§ 1.4.66 - L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.
Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:02/01/1997
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Criteri.
Art. 3.  Dimensioni delle circoscrizioni provinciali.
Art. 4.  Attività preparatoria.
Art. 5.  Iniziativa dei comuni.
Art. 6.  Proposizione di un nuovo schema di assetto provinciale.
Art. 7.  Referendum delle popolazioni interessate.
Art. 8.  Esclusione da referendum.
Art. 9.  Svolgimento dei referendum.
Art. 10.  Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali.
Art. 10 bis.  Commissario regionale.
Art. 10 ter.  Sedi provvisorie.
Art. 10 quater.  Capoluogo.
Art. 11.  Rapporti patrimoniali e finanziari.
Art. 12.  Adeguamento del decentramento statale e regionale.
Art. 13.  Modificazione delle circoscrizioni provinciali.
Art. 14.  Pareri dei comuni e delle province.
Art. 15.  Deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 16.  Referendum per la modificazione delle circoscrizioni provinciali.
Art. 17.  Legge di modifica delle circoscrizioni provinciali.
Art. 18.  Adeguamento del decentramento alle variazioni territoriali.
Art. 19.  Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti.
Art. 20.  Norma transitoria.
Art. 20 bis.  Collegi elettorali.
Art. 21.  Norma finanziaria.


§ 1.4.66 - L.R. 2 gennaio 1997, n. 4.

Riassetto generale delle province e procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. In attuazione dell'articolo 3, lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), così come modificato dalla legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, la presente legge disciplina il generale riassetto delle circoscrizioni provinciali nel territorio della Regione sarda nonché le procedure ordinarie per l'istituzione di nuove province e la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

     2. L'istituzione di nuove province e la modifica delle circoscrizioni provinciali sono stabilite con legge regionale, su iniziativa dei comuni.

 

CAPO I

Riassetto generale delle circoscrizioni provinciali

 

     Art. 2. Criteri.

     1. Il riassetto generale è finalizzato alla formazione di province rispondenti alle esigenze sociali, economiche e culturali delle popolazioni e di dimensioni tali da essere l'unico ente intermedio tra Regione e comuni, ambito razionale di programmazione ed idonea circoscrizione di decentramento di funzioni regionali.

     2. Il territorio di ciascuna provincia deve corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente e che ha dimensione tale, per ampiezza, entità demografica, nonché per le attività produttive esistenti o possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

 

     Art. 3. Dimensioni delle circoscrizioni provinciali.

     1. Le circoscrizioni provinciali risultanti a seguito del riassetto devono avere:

     a) una popolazione non inferiore a 150.000 abitanti, secondo i dati ufficiali risultanti dall'ultimo censimento generale;

     b) una superficie non inferiore a 1700 chilometri quadrati.

     2. Non sono ammesse discontinuità territoriali, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia.

     3. Uno dei due parametri di cui al comma 1 può essere inferiore qualora ciò derivi dalla particolare situazione territoriale od insediativa e dagli orientamenti espressi dai comuni.

     4. La riduzione del parametro di cui alla lettera a) del comma 1 non può essere superiore al 15 per cento; la riduzione del parametro di cui alla lettera b) del medesimo comma non può essere superiore al 10 per cento.

 

     Art. 4. Attività preparatoria.

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, di seguito denominato Assessore, convoca conferenze su base provinciale al fine di indirizzare e coordinare l'iniziativa dei comuni per il riassetto generale delle circoscrizioni provinciali.

     2. In occasione di tali conferenze l'Amministrazione regionale pone a disposizione delle province e dei comuni i dati rilevanti per la definizione di un ottimale assetto territoriale provinciale.

     3. Tenendo conto degli elementi emersi nelle conferenze e degli orientamenti espressi dai comuni, ad iniziativa dell'Assessore, la Giunta propone al Consiglio regionale, entro tre mesi dallo svolgimento dell'ultima conferenza di cui al comma 1, uno schema di nuovo assetto provinciale, corredato dai pareri espressi su di esso dai consigli provinciali, contenente la previsione di tutte le province dell'Isola e l'indicazione dei comuni che di ciascuna di esse potrebbero far parte.

     4. Lo schema di assetto provinciale deve essere formulato nel rispetto dei requisiti indicati dagli articoli 2 e 3 ed è approvato dal Consiglio regionale.

     5. Lo schema di assetto provinciale può prevedere, con riferimento al territorio comprendente l'Ogliastra, la forma di autonomia più adatta ai caratteri di quel territorio, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 3 o eventualmente in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale.

     6. Con riferimento al territorio di Cagliari lo schema di assetto provinciale può prevedere, sempre in deroga alle norme vigenti in materia di ordinamento provinciale e comunale ed in deroga al parametro di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, la delimitazione dell'area metropolitana con l'istituzione della relativa autorità o comunque altre speciali forme di autonomia politica ed organizzativa tali da consentire il governo dello sviluppo ed il coordinamento delle funzioni dell'area.

     7. [1].

     8. [2].

 

     Art. 5. Iniziativa dei comuni.

     1. L'iniziativa per la costituzione delle province viene esercitata, entro tre mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dello schema di assetto provinciale, dalla maggioranza dei comuni dell'area interessata che rappresentino comunque la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, con deliberazione adottata all'unanimità dei votanti, ovvero a maggioranza dei quattro quinti dei componenti.

     2. Il consiglio comunale adotta una deliberazione contenente una delle seguenti alternative:

     a) approvazione dello schema di assetto provinciale;

     b) richiesta di inserimento in altra provincia definita nello schema medesimo;

     c) proposizione di una diversa definizione della provincia cui si vuole appartenere.

     3. Nel caso di cui alla lettera c) la deliberazione del comune deve ottenere l'adesione di due terzi dei comuni, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione complessiva dell'area individuata.

     4. Nel caso in cui entro il termine di cui al comma 1 il consiglio comunale non sia stato convocato, il Comitato circoscrizionale di controllo adotta i provvedimenti di controllo sostitutivo in ordine alla convocazione del consiglio.

     5. Qualora il consiglio comunale non deliberi anche a seguito della procedura di cui al precedente comma 4, si intende deliberata l'adesione alla provincia indicata nello schema, ma tale decisione non viene computata ai fini della formazione delle maggioranze necessarie, secondo quanto indicato al precedente comma 1, per l'efficacia dell'atto di iniziativa.

 

     Art. 6. Proposizione di un nuovo schema di assetto provinciale.

     1. Qualora la Giunta regionale ravvisi nelle decisioni dei comuni scostamenti dallo schema tali da compromettere un razionale assetto dei territori provinciali, ovvero rilevi che tali decisioni non portino alla costituzione di province aventi i requisiti di cui agli articoli 2 e 3, convoca entro due mesi dall'ultima decisione dei consigli comunali, ovvero dalla data di conclusione del procedimento referendario, una conferenza dei comuni interessati per l'esame dei problemi ed eventualmente propone, entro un mese, un nuovo schema di assetto provinciale che deve essere approvato con le modalità di cui al comma 4 del precedente articolo 4.

     2. Qualora la Giunta regionale non proponga un nuovo schema di assetto provinciale, i consigli comunali possono nuovamente deliberare, entro due mesi dalla conclusione della conferenza, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5.

     3. Qualora il Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere delle province, deliberi un nuovo schema di assetto provinciale, tutti i comuni interessati dalle modifiche apportate si pronunciano nuovamente entro i successivi due mesi, secondo quanto previsto dall'articolo 5.

     4. Le deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, quali che siano le maggioranze con le quali vengono adottate, non sono soggette a referendum.

     5. Le delibere dei comuni sono pubblicate per estratto anche nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

     Art. 7. Referendum delle popolazioni interessate.

     1. Si procede a referendum consultivo delle popolazioni interessate qualora il consiglio comunale abbia deliberato senza le maggioranze indicate al comma 1 dell'articolo 5.

     2. Si procede altresì al referendum qualora ne faccia richiesta, entro tre mesi dall'ultimo giorno di pubblicazione della delibera del consiglio comunale, ovvero, dalla mancata deliberazione anche a seguito della procedura di cui al comma 4 dell'articolo 5, un decimo degli elettori, ovvero un quinto nei comuni con meno di mille abitanti o un ventesimo nei comuni con oltre ventimila abitanti ed in quelli in amministrazione straordinaria.

     3. Nel caso in cui dal consiglio comunale, o dalle istanze dei cittadini, siano emerse più proposte, esse sono poste tutte in votazione.

     4. Il quesito o i quesiti da sottoporre alternativamente a referendum sono espressi, in unica scheda, con la formula: "Volete voi che il comune di ... faccia parte della provincia, denominata ..., comprendente i territori dei comuni di ...?".

     5. Le firme della relativa istanza devono essere autenticate nelle forme previste dall'articolo 14 della Legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale).

     6. I fogli firmati vengono depositati presso la segreteria comunale. Il Segretario comunale provvede a trasmetterli entro cinque giorni dal ricevimento, corredati dai certificati, anche collettivi, che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del comune, all'ufficio regionale del referendum che provvede entro dieci giorni a verificare la regolarità delle richieste.

     7. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5 e 7 della legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 dello Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 8. Esclusione da referendum.

     1. Non si fa luogo a referendum qualora il consiglio comunale revochi la precedente delibera ed adotti, prima dell'emissione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 9, una decisione, conforme alla richiesta degli elettori, con la maggioranza indicata al comma 1 dell'articolo 5.

     2. Qualora gli elettori abbiano avanzato più di una richiesta è indetto referendum sulle richieste non accolte dal consiglio comunale in alternativa a quella accolta.

     3. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, può escludere dal referendum le proposte che portino a soluzioni di assetto provinciale non conformi alle norme della presente legge.

 

     Art. 9. Svolgimento dei referendum.

     1. I referendum sono indetti, in una unica tornata, dal Presidente della Giunta regionale.

     2. Ai referendum si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli art. 22 primo comma, 23, secondo, sesto, settimo ed ottavo comma, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 38 della legge regionale 30 ottobre 1986 n. 58 (Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni). Ove tali norme prevedano quesiti e voti affermativi e negativi il riferimento deve intendersi alle formule alternative poste in votazione.

 

     Art. 10. Legge di riassetto delle circoscrizioni provinciali.

     1. Entro sessanta giorni dallo svolgimento di tutti i referendum, ovvero dalla scadenza del termine ultimo utile per la loro richiesta in caso di mancanza di istanze di cittadini, ovvero dalla scadenza del termine per la deliberazione dei consigli comunali di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, la Giunta regionale propone un disegno di legge di riassetto generale delle circoscrizioni delle province della Sardegna, tenendo conto della volontà espressa dai consigli comunali e dalle consultazioni popolari, e comunque nel rispetto dei precedenti articoli.

 

     Art. 10 bis. Commissario regionale. [3]

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge che istituisce una nuova provincia, la Giunta regionale nomina un commissario con il compito di curare ogni adempimento connesso alla sua istituzione fino all’insediamento degli organi elettivi.

     2. Il commissario è scelto prioritariamente fra i dirigenti dell’amministrazione regionale in servizio in uffici collocati nel territorio della nuova provincia.

 

     Art. 10 ter. Sedi provvisorie. [4]

     1. Il commissario regionale individua le sedi provvisorie degli organi e degli uffici della nuova provincia, avvalendosi preferibilmente di locali della provincia e in subordine, previa stipula degli opportuni accordi con le amministrazioni competenti, dei locali sede di uffici dell’amministrazione e degli enti regionali, ovvero dei comuni e delle comunità montane, o comunque nella disponibilità dei medesimi.

     2. Le sedi devono essere prescelte in modo tale da arrecare il minor pregiudizio possibile alle decisioni sulle sedi definitive degli uffici e sul capoluogo, che competono agli organi elettivi della provincia.

 

          Art. 10 quater. Capoluogo. [5]

     1. I capoluoghi delle nuove province sono determinati dai consigli provinciali delle medesime con norma statutaria approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio provinciale. Lo statuto può stabilire la sede di organi della provincia in comuni diversi dal capoluogo, ovvero può attribuire la qualifica di capoluogo ad una pluralità di comuni, purché essi siano sede di organi della provincia.

 

     Art. 11. Rapporti patrimoniali e finanziari. [6]

     1. Le province preesistenti e quelle ridelimitate devono garantire alle nuove, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti, il personale, i beni, gli strumenti operativi e le risorse finanziarie adeguati. Fermo restando che i beni immobili situati nel territorio della nuova provincia sono assegnati di diritto alla medesima, può essere decisa anche la cessione alla nuova provincia dei beni immobili, situati nel residuo territorio della provincia preesistente, che non siano più necessari al suo funzionamento a seguito della riduzione delle sue dimensioni.

     1 bis. Insieme ai beni immobili sono inoltre trasferiti i beni mobili e le attrezzature di pertinenza degli immobili stessi. Gli oneri finanziari dipendenti da mutui accesi per la realizzazione degli immobili trasferiti ed ancora pendenti, sono assunti dalle nuove province a seguito dell'attribuzione delle risorse in entrata derivante dalla ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1 [7].

     2. Entro il termine perentorio di quarantacinque giorni antecedenti la data delle elezioni degli organi delle nuove province, le province preesistenti, di concerto con i commissari nominati dalla Giunta regionale per curare gli adempimenti conseguenti all’istituzione delle nuove province, procedono alla ricognizione della propria dotazione organica del personale accertano lo stato di consistenza del proprio patrimonio. Entro lo stesso termine le province preesistenti determinano la misura dell’anticipazione finanziaria da attribuire in via provvisoria alle nuove province e deliberano il distacco del personale occorrente ad assicurare l’ordinato avvio del funzionamento delle medesime. In caso di inadempienza, il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali procede, senza alcun indugio, alla nomina di un commissario ad acta, previa fissazione alla provincia di un termine entro cui provvedere non superiore a sette giorni.

     3. I rapporti patrimoniali e finanziari tra le province di nuova istituzione e quelle preesistenti sono definitivamente regolati, d’intesa fra le medesime, entro un anno dalle prime elezioni degli organi delle nuove province.

     4. Decorso tale termine, qualora una delle province lo richieda, i rapporti patrimoniali e finanziari sono definiti con provvedimento dell’Assessore, sentite le province interessate.

     5. Il comma 4 si applica anche, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai rapporti ancora non definiti fra la provincia di Oristano e le province di Cagliari e Nuoro.

 

     Art. 12. Adeguamento del decentramento statale e regionale.

     1. La Regione provvede, per quanto di sua competenza, ad adeguare ai nuovi ambiti territoriali provinciali il decentramento amministrativo, nonché le politiche e gli strumenti della programmazione regionale.

     2. La Regione provvede, altresì, a promuovere tutte le opportune iniziative nei confronti dello Stato, affinché il decentramento statale tenda a corrispondere agli ambiti territoriali provinciali nel territorio della Regione.

 

CAPO II

Istituzione di nuove pronvince, fusione di province esistenti e
modificazione delle circoscrizioni provinciali [8]

 

     Art. 13. Modificazione delle circoscrizioni provinciali. [9]

     1. I comuni esercitano l’iniziativa per la modificazione delle circoscrizioni provinciali, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione con la quale si richiede il passaggio ad altra provincia. Non possono esercitare l’iniziativa i comuni che abbiano mutato provincia nei dieci anni preceden­ti in applicazione del presente articolo.

     2. Ad entrambe le circoscrizioni provinciali risultanti dalla richiesta non si applicano i requisiti di cui all’articolo 3, mentre è necessario il rispetto dei criteri indicati dall’articolo 2.

     3. Non sono ammesse discontinuità territoriali nelle circoscrizioni provinciali risultanti dalla proposta, salvo che per i territori delle isole minori e delle eventuali isole amministrative di comuni facenti parte di altra provincia. Tuttavia il passaggio ad altra provincia può essere richiesto anche da comuni il cui territorio non si trova al confine fra due province, purché identiche deliberazioni siano adottate, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, anche da altri comuni la cui adesione all’iniziativa garantisca la continuità territoriale delle province e purché le circoscrizioni provinciali risultanti dalle loro deliberazioni rispondano ai requisiti di cui all’articolo 2.

     4. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all’Assessore, il quale accerta che le stesse risponda­no ai requisiti di cui ai commi 1 e 3 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

     5. Contestualmente all’emanazione del decreto di cui al comma 4, l’Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ad esprimere il proprio parere con deliberazione consiliare entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

     6. Decorsi due mesi dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto di cui al comma 4, la Giunta regionale, valutati i pareri delle province qualora pervenuti e verificato che il territorio delle province risultanti dalla proposta di variazione risponde ai criteri di cui all’articolo 2, presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

     7. Alle province ridelimitate si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.

 

     Art. 14. Pareri dei comuni e delle province. [10]

 

     Art. 15. Deliberazione del Consiglio regionale. [11]

 

     Art. 16. Referendum per la modificazione delle circoscrizioni provinciali. [12]

 

     Art. 17. Legge di modifica delle circoscrizioni provinciali. [13]

 

     Art. 18. Adeguamento del decentramento alle variazioni territoriali. [14]

 

     Art. 19. Istituzione di nuove province e fusione di province esistenti. [15]

     1. I comuni esercitano l’iniziativa per l’istituzione di nuove province e la fusione di province esistenti, ai sensi dell’articolo 133 della Costituzione, approvando, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, una deliberazione che contiene l’elenco dei comuni compresi nell’ambito della provincia di cui si propone l’istituzione, ovvero l’indicazione della provincia con la quale si propone la fusione, e la denominazione della nuova provincia ovvero della provincia risultante dalla fusione. L’iniziativa deve essere assunta, in un arco di tempo non superiore a sei mesi, da almeno i due terzi dei comuni dell’area che si propone di costituire in nuova provincia o della provincia che si propone di fondere con altra già esistente, che rappresentino almeno i due terzi della popolazione della nuova provincia o di quella da fondere.

     2. Sia la provincia della quale si chiede l’istituzione che le altre risultanti dall’accoglimento dell’iniziativa devono possedere i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3.

     3. Le deliberazioni dei comuni, divenute esecutive, sono trasmesse all’Assessore, il quale accerta che le stesse rispondano ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 e ne dà atto con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

     4. Contestualmente all’emanazione del decreto di cui al comma 3, l’Assessore invita le province le cui circoscrizioni sono interessate dalla proposta ed i comuni compresi nell’ambito della provincia da istituire, ovvero di quelle da fondere, che non abbiano assunto l’iniziativa, ad esprimere il proprio parere, con deliberazione consiliare, entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del decreto stesso.

     5. Decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 3, l’Assessore riferisce al Consiglio regionale sull’iniziativa per l’istituzione della nuova provincia ovvero per la fusione di province esistenti.

     6. Il Consiglio regionale, qualora ritenga che le province risultanti dalla proposta rispondono ai criteri di cui all’articolo 2, delibera di dar luogo a referendum per la consultazione della popolazione delle province interessate.

     7. Il quesito da sottoporre a referendum è espresso con la formula: “Volete voi che sia istituita una nuova provincia, denominata ....., comprendente i territori dei comuni di .....?”, ovvero con la formula: “Volete voi che la provincia di ..... sia fusa con la provincia di .....?”.

     8. Non appena avuta comunicazione della deliberazione adottata dal Consiglio regionale, il Presidente della Regione indice il referendum fissandolo per il giorno deliberato dalla Giunta regionale.

     9. La proposta sottoposta a referendum è approvata se partecipa al voto un terzo degli aventi diritto e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi. Altrimenti essa è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cinque anni.

     10. Si applicano, in quanto compatibili le norme di cui alla legge regionale 17 maggio 1957, n. 20 (Referendum popolare in applicazione degli articoli 32, 43 e 54 della Statuto speciale per la Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni.

     11. Entro un mese dalla proclamazione del risultato favorevole del referendum, e in conformità al suo esito, la Giunta regionale presenta il disegno di legge concernente la modificazione delle circoscrizioni provinciali.

     12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 11 e 12.

 

CAPO III

Norme transitorie e finali

 

     Art. 20. Norma transitoria.

     1. Le norme di cui al Capo II della presente legge si applicano al termine del procedimento di riassetto generale delle province di cui al Capo I.

 

     Art. 20 bis. Collegi elettorali. [16]

     l. In ogni provincia sono costituiti tanti collegi quanti sono i consiglieri provinciali ad essa assegnati.

     2. A nessun comune possono essere assegnati più della metà dei collegi spettanti alla provincia.

     3. Le tabelle delle circoscrizioni dei collegi per l’elezione dei consigli delle province della Sardegna sono stabilite dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali, ed emanate con decreto del presidente della Regione, sulla base dei seguenti criteri:

     a) deve essere prioritariamente garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

     b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari, e per quanto possibile non devono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi;

     c) le dimensioni demografiche dei collegi devono essere il più possibile omogenee, per quanto consentito dal rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b).

     4. La proposta dell’Assessore competente in materia di enti locali è definita sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, nominata dall’Assessore e composta dal direttore regionale dell’Istituto nazionale di statistica, o da un suo delegato, che la presiede, e da due altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

     5. La proposta, prima della sua approvazione da parte della Giunta regionale, è trasmessa al Consiglio regionale, ai fini dell’espressione del parere da parte della Commissione permanente competente per materia; laddove la proposta si discosti dalle indicazioni della commissione di esperti, l’Assessore deve indicarne i motivi; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione della proposta, decorsi i quali si prescinde da esso. Qualora il decreto non fosse conforme al parere consiliare, il Presidente della Regione, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Consiglio regionale una relazione contenente adeguata motivazione.

     6. La commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali provinciali, composta a norma del comma 4, è nominata dopo ogni modifica delle circoscrizioni provinciali o del numero dei consiglieri assegnati alle province e dopo ogni censimento generale della popolazione.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Le spese per l'attuazione della presente legge sono valutate in lire 200.000.000 per l'anno 1997 e fanno carico sul capitolo 04005 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1996-1998 la cui denominazione è così variata: "Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e per la modifica della denominazione dei comuni e delle frazioni. Spese per il referendum popolare di cui all'articolo 43 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3; spese per le consultazioni popolari per il riassetto delle circoscrizioni provinciali (L.R. 17 maggio 1957, n. 20, L.R. 30 ottobre 1986, n. 58 e artt. 7, 16 e 19 della presente legge) (spesa obbligatoria).".

     2. Alle stesse spese si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.


[1] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[2] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[3] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[4] Articolo aggiunto dall’art. 3 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[5] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3.

[8] Titolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[10] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[11] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[12] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[13] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[14] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.

[16] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 1 luglio 2002, n. 10.