§ 1.5.5A - L.R. 30 ottobre 1986, n. 58.
Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 istituzione e modifica di comuni e circoscrizioni
Data:30/10/1986
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Finalità della legge).
Art. 2.  (Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni).
Art. 3.  (Modalità per la misura delle distanze fra frazione e capoluogo).
Art. 4.  (Iniziativa).
Art. 5.  (Documentazione per il procedimento).
Art. 6.  (Pubblicità della documentazione).
Art. 7.  (Opposizione all'inclusione nell'erigendo comune).
Art. 8.  (Commissione paritetica).
Art. 9.  (Parere del Comune).
Art. 10.  (Deliberazione del Consiglio regionale).
Art. 11.  (Presupposti per la limitazione della consultazione popolare).
Art. 12.  (Rinuncia alla consultazione popolare).
Art. 13.  (Riproposizione del procedimento).
Art. 14.  (Mutamento di denominazione dei comuni).
Art. 15.  (Trasmissione dei disegni di legge).
Art. 16.  (Determinazione dei confini).
Art. 17.  (Definizione di confini).
Art. 18.  (Documentazione per il procedimento).
Art. 19.  (Parere dei comuni).
Art. 20.  (Denominazione delle frazioni).
Art. 21.  (Separazione frazionale delle rendite).
Art. 22.  (Modalità della consultazione popolare).
Art. 23.  (Data della consultazione).
Art. 24.  (Avviso agli elettori).
Art. 25.  (Sezioni elettorali e uffici elettorali).
Art. 26.  (Liste elettorali).
Art. 27.  (Rappresentanti).
Art. 28.  (Operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio elettorale).
Art. 29.  (Insediamento dell'Ufficio elettorale).
Art. 30.  (Apertura del seggio).
Art. 31.  (Votazione).
Art. 32.  (Espressione del voto).
Art. 33.  (Riscontro).
Art. 34.  (Spoglio).
Art. 35.  (Controllo dello spoglio).
Art. 36.  (Verbale delle operazioni di votazione).
Art. 37.  (Formazione dei plichi).
Art. 38.  (Proclamazione dei risultati).
Art. 39.  (Risultato della votazione).
Art. 40.  (Norma di rinvio).
Art. 41.  (Separazione patrimoniale).
Art. 42.  (Procedimenti pendenti).
Art. 43.  (Abrogazioni).
Art. 44.  (Norma finanziaria).


§ 1.5.5A - L.R. 30 ottobre 1986, n. 58.

Norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle circoscrizioni comunali e della denominazione dei comuni e delle frazioni.

 

Art. 1. (Finalità della legge).

     La presente legge detta norme in materia di circoscrizioni comunali e di frazioni e disciplina il procedimento per l'istituzione di nuovi comuni e la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni.

     La presente legge detta inoltre norme per lo svolgimento, nell'ambito di tale procedimento, di referendum consultivi ai sensi dell'art. 45 dello Statuto della Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

 

TITOLO I

ISTITUZIONE E MODIFICA DELLE CIRCOSCRIZIONI E DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI

 

     Art. 2. (Condizioni per l'istituzione di nuovi comuni). [0]

     Una o più frazioni possono essere erette in Comune autonomo quando da almeno cinque anni la popolazione in esse residente effettivamente sia superiore a:

     a) 2.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia compresa fra tre e otto chilometri;

     b) 2.000 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia superiore ad otto ed inferiore a quindici chilometri;

     c) 1.500 abitanti, qualora la distanza della frazione dal capoluogo sia pari o superiore a quindici chilometri.

     Non possono costituirsi in comune le frazioni che distino meno di 3 chilometri dal comune capoluogo.

     In ogni caso la popolazione residua del Comune o di ciascuno dei comuni di origine non può risultare inferiore, dopo l'istituzione del nuovo comma, a 2.000 abitanti. Lo stesso limite vale in riferimento al Comune di cui si richiede la variazione di circoscrizione.

     Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano in caso di fusione o incorporazione di Comuni.

     L'istituzione di nuovi comuni e la variazione delle circoscrizioni comunali non può determinare la discontinuità del territorio comunale.

 

     Art. 3. (Modalità per la misura delle distanze fra frazione e capoluogo).

     Ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente la distanza viene determinata tenendo conto della strada principale che collega i centri interessati, partendo dalla casa comunale del capoluogo fino a raggiungere il baricentro del nucleo abitato più consistente della frazione o, in caso di più frazioni, di quello della frazione con più abitanti.

 

     Art. 4. (Iniziativa).

     L'iniziativa per i procedimenti di cui al presente titolo può essere assunta: dalla Giunta regionale, da un quinto dei Consiglieri regionali; dal Comune o da uno dei comuni interessati mediante deliberazione del consiglio comunale; da un quinto degli elettori residenti nella frazione o territorio che si chiede di erigere in comune autonomo o di trasferire ad altro comune, ovvero nel comune che si chiede di aggregare ad altro contermine o in uno dei comuni che si chiede di fondere.

     Quando l'iniziativa è assunta dagli elettori, le firme della relativa istanza devono essere autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco secondo le modalità previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'art. 20 della l. 4 gennaio 1968, n. 15.

     In ogni caso, il sindaco o il segretario del comune interessato devono certificare che i firmatari dell'istanza rappresentano almeno un quinto degli elettori.

 

     Art. 5. (Documentazione per il procedimento).

     Coloro che assumono l'iniziativa devono presentare, unitamente all'istanza, un progetto di delimitazione territoriale ed una relazione sui motivi dell'iniziativa.

     Il progetto di delimitazione territoriale è composto:

     1) da una relazione dettagliatamente descrittiva del territorio e dei confini dell'istituendo comune, con indicazione dell'estensione territoriale nonché dell'ammontare complessivo della popolazione ivi residente;

     2) da due planimetrie, l'una in scala 1:100.000 e l'altra in scala 1:25.000, in cui siano chiaramente evidenziati i confini territoriali richiesti che devono essere individuati avendo cura di non dividere i mappali;

     3) da eventuali altre planimetrie in scala inferiore a quelle indicate qualora si ritenessero necessarie per una più esatta individuazione dei confini richiesti.

     La documentazione di cui sopra, insieme alla certificazione delle firme di cui al precedente art. 4, secondo comma, deve essere trasmessa all'Assessorato regionale competente in materia di enti locali.

 

     Art. 6. (Pubblicità della documentazione).

     L'istanza e l'annessa documentazione viene altresì trasmessa ai sindaci dei comuni interessati, che provvedono a darne adeguata pubblicità.

     Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre, a proprie spese, copia di detta documentazione.

 

     Art. 7. (Opposizione all'inclusione nell'erigendo comune).

     Nel caso la popolazione dell'erigendo comune risieda in distinti nuclei abitativi, ciascuno di questi può, con atto sottoscritto dalla maggioranza dei residenti, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al precedente articolo, chiedere all'Assessore competente in materia di enti locali l'esclusione dal procedimento di costituzione del nuovo comune.

     L'Assessore, accertata la legittimità dell'istanza, ove non sia d'ostacolo la continuità territoriale dei rispettivi comuni, sentita la commissione di cui all'articolo successivo, con proprio atto dichiara l'esclusione di cui al precedente comma, disponendo la rettifica dei confini.

 

     Art. 8. (Commissione paritetica).

     L'Assessore regionale competente in materia di enti locali, accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli e che non ostino i divieti di cui al successivo art. 13 sottopone il progetto di delimitazione territoriale all'esame di una commissione composta da rappresentanti dei comuni e delle frazioni e da lui nominata con proprio decreto [1].

     I consigli comunali designano i propri rappresentanti in numero di tre per ogni comune, in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare.

     Qualora il comune sia retto da un commissario, questi designa i tre rappresentanti del comune scegliendoli tra i componenti del disciolto consiglio nel rispetto dei rapporti di forza in esso esistente tra i diversi gruppi politici.

     In ogni caso la relativa deliberazione deve essere adottata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assessore regionale su indicazione dei promotori contenuta nell'istanza.

     La commissione, nella sua prima riunione, da fissarsi nel decreto assessoriale di nomina, elegge, nel suo seno, il presidente ed il segretario.

     La commissione, entro novanta giorni dalla data della sua nomina, deve deliberare sul progetto presentato.

     Qualora il termine decorra senza che la commissione giunga ad una deliberazione valida, l'Assessore regionale provvede d'ufficio alla redazione del progetto.

     I verbali delle sedute della commissione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, devono essere inviati all'Assessorato competente in materia di enti locali, a cura del segretario, entro cinque giorni dalla data di ogni seduta.

     Quando l'iniziativa sia stata assunta in modo concorde da tutti i comuni interessati non è necessaria la nomina della commissione paritetica e l'Assessore procede direttamente alla trasmissione della richiesta al Consiglio regionale.

 

     Art. 9. (Parere del Comune).

     L'Assessore regionale invia il progetto approvato dalla commissione paritetica o predisposto d'ufficio al comune o ai comuni interessati che non abbiano assunto l'iniziativa perché esprimano con deliberazione consiliare il proprio motivato parere entro centoventi giorni.

     Trascorso inutilmente tale termine, il parere si ha per favorevole.

     Il progetto deve essere pubblicato all'albo pretorio per la durata di quindici giorni consecutivi. Qualsiasi elettore ha facoltà di farvi opposizione.

     Decorsi i termini di cui sopra, il Sindaco restituisce all'Assessorato il progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione unitamente alla deliberazione di cui al primo comma del presente articolo, se è stata adottata.

 

     Art. 10. (Deliberazione del Consiglio regionale).

     Entro sessanta giorni dall'acquisizione dei pareri di cui al precedente articolo la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, presenta al Consiglio regionale una documentata relazione sulla richiesta.

     Il Consiglio regionale può a maggioranza semplice respingere l'istanza, ovvero deliberare di dar luogo alla consultazione mediante referendum esteso a tutti gli elettori residenti nelle frazioni o nei comuni interessati, sulla base della proposta di delimitazione deliberata dalla Commissione paritetica o predisposta d'ufficio.

 

     Art. 11. (Presupposti per la limitazione della consultazione popolare).

     Con la deliberazione di cui al precedente articolo, il Consiglio regionale, con la maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti, può limitare la consultazione alla popolazione residente nella frazione o nelle frazioni da erigere in nuovo comune o nel solo territorio interessato al mutamento di circoscrizione nei seguenti casi:

     a) se sulla proposta di delimitazione territoriale del nuovo comune abbiano espresso parere favorevole a maggioranza assoluta tutti i consigli dei comuni interessati;

     b) se uno o più consigli comunali abbiano espresso parere sfavorevole sulla delimitazione territoriale proposta dalla Commissione paritetica o dall'Assessore competente in materia di enti locali, senza avere nella stessa delibera indicato una diversa delimitazione territoriale per il nuovo comune, salvo quanto previsto nel successivo comma [2];

     c) se uno o più comuni abbiano indicato una delimitazione territoriale alternativa rispetto a quella proposta dalla commissione paritetica o predisposta d'ufficio e il Consiglio regionale deliberi di porre tale limitazione territoriale ad oggetto della consultazione popolare.

     Se anche uno solo dei comuni interessati esprime nella delibera di cui alla precedente lett. b) opposizione alla istituzione del nuovo comune, ovvero nel caso di cui alla precedente lett. c) la delimitazione alternativa venga disattesa, il Consiglio regionale può limitare, con la maggioranza dei cinque sesti dei suoi componenti, la consultazione alla popolazione residente nella o nelle frazioni da erigere in comune.

 

     Art. 12. (Rinuncia alla consultazione popolare).

     Nel caso in cui non si realizzino i presupposti per la limitazione della consultazione o il Consiglio regionale non deliberi in tal senso, coloro che hanno assunto l'iniziativa possono, entro trenta giorni dalla deliberazione del Consiglio regionale, rinunciare alla consultazione popolare, dandone comunicazione al Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 13. (Riproposizione del procedimento). [3]

     Il procedimento non può essere riproposto prima di:

     a) 5 anni in caso di rinuncia di cui al precedente art. 12 ovvero quando il Consiglio regionale abbia deliberato non doversi dar corso alla richiesta;

     b) 10 anni nel caso in cui la consultazione della popolazione abbia dato esito negativo.

 

     Art. 14. (Mutamento di denominazione dei comuni).

     L'iniziativa per il mutamento di denominazione del comune può essere assunta dal comune mediante deliberazione consiliare o da un quinto degli elettori residenti nel comune.

     La richiesta deve essere accompagnata da una motivata relazione.

     L'Assessore regionale competente in materia di enti locali provvede ad acquisire il parere del comune che non abbia assunto l'iniziativa. Entro sessanta giorni dall'acquisizione la Giunta regionale trasmette la richiesta al Consiglio regionale.

     Il Consiglio regionale, in caso di parere favorevole o iniziativa del consiglio comunale deliberati con la maggioranza di due terzi [4], può deliberare di non dar corso alla consultazione popolare.

     Per quanto non previsto si applicano le disposizioni degli articoli precedenti ove compatibili.

 

     Art. 15. (Trasmissione dei disegni di legge).

     Qualora in base alle disposizioni di cui al presente titolo non si debba dar luogo a consultazione popolare, entro sessanta giorni dalla deliberazione del Consiglio la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, trasmette al Consiglio regionale il relativo disegno di legge.

 

TITOLO II

DETERMINAZIONE E DEFINIZIONE DEI CONFINI COMUNALI

 

     Art. 16. (Determinazione dei confini).

     Qualora il confine tra due o più comuni, anche se di province diverse, non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, ne può essere disposta la determinazione secondo la procedura stabilita dal presente Titolo.

 

     Art. 17. (Definizione di confini).

     Quando due o più comuni, anche se di province diverse, rivendichino un diritto di supremazia su uno stesso territorio o i cui confini, comunque, siano contestati, la procedura per la definizione della relativa controversia, è quella stabilita dalla presente legge, fatta salva la facoltà di ricorrere agli organi giurisdizionali competenti.

 

     Art. 18. (Documentazione per il procedimento).

     Il comune o i comuni interessati devono presentare, unitamente all'istanza, un progetto di determinazione o definizione territoriale dei confini, nonché eventuali atti, carte o documenti ritenuti utili ai fini di cui ai precedenti artt. 16 e 17.

 

     Art. 19. (Parere dei comuni).

     L'Assessore regionale provvede all'acquisizione del parere del consiglio del comune o dei comuni interessati che non abbiano assunto iniziativa e, qualora questi appartengano a province diverse, dei consigli provinciali interessati.

     Entro sessanta giorni dall'acquisizione dei suddetti pareri la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore, trasmette il relativo disegno di legge al Consiglio regionale.

 

TITOLO III

FRAZIONI

 

     Art. 20. (Denominazione delle frazioni).

     La denominazione delle frazioni è delegata ai comuni.

     L'iniziativa per l'attribuzione o la modifica della denominazione può essere assunta da un quinto degli elettori residenti. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art. 4.

     L'attribuzione della denominazione o la modifica di denominazione delle frazioni è disposta con deliberazione consiliare, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

 

     Art. 21. (Separazione frazionale delle rendite).

     Le frazioni che siano in grado di provvedere ai loro particolari interessi e quando le condizioni dei luoghi lo consiglino, possono essere autorizzate, dopo gli adempimenti di cui al seguente comma, mediante decreto dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali emesso su conforme parere del Comitato di controllo competente per territorio, a tener separati i rispettivi beni patrimoniali nonché le rendite e passività, sempre che ne faccia domanda almeno un quinto degli elettori residenti nella frazione ed iscritti nelle liste elettorali comunali. La firma degli elettori deve essere autenticata secondo le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 4 della presente legge. Il decreto dispone che i bilanci e le contabilità della frazione siano tenuti separati da quelli del comune.

     Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate da un progetto di separazione patrimoniale da sottoporre al parere di una commissione paritetica da nominarsi con le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

     Il progetto di separazione patrimoniale è soggetto alla pubblicazione di cui all'art. 9 della presente legge.

 

TITOLO IV

CONSULTAZIONE POPOLARE

 

     Art. 22. (Modalità della consultazione popolare).

     La consultazione popolare, quando vi si debba procedere, ha luogo con voto libero e segreto degli elettori iscritti nella lista elettorale del comune o dei comuni interessati ovvero, nei casi di cui al precedente art. 11, commi primo e secondo, nelle liste sezionali delle frazioni.

     La consultazione non è valida se non vi partecipa almeno la metà degli elettori; la maggioranza si calcola in base ai voti validamente espressi.

 

     Art. 23. (Data della consultazione).

     Le consultazioni popolari di cui alla presente legge si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno di ogni anno.

     La data della consultazione viene fissata dal Presidente della Giunta regionale con decreto da pubblicarsi almeno 45 giorni prima della data stessa.

     Lo stesso decreto indica la formula che deve essere posta in votazione.

     La formula è preventivamente approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di enti locali.

     L'Assessore provvede alla trasmissione del suddetto decreto al presidente della commissione elettorale mandamentale che entro l'ottavo giorno antecedente alla data della consultazione, trasmette al sindaco del comune interessato un esemplare delle liste di sezione.

     Qualora per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alla consultazione per la data fissata dal decreto di indizione, il Presidente della Giunta regionale può disporne il rinvio con proprio decreto, da rendersi noto con manifesto del sindaco.

     Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni non ancora compiute.

     Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.

 

     Art. 24. (Avviso agli elettori).

     I sindaci dei comuni nei quali ha luogo la consultazione popolare danno avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi in tutti i comuni, frazioni o province interessate, almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione.

     II manifesto deve contenere:

     1) l'oggetto della consultazione popolare e la formula che viene posta in votazione;

     2) la data e l'ora di inizio e di chiusura della votazione;

     3) il luogo della votazione e la sede delle singole sezioni elettorali.

 

     Art. 25. (Sezioni elettorali e uffici elettorali).

     La Giunta regionale può, qualora lo ritenga necessario agli effetti della consultazione elettorale, proporre ai comuni interessati la costituzione di sezioni elettorali separate nelle frazioni o borgate o località direttamente interessate secondo la procedura prevista dalle leggi vigenti.

     In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente e di tre membri che fungono da scrutatori. Essi vengono nominati su richiesta del Presidente della Giunta regionale, dal Presidente della Corte d'Appello di Cagliari che provvede, altresì, alla designazione di un funzionario di cancelleria che funge da segretario dell'ufficio.

     Il presidente sceglie tra gli scrutatori un vice-presidente.

     In caso di impedimento del presidente, ove il Presidente della Corte di Appello non possa procedere alla sostituzione, assume la presidenza dell'Ufficio il sindaco o un suo delegato.

 

     Art. 26. (Liste elettorali).

     Le liste elettorali devono rimanere esposte nell'ufficio comunale, all'esame di chiunque ne abbia interesse, per almeno quindici giorni prima della consultazione.

     Qualora alla consultazione siano chiamati gli elettori di una o più frazioni, il comune o i comuni interessati devono procedere, se non siano già predisposte, alla compilazione delle liste sezionali delle frazioni sulla base delle norme vigenti.

 

     Art. 27. (Rappresentanti).

     Ciascun partito che abbia rappresentanza nel Consiglio regionale e ciascun gruppo costituito da almeno duecento elettori dei comuni o frazioni di comuni interessati, può delegare un proprio rappresentante ad assistere a tutte le operazioni di votazione e scrutinio.

     Il gruppo di elettori si costituisce con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 4.

     Alla designazione dei rappresentanti i partiti politici o i gruppi di elettori provvedono mediante la presentazione di elenchi sottoscritti con firma autentica dal sindaco del comune interessato che, se trattasi di gruppi elettorali, ne certificherà l'iscrizione nelle liste elettorali del comune.

     Le liste possono essere presentate entro le ore 12 del venerdì precedente la consultazione, al segretario del comune, che ne curerà la trasmissione ai rispettivi presidenti degli uffici elettorali, o direttamente a questi ultimi il sabato pomeriggio o la mattina della domenica, purché prima dell'inizio della votazione.

     I rappresentanti designati debbono essere elettori e devono saper leggere e scrivere.

     Essi assistono alle operazioni di votazione e di scrutinio ed hanno diritto di fare tutte le osservazioni che ritengono opportune circa la regolarità delle operazioni stesse nonché sulla proclamazione dei risultati della votazione; su tali osservazioni il presidente del seggio, sentiti gli scrutatori, decide inappellabilmente dandone atto nel verbale.

 

     Art. 28. (Operazioni preliminari all'insediamento dell'ufficio elettorale).

     Il sindaco del comune interessato provvede affinché nel giorno precedente la consultazione, e prima dell'insediamento del seggio, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

     1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione fornito dal Ministero dell'interno per il tramite della competente Prefettura;

     2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale e una copia o l'estratto della lista stessa autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;

     3) il decreto di nomina dei componenti l'ufficio elettorale;

     4) tre copie dei manifesti modelli: 1 Cons. Pop., 2 Cons. Pop. e 3 Cons. Pop.

     Di esse una copia dovrà restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono restare affisse nella sala della votazione;

     5) le urne e le cassette o scatole occorrenti per la votazione;

     6) un congruo numero di matite copiative per il voto;

     7) il pacco contenente le schede di votazione, tutti gli altri stampati e moduli occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio: schede, stampati e moduli devono essere conformi ai tipi predisposti dalla Giunta regionale che ne può variare, secondo i casi, le caratteristiche e le dimensioni.

     Le schede di votazione devono recare, nella parte esterna, l'intestazione «Regione Autonoma della Sardegna», e nella parte interna, nello spazio appositamente riservato, la formula stampigliata che viene posta in votazione e a margine o in calce a tale formula, a caratteri rilevanti, i monosillabi «Si» e «NO» per l'espressione del voto.

 

     Art. 29. (Insediamento dell'Ufficio elettorale).

     Alle ore 16 del giorno che precede la consultazione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario. Il presidente invita, inoltre, i rappresentanti di cui al precedente art. 27 ad assistere alle operazioni.

     Quando tutti o alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione, alternativamente, l'anziano ed il più giovane tra gli elettori presenti, purché sappiano leggere e scrivere.

     Quindi il presidente apre il pacco delle schede e ne distribuisce agli scrutatori un numero corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione, dopo aver apposto in ciascuna di esse la propria firma.

     Gli scrutatori avranno cura di controllare che le schede firmate riportino sulla faccia esterna l'intestazione «Regione Autonoma della Sardegna» e su quella interna, negli appositi spazi, la formula posta in votazione ed i monosillabi «SI» e «NO» per l'espressione del voto.

     Compiute le operazioni di cui sopra, il presidente provvede a chiudere l'urna contenente le schede firmate incollandovi due strisce di carta. Su di esse appongono la firma tutti i componenti dell'ufficio elettorale e gli elettori che lo richiedono.

     Infine il presidente rinvia le operazioni.

 

     Art. 30. (Apertura del seggio).

     Alle ore 6 del giorno fissato per le consultazioni, il presidente riprende le operazioni elettorali e, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e, nel verbale, fa attestazione del numero indicato nel bollo.

     Imprime, quindi, il bollo a tergo di ciascuna scheda, riponendole tutte nella prima urna o nell'apposita cassetta.

     Tali operazioni devono essere completate non oltre le ore 8.

     Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione.

     Durante le operazioni di voto e di scrutinio devono sempre trovarsi presenti almeno due componenti l'ufficio elettorale oltre al presidente o al vice-presidente.

 

     Art. 31. (Votazione).

     La votazione si svolge nella medesima domenica in tutti i comuni o frazioni interessati dalle ore 6 alle ore 22.

     Il diritto di voto viene esercitato soltanto nella sezione elettorale nella cui lista l'elettore risulti iscritto.

     Gli elettori che esercitano funzioni in seno all'ufficio elettorale come pure i rappresentanti di cui al precedente art. 27, sono ammessi a votare nella sezione presso la quale esercitano tali funzioni, anche se risultino iscritti nelle liste di un'altra sezione del medesimo comune.

     Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista di sezione e di essi è presa nota nel verbale.

     Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

     L'elettore, entrato nel locale della votazione, comprova la propria identità personale presentando un documento di identità o, in mancanza di esso, ricorrendo alla testimonianza diretta di uno dei membri dell'ufficio, quindi, ricevuta in consegna dal presidente la scheda di votazione e la matita copiativa, si reca nella cabina elettorale, per l'espressione del voto.

     L'ufficio elettorale non ammetterà alla votazione l'elettore che rifiuti di entrare in cabina.

     L'elettore di cui sia stata constatata l'incapacità di esprimere da solo il proprio voto, può essere autorizzato a farsi accompagnare nella cabina da una persona di sua fiducia che sia iscritta nelle liste elettorali della stessa sezione.

 

     Art. 32. (Espressione del voto).

     L'espressione del voto si manifesta tracciando un segno a fianco o sul monosillabo «SI» qualora l'elettore approvi la formula o il quesito posto, in votazione, oppure tracciando lo stesso segno a fianco o sul monosillabo «NO» qualora l'elettore non approvi la formula o il quesito posto in votazione.

     Espresso il voto l'elettore chiude la scheda ed esce dalla cabina riconsegnando scheda e matita copiativa al presidente dell'ufficio elettorale, il quale depone la scheda votata nell'apposita urna sigillata situata alla sua destra.

     Contemporaneamente uno degli scrutatori, in segno di constatazione dell'avvenuto esercizio del voto da parte dell'elettore, appone la propria firma sulla lista elettorale, nell'apposito spazio riservato a fianco del nome dell'elettore.

     Le operazioni di voto devono svolgersi ininterrottamente fino alle ore 22. A tale ora il presidente ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio, dichiara chiusa la votazione ed inizia immediatamente le operazioni di scrutinio.

 

     Art. 33. (Riscontro).

     Prima che si inizi lo spoglio dei voti, il presidente determina il numero degli elettori che hanno votato risultati dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali. Estrae, quindi, e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una irregolare, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

 

     Art. 34. (Spoglio).

     Il presidente, dopo aver fatto constatare l'integrità dei sigilli apposti nell'urna contenente le schede votate, procede all'apertura dell'urna stessa ed allo spoglio delle schede, assistito dagli altri componenti il seggio elettorale.

     Egli annuncia ad alta voce il voto espresso in ciascuna scheda. Il segretario ed uno dei componenti l'ufficio elettorale, ciascuno per proprio conto e su tabelle separate, annotano i risultati numerici riscontrati, distintamente per:

     1 - voti affermativi;

     2 - voti negativi;

     3 - schede nulle;

     4 - schede bianche.

     Sui voti contestati decide il presidente sentiti gli altri membri dell'ufficio elettorale.

     Le tabelle riportanti i risultati della votazione, ultimato lo scrutinio, sono controfirmate dal presidente e dagli altri componenti il seggio.

     Sono nulle le schede recanti segni di riconoscimento o risposte espresse in forma diversa da quella prescritta o in modo da rendere comunque identificabile l'elettore.

     Nei casi dubbi, sulla validità o meno della scheda decide il presidente sentiti gli altri membri dell'ufficio.

 

     Art. 35. (Controllo dello spoglio).

     Le schede spogliate devono esser raggruppate e racchiuse in plichi distinti come segue:

     a) schede con voto affermativo;

     b) schede con voto negativo;

     c) schede nulle;

     d) schede bianche.

     Sull'esterno di ogni plico deve essere riportato il numero ed il tipo delle schede contenute.

     Il numero globale delle schede, comprese quelle nulle e bianche, deve corrispondere, dopo lo spoglio, al numero complessivo dei votanti risultante dalle liste elettorali di sezione, integrate ai sensi del precedente art. 31, quarto comma, controfirmate da uno degli scrutatori.

 

     Art. 36. (Verbale delle operazioni di votazione).

     Sulle operazioni di votazione deve essere redatto, a cura del segretario del seggio, un verbale in duplice esemplare contenente i seguenti dati essenziali:

     - orario d'inizio e di chiusura delle operazioni nelle loro diverse fasi (operazioni preliminari, votazione, scrutinio, proclamazione dei risultati);

     - composizione del seggio elettorale, compresi i rappresentanti di cui all'art. 27;

     - particolari di rilievo sulle operazioni (incidenti e contestazioni e relative decisioni adottate).

     Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e controfirmato in ogni foglio dal presidente e dagli altri membri dell'ufficio elettorale.

 

     Art. 37. (Formazione dei plichi).

     Ultimato lo scrutinio e chiuso il verbale di votazione il presidente procede alla formazione di due plichi contenenti rispettivamente:

     1° plico

     - copia del verbale delle operazioni di votazione;

     - schede votate comprese quelle bianche e nulle;

     - copia delle tabelle di scrutinio;

     - copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente art. 32;

     2° plico

     - copia del verbale delle operazioni di votazione;

     - copia delle tabelle di scrutinio;

     - copia delle liste elettorali di sezione controfirmate a norma del terzo comma del precedente art. 32.

     I plichi devono essere chiusi con sigilli controfirmati dal presidente e dagli altri membri dell'ufficio elettorale. Il primo plico deve essere recapitato dal presidente dell'ufficio o da un suo delegato, entro 24 ore dalla chiusura della votazione, alla Presidenza della Giunta regionale; il secondo plico deve essere recapitato, entro lo stesso termine, per essere conservato in archivio, al comune interessato e in caso di più comuni, a quello avente maggiore popolazione.

     Nei comuni o frazioni ove esistono più sezioni elettorali il plico deve essere consegnato al presidente della prima sezione il quale ne dispone il recapito alla Presidenza della Giunta regionale, unitamente ai plichi di tutte le sezioni del comune o della frazione.

 

     Art. 38. (Proclamazione dei risultati).

     Il risultato della consultazione viene proclamato dal presidente dell'ufficio elettorale e quello complessivo, quando esistono più sezioni, dal presidente della prima sezione, e viene partecipato al sindaco del comune per la pubblicazione nell'albo pretorio.

     Eventuali reclami sullo svolgimento della consultazione sono decisi dal Consiglio regionale, salvo i rimedi giurisdizionali previsti dalle vigenti leggi.

 

     Art. 39. (Risultato della votazione).

     Il risultato della consultazione viene proclamato dal Presidente della Giunta regionale e sottoposto al Consiglio regionale dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali per l'adozione della relativa legge.

     Qualora la richiesta consegua la maggioranza dei voti validamente espressi, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di enti locali, presenta al Consiglio il relativo disegno di legge.

 

     Art. 40. (Norma di rinvio).

     Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le norme sulle elezioni dei consigli comunali.

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 41. (Separazione patrimoniale).

     Entro un anno dalla data di pubblicazione delle leggi regionali che dispongono l'istituzione di un comune autonomo o la variazione delle circoscrizioni territoriali dei comuni, l'Assessore regionale competente in materia di enti locali, su proposta - regolarmente deliberata - dei comuni interessati o, in difetto, d'ufficio, provvede con suo decreto alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività.

     Nelle more di approvazione del riparto di cui al precedente comma, i comuni d'origine sono tenuti ad attribuire ai nuovi comuni, in via provvisoria, un'anticipazione finanziaria ed a distaccare presso di essi il personale necessario ad assicurare il normale funzionamento.

     I comuni riuniti tra loro od aggregati ad altro con termine sulla base della presente legge, possono essere autorizzati, a loro richiesta e nelle forme di cui al primo comma del presente articolo, a tenere separati i rispettivi beni patrimoniali nonché le attività e passività.

 

     Art. 42. (Procedimenti pendenti).

     Le richieste pendenti all'entrata in vigore della presente legge relative all'istituzione di nuovi comuni, alla variazione, determinazione, definizione dei confini comunali ed alla modifica di denominazione dei comuni, salve le richieste sulle quali il Consiglio regionale abbia espresso alla data del 15 luglio 1986 parere favorevole ai fini dell'indizione del referendum, sono soggette alla presente legge [5].

     Per le frazioni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 si applica la procedura stabilita dalla presente legge. Fatte salve le operazioni e gli altri atti già compiuti, l'Assessore regionale provvede a tal fine all'acquisizione del parere di cui all'art. 9 e alla trasmissione della richiesta così integrata ai sensi dell'art. 10 della presente legge [6].

     Per le richieste pendenti che, in presenza degli altri requisiti, indicano sulla base della previgente disciplina una delimitazione territoriale che comporti discontinuità nei territori comunali, qualora il Comune madre non abbia fatto, a seguito della richiesta di parere di cui al comma precedente, una propria proposta, l'Assessore regionale, ove il Comitato promotore esprima parere favorevole con propria delibera scritta, predispone un nuovo progetto di delimitazione dei confini [7].

     Tale progetto è elaborato sulla base della delimitazione, contenuta nella richiesta e la modifica al solo fine di evitare la discontinuità territoriale riducendo il territorio del Comune di cui si propone la costituzione. La richiesta così modificata è trasmessa al Consiglio regionale secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 [7].

     Il Consiglio regionale può limitare la consultazione alla popolazione residente nella frazione da erigere a nuovo comune con la maggioranza di tre quarti dei componenti [7].

     In caso di rinuncia di cui al precedente art. 12, la durata del divieto di riproposizione della richiesta è ridotta ad un anno.

 

     Art. 43. (Abrogazioni).

     Le ll.rr. 3 maggio 1956, n. 14, 29 novembre 1961, n. 15 e 4 luglio 1963, n. 5, sono abrogate.

 

     Art. 44. (Norma finanziaria).

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, stimate in lire 60.000.000 annue si fa fronte con le somme già iscritte nel capitolo 04005 dello stato di previsione dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1986, la cui denominazione è così modificata:

     «Spese per l'istituzione di nuovi comuni, per la variazione, la determinazione e la definizione delle circoscrizioni comunali e delle frazioni. Spese per il referendum popolare di cui all'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, (l.r. 17 maggio 1957, n. 20) (spesa obbligatoria)».

     (Omissis).


[0] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[1] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 12 gennaio 1987, n. 2.

[2] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 12 gennaio 1987, n. 2.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 1987, n. 2.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. L.R. 12 gennaio 1987, n. 2.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 12 gennaio 1987, n. 2.

[6] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 12 gennaio 1987, n. 2.

[7] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 4 aprile 1989, n. 12.

[7] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 4 aprile 1989, n. 12.

[7] Comma aggiunto dall'art. unico della L.R. 4 aprile 1989, n. 12.