§ 3.4.1 – L.R. 24 novembre 1950, n. 64.
Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da Enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.4 cultura e informazione
Data:24/11/1950
Numero:64


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la concessione di contributi per la costituzione il riordinamento e l'incremento delle biblioteche aperte al pubblico, dipendenti da Enti locali
Art. 2.      Gli Enti locali che intendono fruire della concessione devono presentare domanda all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione
Art. 3.      Alla fine dell'esercizio finanziario gli Enti locali dovranno presentare all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione la dimostrazione dell'impiego delle somme ricevute
Art. 4.      I contributi verranno erogati, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale mediante decreto del suo Presidente
Art. 5.      La spesa per l'esecuzione della presente legge farà carico al capitolo 97 del Bilancio 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi


§ 3.4.1 – L.R. 24 novembre 1950, n. 64. [1]

Erogazione di contributi per la costituzione, il riordinamento e l'incremento delle biblioteche dipendenti da Enti locali.

(B.U. 1 febbraio 1951, n. 2).

 

Art. 1.

     E' autorizzata la concessione di contributi per la costituzione il riordinamento e l'incremento delle biblioteche aperte al pubblico, dipendenti da Enti locali.

     I contributi saranno concessi agli Enti locali che diano garanzia di assicurare il funzionamento delle biblioteche anche con apposito adeguato stanziamento nei propri bilanci.

 

     Art. 2.

     Gli Enti locali che intendono fruire della concessione devono presentare domanda all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione.

     Le domande saranno corredate da apposita relazione programmatica in cui sarà specificato l'impiego che si intende dare alle somme da erogarsi.

 

     Art. 3.

     Alla fine dell'esercizio finanziario gli Enti locali dovranno presentare all'Assessorato all'igiene, sanità e pubblica istruzione la dimostrazione dell'impiego delle somme ricevute.

 

     Art. 4.

     I contributi verranno erogati, su proposta dell'Assessore all'igiene, sanità e pubblica istruzione, dalla Giunta regionale mediante decreto del suo Presidente.

 

     Art. 5.

     La spesa per l'esecuzione della presente legge farà carico al capitolo 97 del Bilancio 1950 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.


[1] Legge abrogata dall’art. 23 della L.R. 20 settembre 2006, n. 14.