§ 2.2.53 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1653.
Istituzione dei ruoli ad esaurimento per il personale degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.2 bonifica e miglioramento fondiario
Data:24/11/1965
Numero:1653


Sommario
Art. 1.      Per la sistemazione di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, sono [...]
Art. 2.      I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle I, II, IV, VI e VII sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1, purchè [...]
Art. 3.      I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli stabiliti dalle annesse tabelle III e V sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1 in [...]
Art. 4.      I posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli stabiliti con le annesse tabelle VIII e IX sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1 in [...]
Art. 5.      Nei riguardi del personale inquadrato nei ruoli indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni speciali [...]
Art. 6.      Il servizio prestato dal personale inquadrato nei ruoli indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, presso gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria di provenienza, in categorie [...]
Art. 7.      Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6 sono applicabili anche a favore degli impiegati degli Enti e delle Sezioni di riforma fondiaria che abbiano conseguito, successivamente, [...]


§ 2.2.53 - D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1653.

Istituzione dei ruoli ad esaurimento per il personale degli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

(G.U. 24 febbraio 1966, n. 49).

 

     Art. 1.

     Per la sistemazione di personale in servizio, alla data del 31 dicembre 1964, presso gli Enti e Sezioni di riforma fondiaria indicati nell'art. 1 della legge 14 luglio 1965, n. 901, sono istituiti i ruoli, ad esaurimento, centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di cui alle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX annesse al presente decreto.

 

          Art. 2.

     I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle tabelle I, II, IV, VI e VII sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1, purchè in possesso del prescritto titolo di studio, degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di età.

     I concorsi riservati consistono in un colloquio vertente sulle specifiche materie del vigente ordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'accesso ai corrispondenti ruoli ordinari.

     Limitatamente al personale da sistemare nel ruolo di cui alla tabella VII, il colloquio è integrato da una prova pratica di dattilografia o di stenografia o sui mezzi meccanici che verranno indicati nel bando di concorso.

 

          Art. 3.

     I posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli stabiliti dalle annesse tabelle III e V sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1 in possesso, rispettivamente, della laurea in ingegneria e del diploma di geometra, nonchè degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di età.

     I concorsi riservati consistono in un colloquio vertente sulle materie professionali, con specifico riferimento ai problemi dei piani di irrigazione, di bonifica, di miglioramento fondiario, nei limiti delle rispettive competenze.

 

          Art. 4.

     I posti conferibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli stabiliti con le annesse tabelle VIII e IX sono conferibili mediante concorsi riservati al personale indicato nel precedente art. 1 in possesso del prescritto titolo di studio, degli altri requisiti generali previsti per l'accesso all'impiego statale e non abbia superato il cinquantesimo anno di età.

     I concorsi riservati sono per titoli, integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato oltre ad una prova di idoneità tecnica per il personale di cui alla tabella VIII.

 

          Art. 5.

     Nei riguardi del personale inquadrato nei ruoli indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, il servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza presso gli Enti e le Sezioni speciali di riforma fondiaria è riscattabile per intero, secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

 

          Art. 6.

     Il servizio prestato dal personale inquadrato nei ruoli indicati nelle tabelle annesse al presente decreto, presso gli Enti e le Sezioni di riforma fondiaria di provenienza, in categorie d'impiego corrispondenti al ruolo di inquadramento, è valutabile per metà della sua durata, ai fini della carriera statale.

 

          Art. 7.

     Le disposizioni contenute nei precedenti articoli 5 e 6 sono applicabili anche a favore degli impiegati degli Enti e delle Sezioni di riforma fondiaria che abbiano conseguito, successivamente, la nomina nei ruoli organici degli impiegati civili dello Stato.

     Gli impiegati appartenenti ai ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, i quali alla data di entrata in vigore della citata legge n. 901 precedono in ruolo i beneficiari delle disposizioni contenute nel precedente comma, sono ammessi, unitamente a questi ultimi, agli esami di avanzamento, agli scrutini di merito comparativo e di merito assoluto, alla scelta per la promozione rispettivamente alle qualifiche di direttore di sezione, di 1° segretario contabile, di 1° archivista e di commesso, e qualifiche equiparate, anche in assenza delle anzianità richieste.

 

 

Tabelle

     (Omissis).