§ 4.3.18 - L.R. 3 settembre 1970, n. 30.
Realizzazione di un programma di interventi a sostegno dell'occupazione mediante la contrazione di uno o più mutui per un importo massimo di lire [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:03/09/1970
Numero:30


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un importo massimo di lire 20.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al [...]
Art. 2.      Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione sul consumo dei tabacchi devolute alla Regione.
Art. 3.      Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 1, garanzia [...]
Art. 4.      I ricavi dei mutui di cui all'articolo 1, sarà destinato nei seguenti importi alla realizzazione di determinati programmi a sostegno dell'occupazione:
Art. 5.      Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo:
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo:
Art. 7.      Alle nuove spese derivanti dalla presente legge, per gli anni successivi al 1970 e sino alla totale estinzione dei mutui di cui all'art. 1, si farà fronte con il maggior gettito delle imposte di [...]


§ 4.3.18 - L.R. 3 settembre 1970, n. 30.

Realizzazione di un programma di interventi a sostegno dell'occupazione mediante la contrazione di uno o più mutui per un importo massimo di lire 20.000.000.000.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre uno o più mutui, fino ad un importo massimo di lire 20.000.000.000 da ammortizzarsi in non meno di dieci anni ad un tasso non superiore al 9,50 per cento.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata al pagamento delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui sopra.

 

     Art. 2.

     Le rate di ammortamento per capitale ed interessi devono trovare capienza nei limiti della quota delle imposte di fabbricazione sul consumo dei tabacchi devolute alla Regione.

     Gli importi relativi sono imputati ad appositi capitoli degli stati di previsione della spesa dei bilanci della Regione a partire dall'anno successivo alla contrazione dei singoli mutui.

 

     Art. 3.

     Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima, è autorizzato a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente articolo 1, garanzia fidejussoria al Tesoriere dell'Amministrazione regionale o ad altri istituti di credito od enti pubblici.

 

     Art. 4.

     I ricavi dei mutui di cui all'articolo 1, sarà destinato nei seguenti importi alla realizzazione di determinati programmi a sostegno dell'occupazione:

     lire 6.000.000.000, per opere di forestazione in tutta l'Isola, ai sensi della L.R. 29 febbraio 1956, n. 6, e del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni;

     lire 5.000.000.000, per l'attuazione ed il completamento di opere pubbliche ai sensi della L.R. 13 giugno 1958, n. 4, e successive modificazioni ed integrazioni;

     lire 4.000.000.000, per il potenziamento delle strutture ospedaliere ai sensi della L.R. 20 giugno 1950, n. 15, e della L.R. 13 maggio 1951, n. 8;

     lire 5.000.000.000, per l'attuazione di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale ai sensi della L.R. 7 maggio 1953, n. 22, e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo:

     «41612 - Ricavo dei mutui contratti per il completamento di opere pubbliche e di forestazione e per il potenziamento di strutture sanitarie e di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale lire 20.000.000.000».

     Omissis.

 

     Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è istituito il seguente capitolo:

     «16160 - Spese per il pagamento dei diritti di commissione per la concessione della fidejussione per l'integrale e puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione del programma di interventi per il completamento di opere pubbliche e di forestazione e per il potenziamento di strutture sanitarie e di opere pubbliche nelle zone industriali di interesse regionale e spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui stessi».

     A favore di detto capitolo è stornata la somma di lire 500.000.000 dal capitolo 17904 dello stesso stato di previsione.

     Le spese derivanti dall'attuazione del secondo comma dell'art. 1 e dall'attuazione dell'art. 3 della presente legge fanno carico al capitolo 16160 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

     Art. 7.

     Alle nuove spese derivanti dalla presente legge, per gli anni successivi al 1970 e sino alla totale estinzione dei mutui di cui all'art. 1, si farà fronte con il maggior gettito delle imposte di fabbricazione e sul consumo dei tabacchi derivanti dal loro naturale incremento.