§ 42.4.2B - Legge 15 novembre 1973, n. 732.
Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.4 personale
Data:15/11/1973
Numero:732


Sommario
Art. unico.      E' data facoltà agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre - mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorità di vigilanza [...]


§ 42.4.2B - Legge 15 novembre 1973, n. 732. [1]

Provvidenze a favore del personale dipendente da enti pubblici non economici.

(G.U. 24 novembre 1973, n. 303)

 

     Art. unico.

     E' data facoltà agli enti pubblici non economici di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 465, di disporre - mediante delibere da assoggettare alla prescritta approvazione delle autorità di vigilanza - la concessione al dipendente personale di un assegno temporaneo annuo di lire 520.000 lorde con effetto dal 1° maggio 1973 e previa soppressione, dalla stessa data, dell'assegno incentivante eventualmente riconosciuto al personale stesso sulla base delle determinazioni assunte in materia dal Consiglio dei Ministri il 28 aprile 1972.

     Con le delibere di cui al comma precedente potrà essere altresì disposto, sempre con effetto dal 1° maggio 1973, il conglobamento nello stipendio o salario dell'acconto mensile di lire 9.000 lorde eventualmente attribuito sulla base dell'accordo intervenuto in sede governativa il 26 maggio 1970.

     E' fatto assoluto divieto agli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge di corrispondere al dipendente personale premi od indennità di incentivazione, di cottimo o di produzione comunque denominati e non previsti da apposite disposizioni di legge ovvero di incrementare, in qualsiasi forma, i compensi per il lavoro straordinario effettivamente reso.

 


[1] Legge abrogata dall'art. 41 della L. 20 marzo 1975, n. 70.