§ 1.8.13 - L.R. 3 novembre 2000, n. 19.
Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.8 comitati, commissioni, consulte
Data:03/11/2000
Numero:19


Sommario
Art. 1.  Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.
Art. 2.  Durata e rinnovo.
Art. 3.  Funzioni del CREL.
Art. 4.  Funzionamento.
Art. 5.  Compensi.
Art. 6.  Norma finanziaria.


§ 1.8.13 - L.R. 3 novembre 2000, n. 19. [1]

Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

(B.U. 17 novembre 2000, n. 35).

 

     Art. 1. Consiglio regionale dell'economia e del lavoro.

     1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro, di seguito denominato CREL dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, con il compito di concorrere alla programmazione regionale ed agli indirizzi di sviluppo economico-sociale e culturale, attraverso la formulazione di pareri e di proposte anche ai fini della predisposizione di iniziative legislative e di atti concernenti materie economiche, sociali e finanziarie. Per il funzionamento il CREL dispone di personale fornito dall’Amministrazione regionale [2].

     2. Il CREL è composto:

     a) da tre esperti designati dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

     b) da dieci rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative aventi configurazione associativa confederale;

     c) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli industriali;

     d) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;

     e) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;

     f) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria dei commercianti;

     g) da due rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative della cooperazione;

     h) da due rappresentanti designati dal Forum del terzo settore;

     i) da una rappresentante della Commissione per le pari opportunità;

     i bis) dal consigliere o dalla consigliera regionale di parità [3].

     3. I componenti del CREL sono nominati con decreto del Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di designazione degli stessi da parte delle rispettive organizzazioni e dei rispettivi organismi, che deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decorsi i quali il CREL può essere costituito quando sia stato raggiunto un numero di membri pari alla metà più uno di quelli previsti dal presente articolo.

 

     Art. 2. Durata e rinnovo.

     1. Il CREL dura in carica fino al rinnovo del Consiglio regionale e si suoi componenti devono essere nuovamente designati entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. Il CREL prosegue la propria attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento dei nuovi componenti [4].

 

     Art. 3. Funzioni del CREL.

     1. Il CREL esprime pareri sulle questi attinenti alla programmazione e allo sviluppo economico, sociale e culturale ad esso sottoposte e formula, sulle medesime materie, proposte di propria iniziativa.

     2. Il CREL in particolare:

     a) esprime parere sui documenti della programmazione regionale;

     b) esamina la relazione annuale sulle mode e sui tempi di attuazione degli atti di programmazione e formula su di essa le proprie osservazioni;

     c) analizza gli stati di attuazione dei programmi annuali al fine di fornire eventuali suggerimenti;

     d) elabora, in appositi rapporti alla Giunta regionale, proposte in ordine ai tempi e agli indirizzi dello sviluppo economico-sociale della regione;

     e) formula, su richiesta della Giunta regionale, osservazioni sulle iniziative legislative e altri atti di contenuto generale concernente materie economiche, finanziarie e sociali.

     3. I pareri e le osservazioni richiesti al CREL devono essere espressi entro quindici giorni dalla ricezione dei relativi atti.

 

     Art. 4. Funzionamento.

     1. La prima seduta del CREL è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale; in tale seduta lo stesso CREL elegge suoi componenti, il Presidente ed un Vice-Presidente.

     2. Il CREL è convocato dal suo Presidente anche su richiesta di un terzo dei componenti o del Presidente della Giunta regionale.

     3. Al fine di consentire la partecipazione della Giunta regionale alle sedute del CREL, la relativa convocazione è preventivamente comunicata al Presidente della Giunta, all'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e agli Assessori competenti per le materie da trattare.

     4. Su proposta del suo Presidente, il CREL adotta il proprio regolamento che disciplina l'organizzazione interna, nonché la forma e la pubblicità degli atti e delle adunanze. Il regolamento può disciplinare la decadenza dei singoli componenti in caso di ripetute assenze ingiustificate [5].

     5. L'Amministrazione regionale assicura le funzioni di segreteria con personale del ruolo unico regionale e provvede a dotare il CREL delle strutture necessarie a garantire il funzionamento del medesimo.

 

     Art. 5. Compensi. [6]

     [1. Ai componenti del CREL spettano, per un numero massimo di cinquanta sedute annue, i compensi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 e successive modificazioni e integrazioni; la misura della medaglia giornaliera è quella prevista dallo stesso articolo 1, comma 3, lettera a) della medesima legge regionale, così come modificata dall'articolo 5 della legge regionale 1 giugno 1999, n. 22.]

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 500.000.000 annue.

     2. Nel bilancio della regione per gli anni 2000-2002 sono apportate le seguenti variazioni: (Omissis).

     3. Le spese previste per l'attuazione della presente legge fanno carico al capitolo 02105 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2014, n. 31.

[2] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 5 marzo 2008, n. 3.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2012, n. 23.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 novembre 2012, n. 23.

[6] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 maggio 2004, n. 6.