§ 2.11.3 - L.R. 27 febbraio 1957, n. 5.
Abrogazione della L.R. 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.11 cooperazione
Data:27/02/1957
Numero:5


Sommario
Art. 1.      La legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, è abrogata.
Art. 2.      E' costituito un fondo per favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna.
Art. 3.      Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme all'uopo stanziate a carico del bilancio della Regione nella rubrica dell'Assessorato competente in materia di cooperazione
Art. 4.      Sul fondo, istituito con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative, consorzi di cooperative od organizzazioni cooperativistiche legalmente [...]
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      Sono a carico del fondo di cui all'art. 2, le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge e quelle connesse al conseguimento della finalità in essa prevista.
Art. 9.      Per l'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenze ed ai residui del cap. 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale [...]


§ 2.11.3 - L.R. 27 febbraio 1957, n. 5.

Abrogazione della L.R. 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attività cooperativistica.

 

Art. 1.

     La legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, è abrogata.

 

     Art. 2.

     E' costituito un fondo per favorire lo sviluppo ed il potenziamento dell'attività cooperativistica in Sardegna.

 

     Art. 3.

     Il fondo di cui al precedente articolo è costituito dalle somme all'uopo stanziate a carico del bilancio della Regione nella rubrica dell'Assessorato competente in materia di cooperazione [1].

     Al fondo vengono accreditate le eventuali contribuzioni, erogazioni e sovvenzioni di qualsiasi genere effettuate da enti, associazioni o privati cittadini, sulle entrate della Regione ed in favore della attività cooperativistica.

 

     Art. 4.

     Sul fondo, istituito con la presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a cooperative, consorzi di cooperative od organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute, contributi o sovvenzioni per:

     1) l'assistenza tecnica, legale, amministrativa e commerciale alle cooperative anche per la revisione ordinaria e per l'attività organizzativa e consortile;

     2) il potenziamento economico delle cooperative riconosciute utili nel campo economico sociale ai fini del maggior impiego della mano d'opera e del conseguente incremento della produzione e del consumo, e per studi e indagini statistiche sulle cooperative esistenti e funzionanti;

     3) incoraggiare o promuovere il sorgere di nuove cooperative nelle località ove se ne ravvisi l'utilità in rapporto alle possibilità di sviluppo economico ed alla valorizzazione della mano d'opera locale, e per lo sviluppo di un organizzato programma di propaganda;

     4) promuovere od organizzare convegni e congressi interessanti la cooperazione, ed agevolare la partecipazione di rappresentanze di cooperative sarde ed analoghe manifestazioni che si svolgono nel territorio della Repubblica od all'estero;

     5) l'istituzione di corsi tendenti a formare i quadri del personale direttivo delle società cooperative e la concessione di borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento in Italia od all'estero.

 

     Art. 5. [2]

     1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'articolo 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da:

a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede;

b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative è attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese.

 

     Art. 6. [3]

     La Commissione di cui al precedente articolo, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione.

 

     Art. 7. [4]

     I contributi e le sovvenzioni sono accordati sulla base dei piani di spesa o di finanziamento.

     Il controllo sull'impiego delle somme concesse a norma della presente legge spetta all'Assessore regionale competente in materia di cooperazione.

     In caso di accertata irregolarità nell'impiego di dette somme o nell'adempimento degli obblighi assunti, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, adotta i provvedimenti cautelari per il ricupero e dispone, con proprio decreto, la revoca della sovvenzione o contributo.

 

     Art. 8.

     Sono a carico del fondo di cui all'art. 2, le spese derivanti dall'esecuzione della presente legge e quelle connesse al conseguimento della finalità in essa prevista.

 

     Art. 9.

     Per l'attuazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di cui alle competenze ed ai residui del cap. 181 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'esercizio 1957, e dei corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17.

[2] Articolo modificato dall'art. 2 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[3] Articolo così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17.

[4] Articolo così modificato dall'art. 4 della L.R. 6 agosto 1970, n. 17.