§ 5.2.163 - L.R. 29 aprile 2003, n. 4.
Bilancio di previsione per l’anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:29/04/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1. 1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2003 dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di [...]
Art. 2. 1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di [...]
Art. 33.      1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2004-2005
Art. 34.      1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione


§ 5.2.163 - L.R. 29 aprile 2003, n. 4.

Bilancio di previsione per l’anno 2003 e bilancio pluriennale per gli anni 2003-2004-2005.

(B.U. 30 aprile 2003 – S.O. n. 2).

 

STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA

 

Art. 1.

     1. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l’anno 2003 dal 1° gennaio al 31 dicembre, giusta lo stato di previsione dell’entrata annesso alla presente legge.

 

     Art. 2.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l’istituzione nello stato di previsione dell’entrata di nuovi capitoli nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

 

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

 

Art. 3.

     1. E’ approvato in euro 9.991.970.000 in termini di competenza ed in euro 8.539.666.000 in termini di cassa, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l’anno 2003 [1].

 

STATI DI PREVISIONE DELLA SPESA

 

Art. 4.

     1. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni ed i pagamenti delle spese, secondo le leggi in vigore, per l’anno 2003 dal 1° gennaio al 31 dicembre, in conformità agli stati di previsione della spesa annessi alla presente legge (tabelle da 01 a 13).

 

ELENCHI

 

Art. 5.

     1. Per gli effetti di cui all’articolo 23 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, sono considerate spese obbligatorie e d’ordine quelle iscritte nell’elenco n. l annesso alla presente legge.

 

Art. 6.

     1. Per gli effetti di cui all’articolo 24 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per restituire tributi indebitamente riscossi, o tasse e imposte su prodotti che si esportano, per integrare le assegnazioni relative a stipendi, pensioni e altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare le dotazioni dei fondi speciali per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi e del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine, iscritti nello stato di previsione della spesa dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, quelle iscritte nell’elenco n. 2 annesso alla presente legge.

 

Art. 7.

     1. Per gli effetti di cui all’articolo 25 della legge regionale n. 11 del 1983, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti e istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell’elenco n. 3 annesso alla presente legge.

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO
BILANCIO ANNUALE

 

Art. 8.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l’anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2003.

 

Art. 9.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’istituzione di appositi capitoli negli stati di previsione della. spesa nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento, e l’iscrizione ad essi, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell’entrata, istituiti a’ termini dell’articolo 2, in conformità alla specifica destinazione data ai fondi assegnati alla Regione dallo Stato, dalla Unione Europea o da altri enti, in applicazione di apposite norme.

     2. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per le reiscrizioni di assegnazioni statali con vincolo di specifica destinazione di cui sia stata accertata l’economia di stanziamento nell’anno 2001 con contestuale minore accertamento della relativa entrata.

     3. Con lo stesso procedimento di cui al comma 1 è autorizzata l’iscrizione dei fondi medesimi a capitoli già esistenti.

     4. Con la procedura di cui al comma 1 sono autorizzate:

     a) l’iscrizione delle quote dei mutui contratti dalla Regione ed i cui oneri di ammortamento siano assunti a carico del bilancio dello Stato;

     b) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione ai programmi Integrati d’Area approvati a termini della legge regionale 26 febbraio 1996, n.14, e agli interventi inclusi nella programmazione negoziata attingendo alle disponibilità del capitolo 03026 (UPB S03.008);

     c) le variazioni di bilancio necessarie a dare attuazione a iniziative comunitarie del quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.

 

Art. 10.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto ad apportare le variazioni di bilancio, anche mediante applicazione della procedura prevista dall’articolo 2, della legge regionale l2 marzo 1976, n.12, necessarie per l’attuazione delle ordinanze del Commissario governativo emesse a’ termini dell’articolo 6, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1995.

 

Art. 11.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto, ad integrare la dotazione del fondo di cassa (UPB S03.003 - cap. 03008) in corrispondenza con l’accertamento di nuove entrate di cassa.

 

Art. 12.

     1. Ai fini dell’attuazione dei programmi operativi e delle iniziative comunitarie inserite nel Quadro comunitario di sostegno per gli anni 2000-2006, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento comunitario n. 1260/1999 e dei vincoli imposti dall’Unione Europea, l’Assessorato della programmazione, credito e assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta, assunta su proposta del medesimo, è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, variazioni compensative tra unità previsionali di base, fermo restando il piano finanziario approvato con decisione della Commissione europea, anche mediante l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

 

Art. 13.

     1. Al fine del recepimento delle modifiche dei programmi finanziati con il concorso dell’Unione europea e sulla base delle autorizzazioni emesse dalla stessa, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta del medesimo, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, da comunicare entro cinque giorni alla competente Commissione consiliare, le necessarie variazioni di bilancio, anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 1976, attingendo, per quanto concerne il cofinanziamento regionale, all’apposita riserva iscritta nel fondo per nuovi oneri legislativi.

 

Art. 14.

     1. Per gli obblighi derivanti dall’applicazione del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, modificato dal decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137 relativi all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto dei territorio è autorizzato a disporre con propri decreti in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 11607 e 11608 (UPB E03.014), l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa 03072, 03073 e 03074 (UPB S03.035) e 12108 (UPB S12.028) anche mediante variazioni compensative tra gli stessi capitoli, ancorché riferiti ad unità previsionali di base differenti.

 

Art. 15.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti l’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli di spesa relativi alla quota capitale e/o interessi delle rate di ammortamento dei mutui contratti dalla Regione, mediante variazioni compensative tra gli stessi, ancorché riferiti ad Unità previsionali di base differenti.

 

DISPOSIZIONI DIVERSE

 

Art. 16.

     1. Al fine dell’attuazione del comma 3 dell’articolo 31 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, l’Assessore della programmazione, con proprio decreto, provvede all’iscrizione delle somme derivanti dai compensi corrisposti da terzi ai dirigenti dell’Amministrazione regionale in conto del capitolo 02071 (UPB S02.045) previo accertamento in conto del capitolo d’entrata 34010 (UPB E02.015).

 

Art. 17.

     1. Al fine dell’attuazione dell’articolo 103 del contratto collettivo regionale di lavoro per gli anni 1998-2001, il direttore generale dell’Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio provvede, sulla base, della determinazione, emessa su conforme deliberazione della Giunta regionale, del Direttore del servizio “Gestione del personale” dell’Assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione, a ripartire lo stanziamento del fondo unico di cui al capitolo 02072 (UPB S02.045) ai vari fondi per la retribuzione di rendimento e di posizione, attribuiti a ciascuna direzione generale.

 

Art. 18.

     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 37 del contratto collettivo regionale di lavoro 1998 - 2001, e nei limiti dell’importo indicato nel medesimo articolo, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le variazioni di bilancio necessarie per l’utilizzo delle economie di spesa realizzate in conto delle risorse destinate alle prestazioni di lavoro straordinario.

 

Art. 19.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, con proprio decreto, provvede a trasferire dai capitoli 03145 e 03146 (UPB S03.060) le somme necessarie al pagamento delle missioni effettuate per l’attuazione di programmi cofinanziati dell’Unione Europea da imputarsi al capitolo 02053 (UPB S02.035).

 

Art. 20.

     1. 1 trasferimenti dai fondi di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modifiche e integrazioni, relativi alla revisione dei prezzi contrattuali, possono essere disposti a favore dei vari capitoli compresi nel titolo II, categoria 1, degli stati di previsione della spesa, nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, nonché del capitolo 08139 (UPB S08.039) dello stato di previsione della spesa dell’Assessorato dei lavori pubblici.

     2. Nel caso in cui i capitoli di provenienza fossero stati nel frattempo soppressi, i loro corrispondenti possono essere restituiti, ai fini di cui al comma 1, con decreto dell’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto dei territorio.

     3. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per i trasferimenti sino a euro 260:000.

 

Art. 21. [2]

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio provvede, con proprio decreto, al trasferimento delle somme sussistenti in conto del capitolo 03216 (UPB S03.054) a favore del capitolo 04072 (UPB S04.022) anche con l’applicazione della procedura di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 marzo 1976, n. 12.

 

Art. 22.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell’Assessore medesimo, di concerto con gli Assessori rispettivamente interessati, è autorizzato a disporre, con proprio decreto, l’iscrizione ai competenti capitoli di spesa, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 32404, 32405 (UPB E01.025), 36203-01 (UPB E08.042) e 36203-02 (UPB E08.026) degli importi corrispondenti, o delle minori somme effettivamente occorrenti agli interessi attivi maturati sui conti correnti di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1, agli interessi attivi maturati sulle somme erogate agli enti locali con vincolo di destinazione specifica ed alle economie realizzate rispetto ai fondi messi a disposizione degli enti stessi, di cui all’articolo 9, comma 3, della legge medesima, al 31 dicembre 2002.

     2. Nel caso in cui gli enti gestori e gli enti locali interessati, abbiano richiesto - a’ termini rispettivamente dell’articolo 4, comma 6, e dell’articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 1 del 1975 - la riassegnazione degli importi degli interessi e delle economie realizzate e l’Amministrazione regionale disponga l’accoglimento di tali richieste prima che siano avvenuti i rispettivi versamenti, alle riassegnazioni stesse può farsi luogo - previa l’adozione di provvedimenti di variazione di bilancio di cui al comma 1 e sulla base della dimostrazione dei correlativi accertamenti d’entrata - mediante l’emissione di ordinativi diretti da commutarsi in quietanze di entrata.

 

Art. 23.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, con proprio decreto, è autorizzato ad iscrivere, previo accertamento in conto del capitolo di entrata 36211 (UPB E04.020), le somme derivanti dalla vendita delle riproduzioni della carta tecnica regionale, in conto .del capitolo 04198 (UPB S04.064) per essere utilizzate ai fini dell’aggiornamento della carta medesima e della produzione di materiale cartografico.

 

Art. 24. [3]

     1. Ai sensi del comma 3 dell’art.35 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 36213 (UPB E04.039) l’iscrizione ai capitoli di spesa 04186, 04187 e 04231 (UPB S04.061) delle somme relativo ai rimborsi delle anticipazioni concesse a favore dei Comuni per la redazione e l’attuazione dei piani di risanamento urbanistico.

 

Art. 25.

     1. Ai fini dell’applicazione del decreto ministeriale 3 settembre 1998 n.370 l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto del capitolo di entrata 35004 (UPB E05.017) l’iscrizione al capitolo di spesa 05061 (UPB S05.028), delle somme relative alla riscossione delle spese amministrative per le procedure di notifica e di sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere.

 

Art. 26.

     1. Lo stanziamento dì cui alla legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 (UPB S06.025 - Cap. 06103), nonché le somme sussistenti in conto residui sulla UPB S06.045 - Cap. 06175 - destinate per le finalità di cui all’articolo 3, lettere a), b), c) ed i) della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21, sono trasferiti ai competenti capitoli delle UPB S06.072, UPB S06.079, UPB S06.086, UPB S06.092, UPB S06.099, UPB S06.107, UPB S06.114, sulla base dei fabbisogni di pagamento rappresentati dai rispettivi Servizi ripartimentali dell’agricoltura; al relativo trasferimento provvede, con proprio decreto, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su proposta dell’Assessore dell’agricoltura, secondo le disposizioni previste dalla legge regionale 12 marzo 1976, n. 12. Con le stesse modalità sono, altresì, autorizzate variazioni compensative tra le suddette unità previsionali di base.

     2. Le somme comunque sussistenti nel conto dei residui della UPB S06.045 - Cap. 06178 - attinenti ai contributi per l’acquisto di macchine e attrezzature agricole, sono trasferite in capitoli di nuova istituzione, recanti il medesimo oggetto, nell’ambito delle UPB di cui al comma 1 accese in capo ai rispettivi Servizi ripartimentali dell’agricoltura. Al trasferimento si provvede secondo le modalità di cui al comma 1.

 

Art. 27.

     1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 13, lettera f), della Legge 5 agosto 1978, n. 457, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assolto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, in corrispondenza con gli accertamenti effettuati in conto del capitolo d’entrata 36126 (UPB E08.035), l’iscrizione al capitolo di spesa 08162. (UPB S08.045) delle somme da versare alla Cassa depositi e prestiti, a seguito dei rimborsi. dei contributi erogati per gli interventi di edilizia agevolata.

     2. Gli oneri relativi al pagamento delle semestralità di contributo per gli interventi di edilizia rurale attivati ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 457 del 1978, fanno carico sullo stanziamento iscritto nel capitolo di spesa 08171 (UPB S08.046).

 

Art. 28.

     1. Gli stanziamenti in conto del capitolo 08005 (UPB S08.005) possono essere utilizzati, oltre che per i compensi da corrispondere alle imprese esecutrici di opere immobiliari a diretto carico della Regione, per i maggiori oneri dovuti dagli enti delegati dall’Assessorato dei lavori pubblici per l’attuazione degli interventi nelle zone interne previsti dalla delibera del CIPE del 3 agosto 1998, relativi all’azione organica 6.3 - Interventi nelle zone interne.

 

Art. 29.

     1. Per le finalità previste dall’articolo 164, comma 4, del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l’Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in corrispondenza degli accertamenti effettuati in conto dei capitoli d’entrata 35013 (UPB E11.042), 35013-02 (UPB E11.045), 35013-01 (UPB E11.048), 35013-03 (UPB E11.051) l’iscrizione in conto dei capitoli di spesa 11347 (UPB 511.073), 11352 (UPB S11.074), 11357 (UPB S11.077) e 11362 (UPB S11.080) delle somme provenienti dalle sanzioni erogate a’ termini dell’articolo 15 della Legge 25 giugno 1939, n. 1497.

 

Art. 30.

     1. L’Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore medesimo di concerto con l’Assessore dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale, è autorizzato a disporre, con propri decreti, il trasferimento delle somme iscritte ai fondi da ripartire di cui ai capitoli 12113 e 12114 (UPB S12.028), ai vari capitoli esistenti ed a quelli da istituire nell’ambito delle corrispondenti unità previsionali di base, istituite o da istituire, per l’applicazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     2. Con le stesse modalità indicate al comma 1 ed in relazione alle quantificazioni definitive che sono accertate nel corso dell’applicazione dei criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale previsti dall’articolo 17 della Legge 22 dicembre 1984, n. 887, è autorizzato il ripristino - mediante opportuna riduzione agli stanziamenti portati dai vari capitoli di spesa alimentati dalla quota regionale del Fondo sanitario nazionale - delle disponibilità occorrenti nei fondi da ripartire di cui ai precitati capitoli 12113 e 12114 (UPB S12.028).

 

Art. 31.

     1. Le articolazioni dei capitoli di spesa, ancora operanti, effettuate ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 maggio 1989, n. 18, nell’anno 1998, per l’utilizzazione degli stanziamenti, relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla Legge l° marzo 1986, n. 64, restano valide anche per l’anno 2003.

 

BILANCIO PLURIENNALE

 

Art. 32.

     1. E’ approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2004-2005 nel testo allegato alla presente legge.

 

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

BILANCIO PLURIENNALE

 

     Art. 33.

     1. E’ approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2003-2004-2005.

 

ENTRATA IN VIGORE

 

     Art. 34.

     1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 

Allegati [4]

     (Omissis).


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14.

[2] Articolo così modificato dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[3] Articolo così modificato dall’art. 7 della L.R. 22 dicembre 2003, n. 13.

[4] Tabelle 01, 03, 04, 10, 11 e 12 rettificate con avviso pubblicato nel B.U. 10 maggio 2003, n. 14.