§ 1.2.19 – L.R. 15 gennaio 1986, n. 4.
Adeguamento dell'organizzazione amministrativa regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali: consiglio e giunta
Data:15/01/1986
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In relazione al trasferimento ed alla delega alla regione delle competenze e delle funzioni amministrative disposti con le norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 è adeguata [...]
Art. 2.      Le nuove spese derivanti dall'applicazione della precedente legge sono stimate, a partire dall'anno 1986, in lire 15.000.000, e gravano sui capitoli del bilancio della regione per l'anno [...]


§ 1.2.19 – L.R. 15 gennaio 1986, n. 4.

Adeguamento dell'organizzazione amministrativa regionale. [1]

(B.U. 16 gennaio 1986, n. 3).

 

Art. 1.

     In relazione al trasferimento ed alla delega alla regione delle competenze e delle funzioni amministrative disposti con le norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348 è adeguata l'organizzazione amministrativa regionale.

     Ai fini dell'adeguamento generale e degli obiettivi di cui al precedente comma, il numero massimo delle strutture organizzative previste dagli artt. 5 e 6 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, è portato rispettivamente a 6 servizi e 195 settori.

     In tali numeri sono ricompresi:

     a) gli aumenti di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della l.r. 23 agosto 1985, n. 20, ed al quarto comma dell'art. 2 della l.r. 5 novembre 1985, n. 26;

     b) i servizi e settori istituiti dagli artt. 21 e 25 della l.r. 11 ottobre 1985, n. 23, nonché quello istituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15 della l.r. 8 luglio 1985, n. 15.

     Le disposizioni di cui alla precedente lett. b) operano fino all'adeguamento dell'organizzazione amministrativa regionale di cui ai precedenti primo e secondo comma, da effettuarsi con regolamento ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, come modificati dalla presente legge.

 

     Art. 2.

     Le nuove spese derivanti dall'applicazione della precedente legge sono stimate, a partire dall'anno 1986, in lire 15.000.000, e gravano sui capitoli del bilancio della regione per l'anno finanziario 1986 e su quelli dei bilanci per gli anni successivi, corrispondenti ai capitoli 02016, 02022 e 02023 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985.

     Alle stesse spese si fa fronte con una quota del maggior gettito dell'imposta di registro derivante dal suo naturale incremento.


[1] Legge abrogata dall'art. 80 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, con effetto dalla data indicata dallo stesso art. 80.