§ 1.3.45 - L.R. 5 maggio 1969, n. 18.
Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici e al personale salariato.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 organizzazione degli uffici e del personale
Data:05/05/1969
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Al personale ausiliario, addetto agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, viene corrisposta, quale compenso per il lavoro compiuto oltre l'orario normale e [...]
Art. 2.      Al personale regionale ausiliario e salariato addetto alla conduzione di automezzi o di qualsiasi altro mezzo meccanico, viene corrisposto, quale indennità di rischio, il seguente compenso [...]
Art. 3.      Al personale salariato, addetto ai laboratori e alle officine, ai muratori ed ai conduttori di caldaie a vapore e al personale salariato addetto al maneggio di sostanze tossiche o comunque [...]
Art. 4.      Le indennità di cui agli articoli precedenti vengono corrisposte mensilmente con decorrenza dal 1° gennaio 1969.
Art. 5.      A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1969, valutato in lire 50 milioni, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della [...]
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.3.45 - L.R. 5 maggio 1969, n. 18.

Corresponsione di una indennità integrativa speciale al personale ausiliario e di una indennità di rischio agli agenti tecnici e al personale salariato.

 

Art. 1.

     Al personale ausiliario, addetto agli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale, viene corrisposta, quale compenso per il lavoro compiuto oltre l'orario normale e straordinario, una indennità integrativa speciale giornaliera nella seguente misura:

 

     Commesso superiore                           L. 750

     Commesso capo                                »  700

     Commesso, usciere capo, usciere

     e inserviente                                »  650

 

     L'indennità di cui sopra viene inoltre estesa al personale ausiliario e salariato addetto alla custodia e alla sorveglianza, anche quale compenso per il servizio festivo e notturno, nella seguente misura:

 

     Custode superiore                            L. 750

     Custode capo                                 »  700

     Primo custode, custode, custode aggiunto

     e vice custode                               »  650

     Salariati guardiani                          »  650

 

 

     Art. 2.

     Al personale regionale ausiliario e salariato addetto alla conduzione di automezzi o di qualsiasi altro mezzo meccanico, viene corrisposto, quale indennità di rischio, il seguente compenso giornaliero:

 

     Agente tecnico superiore                     L. 750

     Agente tecnico capo                          »  700

     Agente tecnico                               »  650

     Salariati di 1ª categoria conduttori

     di mezzi meccanici                           »  700

 

 

     Art. 3.

     Al personale salariato, addetto ai laboratori e alle officine, ai muratori ed ai conduttori di caldaie a vapore e al personale salariato addetto al maneggio di sostanze tossiche o comunque adibito a lavori particolarmente disagevoli e pericolosi, viene corrisposta una indennità giornaliera di rischio nella seguente misura:

 

     Capo operai                                  L. 750

     Operai di 1ª categoria                       »  700

     Operai di 2ª categoria                       »  650

     Operai di 3ª categoria                       »  600

     Operai di 4ª categoria                       »  550

 

 

     Art. 4.

     Le indennità di cui agli articoli precedenti vengono corrisposte mensilmente con decorrenza dal 1° gennaio 1969.

     Esse non sono pensionabili né fra di esse cumulabili, non vengono corrisposte durante la sospensione dalle funzioni e nei casi di congedo ordinario, straordinario o di aspettativa.

 

     Art. 5.

     A copertura dell'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge per il 1969, valutato in lire 50 milioni, sono apportate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969:

     (Omissis).

     Per gli anni finanziari successivi al 1969 all'onere annuo, valutato in L. 50 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta generale sull'entrata, derivante dal suo naturale incremento.

     Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge fanno capo ai capitoli 11112, 11113, 15101, 15102, 16101 e 16102 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1969 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.