§ 4.3.9 - L.R. 13 giugno 1958, n. 4. [*]
Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:13/06/1958
Numero:4


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 23. 
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27. 


§ 4.3.9 - L.R. 13 giugno 1958, n. 4. [*]

Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.

 

CAPO I

OPERE PUBBLICHE

 

Art. 1.

     L'amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire, a mezzo dell'Assessorato ai lavori pubblici, opere di interesse regionale e di interesse degli enti locali, comprese nelle seguenti categorie:

     1) opere igieniche;

     2) edilizia scolastica;

     3) impianti elettrici di distribuzione e di illuminazione pubblica;

     4) edilizia popolare;

     5) sedi comunali e provinciali;

     6) edifici di culto [1];

     7) edifici da destinare ad opere di assistenza e beneficenza [1];

     8) sistemazione di piste per aeromobili destinati a servizi civili d'interesse regionale;

     9) apertura, costruzione e sistemazione di piazze e strade negli abitanti [1a].

     La Giunta regionale approva i programmi delle opere, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori, l'Assessorato regionale ai lavori pubblici può valersi degli uffici del Genio civile degli uffici tecnici provinciali e comunali, ovvero di professionisti privati.

 

     Art. 4.

     L'approvazione dei progetti spetta all'Assessore regionale ai lavori pubblici.

     Per i progetti di opere igieniche è sentito il parere dell'Assessore regionale all'igiene e sanità; per i progetti di opere di edilizia scolastica è sentito il parere dell'Assessore regionale all'igiene e sanità, e dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

     Per i progetti di opere il cui importo superi i 15 milioni di lire è sentito anche il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici [3].

 

     Art. 5.

     Di tutti i progetti di opere delle categorie contrassegnate coi numeri 2-5-6-7 dell'art. 1 della presente legge, il cui importo superi i 50 milioni, il 2% del costo totale deve essere destinato all'abbellimento delle opere stesse mediante opere artistiche.

     A formare la quota del 2% non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per decorazione generale.

     All'assegnazione dell'incarico per l'esecuzione delle opere artistiche si provvede mediante pubblico concorso.

 

     Art. 6.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della L. 25 giugno 1965, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     Nel caso in cui all'esecuzione delle opere si provvede a cura degli enti locali interessati, fra le somme messe a disposizione

dell'amministrazione interessata può comprendersi una aliquota non superiore al cinque per cento dell'importo lordo dei lavori per le spese di progettazione, direzione, sorveglianza, contabilizzazione e collaudo.

 

     Art. 8.

     I contratti relativi all'esecuzione delle opere sono approvati con decreto dell'Assessore regionale ai lavori pubblici.

 

     Art. 9. [4]

     Alle imprese appaltatrici di opere da realizzarsi in applicazione della presente legge può essere liquidato, anche prima dell'approvazione del relativo contratto, il certificato per il pagamento del primo acconto cui sia allegato lo stato di avanzamento dei lavori eseguiti.

 

     Art. 10.

     Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale, l'Assessorato ai lavori pubblici provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo dei lavori, salvo quanto disposto nell'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 11. [5]

     Per essere ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli enti locali interessati devono presentare domanda all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

     L'Amministrazione regionale assume tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle opere.

     L'imposta di consumo sui materiali da costruzione resta a carico degli enti richiedenti le opere.

 

     Art. 12. [6]

 

     Art. 13.

     Per tutte le opere di cui alla presente legge, gli enti locali interessati debbono previamente impegnarsi ad eseguire i lavori di manutenzione ordinaria.

 

     Art. 14.

     Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di opere igieniche provvede una commissione composta da un rappresentante dell'amministrazione locale interessata, dall'ufficiale sanitario del comune nel cui territorio l'opera deve essere eseguita, e da due esperti nominati dall'Assessore regionale ai lavori pubblici, di cui uno su designazione dell'Assessore regionale all'igiene e sanità.

     Alla scelta delle aree da destinare alla costruzione di opere di edilizia scolastica provvede detta commissione integrata da un esperto nominato come al comma precedente, su designazione dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione.

 

CAPO II

OPERE STRADALI

 

     Art. 15.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, a mezzo dell'Assessorato alla viabilità, alla costruzione e alla sistemazione di strade di interesse regionale o di competenza degli enti locali.

     La Giunta regionale approva i programmi delle opere, su proposta dell'Assessore alla viabilità.

 

     Art. 16.

     L'esecuzione delle opere è effettuata a cura dell'Assessorato regionale alla viabilità.

     E' data tuttavia facoltà all'Assessorato medesimo di provvedere all'esecuzione delle opere a mezzo degli uffici del Genio Civile o degli uffci degli enti locali sempre che questi abbiano un'attrezzatura tecnica adeguata.

     In tal caso, l'Assessore regionale alla viabilità è autorizzato a concedere agli ingegneri capi degli uffici del Genio Civile e alle amministrazioni degli enti locali, aperture di credito fino all'importo di ciascuna opera appaltata, quale risulta dal verbale di aggiudicazione o, secondo i casi, dall'atto di cottimo o dall'offerta definitiva per l'appalto a trattativa privata, detratte le ritenute di garanzia.

     Le predette aperture di credito possono essere autorizzate soltanto per il pagamento dei certificati di acconto compilati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori cui si riferiscono, nella misura minima fissata nei capitolati di oneri.

 

     Art. 17.

     Per la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori l'Assessorato regionale alla viabilità può valersi degli uffici del Genio Civile, degli uffici tecnici provinciali e comunali, ovvero di professionisti privati.

 

     Art. 18.

     L'approvazione dei progetti spetta all'Assessore regionale alla viabilità.

     Per i progetti di opere il cui importo superi lire dieci milioni è sentito il parere del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 19.

     I contratti relativi all'esecuzione delle opere sono approvati con decreto dell'Assessore regionale alla viabilità.

 

     Art. 20.

     Sulla base dei programmi deliberati dalla Giunta regionale, l'Assessorato alla viabilità provvede alla gestione amministrativa e contabile, alla vigilanza e al collaudo dei lavori, salvo quanto disposto nell'art. 16 della presente legge.

 

     Art. 21.

     Per essere ammesso ai benefici previsti dalla presente legge per la costruzione di nuove strade provinciali e comunali e per la sistemazione di quelle esistenti, le provincie e i comuni devono presentare domanda all'Assessorato regionale alla viabilità.

 

     Art. 22. [7]

     Si applicano alle opere stradali le disposizioni degli articoli 6, 7, 9, 11 commi II e III, e dell'art. 13 della presente legge.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 23.

     Gli impegni assunti dagli enti locali per la restituzione all'Amministrazione regionale della quota parte della spesa posta a loro carico a norma dell'art. 9 della L.R. 9 marzo 1950, n. 12, dell'art. 6 della L.R. 8 maggio 1951, n. 5, e dell'art. 2 della L.R. 9 maggio 1957, n. 19, sono stabiliti nella misura del quindici per cento della spesa delle opere.

 

     Art. 24.

     Per quanto non previsto dalla presente legge la gestione amministrativa e contabile delle opere di cui ai precedenti capi è disciplinata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato.

 

     Art. 25.

     Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 110 e 135 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1958 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

     Art. 26.

     Le leggi regionali 8 maggio 1951, n. 5, 9 maggio 1957, numero 19, sono abrogate.

 

     Art. 27.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Vedi gli artt. 1 e 2 della L.R. 23 marzo 1961, n. 5.

[1] Vedi gli artt. 1 e 2 della L.R. 23 marzo 1961, n. 5.

[1a] Numero aggiunto dalla L.R. 14 dicembre 1959, n. 19.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 27 novembre 1964, n. 19.

[3] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 novembre 1964, n. 19.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 27 novembre 1964, n. 19.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 novembre 1964, n. 19.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 27 novembre 1964, n. 19.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 27 novembre 1964, n. 19.