§ 3.2.43 - L.R. 3 luglio 1998, n. 21.
Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:03/07/1998
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Procedure per l'erogazione degli indennizzi.
Art. 2 bis.  (Termine di presentazione della domanda e determinazione dell'indennizzo)
Art. 3.  Assunzioni per chiamata diretta nominativa.
Art. 4.  Applicabilità temporale delle norme.
Art. 5.  Norma finanziaria.


§ 3.2.43 - L.R. 3 luglio 1998, n. 21.

Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio.

(B.U. 13 luglio 1998, n. 21).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La Regione indennizza i danni, provocati da attentati a persone e cose, subiti da:

     a) sindaci, assessori e consiglieri comunali;

     b) dipendenti comunali aventi la qualifica di agente di pubblica sicurezza;

     c) dipendenti regionali appartenenti al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;

     d) componenti delle compagnie barracellari;

     e) dipendenti regionali e comunali addetti alla repressione dell'abusivismo edilizio,

     e bis) veterinari del Servizio sanitario nazionale con compiti di vigilanza e controllo negli allevamenti e di ispezione negli stabilimenti e nelle strutture di produzione e di vendita di alimenti [1].

     2. L'indennizzo compete per gli attentati subiti in relazione all'esercizio delle funzioni ricoperte.

     3. L'attentato si presume subìto in relazione all'esercizio delle funzioni quando ne sia ignoto il movente o gli autori, purché in costanza di esercizio delle funzioni o entro un anno dalla cessazione dalle medesime.

     4. L'indennizzo compete al proprietario e a colui che gode del bene danneggiato a titolo di possesso sulla base di specifiche dichiarazioni degli intestatari formali. Compete inoltre ai comproprietari o ai familiari conviventi quando i danni alle cose o alle persone siano conseguenza di attentato rivolto contro i soggetti di cui al comma 1 [2].

     5. La Regione, nei limiti delle somme erogate, esercita azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

     6. L'indennizzo di cui al presente articolo non è cumulabile con altri indennizzi dovuti per lo stesso evento e in particolare con indennizzi dovuti in virtù di legge, di contratto collettivo o di polizza assicurativa. L'indennizzo da parte della Regione peraltro compete per la parte del danno eventualmente non risarcita.

 

     Art. 2. Procedure per l'erogazione degli indennizzi.

     1. L'indennizzo viene erogato dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, su domanda, anche per i comproprietari e i familiari, del soggetto colpito dall'attentato o dei suoi eredi.

     2. La domanda deve contenere gli elementi del fatto, la stima dei danni, la dichiarazione degli eventuali altri indennizzi percepiti o percipiendi, l'autorizzazione ad esercitare la rivalsa contro i responsabili.

     3. I comproprietari e i familiari sono tenuti a sottoscrivere la domanda assumendosene la responsabilità per le parti che li concernono.

     4. Le dichiarazioni false, o la mancata collaborazione agli accertamenti, comportano perdita del diritto all'indennizzo.

     5. La Regione può stipulare polizza assicurativa per i danni di cui all'articolo 1. In tal caso la Regione può affidare alla compagnia assicuratrice la gestione degli indennizzi.

     6. Qualora la gestione degli indennizzi non sia affidata a compagnia assicuratrice, la Regione incaricherà un soggetto, con particolare professionalità nell'accertamento e liquidazione dei danni, di svolgere le operazioni di istruttoria delle domande, di accertamento del diritto e della sua quantificazione. Il soggetto incaricato potrà avvalersi di tutte le facoltà che competerebbero all'Amministrazione regionale ed in particolare potrà richiedere informazioni all'autorità giudiziaria o di polizia e disporre perizie sui danni.

 

     Art. 2 bis. (Termine di presentazione della domanda e determinazione dell'indennizzo) [3]

     1. Il termine per la presentazione dell'istanza prevista dall'articolo 2 è fissato in mesi quattro dalla data dell'evento. L'istanza contiene, oltre agli elementi previsti dall'articolo 2, comma 2, copia della denuncia dell'evento presentata all'autorità competente.

     1 bis. Per le istanze di cui all'articolo 2 presentate a far data dal 1° gennaio 2023 il termine è fissato in nove mesi dalla data dell'evento [4].

     2. L'intervento dell'amministrazione è diretto a rifondere il richiedente del danno biologico, delle perdite patrimoniali subite e delle spese strettamente necessarie correlate, con esclusione del mancato guadagno e delle pretese in ordine ad altre tipologie di danno di natura non patrimoniale. La misura dell'intervento è determinata in base ai criteri fissati dalla Giunta regionale che stabilisce gli importi massimi da erogare, anche tenuto conto della tipologia del bene danneggiato. L'erogazione del beneficio è in ogni caso subordinata alla disponibilità finanziaria nel bilancio regionale.

     3. L'Amministrazione regionale, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla presente legge, se trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza e le indagini dell'autorità giudiziaria relative al fatto denunciato non siano concluse, concede un'anticipazione per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno accertato dall'Amministrazione.

     4. La Giunta regionale disciplina il procedimento di rivalsa nei casi in cui il beneficiario ell'anticipazione prevista dal comma 3 sia tenuto a restituire l'importo erogato dalla Regione.

     5. I commi 18 e 19 dell'articolo 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) e il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) sono abrogati.

 

     Art. 3. Assunzioni per chiamata diretta nominativa.

     1. La Regione chiama con richiesta diretta nominativa, dalle liste ordinarie di collocamento o dalle liste speciali di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, il coniuge o uno dei figli dei dipendenti regionali deceduti a causa dell'espletamento del servizio o nell'adempimento di atti di solidarietà.

     2. Procede in ugual modo per il coniuge o uno dei figli dei soggetti indicati all'articolo 1 deceduti a seguito di attentato indennizzabile.

     3. L'assunzione con le modalità del presente articolo è possibile per tutti i posti vacanti nelle qualifiche per cui è richiesta la sola scuola dell'obbligo.

     4. L'assunzione avviene su domanda degli aventi titolo, da proporsi nel termine perentorio di due anni dall'evento.

     5. In caso di pluralità di domande, la chiamata avviene a favore del coniuge o qualora il coniuge non sia tra i richiedenti, a favore del figlio maggiore di età.

 

     Art. 4. Applicabilità temporale delle norme.

     1. Gli articoli 1 e 2 trovano applicazione per gli attentati avvenuti a decorrere dal 1° gennaio 1998.

     2. Entro il 30 giugno 2000 l'Assessore regionale degli affari generali, personale e riforma della Regione invia al Consiglio una relazione sull'applicazione della legge.

     3. L'articolo 3 è applicabile qualunque sia la data del decesso.

     4. Per gli eventi antecedenti l'entrata in vigore della presente legge il termine di cui al comma 4 dell'articolo 3 decorre dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     1. La spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata in lire 1.000.000.000 annue.

     2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1998-2000 sono apportate le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge fanno carico ai suddetti capitoli del bilancio 1998-2000 ed ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni successivi.

 

 

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 32 della L.R. 29 maggio 2007, n. 2.

[2] Comma così sostituito dall'art. 113 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[3] Articolo inserito dall'art. 42 della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2.

[4] Comma inserito dall'art. 113 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.