo di 15 giorni, nella sede del consorzio interessato e nell'albo pretorio dei Comuni nella cui giurisdizione ricadono i terreni.

 

     Art. 5.

     Il contributo da parte della Regione è fissato nella misura del 70 per cento della spesa per la costruzione di acquedotti rurali; [1] nella misura del 50 per cento [3] della spesa per l'impianto di cabine di trasformazione per l'utilizzazione dell'energia elettrica, compresi gli apparecchi all'uopo necessari, e per l'impianto di linee fisse e mobili di distribuzione; nella misura del 50 per cento [3] della spesa per tutte le altre opere previste dalla presente legge.

     Il contributo è fissato nella misura del 75 per cento della spesa per le piantagioni arboree di cui all'ultimo comma dell'art. 2; tale contributo viene corrisposto per metà all'atto del collaudo e per metà alla scadenza del biennio successivo a tale data [2].

 

     Art. 5 bis. [5]

     Per la formazione di laghi collinari può essere concesso un contributo pari alle spese per la stipulazione, registrazione, trascrizione e volture relative agli atti di trasferimento dei terreni necessari allo scopo. Il contributo per diritti di stipulazioni non può superare le lire 10.000 per ettaro.

 

     Art. 5 ter. [5]

     La concessione di contributi previsti dall'art. 5 bis è estesa anche ai casi di acquisti di terreni occorrenti per il completamento dei comprensori irrigui ove si utilizzino acque provenienti da laghi collinari, nonchè a tutti i casi di permute di arrotondamento necessarie per l'esecuzione di qualsiasi miglioramento fondiario pre visto dal precedente art. 2.

     Anche per l'applicazione dell'articolo precedente gli interessati sono tenuti ad avvalersi di ogni provvidenza di favore disposta da leggi vigenti ed in particolare dal disposto del n. 23 dell'allegato c) alla legge del registro, approvata con R.D. 30 dicembre 1929, n. 3269, modificata con legge 20 ottobre 1951, n. 1774, nonchè dal disposto dell'articolo 36 della legge 25 luglio 1952,n. 991.

 

     Artt. 5 quater. - 5 sexies. [6]

 

     Artt. 6. - 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9.

     Le spese occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno imputate ai capitoli 102 e 103 del Bilancio regionale per l'anno 1950 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

 

     Art. 10.

     Per quanto non previsto dalla presente legge, valgono i disposti del R.D.L 13 febbraio 1933, n. 215 e del D.L.C.P.S. 31 dicembre 1947, n. 1744 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 20 dicembre 1962, n. 26.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 15 giugno 1954, n. 12.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 20 dicembre 1962, n. 26.

[3] Contributo così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 ottobre 1962, n. 22.

[3] Contributo così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 ottobre 1962, n. 22.

[2] Comma aggiunto dalla L.R. 15 giugno 1954, n. 12.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 1956, n. 7.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 marzo 1956, n. 7.

[6] Articoli aggiunti dalla L.R. 20 aprile 1956, n. 13. La L.R. 13/56 è stata successivamente abrogata dall'art. 1 della L.R. 19 ottobre 1962, n. 22.

[7] Articoli abrogati dall'art. 39 della L.R. 7 maggio 1981, n. 14.

[8] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 19 ottobre 1962, n. 22.