§ 2.7.36 - L.R. 4 dicembre 1998, n. 33.
Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA).


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.7 miniere
Data:04/12/1998
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Sostegno alla riconversione delle aree minerarie e relativa delimitazione.
Art. 2.  Incentivi agli investimenti produttivi.
Art. 3.  Realizzazione di infrastrutture.
Art. 4.  Recupero e riabilitazione ambientale.
Art. 5.  Soppressione dell'EMSA.
Art. 6.  Programma della gestione liquidatoria dell'EMSA.
Art. 7.  Attuazione del programma della gestione liquidatoria.
Art. 8.  Cessione di beni immobili connessi ad attività minerarie.
Art. 9.  Personale dell'EMSA.
Art. 10.  Attuazione degli aiuti.
Art. 11.  Norma finanziaria.


§ 2.7.36 - L.R. 4 dicembre 1998, n. 33.

Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA).

(B.U. 10 dicembre 1998, n. 37).

 

     Art. 1. Sostegno alla riconversione delle aree minerarie e relativa delimitazione.

     1. Al fine di sostenere la riconversione produttiva ed occupazionale nelle aree interessate dalla ristrutturazione o dalla cessazione dell'attività mineraria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nei comuni compresi nei bacini minerari della Sardegna gli interventi di cui agli articoli 2 e 3, coordinandoli con quelli finanziati dallo Stato in attuazione del decreto legge 24 aprile 1993, n. 121 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario), convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 1993, n. 204, e del relativo piano per la riconversione produttiva approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 1996.

     2. I comuni in cui si realizzano gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 sono individuati con decreto dell'Assessore dell'industria, sulla base dei seguenti criteri:

     a) comuni nel cui territorio insistono concessioni minerarie dismesse da non oltre 15 anni o in corso di dismissione;

     b) comuni in cui sono presenti in misura significativa lavoratori che sono o che sono stati impiegati nelle concessioni minerarie di cui alla lettera a);

     c) limitatamente agli interventi di cui all'articolo 3, comuni nel cui territorio insistono immobili direttamente o indirettamente connessi ad attività minerarie dismesse, indipendentemente dalla data di dismissione.

 

     Art. 2. Incentivi agli investimenti produttivi.

     1. Al fine di incentivare gli investimenti per la nuova realizzazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione o la riattivazione di attività produttive nelle aree minerarie, è autorizzata la costituzione presso la Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna (SFIRS) di un fondo speciale destinato alla concessione, a favore di piccole e medie imprese industriali, agro-industriali e turistico- alberghiere, delle agevolazioni previste dall'articolo 30, comma 2, lettere a) e c), della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), modificato dall'articolo 4 della legge regionale 29 settembre 1993, n. 48.

     2. Per l'istruttoria dei progetti di investimento l'Amministrazione regionale e autorizzata a stipulare con la SFIRS e con istituti creditizi operanti in Sardegna con adeguate strutture organizzative apposita convenzione ai sensi dell'articolo 99 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (legge finanziaria 1991).

     3. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse sulla base di direttive di attuazione deliberate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (legge finanziaria 1992). In ogni caso, per l'ammissione alle stesse agevolazioni e riconosciuta priorità alle imprese che si obbligano ad assumere, almeno in parte, personale già dipendente delle società direttamente interessate da cessazione o ristrutturazione dell'attività mineraria, assicurandone altresì il mantenimento al lavoro per almeno un triennio, con la prestazione delle opportune garanzie finanziarie.

     4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono cumulabili con quelle previste da altre leggi regionali o nazionali, purché l'ammontare complessivo delle agevolazioni non superi l'intensità dell'aiuto stabilita dalla normativa comunitaria e nazionale per l'area in cui l'impresa e localizzata e per la corrispondente dimensione dell'impresa, calcolata in termini di "equivalente sovvenzione netto".

 

     Art. 3. Realizzazione di infrastrutture.

     1. L'Amministrazione regionale e autorizzata, sulla base di programmi d'intervento approvati dalla Giunta regionale, a finanziare e cofinanziare opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo. I programmi d'intervento sono proposti alla Giunta regionale dall'Assessore dell'industria, di concerto con gli altri Assessori competenti nei diversi settori oggetto dell'intervento, e possono essere finanziati, oltre che con gli appositi stanziamenti a carico del bilancio della Regione, con le risorse previste dalle leggi regionali di settore.

     2. L'approvazione dei programmi d'intervento di cui al presente articolo comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi considerate.

 

     Art. 4. Recupero e riabilitazione ambientale.

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare e cofinanziare interventi di recupero e di riabilitazione ambientale dei siti interessati da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione, a valere sul fondo di cui all'articolo 32 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (Disciplina delle attività di cava), come modificata dalla legge regionale 21 maggio 1998, n. 15.

 

     Art. 5. Soppressione dell'EMSA.

     1. L'Ente Minerario Sardo (EMSA), istituito con legge regionale 8 maggio 1968, n. 24, è soppresso e posto in liquidazione e, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, il consiglio di amministrazione è sciolto e il collegio sindacale decade.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono nominati un commissario liquidatore e un collegio sindacale, composto da tre membri, cui sono attribuiti i compiti previsti dal codice civile.

     3. Il commissario liquidatore non può essere scelto fra coloro che nel quinquennio antecedente la nomina abbiano rivestito cariche nei consigli di amministrazione degli enti strumentali della Regione o delle società controllate dalla Regione e dagli enti regionali. Parimenti, non può essere chiamato alla carica di liquidatore chi sia stato nel quinquennio antecedente la nomina dipendente dell'EMSA o delle società da esso controllate.

     4. Si applicano al commissario e ai sindaci gli articoli 4, 5 e 11 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale); non si applica l'articolo 7 della medesima legge.

     5. I compensi del commissario e dei sindaci, che fanno carico alla gestione liquidatoria, sono determinati con il decreto di cui al comma 2, in misura non superiore al doppio di quelli spettanti al presidente ed ai revisori dei conti dell'EMSA.

     6. Al commissario e ai sindaci competono altresì il trattamento di missione ed i rimborsi spese nelle circostanze e misure previste dall'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 1995, modificato dall'articolo 54 della legge regionale 21 dicembre 1996, n. 37.

     7. Trovano applicazione nei confronti della gestione liquidatoria le disposizioni di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.

     8. Il commissario può trattenere in servizio presso la gestione liquidatoria dell'EMSA il direttore generale del medesimo ente e può inoltre avvalersi del personale di cui all'articolo 9 comma 1, che sia strettamente necessario all'espletamento delle operazioni connesse alla liquidazione. E' vietata l'assunzione di altro personale.

     9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla nomina del commissario liquidatore gli organi di amministrazione dell'EMSA devono compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione. Gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale. Gli atti adottati in difformità sono illegittimi.

     10. Nel periodo indicato al comma 9 gli organi di amministrazione adottano le procedure necessarie affinché le società consociate e controllate non pongano in essere atti che eccedano l'ordinaria amministrazione e, in tutti i casi, che modifichino l'assetto societario, che portino ad incrementi del numero di addetti, ad assunzioni di personale con funzioni direttive o che diano luogo ad alienazione di beni patrimoniali delle società stesse.

 

     Art. 6. Programma della gestione liquidatoria dell'EMSA.

     1. Il commissario liquidatore dell'EMSA dispone che gli amministratori delle società controllate consegnino, entro trenta giorni dalla sua nomina, l'ultimo bilancio approvato e la situazione contabile aggiornata.

     2. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dalla nomina, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente soppresso e di consentire il riordino delle società controllate, presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore dell'industria, un programma che individua:

     a) le società, le partecipazioni societarie, le aziende, i rami o parti di esse per i quali, in ragione delle loro caratteristiche gestionali e potenzialità produttive ed economiche, vi siano concrete ed immediate possibilità di cessione a privati;

     b) le società per le quali, non ricorrendo la condizione di cui alla lettera a), occorre procedere alla liquidazione;

     c) i beni immobili dell'EMSA e delle società da questa direttamente o indirettamente controllate che siano suscettibili di essere destinati a nuove attività produttive o ad iniziative di pubblico interesse.

     3. La Giunta regionale, entro i successivi trenta giorni, previo parere della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del parere medesimo, approva il programma della gestione liquidatoria ed impartisce al commissario le opportune direttive per la sua realizzazione. L'intervenuta approvazione del programma e le conseguenti direttive sono notificate al commissario liquidatore dall'Assessore dell'industria.

 

     Art. 7. Attuazione del programma della gestione liquidatoria.

     1. Il commissario liquidatore dell'EMSA compie tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e delle conseguenti direttive di cui all'articolo 6 e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi delle società direttamente o indirettamente controllate dall'EMSA. Egli provvede alla gestione liquidatoria dell'EMSA con tutti i poteri già spettanti agli organi statutari disciolti, esercita nell'ambito delle società controllate i diritti dell'azionista, promuove accordi e transazioni per la definizione delle posizioni debitorie delle medesime società.

     2. Nelle more del ricevimento della notifica di cui all'articolo 6, comma 3, è fatto divieto al commissario liquidatore di concludere le operazioni di dismissione o di cessione di società consociate o controllate dall'EMSA già avviate prima della sua nomina, salvo che, per comprovate e motivate esigenze, risultanti da sua specifica richiesta, non sia autorizzato a compiere tali atti con deliberazione della Giunta regionale.

     3. Le operazioni di cessione di società, partecipazioni societarie, aziende, rami o parti di esse sono effettuate sulla base di avvisi pubblici di vendita ed avvalendosi dell'assistenza di primaria società di revisione o banca d'affari, incaricata dal commissario liquidatore, con oneri a carico della gestione liquidatoria.

     4. Il commissario liquidatore dovrà disporre la liquidazione, oltre che delle società individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera b), anche delle società di cui alla lettera a) del medesimo comma per le quali siano rimasti infruttuosi due successivi avvisi pubblici di vendita o delle quali siano state vendute, totalmente o per buona parte, le immobilizzazioni materiali.

     5. Con le risorse finanziarie attribuite alla gestione liquidatoria il commissario liquidatore dell'EMSA provvede altresì a costituire, anche mediante fusione o incorporazione di società controllate dall'EMSA e con l'eventuale partecipazione di enti locati e di altri soggetti pubblici e privati una società avente ad oggetto la realizzazione delle opere di messa in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della Legge 30 luglio 1990, n. 221, nelle aree interessate dalle attività minerarie delle società controllate dall'EMSA. La società può avvalersi esclusivamente di lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA nonché dalla Sigma Invest S.p.A. nonché di lavoratori assunti, mediante procedura di selezione pubblica, fino a un massimo del 60 per cento dei lavoratori dipendenti collocati in procedura di accompagnamento alla pensione o di esodo incentivato. A detta società sono statutariamente inibiti la partecipazione al capitale di rischio di qualunque intrapresa nonché gli interventi finanziari e il rilascio di garanzie a favore di imprese [1].

     6. Le operazioni affidate al commissario liquidatore non possono protrarsi oltre il termine di 24 mesi dalla data della notifica di cui all'articolo 6, comma 3. Decorso tale termine il commissario liquidatore e i sindaci decadono dall'incarico e, con decreto del Presidente della Giunta regionale, le società a partecipazione societaria eventualmente ancora detenute dalla gestione liquidatoria dell'EMSA possono essere affidate in gestione fiduciaria alla SFIRS o ad altri soggetti similari mediante apposita convenzione.

     7. Alla cessazione della gestione liquidatoria dell'EMSA l'Amministrazione regionale succede in tutti i rapporti giuridici a carattere finanziario e patrimoniale di cui l'EMSA era titolare e negli obblighi e diritti derivanti da contratti e convenzioni o spettanti allo stesso ente in forza di legge.

 

     Art. 8. Cessione di beni immobili connessi ad attività minerarie.

     1. Salva contraria deliberazione della Giunta regionale, adottata su conforme parere della competente Commissione consiliare e motivata da evidenti ragioni di perseguimento di un diverso rilevante pubblico interesse, i beni immobili pervenuti alla Regione per la liquidazione dell'EMSA o delle società partecipate sono ceduti a titolo gratuito ai comuni in cui sono situati, entro sei mesi dalla domanda, a condizione che questa sia accompagnata da un piano di utilizzazione formalmente adottato dall'Amministrazione comunale.

     2. Nelle more del compimento della liquidazione dell'EMSA e delle società da questo controllate, i beni immobili connessi ad attività minerarie dismesse, di proprietà dell'EMSA o di società interamente controllate dall'EMSA, possono essere ceduti, a titolo gratuito, previa specifica e motivata richiesta e fatti salvi i diritti dei creditori delle citate società, ai comuni nel cui territorio sono ubicati o ad altre amministrazioni ed enti pubblici, per la realizzazione di opere pubbliche, di servizi e interventi di pubblica utilità [2].

     3. Il commissario liquidatore dell'EMSA effettua le cessioni dei beni dell'EMSA e promuove le cessioni dei beni delle società controllate sulla base di apposite direttive deliberate dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, da esprimersi entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta del parere medesimo.

     4. Le deliberazioni del commissario liquidatore dell'EMSA concernenti le operazioni di cessione di beni immobili di cui al presente articolo sono sempre sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione regionale, a' termini della legge regionale n. 14 del 1995.

 

     Art. 9. Personale dell'EMSA.

     1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'EMSA, nonché i direttori tecnici del medesimo ente, sono trasferiti, con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, alle dipendenze dell'Amministrazione regionale e sono inquadrati, dalla medesima data, nelle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale col riconoscimento, ai fini giuridici, dell'anzianità di qualifica posseduta nell'ente di provenienza secondo la seguente equiparazione:

     a) dirigente = qualifica funzionale dirigenziale;

     b) impiegato livello 1°s e 1° = qualifica funzionale ottava;

     c) impiegato livello 2° = qualifica funzionale settima;

     d) impiegato livello 3° e 4° = qualifica funzionale sesta;

     e) impiegato livello 5° = qualifica funzionale quinta;

     f) impiegato livello 6° = qualifica funzionale quarta.

     2. Al personale cosi inquadrato in ruolo spetta il trattamento stipendiale iniziale della qualifica, cui deve aggiungersi, a titolo di assegno personale non riassorbibile, l'eventuale salario di anzianità maturato nell'ente di provenienza.

     3. Al personale cosi inquadrato è inoltre conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile, l'eventuale differenza fra il trattamento economico in godimento e quello determinato ai sensi del comma 2.

     4. Sino alla data di entrata in vigore della legge di riordino del fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale, è esclusa l'iscrizione a detto fondo del personale inquadrato ai sensi del presente articolo.

     5. Al personale del soppresso EMSA viene a domanda liquidato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 5, comma 2, il trattamento di fine rapporto secondo le regole vigenti nell'ente di provenienza.

 

     Art. 10. Attuazione degli aiuti.

     1. In conformità all'articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 20, agli aiuti previsti dagli articoli 2 e 3 e data attuazione a partire dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della decisione favorevole della Commissione CE, ovvero dalla scadenza del sessantesimo giorno dalla notifica della proposta.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 62.500.000.000 per l'anno 1998, in lire 42.000.000.000 per l'anno 1999 ed in lire 42.000.000.000 per l'anno 2000 e fanno carico ai sottocitati capitoli dei bilanci regionali per gli stessi anni.

     2. Alla relativa spesa si fa fronte:

     a) quanto a lire 25.000.000.000 per l'anno 1998 mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, della riserva di cui alla voce 3 della tabella B allegata alla legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (Legge finanziaria 1997);

     b) per le restanti somme mediante le seguenti variazioni in diminuzione del bilancio della Regione per gli anni 1998/2000.

     3. Nel bilancio della Regione per gli anni 1998/2000 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione

03 - PROGRAMMAZIONE

Cap. 03016 Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative

1998 lire =====

1999 lire 6.000.000.000

2000 lire 6.000.000.000

mediante pari riduzione della riserva di cui alla voce 2 della tabella A allegata alla legge regionale 15 aprile 1998, n. 11 (legge finanziaria 1998)

Cap. 03017 Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative

1998 lire 37.500.000.000

1999 lire 36.000.000.000

2000 lire 36.000.000.000

mediante le sottoelencate riduzioni delle riserve della tabella B allegata alla legge finanziaria 1998:

- voce 2 lire 25.000.000.000 per l'anno 1998

- voce 3 lire 12.500.000.000 per l'anno 1998

- voce 4 lire 36.000.000.000 per gli anni 1999 e 2000

 

In aumento

09 - INDUSTRIA

Cap. 09016-02

(N.1.) - (2.1.1.5.8.2.10.28) (07.07) - Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell'Ente Minerario Sardo (EMSA) - quota per spese correnti (art. 5 della presente legge)

1998 lire 1.500.000.000

1999 lire 1.500.000.000

2000 lire 1.500 000 000

Cap. 09016-03

(N.I.) (2.1.2.3.8.3.10.28) (07.07)- Contributo annuo alla gestione liquidatoria dell'Ente Minerario Sardo (EMSA) - quota per investimenti (art. 7 della presente legge)

1998 lire 36.000.000.000

1999 lire 20.500.000.000

2000 lire 15.500.000.000

Cap.09045-17

(N.1.) - (2.1.2.4.3.3.10.28) (02.02) - Fondo speciale per incentivare gli investimenti in attività produttive nelle aree minerarie (articolo 2 della presente legge)

1998 lire 10.000.000.000

1999 lire 10.000.000.000

2000 lire 10.000.000.000

Cap. 09034

(D.V.) - Spese per il ripristino e la riabilitazione ambientale delle aree interessate da attività minerarie o di cava dismesse o in fase di dismissione (artt. 32 e 35, L.R. 7 giugno 1989, n. 30; L.R. 21 maggio 1998, n. 15 e art. 4 della presente legge)

1998 lire 1.000.000.000

1999 lire 1.000.000.000

2000 lire 1.000.000.000

Cap. 09134

(N.I.) - (2.1.2.1.0.3.1.10.15) (03.05) - Spese per l'attuazione nelle aree interessate da attivita minerarie di programmi di opere infrastrutturali integrate nei settori dell'industria, dell'agricoltura e del turismo (art. 3 della presente legge)

1998 lire 14.000.000.000

1999 lire  9.000.000.000

2000 lire 14.000.000.000

     4. Alla determinazione degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni successivi al 2000 si provvede con legge finanziaria.


[1] Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 42 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9.