§ 2.11.5 - L.R. 21 agosto 1980, n. 33
Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 cooperazione
Data:21/08/1980
Numero:33


Sommario
Art. unico.      Allo scopo di facilitare la conservazione, l'invecchiamento, la stagionatura e la commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro immissione tempestiva sul mercato, l'Amministrazione [...]


§ 2.11.5 - L.R. 21 agosto 1980, n. 33

Adeguamento degli interventi finanziari regionali a favore delle cooperative agricole.

 

Art. unico.

     Allo scopo di facilitare la conservazione, l'invecchiamento, la stagionatura e la commercializzazione dei prodotti agricoli e la loro immissione tempestiva sul mercato, l'Amministrazione regionale, a valere sulle leggi regionali in vigore può:

     a) autorizzare la concessione di prestiti di esercizio sui fondi di rotazione esistenti;

     b) concedere il concorso negli interessi sui prestiti di esercizio erogati dagli istituti di credito [1].

     I prestiti sono concessi anche a integrazione di analoghi benefici statali o comunitari a favore delle cooperative agricole e dei loro consorzi e hanno una durata non superiore a tre anni.

     La misura del finanziamento sarà determinata in relazione alla quantità e qualità dei prodotti da conservare o da commercializzare e all'entità degli impegni finanziari gravanti sul beneficiario.

     (Omissis) [2].

     I prestiti sono regolati, oltre che dalle norme della presente legge, dalla l. 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 5 della l. 7 agosto 1973, n. 512.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 1982, n. 38.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1988, n. 44.