§ 2.14.19 - L.R. 17 gennaio 1989, n. 3.
Interventi regionali in materia di protezione civile.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:17/01/1989
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Pianificazione di protezione civile)
Art. 3.  (Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile).
Art. 4.  (Studi e ricerche).
Art. 5.  (Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati).
Art. 6.  (Formazione e qualificazione professionale).
Art. 7.  (Emergenze di rilievo regionale)
Art. 8.  (Potere di ordinanza e coordinamento degli interventi)
Art. 9.  (Attivazione della dichiarazione di catastrofe o calamità naturale).
Art. 10.  (Mezzi e strutture regionali di soccorso).
Art. 11.  (Centro operativo regionale).
Art. 12.  (Finanziamento dei programmi comunali).
Art. 13.  (Finanziamento dei programmi provinciali).
Art. 14.  (Contributi agli enti locali per spese di primo intervento).
Art. 15.  (Promozione del volontariato).
Art. 15 bis.  (Organizzazioni o associazioni di volontariato civile)
Art. 16.  (Associazioni di volontariato).
Art. 17.  (Contributi alle associazioni di volontariato).
Art. 18.  (Gruppi di volontariato comunali).
Art. 19.  (Modalità per la concessione dei finanziamenti).
Art. 20.  (Norma finanziaria).


§ 2.14.19 - L.R. 17 gennaio 1989, n. 3.

Interventi regionali in materia di protezione civile.

(B.U. 30 gennaio 1989, n. 4)

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione).

     1. La Regione, nell'ambito delle competenze attribuitele dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione ed in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, promuove, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli enti locali, e col concorso delle associazioni di volontariato, interventi di protezione civile, anche di carattere integrativo, diretti a tutelare l'incolumità del singolo e delle popolazioni, i beni, le attività produttive e l'ambiente dai danni o dai pericoli derivanti da eventi calamitosi o catastrofi anche causati dall'attività dell'uomo.

     2. Al tal fine, nell'ambito delle materie di propria competenza o ad essa delegate:

     a) instaura rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organi dello Stato competenti in materia di protezione civile, con gli enti locali e gli organismi di protezione civile e le associazioni di volontariato operanti nel territorio regionale;

     b) programma le attività regionali di previsione, prevenzione ed emergenza in coordinamento con i piani predisposti dagli organi dello Stato;

     c) provvede alla direzione unitaria delle attività di protezione civile di competenza regionale in modo da promuovere il coordinamento con quelle delle Province. dei Comuni, degli organismi di protezione civile e delle associazioni di volontariato.

     3. Essa inoltre, per le materie non di propria competenza concorre, in conformità con quanto disposto dalla legislazione statale, alla organizzazione nazionale della protezione civile e collabora alle attività di prevenzione e soccorso di intesa con i competenti organi dello Stato.

 

     Art. 2. (Pianificazione di protezione civile) [1]

     1. La pianificazione di protezione civile nella Regione si articola nei seguenti livelli territoriali:

     a) regionale;

     b) provinciale;

     c) ambito territoriale e organizzativo ottimale;

     d) comunale.

     2. Il piano regionale:

     a) assicura lo svolgimento delle attività di protezione civile in ambito regionale;

     b) individua gli ambiti territoriali ottimali, costituiti da uno o più comuni, e i connessi criteri organizzativi;

     c) definisce i contenuti per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito territoriale e comunale e le modalità per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

     d) è predisposto dalla Regione;

     e) è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia di protezione civile. La deliberazione è adottata previo parere della Commissione consiliare competente per materia, che si esprime nel termine di quindici giorni, decorsi i quali se ne prescinde, e previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possano formulare osservazioni;

     f) è efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS);

     g) ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.

     3. I piani di livello provinciale:

     a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza di ciascuna prefettura;

     b) sono predisposti dalla Regione in raccordo con le prefetture e le province competenti per territorio;

     c) sono approvati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell'Assessore delegato in materia di protezione civile. La deliberazione è adottata previa pubblicazione per almeno trenta giorni sul sito internet istituzionale della Regione, affinché i cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possano formulare osservazioni;

     d) sono efficaci dalla data di pubblicazione sul BURAS.

     4. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile si intende riferito al territorio di competenza di ciascuna prefettura.

     5. I piani di ambito territoriale:

     a) assicurano l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza attraverso la gestione ottimale delle risorse ivi presenti;

     b) sono predisposti dalla Regione, in raccordo con le prefetture, le province e i comuni;

     c) sono inclusi nei piani di livello provinciale di protezione civile.

     6. I piani comunali:

     a) assicurano lo svolgimento delle attività di protezione civile nei territori di competenza;

     b) sono predisposti dai comuni, anche in forma associata;

     c) sono approvati con deliberazione del consiglio comunale. Nel processo di elaborazione dei piani è assicurata la partecipazione attiva dei cittadini, singoli o associati, per gli argomenti di principale interesse per le comunità locali, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali;

     d) sono efficaci dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.

 

     Art. 3. (Approvazione e modifiche del piano regionale per la protezione civile). [2]

     [1. Il Presidente della Regione o l'Assessore delegato in materia di protezione civile, predispone uno schema di piano regionale per la protezione civile articolato in una parte generale riferita all'intero territorio regionale e quattro parti specifiche relative agli ambiti territoriali di competenza di ciascuna Prefettura, predisposte in raccordo con esse.

     2. Lo schema di cui al comma 1 è adottato in via preliminare dalla Giunta regionale ed è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione. I cittadini, singoli o associati, nel rispetto della disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali, possono formulare osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito internet.

     3. Decorso il termine di cui al comma 2, previo esame delle osservazioni pervenute, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente per materia, approva definitivamente il piano regionale per la protezione civile.

     4. Il piano è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna, ha validità triennale ed è sottoposto a revisione e aggiornamento annuale.

     5. Ogni richiamo da parte della normativa statale o regionale alla pianificazione provinciale per la protezione civile deve intendersi riferito all'articolazione per ambiti, corrispondenti al territorio di competenza di ciascuna Prefettura, come previsto dal Piano regionale di protezione civile di cui al presente articolo.]

 

     Art. 4. (Studi e ricerche).

     1. In conformità alle indicazioni del piano e in riferimento agli obiettivi ivi prefissati l'Amministrazione regionale predispone studi e ricerche volti a:

     a) prevedere le cause di possibili eventi di pericolo o di danno nei confronti delle persone o delle cose;

     b) individuare le diverse zone del territorio regionale sulla base di caratteristiche orografiche, idrografiche, geologiche, ecologiche, climatiche, vegetazionali, insediative, infrastrutturali, logistiche e culturali, influenti ai fini dei diversi tipi di calamità;

     c) individuare e classificare le zone sistematicamente soggette a fenomeni calamitosi specifici;

     d) indicare i rimedi idonei a prevenire gli eventi di pericolo e di danno e proporre i modi per un corretto ripristino dell'ambiente, nel rispetto della sua conformazione e destinazione naturale.

     2. A tal fine l'Amministrazione regionale si avvale, ove occorra, mediante la stipula di convenzioni della collaborazione scientifica di Università, Istituti universitari e Istituti scientifici e di ricerca.

     3. Le convenzioni sono deliberate dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale proposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

     4. Con le stesse modalità l'Amministrazione regionale può procedere per la predisposizione del piano pluriennale di protezione civile.

 

     Art. 5. (Sistemi di rilevamento, raccolta e trasmissione ed elaborazione dati).

     1. In conformità alle indicazioni del piano di protezione civile e in relazione agli obiettivi ivi previsti l'Amministrazione regionale provvede alla realizzazione di un sistema di rilevamento, trasmissione e comunicazione, raccolta e memorizzazione e diffusione dei dati relativi alle ipotesi di rischio e agli eventi calamitosi o catastrofi.

     2. La gestione degli strumenti di rilevamento è affidata alle Province.

Le Province si avvalgono della collaborazione dei Comuni, delle Comunità montane, di ogni altro organismo sovracomunale e degli uffici regionali decentrati.

     3. Il sistema dovrà essere organizzato in modo da consentire il rapido aggiornamento dei dati relativi ai fenomeni calamitosi ipotizzati ed al loro eventuale svolgimento, nonché alle dotazioni ed alle strutture atte a fronteggiarli e alla loro dislocazione.

     4. La Regione provvede inoltre:

     a) alla raccolta ed aggiornamento dei dati concernenti la dislocazione e le dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza di enti locali e delle associazioni di volontariato di cui ai successivi articoli e richiede agli organi competenti i dati relativi alla dislocazione e alle dotazioni di nuclei operativi e servizi di emergenza dello Stato;

     b) alla formazione ed aggiornamento di elenchi relativi:

     1) alle strutture sanitarie, ausiliarie e assistenziali utilizzabili in m caso di necessità;

     2) agli edifici ed aree utilizzabili per la temporanea sistemazione dei cittadini evacuati e delle strutture ausiliarie;

     3) delle imprese assuntrici di lavori edili e stradali con l'indicazione dei principali mezzi e strutture di cui dispongono;

     4) dei depositi e delle ditte produttrici o commerciali di materiali di prima necessità e comunque utili al soccorso.

     5. Nell'ambito dei rapporti di collaborazione di cui alla lett. a) dell'art. 1, tutti i dati, gli elementi conoscitivi e le risultanze degli studi di cui ai precedenti articoli sono trasmessi agli organi statali responsabili della protezione civile.

 

     Art. 6. (Formazione e qualificazione professionale).

     1. In vista della predisposizione del piano annuale di formazione professionale di cui agli artt. 13 e 14 della legge regionale 15 giugno 1979. n. 47, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente propone all'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale un programma di formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale degli addetti alle attività inerenti alla protezione civile e dei volontari di cui ai successivi articoli.

     2. Le attività formative sono svolte, secondo le disposizioni del piano annuale di cui al precedente comma, dalle strutture regionali e dagli organi del Servizio sanitario nazionale. La Regione può inoltre stipulare convenzioni con le Amministrazioni statali, le Università, enti ed associazioni, anche a carattere volontario, operanti nell'ambito della protezione civile di comprovata qualificazione e specializzazione in relazione alLe ipotesi di rischio individuate dal piano pluriennale.

 

     Art. 7. (Emergenze di rilievo regionale) [3]

     1. Al verificarsi di un evento calamitoso il sindaco provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Regione.

     2. Su richiesta di uno o più comuni il cui territorio sia interessato da un evento calamitoso che non può essere fronteggiato con i propri mezzi, la Regione provvede con i mezzi e le strutture operative regionali disponibili e assicura la collaborazione del volontariato di protezione civile.

     3. In caso di eventi calamitosi caratterizzati da complessità dell'organizzazione necessaria per le attività di soccorso, da ingenti danni, dalla rilevanza dell'estensione territoriale e della popolazione interessata, la Regione coordina l'attuazione degli interventi degli enti e amministrazioni, anche attraverso il ricorso a mezzi e poteri straordinari, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [4].

     4. Al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, ovvero nella loro imminenza, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, delibera lo stato d'emergenza di rilievo regionale di durata non superiore a dodici mesi, prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi, e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, determinando l'estensione territoriale e le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e dei primi interventi urgenti [5].

 

     Art. 8. (Potere di ordinanza e coordinamento degli interventi) [6]

     1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 4, si provvede mediante ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente della Regione in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente. Le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, il Presidente della Regione si avvale delle componenti e strutture operative regionali e può delegare il Direttore generale della Protezione civile, che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale secondo quanto specificato nel provvedimento di incarico.

     3. In caso di emergenze di rilievo regionale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali, il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale.

 

     Art. 9. (Attivazione della dichiarazione di catastrofe o calamità naturale).

     1. La Giunta regionale, qualora ravvisi in base agli elementi acquisiti che ricorrano le condizioni per richiedere interventi straordinari da parte dello Stato, adotta i provvedimenti intesi a promuovere la dichiarazione di catastrofe o calamità naturale di estensione ed entità particolarmente grave ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, e dell'art. 5, primo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

     2. La Giunta, nelle more delle determinazioni degli organi statali, dispone i provvedimenti previsti dalla presente legge e predispone e presenta al Consiglio le conseguenti variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

     3. Ove sopravvenga la dichiarazione di cui al primo comma, le spese sostenute dalla Regione sono considerate anticipazioni per conto dello Stato.

     4. In ogni caso la Giunta regionale prospetta ai competenti organi e uffici statali, coordinando anche le eventuali istanze locali, l'esistenza dell'adozione di adeguati provvedimenti di loro competenza ed intesi al tempestivo ripristino dei servizi ed opere di interesse nazionale, con particolare riguardo alla viabilità statale, alla rete ferroviaria, ai corsi d'acqua, alle difese a mare ed alle reti energetiche e telefoniche, nonché alle attività produttive industriali.

 

     Art. 10. (Mezzi e strutture regionali di soccorso).

     1. La Regione provvede ad individuare, acquisire ed organizzare attrezzature, mezzi, anche mobili e strutture operative ai fini della prevenzione e riduzione degli effetti prodotti dagli eventi calamitosi.

     2. In caso di calamità attiva i propri mezzi e strutture operative per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite.

     3. Qualora gli organi statali ne facciano richiesta i mezzi e le strutture sono messi a disposizione anche per interventi al di fuori del territorio regionale.

     4. Il servizio regionale di protezione civile può organizzare e attuare programmi operativi di prevenzione, previsione e soccorso, approvati dalla Giunta regionale, anche con la collaborazione di esperti, enti, società e associazioni, mediante stipula di apposite convenzioni. Detti programmi saranno inviati preventivamente alla Commissione consiliare competente [7].

     5. Le attrezzature ed i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di Protezione Civile, possono essere concessi, in uso temporaneo e mediante apposite convenzioni, alle Associazioni di volontariato iscritte all'Albo regionale, di cui al successivo articolo 16, in base a programmi di prevenzione, approvati dalla Regione. Le spese di carburante, a carico della Regione, per l'utilizzo dei mezzi così affidati verranno rimborsate dietro presentazione di fatture o di altra idonea documentazione [8].

     6. Le attrezzature e i mezzi, anche mobili, di proprietà del Servizio di Protezione Civile possono essere, altresì, affidati in via temporanea ai Comuni e alle Province per sopperire alle necessità derivanti da particolari situazioni di emergenza. L'Amministrazione regionale concede ai Comuni ed alle Province un contributo per il pagamento delle somme necessarie per l'utilizzo delle attrezzature e dei mezzi affidatigli [9].

     7. La Regione può provvedere alla acquisizione costruzione e ristrutturazione di opere necessarie ad accogliere ed attivare impianti, mezzi, attrezzature e strutture operative finalizzate alla prevenzione, previsione e soccorso [10].

 

     Art. 11. (Centro operativo regionale). [11]

     [1. La Giunta regionale provvede a garantire il costante funzionamento di un centro operativo per il coordinamento degli interventi e delle operazioni di competenza regionale con compito di assicurare il collegamento col comitato regionale per la protezione civile e le Prefetture e gli enti locali in modo da consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati, rilevamenti e informazioni rilevanti ai fini della prevenzione e del soccorso.

     2. Con atto successivo e non oltre tre mesi dalla promulgazione della presente legge la Giunta regionale provvederà ad istituire, ai sensi e con le procedure della legge regionale 17 agosto 1978, n. 51, il servizio regionale di protezione civile, con compiti di organizzazione, coordinamento ed attuazione di tutti gli interventi di protezione civile a livello regionale. Il numero dei servizi e dei settori, previsto dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 4, è incrementato rispettivamente di una e due unità.

     3. Al verificarsi dell'evento calamitoso si provvede con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente all'assegnazione temporanea, in aggiunta al personale stabilmente assegnato, di personale da altri uffici al centro operativo con specificazione dei relativi compiti, tenendo conto dei profili professionali e delle specializzazioni necessarie in relazione all'evento verificatosi.

     4. In relazione alle necessità derivanti da particolari eventi il centro può avvalersi, ai sensi della vigente normativa regionale, di personale retribuito a convenzione, ovvero della consulenza di esperti esterni all'Amministrazione.

     5. Il centro operativo regionale provvede:

     a) ad acquisire dalle autorità locali i dati circa la situazione di pericolo venutasi a determinare, la natura dell'evento calamitoso e la zona colpita e gli elementi necessari per una prima valutazione dei danni;

     b) a fornire alle autorità competenti le indicazioni e i dati utili per le operazioni di soccorso;

     c) ad individuare gli interventi di competenza regionale per il soccorso e la ricostruzione ed alla istruzione dei relativi atti, da proporre agli organi regionali competenti;

     d) ad assicurare, in caso di richiesta, ai sensi dell'art. 8, la direzione unitaria degli interventi regionali di soccorso ed il coordinamento con gli interventi degli enti locali e delle associazioni di volontariato.]

 

     Art. 12. (Finanziamento dei programmi comunali).

     1. La Regione finanzia i programmi dei Comuni:

     a) per l'acquisto di mezzi e dotazioni necessarie per le attività di protezione civile di loro competenza secondo gli standards stabiliti dal piano regionale;

     b) per l'organizzazione dei propri servizi per la trasmissione dei dati interessanti la protezione civile, nonché di quelli d'emergenza;

     c) per lo studio del proprio territorio e la raccolta dei dati necessari alla predisposizione delle mappe di cui alla lett. a) del successivo articolo.

     2. I finanziamenti sono attribuiti sulla base di programmi annuali redatti dai Comuni tenendo conto delle indicazioni del piano regionale pluriennale, della morfologia del territorio, della popolazione residente e del grado di rischio legato alla previsione di calamità naturali o catastrofi.

     3. Qualora, in relazione agli elementi di cui al precedente comma, il livello sovracomunale risulti più consono per lo svolgimento delle funzioni di cui al primo comma, i finanziamenti ivi previsti sono erogati a favore delle Comunità montane o associazioni di Comuni a tal uopo definite.

 

     Art. 13. (Finanziamento dei programmi provinciali).

     1. La Regione finanzia programmi delle Province:

     a) per la redazione, in collaborazione con i Comuni, di una mappa del proprio territorio con l'indicazione delle aree esposte a rischio e di quelle utilizzabili in caso di emergenza;

     b) per la predisposizione di piani di intervento elaborati in riferimento a singole ipotesi di rischio che indichino le modalità operative circa le forme e l'entità del concorso degli enti locali e delle strutture di intervento e per l'utilizzazione delle associazioni di volontariato;

     c) per l'elaborazione e l'attuazione, anche col concorso dei Comuni e d'intesa con gli organi scolastici, di iniziative educative ed integrative atte a stimolare nei cittadini una moderna coscienza di protezione civile e divulgare le informazioni inerenti le situazioni di pericolo;

     d) per l'organizzazione di servizi ordinari e straordinari per la prevenzione ed il pronto intervento anche in collaborazione con gli altri enti locali, cui affidare i compiti previsti dal successivo comma.

     2. Le Province collaborano con la Regione nella rilevazione, raccolta ed elaborazione di dati interessanti la protezione civile. Le modalità di tale collaborazione sono determinate con decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente previa consultazione della conferenza di cui al precedente art. 3, comma terzo.

 

     Art. 14. (Contributi agli enti locali per spese di primo intervento).

     1. Continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28, in materia di contributi a favore di Comuni, Province e Comunità montane sulle spese sostenute per interventi urgenti volti a fronteggiare calamità naturali.

     2. [12].

     3. Per le attività, e con le medesime modalità ivi previste, sono rimborsate le spese anticipate dagli enti per interventi svolti, a seguito di richiesta della Regione ai sensi dell'art. 8, primo comma, della presente legge. Alla domanda di contributo dovrà essere allegata, oltre ai documenti di cui all'art. 3, secondo comma, punto 2), della legge regionale 21 novembre 1958, n. 28, una dichiarazione del capo dell'amministrazione dalla quale risulti che le somme per cui si chiede il contributo sono state utilizzate per interventi conseguenti alla calamità per cui la Regione ha richiesto l'intervento. I termini previsti nella citata legge regionale decorrono dalla richiesta della Regione.

 

     Art. 15. (Promozione del volontariato).

     1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, riconosce e stimola le iniziative di volontariato, come forma organizzativa della solidarietà umana e quale mezzo significativo di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità.

     2. Si intende per volontariato, ai fini della presente legge, l'adesione libera e non retribuita dei cittadini alle iniziative interessanti i diversi settori di intervento della protezione civile.

     3. Il volontariato si esprime:

     a) attraverso forme associative organizzate che, per le finalità previste dai relativi statuti, concorrono alle attività di protezione civile, mettendo a disposizione delle autorità competenti la propria struttura ed esperienza;

     b) attraverso l'adesione di singoli a gruppi organizzati dai Comuni per collaborazioni di soccorso e di assistenza in caso di evento calamitoso.

 

     Art. 15 bis. (Organizzazioni o associazioni di volontariato civile) [13]

1. È considerata organizzazione o associazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i "Gruppi comunali di protezione civile", che svolge o promuove, avvalendosi delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione degli eventi previsti nell'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), nonché relativa attività di formazione e addestramento.

 

     Art. 16. (Associazioni di volontariato). [14]

 

     Art. 17. (Contributi alle associazioni di volontariato).

     1. La Regione fornisce alle associazioni ogni forma possibile di supporto tecnico ed organizzativo nonché gli elementi conoscitivi ed i dati in suo possesso utili per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

     2. La Regione eroga contributi alle associazioni iscritte all'albo, nonché al Club alpino italiano, alla Croce Rossa italiana ed al CISOM:

     a) per il rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro i rischi da infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario e per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività e per il rimborso delle spese di assicurazione per la responsabilità civile dei mezzi di proprietà [15];

     b) per le spese di acquisto delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti necessari per la prevenzione e l'intervento in caso di calamità.

     c) per le spese di manutenzione delle attrezzature, macchine ed equipaggiamenti operativi di proprietà dei soggetti sopra indicati [16].

     3. I contributi sono erogati, in riferimento alle indicazioni contenute nel piano regionale pluriennale, tenendo conto della rappresentatività e del grado di complessità organizzativa delle associazioni in modo da privilegiare quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di prevenzione o intervento in caso di calamità e non possono superare il novanta per cento della spesa prevista.

     4. La concessione dei contributi è subordinata all'assunzione dell'impegno a:

     a) realizzare l'attività istituzionale, curare un costante aggiornamento dei soci avvalendosi dei corsi di cui al precedente art. 6, presentare il rendiconto degli acquisti operati e delle attività svolte con contributo regionale;

     b) intervenire in caso di emergenza;

     c) curare la buona manutenzione dell'attrezzatura ed assicurarne l'immediata disponibilità in caso di necessità:

     d) collaborare, se richiesti, con gli enti locali nell'attività di vigilanza e prevenzione.

     5. Gli enti locali possono assegnare in comodato alle associazioni iscritte all'albo i mezzi e gli equipaggiamenti acquistati in base ai programmi di cui ai precedenti artt. 12 e 13.

     6. In caso di intervento in occasione di eventi calamitosi la Regione rimborsa alle associazioni le spese di trasporto, vitto e alloggio per i soci sempre che non siano state sostenute direttamente dagli enti che hanno richiesto l'intervento e quelle necessarie alla reintegrazione delle dotazioni ed equipaggiamenti consumati o danneggiati nel corso degli interventi.

     7. La Regione rimborsa alle associazioni per il periodo dell'effettiva utilizzazione per l'intervento le spese sostenute per l'assicurazione dei soci contro i rischi di infortuni o incidenti.

     7 bis. Al fine di favorire le iniziative delle associazioni di volontariato operanti nella protezione civile per l’acquisizione di beni e servizi finalizzati alla propria operatività, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipatamente e in un’unica soluzione i contributi previsti dal presente articolo. Le associazioni beneficiarie, entro quattro mesi dalla conclusione del programma, sono tenute alla rendicontazione dell’attività svolta e delle spese sostenute; nel caso in cui il programma, non venga completato esse perdono il diritto di usufruire di ulteriori benefici per il biennio successivo. La mancata rendicontazione entro diciotto mesi dall’erogazione dei contributi comporta la cancellazione dal Registro generale del volontariato della Regione, fermo restando che le somme non spese devono comunque essere restituite [17].

 

     Art. 18. (Gruppi di volontariato comunali). [18]

     [1. I Comuni curano la formazione di elenchi di volontari, sulla base delle istanze presentate dai singoli cittadini residenti o domiciliati.

     2. I predetti elenchi e i loro periodici aggiornamenti, suddivisi per competenze e qualificazioni professionali sono trasmessi alle Province competenti per territorio e da queste alla Regione.

     3. I Comuni forniscono ai volontari equipaggiamenti individuali e le attrezzature necessarie per attuare gli interventi di soccorso e/o di assistenza.

     4. La Regione rimborsa ai Comuni le somme da essi anticipate per il trasporto, vitto e alloggio dei volontari aderenti ai gruppi impiegati nelle opere di soccorso e/o assistenza.

     5. A tal fine i Comuni presentano alla Regione una relazione dettagliata sull'opera svolta dal volontariato, corredata dalla documentazione comprovante le spese sostenute dagli interessati.

     6. La Regione provvede altresì a rimborsare ai Comuni le somme da essi anticipate per assicurazione contro i rischi di infortunio o incidente per i volontari utilizzati dal sindaco nelle opere di soccorso e/o di assistenza.

     7. I gruppi di volontariato, oltre che integrare le squadre di intervento comunali in caso di calamità, possono essere utilizzati anche al di fuori del territorio del Comune nel cui elenco sono iscritti, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità.]

 

     Art. 19. (Modalità per la concessione dei finanziamenti).

     1. I finanziamenti ed i contributi di cui ai precedenti artt. 12, 13 e 17 sono deliberati dalla Giunta regionale sulla base di un programma annuale predisposto dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente in conformità alle indicazioni contenute nel piano di cui al precedente art. 2.

     2. L'erogazione è subordinata all'assunzione, da parte degli enti beneficiari, dell'impegno di mettere a disposizione, su richiesta e con il coordinamento della Regione, le proprie attrezzature ed equipaggiamenti e collaborare agli interventi di protezione civile ivi compresa l'attività di vigilanza e prevenzione e di trasmettere alla Regione tempestivamente tutti i dati da essa raccolti.

 

     Art. 20. (Norma finanziaria).

     1. Le spese relative all'attuazione della presente legge sono valutate in annue lire 3.000.000.000, a decorrere dall'anno finanziario 1989.

     2. Nel bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1989 saranno istituiti i seguenti capitoli:

 

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

 

2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02)

Spese per la predisposizione del piano e per studi e ricerche in materia di

protezione civile (artt. 2 e 4 della presente legge)

 

2.1.1.4.2.2.08.29 (08.02)

Spese per la realizzazione del sistema di rilevamento, raccolta,

trasmissione ed elaborazione dati (art. 5, primo comma, della presente

legge)

 

2.1.1.4.3.2.08.29 (08.02)

Spese per l'acquisizione e manutenzione di attrezzature e mezzi anche

mobili per l'attivazione ed il funzionamento delle fasi di prevenzione,

previsione, soccorso e ripristino in materia di protezione civile (art. 10

della presente legge).

 

2.1.1.5.3.2.08.29(08.02)

Trasferimenti alla Province per la gestione degli strumenti di rilevamento

(art. 5, secondo comma, della presente legge)

 

1.1.1.4.2.2.08.29 (08.02)

Spese di consulenza e per l'assunzione del personale a convenzione (art.

11, quarto comma, della presente legge)

 

2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Finanziamento di programmi comunali (art. 12 della presente legge)

 

2.1.1.5.3.2.08.29 (08.02)

Finanziamento dei programmi provinciali (art. 13 della presente legge)

 

2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Anticipazioni e contributi ai Comuni, Province e Comunità montane per spese

relative a interventi urgenti in occasione di calamità naturali ed

eccezionali avversità atmosferiche (l.r. 21 novembre 1985, n. 28, e art. 14

della presente legge)

 

2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Rimborso di spese anticipate dagli enti per interventi svolti a seguito di

richiesta della Regione (art. 14 della presente legge)

 

2.1.1.6.2.2.08.29 (08.02)

Contributi alle associazioni di volontariato per le spese di assicurazione

e per le spese di acquisto di attrezzature (art. 17, secondo comma, della

presente legge)

 

2.1.1.6.2.2.08.29 (08.02)

Rimborso alle associazioni di volontariato per spese di trasporto, vitto,

alloggio e assicurazione infortuni in occasione di eventi calamitosi (art.

17, sesto e settimo comma, della presente legge)

 

2.1.1.5.2.2.08.29 (08.02)

Trasferimenti ai Comuni per il rimborso ai gruppi di volontari per le spese

di trasporto, vitto, alloggio e assicurazione infortuni in occasione di

eventi calamitosi (art. 18 della presente legge)

     3. Alle relative spese per l'anno finanziario 1989, si fa fronte, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, con prelevamento, della somma di lire 3.000.000.000, dal fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative di cui al capitolo 03017 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988, mediante utilizzo della riserva prevista alla voce 3 della tabella B allegata alla legge finanziaria 1988.

     4. Alle stesse spese per gli anni 1990 e successivi si fa fronte con quota del maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento.

     5. Alla ripartizione delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge tra i succitati capitoli di nuova istituzione, per l'anno 1989 si provvede con la legge di bilancio per lo stesso anno.

     6. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sui capitoli di cui al precedente secondo comma, del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 81 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 23 aprile 2018, n. 13 e abrogato dall'art. 81 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[3] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 9 marzo 2020, n. 9.

[4] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 marzo 2020, n. 9.

[7] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

[8] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

[10] Comma aggiunto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

[11] Articolo abrogato dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.

[12] Modifica l'art. 3 della L.R. 21 novembre 1985, n. 28.

[13] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.

[14] Articolo abrogato dall'art. 23, comma 1, della L.R. 13 settembre 1993, n. 39.

[15] Lettera già sostituita dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 e così ulteriormente sostituita dall'art. 6 della L.R. 12 dicembre 2022, n. 22.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 9, comma 3, della L.R. 21 settembre 1993, n. 46.

[17] Comma aggiunto dall’art. 14 della L.R. 22 aprile 2002, n. 7.

[18] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 30 giugno 2011, n. 12.