§ 3.1.2 - L.R. 20 giugno 1950, n. 15. [*]
Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/06/1950
Numero:15


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.  (a)
Art. 5. 


§ 3.1.2 - L.R. 20 giugno 1950, n. 15. [*]

Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale.

 

Art. 1. [1]

     Allo scopo di migliorare l'assistenza sanitaria l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare fondi o concedere contributi alle Unità sanitarie locali ed alle altri istituzioni pubbliche operanti in materia di assistenza sanitaria, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale per l'impianto di nuovi centri ambulatoriali o per l'acquisto di immobili da destinarsi a centri ambulatoriali e per il miglioramento di quelli esistenti.

 

     Art. 2. [2]

     I benefici previsti dalla presente legge sono concessi su domanda presentata all'Assessorato regionale all'igiene e sanità, corredata - nel caso in cui si richieda un contributo - dal progetto che si intende attuare e dal piano finanziario [3].

     Sull'opportunità dell'opera e sul progetto esprime il parere il Comitato tecnico sanitario regionale e - qualora l'importo sia superiore a lire 1.000.000.000 - il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici.

 

     Art. 3. [4]

     Nel caso di finanziamento totale da parte della Regione, all'esecuzione delle opere provvede direttamente l'Amministrazione regionale; questa è tuttavia autorizzata a delegare all'esecuzione medesima le amministrazioni di cui all'art. 2, ove esse ne facciano richiesta dimostrando di essere in grado di provvedervi a mezzo del proprio ufficio tecnico.

     Nei casi di contributo provvedono all'esecuzione delle opere le amministrazioni di cui all'art. 2, salvo che non richiedano all'Amministrazione regionale di provvedervi mettendo nel contempo a disposizione della medesima le somme che nel piano finanziario sono previste a loro carico.

 

     Art. 4. (a)

     Qualora alla esecuzione delle opere o all'attrezzamento provvedano direttamente le istituzioni o gli enti che beneficiano della erogazione, i pagamenti sono effettuati in base ai certificati di acconto sugli stati di avanzamento dei lavori regolarmente approvati dallo Assessorato ai Lavori Pubblici e su presentazione delle fatture dei materiali acquistati.

     La liquidazione del saldo viene effettuata dopo il collaudo.

 

     Art. 5.

     La spesa farà carico al capitolo 85 del Bilancio 1950 ed a quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

 

 


[*] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 20 ottobre 2016, n. 24.

[1] Il presente articolo, già sostituito dall'art. unico della L.R. 19 maggio 1951, n. 8 e dall'art. 1 della L.R. 31 marzo 1987, n. 9, è stato, da ultimo, così sostituito per effetto dell'art. 1 della L.R. 14 novembre 1988, n. 43.

[2] Articolo già sostituito dall'art. unico della L.R. 19 maggio 1951, n. 8 e così nuovamente sostituito dall'art. 2 della L.R. 31 marzo 1987, n. 9.

[3] Comma così sostituito per effetto dell'art. 2 della L.R. 14 novembre 1988, n. 43.

[4] Articolo così sostituito dalla L.R. 18 maggio 1951, n. 8.