§ 3.1.127 - L.R. 24 marzo 1997, n. 10.
Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:24/03/1997
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Funzioni della Regione.
Art. 3.  Piano sanitario regionale.
Art. 4.  Strumenti della programmazione aziendale.
Art. 5.  Piano generale e programma sanitario annuale.
Art. 6.  Modalità di approvazione dei documenti di programmazione.
Art. 7.  Bilancio pluriennale di previsione.
Art. 8.  Budget di esercizio.
Art. 9.  Budget generale.
Art. 10.  Budget dei centri di responsabilità.
Art. 11.  Responsabilità di budget.
Art. 12.  Approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del budget di esercizio.
Art. 13.  Revisione del budget.
Art. 14.  Bilancio di esercizio.
Art. 15.  Stato patrimoniale e conto economico.
Art. 16.  Nota integrativa.
Art. 17.  Principi di redazione del bilancio di esercizio.
Art. 18.  Criteri di valutazione.
Art. 19.  Interesse di computo e beni acquisiti a titolo gratuito.
Art. 20.  (Criteri di ammortamento)
Art. 21.  Relazione sulla gestione.
Art. 22.  Risultato di esercizio.
Art. 23.  Contabilità economico-patrimoniale.
Art. 24.  Scritture contabili e libri obbligatori.
Art. 25.  Piano dei conti.
Art. 26.  Contabilità analitica.
Art. 27.  Servizio di tesoreria.
Art. 28.  Struttura organizzativa del controllo di gestione.
Art. 29.  Struttura tecnico contabile del controllo di gestione.
Art. 30.  Processo di controllo di gestione.
Art. 31.  Regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende.
Art. 32.  Schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità.
Art. 33.  Norme sulla pubblicità degli atti.
Art. 34.  Classificazione dei beni.
Art. 35.  Destinazione d'uso dei beni disponibili.
Art. 36.  Assegnazioni in uso a terzi.
Art. 37.  Cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile.
Art. 38.  Inventario generale del patrimonio.
Art. 39.  Legittimazione a contrarre.
Art. 40.  Norme applicabili.
Art. 41.  Contenuto e limiti dei contratti.
Art. 42.  Forme di contrattazione.
Art. 43.  Capitolati generali e speciali.
Art. 44.  Contabilità di magazzino.
Art. 45.  Criteri per l'acquisizione di beni e servizi.
Art. 46.  Acquisti in economia.
Art. 47.  Modifiche all'articolo 57 della L.R. n. 5 del 1995, in materia di competenze del collegio dei revisori.
Art. 48.  Integrazioni alla L.R. n. 5 del 1995, in materia di cause di revoca del direttore generale.
Art. 49.  Competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie.
Art. 50.  Regime transitorio.
Art. 51.  Adempimenti iniziali del direttore generale.
Art. 52.  Valutazione degli elementi del patrimonio iniziale.
Art. 53.  Altri adempimenti delle aziende.
Art. 54.  Abrogazioni.
Art. 55.  Urgenza.


§ 3.1.127 - L.R. 24 marzo 1997, n. 10.

Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.

(B.U. 27 marzo 1997, n. 10).

 

TITOLO I

NORME GENERALI E SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE AZIENDE SANITARIE

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Oggetto. [1]

     [1. La presente legge, in armonia con i principi stabiliti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, disciplina la programmazione, la gestione economico-finanziaria e la contabilità delle aziende sanitarie istituite ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.]

 

     Art. 2. Funzioni della Regione. [2]

     [1. La Regione esercita nella materia disciplinata dalla presente legge le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo mediante:

     a) la programmazione sanitaria regionale di cui agli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995;

     b) il controllo sugli atti delle aziende sanitarie di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995;

     c) il controllo di gestione di cui all'articolo 58, comma 2, della legge regionale n. 5 del 1995;

     d) il controllo sulla qualità delle prestazioni di cui all'articolo 58, commi 2, 3 e 4, della legge regionale n. 5 del 1995.]

 

Capo II

Programmazione delle aziende sanitarie

 

     Art. 3. Piano sanitario regionale. [3]

     [1. Ai sensi degli articoli 39, 40 e 41 della legge regionale n. 5 del 1995, la Regione, con il piano sanitario regionale:

     a) determina gli obiettivi di breve e medio periodo e le risorse generali del sistema sanitario regionale;

     b) assegna alle aziende-USL e alle aziende ospedaliere obiettivi e risorse di breve e medio periodo.

     2. Ai fini della presente legge gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale sono determinati in termini di prestazioni da erogare secondo livelli di qualità e di efficienza, misurati in base ad un sistema di indicatori, nel rispetto degli atti statali di indirizzo e coordinamento.

     3. Il sistema di indicatori di cui al comma 2 è definito con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, sulla base dei seguenti principi:

     a) equilibrio tra costi e ricavi;

     b) efficiente utilizzo delle risorse;

     c) equilibrio tra i flussi finanziari aziendali;

     d) livello qualitativo delle prestazioni sanitarie;

     e) tutela dei livelli minimi di servizi sanitari da tenere obbligatoriamente in attività.]

 

     Art. 4. Strumenti della programmazione aziendale. [4]

     [1. Ai sensi degli articoli 39 e seguenti della legge regionale n. 5 del 1995, le aziende sanitarie attuano le scelte di programmazione in conformità con il piano sanitario regionale.

     2. In armonia con l'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive integrazioni e modificazioni, sono strumenti della programmazione aziendale il piano generale ed il programma sanitario annuale di cui agli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 5 del 1995.

     3. I documenti di programmazione aziendale ed i documenti di gestione economico-finanziaria di cui ai successivi articoli 7, 8 e 14 sono tra loro interrelati così da costituire un sistema organico.]

 

     Art. 5. Piano generale e programma sanitario annuale. [5]

     [1. Il piano generale indica gli obiettivi di breve e medio periodo dell'azienda, così come assegnati dalla Regione, nonché gli indirizzi di gestione ad essi correlati.

     2. All'interno del piano generale sono inoltre evidenziate, in termini descrittivi:

     a) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, i servizi socio assistenziali ed i relativi modi di finanziamento;

     b) il programma pluriennale degli investimenti concernenti i nuovi servizi da attivare ed il potenziamento dei servizi già operanti;

     c) l'eventuale ridimensionamento e ristrutturazione di servizi;

     d) le risorse finanziarie per la realizzazione degli obiettivi del piano;

     e) le risorse umane;

     f) le linee di gestione generale articolate per programmi e progetti;

     g) le esigenze di adeguamento del piano sanitario regionale, da sviluppare nel programma sanitario annuale quali proposte di modifica ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 44, comma 2, della legge regionale n. 5 del 1995.

     3. Il piano generale ha durata triennale ed è aggiornato annualmente.

     4. Il periodo di vigenza del piano generale coincide con il periodo di vigenza del piano sanitario regionale.

     5. Il programma sanitario annuale, così come definito dagli articoli 43 e 44 della legge regionale n. 5 del 1995, rappresenta lo sviluppo annuale del piano generale.]

 

     Art. 6. Modalità di approvazione dei documenti di programmazione. [6]

     [1. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende-USL sono approvati secondo le disposizioni degli articoli 4, comma 4, e 43 della legge regionale n. 5 del 1995.

     2. Il piano generale ed il programma sanitario delle aziende ospedaliere sono approvati secondo le disposizioni dell'articolo 44 della medesima legge.]

 

TITOLO II

NORME SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

 

Capo I

Bilancio pluriennale di previsione e budget di esercizio

 

     Art. 7. Bilancio pluriennale di previsione. [7]

     [1. Il bilancio pluriennale di previsione rappresenta la traduzione in termini economici, patrimoniali e finanziari del piano generale ed evidenzia, in particolare, gli investimenti da realizzare e la loro copertura finanziaria.

     2. Il bilancio pluriennale ha durata pari a quella del piano generale ed è aggiornato annualmente.

     3. Nel bilancio pluriennale di previsione, formulato secondo lo schema adottato dalla Regione ai sensi del successivo articolo 32, viene data separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza da assicurare, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento.

     4. Il primo anno del predetto bilancio è costituito dal budget d'esercizio. I valori relativi agli anni successivi sono definiti coerentemente con quanto previsto dal piano generale ed in particolare con gli investimenti programmati.]

 

     Art. 8. Budget di esercizio. [8]

     [1. Il budget di esercizio è redatto in coerenza con gli atti di programmazione dell'azienda. Esso si compone di previsioni generali d'azienda - articolate per centri di responsabilità - e di previsione analitiche sugli specifici risultati da conseguire.

     2. Il budget si articola nel budget generale e nei budget dei centri di responsabilità.

     3. Il budget ha durata annuale ed è riferito all'esercizio successivo a quello della sua approvazione.

     4. Il budget è soggetto con cadenza trimestrale alle verifiche di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge. Le verifiche sono effettuate entro la fine del mese successivo alla data di scadenza del trimestre.

     5. Il budget è redatto sulla base dello schema di cui al successivo articolo 32.

     6. I valori di budget sono definiti in termini omogenei, ai fini della comparabilità con la rilevazione consuntiva.]

 

          Art. 9. Budget generale. [9]

     [1. Il budget generale riguarda l'attività dell'intera dell'azienda e si articola in:

     a) budget patrimoniale, che indica in analisi le attività e le passività aziendali;

     b) budget finanziario, che indica i flussi di entrata e di spesa, le fonti di finanziamento e gli impieghi di capitale;

     c) budget economico, che indica in analisi le attività, i costi e i ricavi garantendo l'evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi.]

 

     Art. 10. Budget dei centri di responsabilità. [10]

     [1. I budget dei centri di responsabilità sono formulati con riferimento alle articolazioni organizzative dell'azienda inserite nel piano dei centri di responsabilità ai sensi del successivo articolo 28.

     2. Il budget di ogni centro di responsabilità è articolato e strutturato in modo da consentire la rappresentazione degli aspetti economici, finanziari e patrimoniali, nonché l'attribuzione della responsabilità di gestione e di risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle attività da svolgere e delle risorse assegnate.]

 

     Art. 11. Responsabilità di budget. [11]

     [1. Il processo di formazione del budget, anche per quanto attiene alla fase del controllo di gestione, di cui agli articoli 28 e seguenti, è attribuito alla responsabilità del direttore generale, il quale utilizza a tal fine il nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1995.]

 

     Art. 12. Approvazione del bilancio pluriennale di previsione e del budget di esercizio. [12]

     [1. Il bilancio pluriennale di previsione ed il budget di esercizio sono approvati dal direttore generale entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello cui i documenti stessi si riferiscono.

     2. Sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio dell'azienda-USL la conferenza dell'azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 5 del 1995.

     3. Sul bilancio pluriennale e sul budget di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge regionale n. 5 del 1995.

     4. Il bilancio pluriennale ed il budget di esercizio sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995.

     5. Qualora i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 43, comma 7, e 44, comma 3, della legge regionale n. 5 del 1995, comportino la necessità di adeguamenti del bilancio pluriennale e del budget di esercizio dell'azienda, la Giunta ne dà comunicazione al direttore generale contestualmente con il provvedimento di approvazione del programma sanitario. Il direttore generale provvede con propria deliberazione nei quindici giorni successivi.]

 

     Art. 13. Revisione del budget. [13]

     [1. Il direttore generale procede alla revisione del budget:

     a) quando i ricavi rilevati a consuntivo risultino diversi rispetto alle previsioni del budget;

     b) quando altre quantità di budget evidenzino valori consuntivi tali da poter compromettere gli equilibri di bilancio.

     2. Il budget è soggetto a revisione con le modalità previste dal precedente articolo 12 per la sua approvazione.]

 

Capo II

Norme sul bilancio di esercizio

 

     Art. 14. Bilancio di esercizio.

     1. Ai sensi dell'articolo 2423 del Codice civile, il bilancio consuntivo delle aziende sanitarie - di seguito denominato bilancio di esercizio - rappresenta con chiarezza, in modo veritiero e corretto, il risultato economico e la situazione patrimoniale e finanziaria al termine del periodo di riferimento. [Dà, inoltre, separata indicazione delle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli uniformi di assistenza, dei servizi socio-assistenziali e dei relativi modi di finanziamento [14]].

     2. Il bilancio di esercizio è articolato in:

     a) stato patrimoniale;

     b) conto economico;

     c) nota integrativa;

     c bis) rendiconto finanziario [15].

     3. L'esercizio delle aziende coincide con l'anno solare.

     4. Il bilancio di esercizio è redatto sulla base degli schemi di cui all'allegato 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) [16].

     5. Il bilancio di esercizio, corredato dalla relazione sulla gestione, è approvato dal direttore generale entro il 30 aprile successivo alla data di chiusura dell'esercizio [17].

     [6. Sul bilancio di esercizio dell'azienda-USL la conferenza dell'azienda si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale n. 5 del 1995.] [18]

     [7. Sul bilancio di esercizio dell'azienda ospedaliera il consiglio dei sanitari si esprime nei termini e con le modalità previste dall'articolo 10, commi 7 e 8, della legge regionale n. 5 del 1995.] [19]

     [8. Il bilancio di esercizio è soggetto al controllo di cui all'articolo 54 della legge regionale n. 5 del 1995.] [20]

 

     Art. 15. Stato patrimoniale e conto economico.

     1. In armonia con gli articoli 2423 ter, 2424, 2424 bis del Codice civile, lo stato patrimoniale rappresenta la struttura del capitale di funzionamento alla data di chiusura dell'esercizio, con l'indicazione delle attività, delle passività e del patrimonio netto. Lo stato patrimoniale rappresenta, inoltre, i rischi, gli impegni, i beni di terzi e i beni presso terzi.

     2. Nell'ambito delle attività si opera la distinzione tra attivo circolante (disponibilità liquide, crediti d'esercizio e scorte) e immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie.

     3. Nel passivo si evidenziano separatamente le passività correnti, l'indebitamento a medio e lungo termine ed i fondi di accantonamento per oneri futuri, nonché il fondo di dotazione patrimoniale, le riserve ed il risultato di periodo.

     4. In armonia con gli articoli 2423 ter e 2425 del Codice civile, il conto economico mostra il reddito d'esercizio, evidenziando i componenti positivi e negativi che hanno concorso alla sua formazione; distingue tra la gestione socio-sanitaria, quella finanziaria, i componenti straordinari e le imposte.

     5. Ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico è raffrontata con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

 

     Art. 16. Nota integrativa.

     1. In armonia con l'articolo 2427 del Codice Civile, la nota integrativa indica i criteri adottati per la redazione del bilancio d'esercizio, le eventuali modificazioni e le relative cause.

     2. Ove ricorrano le modificazioni di cui al comma 1, la nota integrativa deve indicarne l'influenza sul risultato economico e sulla situazione patrimoniale e finanziaria. Su tali modificazioni si esprime il collegio dei revisori [21].

     3. Se i dati e le informazioni contenute nel bilancio d'esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono la rappresentazione veritiera e corretta, le informazioni complementari necessarie allo scopo devono essere fornite nella nota integrativa.

 

     Art. 17. Principi di redazione del bilancio di esercizio.

     1. I principi di redazione del bilancio d'esercizio si uniformano a quelli sanciti dall'allegato 1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, e dall'articolo 2423 bis del Codice civile, in quanto compatibili [22].

     2. [Il principio enunciato alla lettera f) del comma 1 può subire deroghe solo in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Nella relazione al bilancio il collegio dei revisori esprime un parere motivato in riferimento alle variazioni dei criteri di valutazione] [23].

 

     Art. 18. Criteri di valutazione.

     1. Alla valutazione delle poste di bilancio si applicano le disposizioni di cui al Libro V, Titolo V, Capo V del Codice civile, in materia di bilancio delle società per azioni, in quanto compatibili con il decreto legislativo n. 118 del 2011 [24].

     2. [In relazione alla specificità dell'attività sanitaria lo schema del bilancio di esercizio di cui al successivo articolo 32 può prevedere criteri analitici di valutazione] [25].

     3. [Le deroghe alle disposizioni richiamate sono ammesse nei limiti previsti dall'articolo 2423, comma quarto, del codice civile] [26].

 

     Art. 19. Interesse di computo e beni acquisiti a titolo gratuito. [27]

     1. Tra i costi d'esercizio è ricompreso il costo figurativo del capitale proprio dell'azienda calcolato al tasso ufficiale di sconto medio di periodo applicato al valore del capitale netto aziendale all'inizio del periodo stesso ed agli apporti successivi.

     2. I beni mobili ed immobili acquistati a titolo di donazione, eredità, legato sono iscritti in contabilità al valore corrente di mercato ed ammortizzati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 20, se costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali.

     3. Il valore corrente di mercato è costituito dal prezzo di acquisto se il bene è stato oggetto di compravendita negli ultimi dodici mesi ovvero è determinato in base a perizia.

     4. I valori di cui ai commi 1 e 2 sono iscritti, in contropartita, in apposita riserva, costituente quota ideale del capitale netto e destinata al finanziamento dell'attività aziendale.

 

     Art. 20. (Criteri di ammortamento) [28]

     1. I criteri di ammortamento applicabili dalle aziende sanitarie regionali sono quelli previsti dall'allegato 3 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

 

     Art. 21. Relazione sulla gestione.

     1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione del direttore generale sulla situazione dell'azienda redatta secondo lo schema previsto nel decreto legislativo n. 118 del 2011 [29].

     2. [Nel caso in cui si realizzino le plusvalenze di cui alla precedente lettera h), la relazione sulla gestione ne prevede l'utilizzo sia per reinvestimenti patrimoniali che maggiorino la capacità produttiva sia per ristrutturazioni o potenziamenti di strutture sanitarie, in conformità al piano sanitario regionale] [30].

 

     Art. 22. Risultato di esercizio.

     1. Per la destinazione del risultato d'esercizio positivo degli enti del servizio sanitario regionale si applica quanto disposto dal decreto legislativo n. 118 del 2011. In merito alle soluzioni di cui al secondo periodo dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 118 del 2011, si esprime la Giunta regionale [31].

     2. [Nel caso di perdita di esercizio la relazione sulla gestione illustra le cause che l'hanno determinata ed indica le modalità di copertura ed i provvedimenti proposti per il riequilibrio della situazione aziendale] [32].

     3. [Sulle modalità di copertura riportate nella relazione deve esprimersi il collegio dei revisori] [33].

     [4. Qualora la perdita di bilancio sia superiore al 5% - ovvero, nei primi due esercizi, al 10% - dei costi d'esercizio previsti dal budget, si applicano gli articoli 7, comma 5, e 52 della legge regionale n. 5 del 1995.] [34]

     [5. Il calcolo di cui al comma 4 è effettuato al netto dell'interesse di computo di cui all'articolo 19 della presente legge.] [35]

 

Capo III

Sistema contabile

 

     Art. 23. Contabilità economico-patrimoniale.

     1. Le aziende adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d'esercizio e il capitale di funzionamento.

     2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori relativi ai costi e ricavi, ai movimenti finanziari ed al capitale.

     3. La contabilità economico-patrimoniale è integrata dalle rilevazioni relative ai sistemi dei rischi, degli impegni, dei beni di terzi e dei beni presso terzi.

     4. [La contabilità economico-patrimoniale è inoltre utilizzata per la rilevazione dei flussi finanziari connessi con la redazione dei prospetti periodici previsti dall'articolo 30, comma 5, della Legge 5 agosto 1978, n. 468] [36].

 

     Art. 24. Scritture contabili e libri obbligatori.

     1. Ogni azienda sanitaria deve tenere i seguenti libri obbligatori, fatte salve le altre scritture contabili previste da leggi e regolamenti:

     a) libro giornale;

     b) libro mastro;

     c) libro degli inventari;

     d) libro dei cespiti ammortizzabili;

     e) libro delle deliberazioni del direttore generale;

     f) libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

     2. Per i criteri e le modalità di redazione, tenuta e conservazione dei libri obbligatori e delle scritture contabili si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2214 e seguenti e 2421 e seguenti del Codice civile.

 

     Art. 25. Piano dei conti.

     1. I componenti reddituali e patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto raggruppa elementi omogenei in modo tale da rendere significativa ciascuna classe di valori.

     2. Il piano dei conti degli enti del servizio sanitario regionale è redatto conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 [37].

 

     Art. 26. Contabilità analitica.

     1. Le aziende adottano la contabilità analitica per l'analisi dei costi, ricavi e risultati lordi consuntivi attribuiti alle diverse unità organizzative nelle quali si articola l'azienda ed ai prodotti.

     2. La contabilità analitica deve essere articolata secondo modalità omogenee rispetto al budget d'esercizio, così da consentire la piena comparabilità dei dati preventivi e consuntivi.

     3. [Le aziende formulano il piano dei conti di contabilità analitica in conformità con lo schema di cui all'articolo 32 della presente legge] [38].

 

     Art. 27. Servizio di tesoreria.

     1. Il servizio di tesoreria dell'azienda è affidato in convenzione, con deliberazione del direttore generale, ad una o più banche secondo le procedure previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.

     2 I criteri selettivi, le modalità di gestione del servizio e la durata della convenzione sono disciplinati con apposito capitolato, approvato dal direttore generale, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.

 

Capo IV

Controllo di gestione

 

     Art. 28. Struttura organizzativa del controllo di gestione. [39]

     [1. I distretti, i dipartimenti, i presidi ospedalieri e comunque le unità organizzative in cui si articolano le aziende-USL e le aziende ospedaliere in base alle disposizioni della legge regionale n. 5 del 1995 e del regolamento interno dell'azienda sono costituiti in centri di responsabilità.

     2. Ogni centro di responsabilità è caratterizzato da:

     a) omogeneità delle attività svolte;

     b) significatività delle risorse impiegate;

     c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.

     3. Ad ogni centro di responsabilità sono attribuite, mediante la metodologia di budget, determinate risorse per lo svolgimento delle specifiche attività volte al conseguimento degli obiettivi assegnati.

     4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano dei centri di responsabilità.

     5. Il piano dei centri di responsabilità è redatto sulla base dello schema-tipo di cui al successivo articolo 32.]

 

     Art. 29. Struttura tecnico contabile del controllo di gestione. [40]

     [1. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informatici e contabili che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni sui processi di gestione.

     2. La struttura tecnico contabile del controllo di gestione è composta dalla contabilità economico patrimoniale, dalla contabilità analitica, dal budget d'esercizio e da altre procedure di elaborazione dei dati.

     3. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione si fonda sulla rilevazione analitica, preventiva e consuntiva, dei dati.

     4. I dati preventivi e consuntivi sono posti sistematicamente a confronto, nei termini di cui al precedente articolo 8, comma 4, così da verificare:

     a) il grado di raggiungimento degli obiettivi aziendali;

     b) il grado di efficienza conseguito in termini di quantità dei fattori impiegati e di costi sostenuti rispetto a quelli programmati.]

 

     Art. 30. Processo di controllo di gestione. [41]

     [1. Il direttore generale è responsabile della realizzazione del processo di controllo di gestione e provvede:

     a) alla definizione del piano dei centri di responsabilità sulla base dello schema-tipo di cui al successivo articolo 32;

     b) all'individuazione del responsabile di ciascun centro, in coerenza con le determinazioni assunte in materia di nomine e di incarichi ai sensi degli articoli 11, 12, 13, 14, 18, 30, 34 e 36 della legge regionale n. 5 del 1995;

     c) alla definizione degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni;

     d) all'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di controllo delle diverse strutture;

     e) alla disciplina delle fasi del processo di controllo.

     2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale n. 5 del 1995:

     a) raccoglie i dati utilizzando la struttura tecnico contabile del controllo di gestione;

     b) elabora tali dati così da poter valutare gli scostamenti tra preventivi e consuntivi, l'efficienza nell'impiego delle risorse, la produttività dei fattori impiegati ed il grado di raggiungimento degli obiettivi;

     c) redige i rapporti trimestrali di gestione sui risultati delle analisi effettuate;

     d) redige un rapporto annuale nel quale effettua il confronto sistematico fra i valori di budget e i valori consuntivi, sia a livello generale d'azienda che per centri di responsabilità, progetti e prodotti.]

 

Capo V

Norme comuni

 

     Art. 31. Regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende. [42]

     [1. Al fine di assicurare l'omogeneità dei criteri di amministrazione e di gestione finanziaria e contabile delle aziende sanitarie, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, approva lo schema-tipo del regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende sanitarie.

     2. Lo schema-tipo del regolamento è redatto in conformità con le norme della presente legge e con le norme statali di indirizzo e coordinamento.]

 

     Art. 32. Schemi di redazione dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità. [43]

     [1. Per le medesime finalità di cui all'articolo 31, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale, approva gli schemi-tipo dei seguenti atti, nel rispetto delle norme della presente legge e delle norme statali di indirizzo e coordinamento:

     a) piano dei conti di contabilità generale;

     b) piano dei conti di contabilità analitica;

     c) piano generale, programma sanitario annuale;

     d) bilancio pluriennale di previsione, budget di esercizio;

     e) bilancio di esercizio;

     f) relazione sulla gestione, di cui all'art. 21 della presente legge;

     g) piano dei centri di responsabilità di cui all'articolo 28 della presente legge;

     h) rendiconto trimestrale, di cui all'articolo 5, comma 4, lett. h), del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni.]

 

     Art. 33. Norme sulla pubblicità degli atti. [44]

     [1. Lo stato patrimoniale ed il conto economico dell'azienda sanitaria, nonché il rendiconto trimestrale previsto dall'articolo 5, comma 4, lett. h) del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro 30 giorni dalla data di approvazione ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale n. 5 del 1995; sono, inoltre, affissi all'albo pretorio dei Comuni sedi di distretto.]

 

TITOLO III

IL PATRIMONIO

 

     Art. 34. Classificazione dei beni.

     1. I beni appartenenti alle aziende sono classificati in beni patrimoniali indisponibili e beni patrimoniali disponibili.

     2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle attività istituzionali delle aziende.

     3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2 rientrano nel patrimonio disponibile.

     4 Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva utilizzazione dei beni stessi.

 

     Art. 35. Destinazione d'uso dei beni disponibili.

     1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dal direttore generale.

     2. Gli stessi beni possono essere assegnati a terzi, a titolo oneroso o a titolo gratuito, con le modalità di cui all'articolo 42 della presente legge.

 

     Art. 36. Assegnazioni in uso a terzi.

     1. L'assegnazione dei beni appartenenti al patrimonio disponibile di cui al precedente articolo 35, quando avvenga a titolo gratuito, si svolge mediante contratto di comodato a soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, che perseguono finalità di interesse generale in materia di assistenza sanitaria, socio-sanitaria ed ospedaliera.

 

     Art. 37. Cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile.

     1. La cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e l'iscrizione nel patrimonio disponibile sono disposte con deliberazione del direttore generale, su autorizzazione dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale secondo le norme seguenti.

     2. La richiesta di autorizzazione alla cancellazione del bene dal patrimonio indisponibile deve contenere:

     a) l'indicazione del bene;

     b) il suo valore;

     c) l'attuale destinazione d'uso;

     d) i motivi della richiesta;

     e) il regime giuridico cui sarà assoggettato il bene a seguito della cancellazione.

     3. L'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale provvede con proprio decreto entro 60 giorni dalla trasmissione della richiesta di autorizzazione.

 

     Art. 38. Inventario generale del patrimonio.

     1 L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con riferimento all'avvio dell'attività delle aziende e successivamente ogni anno. L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle attività e delle passività che compongono il patrimonio delle aziende. Le attrezzature di piccolo importo possono essere indicate per categorie omogenee.

     2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo le disposizioni del Codice civile, salvo quanto previsto per l'inventario iniziale di cui al successivo articolo 52.

 

TITOLO IV

I CONTRATTI

 

     Art. 39. Legittimazione a contrarre.

     1. Ai contratti riguardanti lavori, forniture, acquisti, alienazioni, permute, locazioni, servizi ed agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni delle aziende sanitarie provvede il direttore generale.

 

     Art. 40. Norme applicabili.

     1. Ai lavori pubblici, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, si applicano le specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

     2. Alle pubbliche forniture, così come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

     3. Agli appalti pubblici di servizi, così come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

     4. Ai servizi sanitari e sociali, esclusi dall'applicazione delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

     5. Per quanto non previsto nella presente legge, le modalità inerenti la formazione e l'esecuzione dei contratti delle aziende sono disciplinate con il regolamento di cui all'articolo 31.

 

     Art. 41. Contenuto e limiti dei contratti.

     1. I contratti devono avere termini e durata certi.

     2. La durata è stabilita in relazione all'oggetto e alle condizioni di mercato, salvo quanto disposto dal comma 3.

     3. I contratti per le forniture di carattere ricorrente hanno, di regola, durata annuale, salvo l'opportunità di una maggiore durata che non potrà, comunque, essere superiore ai 5 anni.

     4. Non possono essere stipulati più contratti per il medesimo oggetto se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

     5. Le anticipazioni previste da norme comunitarie o nazionali devono essere coperte da idonee garanzie.

 

     Art. 42. Forme di contrattazione.

     1. I contratti dai quali derivi un costo per le aziende sono preceduti da pubblico incanto, licitazione privata, trattativa privata ed appalto concorso, secondo i limiti e le modalità previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.

     2. I contratti dai quali derivi un ricavo sono di norma preceduti da asta pubblica o da licitazione privata quando, in relazione alle caratteristiche del bene è individuabile un ristretto numero di soggetti interessati. Per l'alienazione di materiali di risulta o fuori uso si può procedere mediante trattativa privata.

     3. [Per l'alienazione di beni patrimoniali disponibili il cui importo stimato sia superiore ai 200.000 euro, il direttore generale provvede previa autorizzazione dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Per i beni immobili, se di importo inferiore, vi provvede direttamente, dandone comunicazione preventiva allo stesso Assessore della sanità] [45].

 

     Art. 43. Capitolati generali e speciali.

     1. Il direttore generale delibera i capitolati generali sulle condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti; delibera, altresì, i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.

 

     Art. 44. Contabilità di magazzino. [46]

     [1. Nell'ambito della contabilità analitica le aziende istituiscono una apposita contabilità di magazzino, mediante idonee rilevazioni che devono distintamente indicare, per categorie omogenee di beni, le quantità esistenti all'inizio dell'esercizio, i carichi e i discarichi e la giacenza al termine di ogni mese.

     2. La valutazione dei beni in carico è effettuata in base al prezzo di acquisto, quella dei beni in discarico in base al prezzo medio ponderato di acquisto.

     3. Presso ogni azienda è istituito un magazzino generale sotto la direzione del responsabile del servizio, di cui al comma 6, numero 3, dell'articolo 11 della legge regionale n. 5 del 1995.

     4. La contabilità del magazzino è unica e la responsabilità della gestione spetta al responsabile del magazzino anche nel caso di strutturazione in più magazzini decentrati.]

 

     Art. 45. Criteri per l'acquisizione di beni e servizi.

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale detta i criteri in materia di acquisizione di beni e servizi, mediante apposite direttive. In particolare prescrive:

     a) l'omogeneizzazione merceologica dei fabbisogni, delle procedure di acquisto e delle condizioni di fornitura;

     b) la standardizzazione dei beni e dei servizi acquistabili;

     c) la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati relativi all'acquisizione di beni e servizi in materia di prezzi e condizioni di fornitura.

 

     Art. 46. Acquisti in economia. [47]

     [1. Il regolamento dell'azienda di cui all'articolo 31 determina i criteri omogenei, le procedure interne ed i limiti per il ricorso all'acquisto di beni e servizi in economia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.]

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 47. Modifiche all'articolo 57 della L.R. n. 5 del 1995, in materia di competenze del collegio dei revisori. [48]

 

     Art. 48. Integrazioni alla L.R. n. 5 del 1995, in materia di cause di revoca del direttore generale. [49]

     [1. La mancata approvazione da parte del direttore generale dei documenti di programmazione e dei documenti di gestione economico- finanziaria previsti dalla presente legge è causa di revoca del direttore generale, ai sensi dell'articolo 5, comma 7 della legge regionale n. 5 del 1995, secondo le disposizioni di cui ai commi seguenti.

     2. Alla scadenza del termine previsto dalla legge per l'approvazione dell'atto l'Assessore dell'igiene, sanità e assistenza sociale diffida il direttore generale ad adempiere entro il termine di 10 giorni.

     3. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 2 senza che il direttore generale provveda, l'Assessore propone alla Giunta regionale la revoca ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale n. 5 del 1995.]

 

     Art. 49. Competenze del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende sanitarie. [50]

     [1. Sono fatte salve le norme della legge regionale n. 5 del 1995 in materia di competenza del direttore sanitario e del direttore amministrativo delle aziende-USL e delle aziende ospedaliere.]

 

     Art. 50. Regime transitorio. [51]

     [1. Il Titolo I della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998.

     2. Il Titolo II della presente legge si applica dal 1° gennaio 1998, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.

     3. Le norme in materia di contabilità analitica di cui all'articolo 26, e di controllo di gestione, di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano dal 1997. Contestualmente all'approvazione dello schema-tipo del regolamento di amministrazione e contabilità delle aziende e degli schemi dei documenti di programmazione, bilancio e contabilità delle aziende, la Giunta regionale emana direttive per il passaggio al nuovo sistema di gestione economico-finanziaria delle aziende.

     4. L'articolo 27, in materia di servizio di tesoreria, e i Titoli III, IV, V si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     5. Fino al 31 dicembre 1997 si applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 8 luglio 1981, n. 19. Oltre tale termine la normativa richiamata si applica limitatamente alla formulazione dei rendiconti annuali sino all'esercizio 1997.]

 

     Art. 51. Adempimenti iniziali del direttore generale. [52]

     [1 Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il direttore generale avvia le rilevazioni inventariali per la realizzazione dell'inventario generale del patrimonio dell'azienda.

     2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione dello schema-tipo di cui all'articolo 31 della presente legge il direttore generale adotta, con propria deliberazione, il regolamento di amministrazione e contabilità dell'azienda.

     3. Entro 60 giorni dalla data di approvazione degli schemi previsti dall'articolo 32 della presente legge, il direttore generale adotta un progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio e di gestione economico-finanziaria dell'azienda. Tale progetto deve contenere l'indicazione degli operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo.]

 

     Art. 52. Valutazione degli elementi del patrimonio iniziale.

     1. Gli elementi del patrimonio iniziale vengono valorizzati ai sensi degli articoli 2424 bis e 2426 del Codice civile ed in particolare delle disposizioni che seguono.

     2. Le immobilizzazioni immateriali devono essere rilevate con ricognizione straordinaria ed iscritte nel registro dei beni ammortizzabili con i criteri di valutazione di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 2426 del codice civile e rilevate nello stato patrimoniale distintamente per costo storico e quota ammortizzata.

     3. Le immobilizzazioni materiali trasferite dai Comuni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, sono rilevate in termini quantitativi sulla base del decreto di trasferimento e sono valorizzate con i seguenti metodi:

     a) i terreni ed i fabbricati sono valutati al valore catastale, rivalutato secondo le norme fiscali;

     b) i beni mobili e le attrezzature sono valutati al costo d'acquisto ridotto ai sensi dell'articolo 20.

     4. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisto del bene ed il 31 dicembre 1996 risulti maggiore od uguale al periodo completo di ammortamento il bene viene valorizzato per l'importo di una lira.

     5. Le rimanenze di magazzino sono valutate al costo di acquisto medio ponderato degli ultimi tre mesi.

     6. I crediti e i debiti sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno prodotto rapporti giuridici e sono iscritti rispettivamente al valore di presumibile realizzo e al valore residuo.

     7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa.

     8. I ratei ed i risconti sono rilevati dalle scritture contabili e dagli atti che hanno fatto o che faranno sorgere costi e ricavi di competenza di altri esercizi e determinati in conformità con le disposizioni dell'articolo 2424/bis, comma 5, del codice civile.

     9. Le immobilizzazioni in corso di esecuzione che non sono ancora entrate in funzione devono essere rilevate separatamente.

     10. I beni strumentali di valore inferiore ad un milione di lire sono iscritti tra le immobilizzazioni e completamente ammortizzati nell'esercizio di entrata in funzione.

 

     Art. 53. Altri adempimenti delle aziende. [53]

     [1. Le aziende sono tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della Legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera h), della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine

all'evidenziazione delle spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti pubblici e della relativa informatizzazione.]

 

     Art. 54. Abrogazioni. [54]

     [1. Fatto salvo quanto disposto nell'articolo 50, è abrogata la legge regionale 8 luglio 1981, n. 19.]

 

     Art. 55. Urgenza. [55]

     [1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.]

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[3] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[4] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[5] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[6] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[7] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[8] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[9] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[10] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[11] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[14] Periodo soppresso dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[16] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[17] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[18] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[19] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[20] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[21] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[22] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[23] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[24] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[25] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[26] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[27] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[29] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[30] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[31] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[32] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[33] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[34] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[35] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[36] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[37] Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[38] Comma abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[39] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[40] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[41] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[42] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[43] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[44] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[45] Comma modificato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10 e abrogato dall'art. 18 della L.R. 27 luglio 2016, n. 17.

[46] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[47] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[48] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10. Modificava l'art. 57, comma 1, della L.R. 26 gennaio 1995, n. 5.

[49] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[50] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[51] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[52] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[53] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[54] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.

[55] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 28 luglio 2006, n. 10.