§ 56.6.45 - D.M. 3 settembre 1998, n. 370.
Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.6 rifiuti
Data:03/09/1998
Numero:370


Sommario
Art. 1.  Garanzie.
Art. 2.  Importazione di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.
Art. 3.  Condizioni e limiti.
Art. 4.  Abrogazioni.


§ 56.6.45 - D.M. 3 settembre 1998, n. 370.

Regolamento recante norme concernenti le modalità di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

(G.U. 26 ottobre 1998, n. 250).

 

Art. 1. Garanzie.

     1. Le spedizioni di rifiuti comprese nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 e successive modificazioni sono garantite da fidejussione rilasciata a favore dello Stato italiano da aziende di credito o da imprese debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, a norma dell'articolo 1, lettere b) e c), della legge 10 giugno 1982, n. 348.

     2. La fidejussione di cui al comma 1 è prestata dal notificatore secondo gli schemi contrattuali e per gli importi di cui agli allegati 1, 2 e 3, e garantisce le spese di trasporto, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento n. CEE 259/93, nonché le spese di smaltimento o di recupero e gli eventuali costi per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, sostenute dalle autorità competenti di spedizione o di destinazione e dallo Stato ai sensi del regolamento medesimo.

     3. Ciascun trasporto è corredato dall'apposito bollettino di accompagnamento in originale oppure, nel caso in cui la notifica sia relativa a più trasporti, dalla copia del bollettino medesimo timbrato e firmato in originale dall'autorità competente di spedizione.

     4. Il certificato di avvenuto smaltimento o recupero dei rifiuti importati in Italia è trasmesso all'autorità competente di spedizione per il tramite dell'autorità competente di destinazione entro i termini previsti dal regolamento CEE n. 259/93.

     5. La regione o provincia autonoma di partenza del trasporto dei rifiuti, in qualità di autorità competente di spedizione, verifica la corrispondenza della garanzia prestata ai sensi del comma 2 agli schemi contrattuali e agli importi di cui agli allegati 1, 2, e 3, e svolge le relative attività di sorveglianza.

     6. Le garanzie finanziarie già presentate in conformità delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere istruite, accettate e liberate secondo le disposizioni medesime. Ai predetti fini si intendono già presentate le garanzie fidejussorie la cui data di spedizione, risultante dal timbro postale, o di consegna, risultante dal numero di protocollo in entrata, sia anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 2. Importazione di rifiuti dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino.

     1. Il trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati dallo Stato della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino al territorio nazionale può essere effettuato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, direttamente dalle rispettive autorità competenti ovvero da imprese iscritte all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 30 del predetto decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

 

     Art. 3. Condizioni e limiti.

     1. Le spedizioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

     a) i rifiuti devono essere adeguatamente imballati;

     b) i contenitori devono recare adeguate etichette sulle quali sia indicato, oltre alla natura, composizione e quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, quando possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti;

     c) i rifiuti devono essere accompagnati da istruzioni di sicurezza da seguire in caso di pericolo o incidenti;

     d) le etichette e le istruzioni di cui alle lettere b) e c) devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.

     2. Le spese amministrative di cui all'allegato 4, poste a carico del notificatore ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del regolamento CEE n. 259/93, sono versate alle autorità di cui all'articolo 1, comma 5.

     3. Fatti salvi eventuali specifici accordi internazionali e le norme che disciplinano il trasporto di merci, il trasportatore deve essere autorizzato all'effettuazione del trasporto di rifiuti ai sensi dell'ordinamento italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea.

     4. I trasporti di rifiuti effettuati sul territorio nazionale che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 259/93 devono essere coperti da idonea garanzia fidejussoria ai sensi della normativa nazionale vigente.

 

     Art. 4. Abrogazioni.

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto ministeriale 26 aprile 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1989, e il decreto ministeriale 28 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 3 luglio 1989 nonché il decreto 22 ottobre 1988, n. 457, del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 1988 nonché le altre disposizioni incompatibili con il presente decreto.

 

 

ALLEGATO 1

(art. 1, comma 2)

FIDEJUSSIONE ASSICURATIVA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI

DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI

 

     Premesso

     1. Che l'impresa ditta ____ (c.f. ____) domiciliata in ______ (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione;

     2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del regolamento medesimo.

 

     Ciò premesso

 

     Articolo 1

     Oggetto

     1. La società _____ (in seguito denominata società), domiciliata in _______ con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, codice fiscale ______, fino alla concorrenza dell'importo di lire _____ a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.

     2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. ______ spedizioni da ______ a ______ di cui ai bollettini di accompagnamento nn. _____, per un totale di ______ tonnellate di rifiuti ______

     3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

 

 

Condizioni generali di fidejussione. Condizioni che regolano il rapporto tra la società ed il Ministero dell'ambiente

 

     Articolo 1

     Limitazione della garanzia

     1. La società garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

     2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

 

     Articolo 2

     Durata della garanzia

     1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.

     2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

 

     Articolo 3

     Pagamento del premio ed altri oneri

     1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

     2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito. \

     Articolo 4

     Obbligazione del fideiussore

     1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire ______.

     2. La società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'ente garantito.

     3. La società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

 

     Articolo 5

     Surrogazione

     La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

 

     Articolo 6

     Forma delle comunicazioni alla società

     Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

 

     Articolo 7

     Foro competente

     In caso di controversia tra la società e il Ministero il foro competente è quello di Roma.

La ditta stipulante _____

La società ______

 

 

CALCOLO DELLA GARANZIA

G = T + S

 

T = 300 x n. tonnellate di rifiuti spediti x n. km;

S = valore di K2 x n. tonnellate spedite.

Modulo di notifica n. ______/(numero progressivo del trasporto)

 

 

ALLEGATO 2

(art. 1, comma 2)

FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI

DERIVANTI DALLA SPEDIZIONE TRANSFRONTALIERA DEI RIFIUTI

 

Premesso

 

     1. Che l'impresa (ditta _____) (c.f._____) domiciliata in _______ (denominata in seguito ditta stipulante) intende effettuare una spedizione di rifiuti ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, e relative norme di attuazione.

     2. Che la spedizione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia nell'interesse della ditta stipulante ed a favore del Ministero dell'ambiente, a copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, comprese le responsabilità derivanti dagli articoli 25 e 26 del regolamento (CEE) n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per i costi diretti ed indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni ai sensi del regolamento medesimo.

 

Ciò premesso:

 

     Articolo 1

     Oggetto

     1. La società _______ (in seguito denominata società), domiciliata in _________ con la presente polizza, alle condizioni che seguono nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del codice civile si costituisce fideiussore, nell'interesse della ditta stipulante e dei suoi obbligati in solido ai sensi di legge - la quale accetta per sé e per i suoi successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - ed a favore del Ministero dell'ambiente, Roma, ______ codice fiscale _____, fino alla concorrenza dell'importo di lire ______ a garanzia delle eventuali obbligazioni derivanti, ai sensi del regolamento CEE n. 259/93, dalle spedizioni di rifiuti effettuate dalla ditta stipulante medesima.

     2. La garanzia di cui al comma 1 copre le eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto, il recupero o lo smaltimento dei rifiuti e per i costi diretti ed indiretti di bonifica dei siti inquinati connessi alle predette operazioni, ai sensi del predetto regolamento, dovuti in conseguenza di un non corretto espletamento di n. ______ spedizioni da _________ a ________ di cui _______ ai bollettini di accompagnamento nn. ______, per un totale di _______ tonnellate di rifiuti ________.

     3. La garanzia di cui al comma 1 comprende i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93.

 

Condizioni generali di fidejussione. condizioni che regolano il rapporto tra la società ed il Ministero dell'ambiente

 

     Articolo 1

     Delimitazione della garanzia

     1. La società garantisce al Ministero dell'ambiente, fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che l'impresa e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al Ministero stesso per la copertura delle eventuali spese sostenute dalla pubblica amministrazione per il trasporto dei rifiuti, compresi i casi di cui agli articoli 25 e 26 del regolamento CEE n. 259/93, il loro recupero o smaltimento e per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di cui in premessa.

     2. Nel caso in cui la fideiussione riguardi più trasporti la garanzia è comunque prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa in relazione a ciascun trasporto.

 

     Articolo 2

     Durata della garanzia

     1. La presente garanzia è prestata fino al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente dei certificati di avvenuto corretto smaltimento o recupero di cui all'art. 27, comma 2, del regolamento CEE n. 259/93, relativi alle spedizioni garantite.

     2. Qualora la fideiussione sia prestata per più trasporti il termine di cui al comma 1 è riferito al ricevimento da parte della regione o della provincia autonoma competente del certificato di avvenuto corretto smaltimento o recupero relativo all'ultimo trasporto dei rifiuti garantito.

 

     Articolo 3

     Pagamento del premio ed altri oneri

     1. L'eventuale mancato pagamento del premio iniziale e dei supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'ente garantito.

     2. Imposte, spese ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla presente garanzia non potranno essere posti a carico dell'ente garantito.

 

     Articolo 4

     Obbligazione del fideiussore

     1. Il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale, ai sensi di legge, al pagamento di tutte le spese ed i costi di cui all'articolo 1 fino a concorrenza dell'importo massimo di lire _____.

     2. La società è obbligata a versare le somme dovute ai sensi e nei limiti della presente polizza, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile e senza opporre eccezione alcuna, entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta motivata alla società medesima da parte dell'ente garantito.

     3. La società rimane obbligata anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 2 purché entro quattro mesi dal predetto termine la regione o la provincia autonoma competente oppure il Ministero dell'ambiente abbiano notificato alla ditta stipulante o alla società medesima la richiesta di attivazione della garanzia.

 

     Articolo 5

     Surrogazione

     La società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la ditta stipulante ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

 

     Articolo 6

     Forma delle comunicazioni alla società

     Tutte le comunicazioni o notifiche alla società, dipendenti dalla presente polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della polizza stessa.

 

     Articolo 7

     Foro competente

     In caso di controversia tra la società e il Ministero il foro competente è quello di Roma.

La ditta stipulante ________

La società _______

 

CALCOLO DELLA GARANZIA

G = T + S

 

T = 300 x n. tonnellate di rifiuti spediti x n. km;

S = valore di K2 x n. tonnellate spedite.

Modulo di notifica n. ____/(numero progressivo del trasporto)

 

 

ALLEGATO 3

(art. 1, comma 2)

IMPORTI MINIMI DI GARANZIA FIDEJUSSORIA DA PRESTARE

A FAVORE DELLO STATO ITALIANO PER ESPORTAZIONI DI RIFIUTI

 

     1. La garanzia dovuta viene calcolata con la seguente formula: G = T + S

 

dove:

G = garanzia in lire italiane;

T = componente della garanzia relativa al trasporto;

S = componente della garanzia relativa allo smaltimento/recupero e ai costi diretti e indiretti per la bonifica dei siti inquinati connessi alle operazioni di smaltimento/recupero.

     2. Le due componenti della garanzia (T e S) vengono calcolate come segue:

2.1. Formule per il calcolo di T.

2.1.1. Trasporto via terra:

T = 300 x numero delle tonnellate di rifiuti spediti x numero di chilometri tra il più vicino transito di confine italiano e il luogo previsto per lo smaltimento/recupero dei rifiuti [*].

2.1.2. Trasporto via mare:

T = K1 x numero container;

K = 1.500.000 lire per ogni container da 65 mc o 40 piedi per le rotte «Mediterraneo» e «Nord Europa»;

K = 1.000.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per le rotte «Mediterraneo» e «Nord Europa»;

K = 3.500.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta «Tirreno-USA, costa orientale ed occidentale»;

K = 1.600.000 lire per ogni container da 32,5 mc o 20 piedi per la rotta «Tirreno-Estremo Oriente».

2.2. Formula per il calcolo di S o R:

S = K2 x numero delle tonnellate di rifiuti spediti.

Rifiuti destinati al recupero:

K2 = L. 1.000.000 rifiuti appartenenti alla lista ambra;

K2 = L. 2.000.000 rifiuti appartenenti alla lista rossa.

Rifiuti destinati allo smaltimento:

K2 = L. 2.000.000 rifiuti non pericolosi;

K2 = L. 4.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo inferiore a 5.000 ppm;

K2 = L. 8.000.000 rifiuti pericolosi contenenti sostanze organoalogenate in quantitativo superiore a 5.000 ppm.

 

 

[*] Se ci si avvale di trasportatori stranieri o non iscritti all'albo di cui all'art. 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il numero dei chilometri va conteggiato dal luogo di partenza dei rifiuti al luogo previsto per lo smaltimento/recupero.

 

 

ALLEGATO 4

(art. 3, comma 2)

SPESE PER LE PROCEDURE DI NOTIFICA E DI SORVEGLIANZA

DELLE SPEDIZIONI TRANSFRONTALIERE DI RIFIUTI

 

     Diritti amministrativi per il rilascio dei moduli di notifica e di accompagnamento e per le attività di sorveglianza e controllo di: importazione = L. 500.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, più L. 50.000 per ogni trasporto eccedente; esportazione = L. 250.000 per ogni notifica relativa ad un massimo di cinque trasporti, più L. 50.000 per ogni trasporto eccedente.