§ 3.1.70 - L.R. 28 luglio 1981, n. 25.
Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:28/07/1981
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dei ruoli).
Art. 2.  (Stato giuridico del personale dipendente).
Art. 3.  (Elenchi del personale).
Art. 4.  (Inclusione negli elenchi).
Art. 5.  (Formazione dei ruoli nominativi).
Art. 6.  (Variazioni agli elenchi ed ai ruoli).
Art. 7.  (Pubblicità dei ruoli).
Art. 8.  (Ricorsi sui ruoli).
Art. 9.  (Assegnazione del personale alle Unità sanitarie locali).
Art. 10.  (Personale comandato).
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  (Urgenza).


§ 3.1.70 - L.R. 28 luglio 1981, n. 25.

Istituzione dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale, disciplina per l'iscrizione nei ruoli medesimi del personale da destinare alle Unità sanitarie locali e inquadramento nel ruolo unico dei dipendenti dell'Amministrazione regionale del personale comandato ai sensi della l.r. 24 maggio 1976, n. 27, nonché delle ll. 29 giugno 1977, n. 349, e 23 dicembre 1978, n. 833. [*]

 

Art. 1. (Istituzione dei ruoli).

     Sono istituiti i ruoli nominativi regionali, relativi al personale del Servizio sanitario nazionale da destinare alle Unità sanitarie locali della Sardegna, in attuazione degli artt. 68 e 47 della l. 23 dicembre 1978, n. 833, e del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 2. (Stato giuridico del personale dipendente).

     Lo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali operanti in Sardegna è disciplinato dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     Alla predisposizione, all'aggiornamento ed alla tenuta dei ruoli del personale di cui al precedente comma, nonché ad ogni altro adempimento con il d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, demandata alla competenza regionale, provvede l'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione.

 

     Art. 3. (Elenchi del personale).

     Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1, gli enti sottoindicati predispongono elenchi nominativi del personale da essi dipendente che abbia i requisiti di cui al successivo art. 4, corredati dei dati previsti su apposito schema da predisporsi a cura dell'Assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione secondo quanto previsto dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761:

     a) enti ospedalieri;

     b) istituzioni pubbliche ed altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della l. 23 dicembre 1978, n. 833;

     c) consorzi di enti locali per la gestione di servizi sanitari e quelli costituiti a norma delle ll.rr. 20 dicembre 1962, n. 25, e 9 febbraio 1976, n. 6, nonché consorzi provinciali antitubercolari, Comitati provinciali antimalarici ed enti provinciali antitracomatosi;

     d) province e consorzi di enti locali aventi finalità non esclusivamente sanitarie, limitatamente al personale addetto ai presidii, uffici e servizi sanitari. comunque denominati, ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai presidii e servizi di igiene mentale e di assistenza psichiatrica, agli istituti di prevenzione e cura ed ai presidii sanitari extraospedalieri.

     e) comuni, limitatamente al personale addetto ai presidii, uffici e servizi sanitari, comunque denominati.

     Dagli elenchi di cui al precedente comma è escluso il personale dei consorzi di cui alla l.r. 9 febbraio 1976, n. 6, che sia addetto all'attività di istruzione e formazione professionale, per il quale si provvederà con successiva legge regionale da emanarsi entro la data di scioglimento dei consorzi medesimi.

     Gli elenchi devono essere predisposti a firma del Presidente o del legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante affissione per 15 giorni consecutivi all'Albo dell'ente o, in mancanza, all'Albo del comune dove l'ente ha sede.

     Entro i 15 giorni successivi alla suddetta pubblicazione, chiunque sia interessato all'iscrizione nei ruoli nominativi di cui alla presente legge può proporre istanza all'ente che ha predisposto gli elenchi per eventuali modifiche o correzioni agli stessi; l'ente, nei successivi 15 giorni, decide motivatamente sulle predette richieste con atto degli organi indicati nel precedente comma.

     Gli elenchi così formati, corredati delle eventuali istanze presentate e delle relative determinazioni assunte ai sensi del precedente comma, sono trasmessi, entro i successivi 15 giorni, all'Assessorato degli affari generali personale e riforma della regione.

     Nel caso di inadempienza, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione nomina, con proprio decreto, un Commissario per I'assolvimento, in via sostitutiva, dei compiti di cui al presente articolo,

 

     Art. 4. (Inclusione negli elenchi).

     Negli elenchi nominativi di cui all'art. 3 della presente legge, deve essere incluso:

     a) il personale addetto in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977 ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato fino all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) il personale assunto successivamente all'entrata in vigore della l. 23 dicembre 1978, n. 833, a mezzo di pubblico concorso secondo la normativa vigente, per la copertura di posti vacanti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

     c) il personale che abbia titolo all'immissione in ruolo a seguito dei concorsi riservati di cui all'art. 67 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, e 24-ter della l. 29 febbraio ,1980, n. 33.

 

     Art. 5. (Formazione dei ruoli nominativi).

     Con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione verranno formati i ruoli nominativi regionali di cui all'art. 1 della presente legge, in conformità al d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ed in relazione alle risultanze di cui al precedente art. 3.

     Nei ruoli nominativi viene iscritto il personale ricompreso negli elenchi di cui ai precedenti artt. 3 e 4, nonché il personale di ruolo appresso indicato:

     a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse, incluso nei contingenti destinati alle Unità sanitarie locali, salvo quanto previsto dal successivo art. 10 della presente legge;

     b) personale dipendente, alla data del 1º dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'art. 40 della l. 12 febbraio 1968, n. 132;

     c) personale dipendente della Croce rossa italiana;

     d) personale dipendente dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

     e) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro;

     f) personale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico aventi personalità giuridica di diritto pubblico, nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     Nei confronti del personale previsto dalle lett. b), c), d) ed e), del precedente comma, l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali è subordinata al verificarsi delle condizioni, rispettivamente, previste dal terzo comma dell'art. 67, dal primo dell'art. 70, dal quarto comma dell'art. 72 e dall'art. 73 della l. 23 dicembre 1978, n. 833.

     I ruoli nominativi indicano per ciascun dipendente il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto di impiego, la data di decorrenza della nomina del ruolo di appartenenza, la data del conseguimento della posizione funzionale rivestita con gli estremi del relativo provvedimento e la sede di servizio.

 

     Art. 6. (Variazioni agli elenchi ed ai ruoli).

     Fino all'entrata in funzione delle Unità sanitarie locali, le Amministrazioni e gli enti di cui al precedente art. 3, devono disporre e comunicare, nella stessa forma e con le stesse modalità previste dalla predetta norma ed entro 30 giorni dal verificarsi delle prescritte condizioni, le variazioni intervenute successivamente alla trasmissione degli elenchi, in conseguenza delle assunzioni effettuate mediante pubblico concorso per la copertura di posti previsti nella pianta organica di servizi sanitari, nonché a seguito di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego o di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

     Sulla base delle variazioni di cui al precedente comma, l'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione dispone, con proprio decreto, le conseguenti variazioni nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale.

 

     Art. 7. (Pubblicità dei ruoli).

     L'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione predispone e pubblica, entro il 31 marzo di ogni anno, sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna, i ruoli nominativi del personale addetto alle Unità sanitarie locali, secondo la situazione al 1º gennaio dell'anno di pubblicazione.

     In sede di prima applicazione della presente legge, la pubblicazione dei ruoli è disposta secondo la situazione al 1º gennaio 1981.

 

     Art. 8. (Ricorsi sui ruoli).

     Avverso i provvedimenti di iscrizione nei ruoli nominativi regionali e quelli di variazione è ammesso ricorso in opposizione entro 45 giorni dalla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione autonoma della Sardegna.

     L'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione decide con provvedimento definitivo entro 30 giorni dalla notifica dell'opposizione.

     Avverso la decisione dell'Assessore è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'art. 41 dello Statuto speciale per la Sardegna.

 

     Art. 9. (Assegnazione del personale alle Unità sanitarie locali).

     L'assegnazione del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario nazionale avviene secondo le modalità ed i tempi che sono stabiliti dalla l. 23 dicembre 1978, n. 883, e dal d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

 

     Art. 10. (Personale comandato).

     Il personale comandato alla regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della l.r. 24 maggio 1976, n. 27, nonché delle ll. 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, verrà inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali di cui all'art. 27 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, salvo che, entro 30 giorni della data predetta, non opti per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al precedente art. 1, da effettuarsi secondo le modalità di cui al precedente art. 5.

     L'inquadramento nel ruolo unico di dipendenti regionali è disposto con decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore medesimo, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i termini di corrispondenza indicati nella tabella allegata alla presente legge, con riferimento alla carriera o alla qualifica professionale risultanti dal titolo formale posseduto alla data predetta.

     Al personale inquadrato ai sensi del precedente comma sono attribuiti la classe di stipendio e gli eventuali aumenti periodici secondo le modalità previste dal primo comma dell'art. 85 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, con riferimento al trattamento economico spettante in base all'ordinamento degli enti di provenienza, esclusi eventuali assegni personali riassorbibili ed indennità non pensionabili. Qualora detto trattamento economico sia inferiore a quello della prima classe di stipendio della fascia di inquadramento è comunque attribuita la prima classe di stipendio di detta fascia.

     Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti non può comunque essere attribuito un trattamento economico superiore a quello iniziale dell'ultima classe di stipendio della fascia funzionale di inquadramento. L'eventuale eccedenza è conservata come assegno personale riassorbibile con i miglioramenti generali del trattamento economico derivanti dalla contrattazione triennale prevista dall'art. 26 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Ai fini della progressione economica nella fascia funzionale di inquadramento, il servizio reso presso gli enti ospedalieri, il consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, nonché presso le casse, gestioni ed enti mutualistici, salvo più favorevole valutazione presso i predetti enti ai fini della progressione di carriera, è così valutato:

     - per intero, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale di appartenenza;

     - per due terzi, se prestato in ruolo nella carriera o livello funzionale immediatamente inferiori;

     - per metà, se prestato in ruolo in carriera o livello funzionale ulteriormente inferiori;

     - per intero, se prestato fuori ruolo in categoria corrispondente alla camera o livello funzionale di appartenenza;

     - per metà, se prestato fuori ruolo in categoria immediatamente inferiore a quella corrispondente alla carriera o livello funzionale di appartenenza;

     - per un terzo, se prestato fuori ruolo in categorie ulteriormente inferiori.

     L'anzianità complessiva di servizio determinata ai sensi del precedente comma, eventualmente ridotta secondo le disposizioni di cui al quinto e sesto comma dell'art. 87 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, ovvero aumentata secondo le disposizioni di cui all'art. 88 della stessa legge, è valida ai fini della progressione economica nella fascia funzionale nella misura pari all'eventuale differenza fra la stessa anzianità e quella indicata nella Tab. C della precitata legge in corrispondenza della classe di stipendio attribuita ai sensi del terzo comma del presente articolo.

     L'anzianità residua, come determinata ai sensi del precedente comma, e utilizzata per intero sia per il conseguimento delle classi di stipendio, sia per l'attribuzione degli aumenti periodici.

     L'anzianità riconosciuta ai sensi del presente articolo e utile ai fini del conferimento degli incarichi di coordinatore di cui agli artt. 20, 22 e 23 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51.

     Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 84, nonché quelle di cui all'art. 133 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, con l'esclusione del diritto d'opzione di cui al terzo comma dell'art. 6 della l. 18 novembre 1975, n. 764.

     Gli inquadramenti nel ruolo unico regionale previsti dal presente articolo hanno luogo nei limiti delle disponibilità di posti della Tab. B allegata alla l.r. 17 agosto 1978, n. 51. L'Amministrazione regionale è tuttavia autorizzata ad istituire in soprannumero nella quarta fascia funzionale del predetto ruolo unico, i posti necessari per gli inquadramenti stessi, limitatamente al numero massimo di 42 unità, salvo il riassorbimento da operarsi in occasione delle normali vacanze.

 

     Art. 11.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 12. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

TABELLA

 

  Tabella di equiparazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10

della presente legge

 

VI Fascia funzionale:

     - dirigenti e collaboratori del ruolo amministrativo e personale sanitario della prima qualifica del ruolo professionale degli enti mutualistici;

     - personale della carriera direttiva dei ruoli amministrativo e sanitario degli enti ospedalieri, del consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

 

V Fascia funzionale:

     - assistenti del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera di concetto degli enti ospedalieri, del consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

 

IV Fascia funzionale:

     - archivisti - dattilografi del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera di ordine del ruolo amministrativo degli enti ospedalieri, del consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

 

II Fascia funzionale:

     - commessi del ruolo amministrativo degli enti mutualistici, personale della carriera ausiliaria del ruolo amministrativo degli enti ospedalieri, del consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori e degli enti pubblici nel settore dell'assistenza sanitaria.

 

 


[*] Legge modificata con L.R. 13 agosto 1985, n. 18.

[1] Reca disposizioni finanziarie.