§ 2.12.42 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 26.
Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:28/12/2000
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.
Art. 4.  Comitato regionale per l'imprenditoria femminile.
Art. 5.  Compiti del Comitato.
Art. 6.  Norma di rinvio.
Art. 7.  Programmi regionali.
Art. 8.  Controlli.
Art. 9.  Disposizioni Finali.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Urgenza.


§ 2.12.42 - L.R. 28 dicembre 2000, n. 26.

Norme a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazione della Legge 25 febbraio 1992, n. 215.

(B.U. 29 dicembre 2000, n. 40).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge è diretta a promuovere e sostenere l'imprenditoria femminile in Sardegna in applicazione dei principi e delle misure di intervento previsti dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile), e successive modifiche e integrazioni, del relativo regolamento di attuazione, nonché delle direttive comunitarie in materia di pari opportunità per uomini e donne.

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. Possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, aventi sede e operanti in Sardegna.

 

     Art. 3. Fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile.

     1. Ad integrazione delle risorse statali di cui all'articolo 3 della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, è istituito il Fondo regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile con apposito capitolo nello stato di previsione della spesa dell'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

     2. La dotazione finanziaria del Fondo regionale è stabilita per il primo anno di applicazione della presente legge in misura pari a lire 1.250.000.000; negli anni successivi la dotazione minima di tale Fondo è calcolata dividendo il venti per cento delle risorse statali stanziate nell'anno precedente per la stessa Regione per l'indice regionale di disoccupazione femminile risultante dall'ultima rilevazione ufficiale disponibile.

     3. Le risorse finanziarie regionali sono integrate di anno in anno con le risorse finanziarie nazionali stanziate a favore della Regione Sardegna con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

     Art. 4. Comitato regionale per l'imprenditoria femminile.

     1. Presso l'Assessorato regionale del lavoro è istituito il Comitato regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, presieduto dall'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e composto dall'Assessore dell'industria, dall'Assessore del turismo, artigianato e commercio, dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dall'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e dal Presidente della Commissione pari opportunità o da loro delegati.

     2. Il Comitato elegge al suo interno un vicepresidente; per l'adempimento delle proprie funzioni si avvale del personale e delle strutture messe a disposizione dagli Assessorati di cui al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 5. Compiti del Comitato.

     1. Il Comitato, nel rispetto dei principi e dei limiti previsti dalla Legge n. 215 del 1992, e dal relativo regolamento di attuazione, sentiti i rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della cooperazione, della piccola industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, individua i criteri regionali di priorità per la concessione delle agevolazioni volti ad adeguare gli interventi alle esigenze regionali di programmazione e di sviluppo, segnalando particolari aree del proprio territorio e specifiche attività economiche considerate prioritarie per lo sviluppo, stabilendo per ciascuna di esse il relativo punteggio numerico, compreso tra 0 e 10, da attribuire alle iniziative interessate.

     2. I criteri di priorità sono proposti, con cadenza annuale, alla Giunta regionale, che li emana con apposite direttive, previo parere della competente Commissione consiliare, entro e non oltre trenta giorni dalla loro trasmissione.

     3. In fase di prima applicazione, i criteri di cui al comma 1 sono adottati entro venti giorni dal suo insediamento.

     4. Per le finalità di cui al presente articolo il Comitato può avvalersi di consulenti, individuati tra persone aventi specifiche competenze professionali ed esperienze in materia di imprenditorialità femminile.

 

     Art. 6. Norma di rinvio.

     1. Le modalità di presentazione delle domande, la formazione delle graduatorie regionali, le iniziative e le spese ammissibili, la misura delle agevolazioni e le relative modalità di erogazione sono determinate ai sensi della legge n. 215 del 1992 e del relativo regolamento di attuazione.

Capo II

Programmazione regionale

 

     Art. 7. Programmi regionali.

     1. Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di attuazione della Legge n. 215 del 1992, la Regione, in coerenza con i propri obiettivi e strumenti di programmazione regionale, predispone un programma per la promozione e il coordinamento delle iniziative previste dagli articoli 2, comma 1, lettera b), e 12, della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, diretto a:

     a) attuare iniziative di informazione e di supporto per la diffusione della cultura d'impresa tra le donne;

     b) sviluppare servizi di assistenza e consulenza tecnica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminile;

     c) promuovere la formazione imprenditoriale delle donne.

     2. Per la realizzazione di tale programma, la Regione può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e/o privati che abbiano carattere di affidabilità e consolidata esperienza in materia. Tali soggetti devono avere sede operativa nella regione e sono selezionati tramite le procedure di gara previste nel decreto legislativo n. 157 del 1995.

     3. In fase di prima applicazione, la Regione per l'assistenza normativa e per il supporto tecnico necessario per l'avvio delle procedure e l'installazione e gestione dei sistemi informatici, può avvalersi, previa stipula di apposita convenzione senza oneri a carico della Regione sarda, della collaborazione dell'Istituto per la Promozione Industriale - IPI - già accreditato e utilizzato per queste funzioni dal Ministero dell'industria e commercio, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 7 aprile 1995, n. 104.

     4. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo è istituito apposito capitolo di bilancio presso l'Assessorato del lavoro per l'integrazione delle risorse di cui all'articolo 12 della Legge n. 215 del 1992 e dell'articolo 21, comma 2, del regolamento di attuazione.

 

     Art. 8. Controlli.

     1. La Regione può disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti che hanno richiesto le agevolazioni, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle medesime.

 

     Art. 9. Disposizioni Finali.

     1. Per tutto ciò che non è espressamente menzionato nella presente legge, si rimanda direttamente alle disposizioni contenute nel testo della Legge n. 215 del 1992, e successive modifiche e integrazioni, e del relativo regolamento di attuazione.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono determinate in lire 15.546.000.000 per l'anno 2000.

     2. Agli stessi oneri si fa fronte:

     - quanto a lire 1.250.000.000 con gli stanziamenti dei fondi regionali disposti dall'art. 33 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (cap. 10207);

     - quanto a lire 14.296.000.000 con la variazione di bilancio di cui al comma 3.

     3. Nel bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     4. Alla determinazione delle spese per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria.

 

     Art. 11. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.