§ 17.1.4d - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409.
Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione autonoma della Sardegna.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.1 dichiarazioni di calamità naturale e di carattere di eccezionalità
Data:28/06/1995
Numero:2409


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, dott. Federico Palomba, è nominato commissario governativo delegato a definire entro sessanta giorni, dalla pubblicazione [...]
Art. 2.  [1]
Art. 3.      Ai fini della presente ordinanza il commissario potrà:
Art. 4.      Gli impianti di cui al comma 1 potranno essere anche oggetto di concessione, di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione, ovvero di concessione unitaria di [...]
Art. 5.      1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il commissario delegato potrà avvalersi anche mediante distacco o comando di personale delle amministrazioni dello Stato, della Regione [...]
Art. 6.      1. Il commissario delegato può disporre l'utilizzo delle somme già destinate dallo Stato, dalla Regione Sardegna e dagli enti locali, previa intesa con gli stessi, per interventi per la [...]
Art. 7.      1. Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile provvederà, con apposito decreto, alla nomina di una [...]
Art. 8.      La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per il tramite del Governo della Regione Sardegna comunicata agli enti interessati ai sensi del comma 6 [...]


§ 17.1.4d - O.P.C.M. 28 giugno 1995, n. 2409.

Disposizioni urgenti volte a fronteggiare l'emergenza idrica nella Regione autonoma della Sardegna.

(G.U. 7 luglio 1995, n. 157)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna, dott. Federico Palomba, è nominato commissario governativo delegato a definire entro sessanta giorni, dalla pubblicazione della presente ordinanza, il programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza nei settori dell'approvvigionamento, dell'adduzione, potabilizzazione e della distribuzione delle acque, delle fognature e della depurazione delle acque reflue, del riutilizzo e recapito delle acque depurate.

     Nel programma potranno essere inserite solo le opere strettamente connesse al superamento dell'emergenza da realizzare in un termine non superiore a mesi ventiquattro.

     Il programma dovrà essere sottoposto alla preventiva presa d'atto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile nonchè del Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente anche ai fini della verifica di compatibilità delle opere con la situazione di emergenza e con i tempi di attuazione sopraindicati.

     Di tale programma deve darsi informativa, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, al CIPE unitamente al quadro economico e finanziario delle opere coordinato con gli interventi del medesimo settore previsti negli altri programmi anche cofinanziati dalla Commissione europea.

     Il commissario riferisce ogni due mesi sull'attuazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e al Ministero dei lavori pubblici e dell'ambiente e alla Giunta regionale.

     Entro il 31 dicembre 1995 e a consuntivo della propria attività il commissario riferirà al CIPE sugli interventi attivati e/o in corso di attivazione e sui tempi di completa realizzazione degli stessi.

 

          Art. 2. [1]

     Il commissario delegato provvederà all'espletamento dell'incarico, con la facoltà di avvalersi di sub commissari, con la collaborazione degli uffici della Regione, degli enti strumentali della stessa, nonchè delle autorità e degli uffici competenti in materia, adottando, ove necessario, anche provvedimenti in deroga alle seguenti norme, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20, titolo II, articoli da 22 a 80;

     legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, articoli 331 e 344;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni titolo I da art. 1 ad art. 35, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 50, 63, 64, 65, 66, 89, 90, 92, 105, 114, 115, 116 e 119;

     legge 10 febbraio 1962, n. 57, articoli 2 e 3;

     legge 18 dicembre 1973, n. 836, art. 8, primo comma, secondo periodo;

     legge 28 gennaio 1977, n. 10, articoli 1 e 4;

     decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, art. 4, secondo comma, art. 5, primo e secondo comma, e art. 8;

     legge Regione Sardegna 27 aprile 1984, n. 13, articoli 13 e 17 e successive modificazioni e integrazioni;

     legge Regione Sardegna 22 aprile 1987, n. 24, e successive modificazioni ed integrazioni articoli 4, 5, 6, 11, 16, 18, 22, 23 e 24;

     decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, articoli 3, 8, 9, 16, 18 e 19;

     legge Regione Sardegna 13 aprile 1990, n. 6, art. 11;

     legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 25, 45 e 46;

     decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, articoli 3, 4, 6 e 8;

     decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, articoli 9, 12, 13 e 14;

     decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 6, 7, 10, 17, 18, 32 e 116 come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;

     decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche e integrazioni articoli 4, 5, 6, 7 e 9;

     legge Regione Sardegna 8 luglio 1993, n. 29, articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7;

     legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 5, comma 2, 6, 7, 13, 18, 24, 25 e 30;

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 23, 26 e 27;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30, terzo comma, 32 e 34 con le modifiche introdotte dal decreto legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216;

     testo unico sulle acque n. 1775 dell'11 dicembre 1933, titolo I, capo I, articoli da 1 a 57 e titolo II, articoli da 92 a 106;

     legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, art. 7;

     "Piano paesistico del Molentagius e del Monte Urpinu approvato con decreto assessorato regionale pubblica istruzione n. 7 del 12 gennaio 1979 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica serie generale n. 286 del 4 dicembre 1992 regolamento di attuazione (allegato 5, art. 17, comma XIII, punto A)";

     norme regionali concernenti il piano regionale degli acquedotti approvato con decreto del 23 gennaio 1984, n. 56;

     norme regionali concernenti il piano di risanamento delle acque approvato con delibera della Giunta regionale n. 17/174 del 6 giugno 1984.

     decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 22, 23, 25, 26, 32, 42, 43, 44 e 47;

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

     decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

     legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 13, 37-bis, 37-ter, 37-quater;

     legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 4, comma 1, lettere b), c), e), g), h), i), 8, 9, 10, 11, 14, 15, 17, comma 5, 19, comma 2, 20;

     decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;

     decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 86 e 89;

     delibera CIPE n. 8 del 19 febbraio 1999;

     delibera CIPE 4 aprile 2001, direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001 e successivi adeguamenti ed integrazioni;

     legge 7 agosto 1990, n. 241;

     legge regione autonoma della Sardegna 22 agosto 1990, n. 40;

     decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325;

     decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 326;

     decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 4, 5 e 6;

     legge 18 maggio 1989, n. 183, articoli 17 e 20;

     legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35;

     decreto Ministero ambiente n. 158 del 22 novembre 2001;

     delibera CIPE 22 gennaio 1999, n. 4;

     delibera CIPE 15 febbraio 2000, n. 14;

     delibera CIPE 21 dicembre 2000, n. 138;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, art. 58, per la parte in cui abroga le norme vigenti al 31 dicembre 2001, in materia di occupazione d'urgenza di immobili da espropriare per la realizzazione di opere e di interventi di pubblica utilità.

 

          Art. 3.

     Ai fini della presente ordinanza il commissario potrà:

     individuare nuovi punti di approvvigionamento idrico;

     acquisire fonti di approvvigionamento esistenti mediante provvedimenti di occupazione d'urgenza e requisizione temporanea;

     modificare temporaneamente la destinazione delle risorse idriche e l'assegnazione delle portate da utilizzare avuto comunque riguardo al principio sancito dall'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     stipulare contratti per l'utilizzo e l'approvvigionamento delle acque;

     disporre l'esecuzione degli impianti di approvvigionamento, di adduzione, di potabilizzazione e distribuzione delle acque, di nuovi tratti di collettazione di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza, il monitoraggio e gli interventi di ristrutturazione degli impianti sopraindicati, con particolare riferimento alle reti adduttrici, distributrici e di collettamento dei reflui;

     approvare i progetti, e provvedere alle occupazioni d'urgenza ed agli espropri, eseguendo opere anche in deroga alle disposizioni sugli appalti, autorizzandone l'esercizio, l'affidamento e la titolarità ad enti pubblici;

     accelerare la esecuzione delle opere di cui al presente articolo e di quelle già finanziate dallo Stato o dalla Regione, anche mettendo in mora soggetti attuatori e sostituendosi ad essi in caso di perdurante inerzia trascorsi sessanta giorni dalla messa in mora;

     provvedere ad identificare le opere non avviate proponendo l'eventuale revoca e riassegnazione dei finanziamenti agli enti finanziatori;

     predisporre ed approvare i progetti e disporre la esecuzione di impianti di approvvigionamento, di adduzione e di distribuzione delle acque, di fognatura, collettazione e depurazione delle acque reflue, di nuovi collettori di acque depurate, in particolare per consentirne il riutilizzo o comunque il recapito in condizioni di massima sicurezza.

 

          Art. 4.

     Gli impianti di cui al comma 1 potranno essere anche oggetto di concessione, di progettazione e realizzazione con oneri a carico dell'amministrazione, ovvero di concessione unitaria di costruzione e gestione senza oneri per l'amministrazione.

 

          Art. 5.

     1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, il commissario delegato potrà avvalersi anche mediante distacco o comando di personale delle amministrazioni dello Stato, della Regione Sardegna e degli enti strumentali della stessa, delle amministrazioni locali, del dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio, delle aziende municipalizzate e del personale dei consorzi di bonifica, delle università, delle unità sanitarie locali, di quello in disponibilità alla GEPI, di personale appartenente a società a partecipazione statale in fase di liquidazione fino alla permanenza di tale connotazione, nonchè dei tecnici della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA, di altre strutture pubbliche che abbiano particolare esperienza nel settore dell'approvvigionamento e gestione delle risorse idriche. Il commissario delegato potrà utilizzare il personale di cui sopra secondo le esigenze specifiche di ogni singolo intervento e nella misura strettamente necessaria. Il commissario delegato potrà avvalersi, altresì, delle strutture e dei beni strumentali delle amministrazioni e degli enti di cui al presente comma [2] .

     2. In favore di tale personale e del commissario delegato è autorizzata la corresponsione di una indennità pari all'importo corrispondente fino a centoventi ore mensili di lavoro straordinario calcolato sulla base degli importi orari spettanti in relazione alle qualifiche di appartenenza.

     3. Il commissario delegato può affidare a personale tecnico delle amministrazioni di cui al comma 1 la progettazione delle opere da realizzare. Le relative indennità sono determinate in misura fino a duecento ore mensili di lavoro straordinario, calcolato sulla base degli importi, orari spettanti in relazione alla qualifica di appartenenza.

     4. Per l'approvazione dei progetti il commissario si avvale dei comitati tecnici regionali e provinciali, nei limiti delle rispettive competenze, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 22 aprile 1987, n. 24. Decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di parere, senza che questo sia stato espresso, il commissario provvede ugualmente all'adozione degli atti. Sono fatte salve comunque le competenze statali in materia di dighe.

     5. Le autorizzazioni, le concessioni ed i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere realizzate con i finanziamenti indicati nel successivo art. 6 devono essere rilasciati entro quindici giorni dalla richiesta presentata dall'ente esecutore. In caso di mancata risposta i provvedimenti si intendono tacitamente assentiti.

 

          Art. 6.

     1. Il commissario delegato può disporre l'utilizzo delle somme già destinate dallo Stato, dalla Regione Sardegna e dagli enti locali, previa intesa con gli stessi, per interventi per la realizzazione di impianti di adduzione, di potabililizzazione e distribuzione delle acque, delle fognature nonchè degli impianti di depurazione destinati al riutilizzo e distribuzione delle stesse a fini irrigui, anche con una diversa localizzazione dei medesimi, comprese quelle attribuite sui fondi della Unione europea, quelle attribuite sui fondi del Ministero dell'ambiente anche per gli interventi del piano di disinquinamento per il risanamento del territorio del Sulcis-Iglesiente nonchè quelle attribuite dalla legge 24 marzo 1987, n. 119.

     In tal caso il commissario assumerà, in nome e per conto dei rispettivi enti locali, i mutui con la Cassa depositi e prestiti. La concessione dei mutui potrà avvenire con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, assumendo i poteri del consiglio di amministrazione, al quale verranno comunicate, nella prima adunanza utile, le concessioni effettuate. I rappresentanti legali degli enti possono essere nominati sub commissari personalmente responsabili della regolare esecuzione dei lavori e della gestione degli impianti. In ogni caso la consegna dei lavori non potrà essere effettuata prima della formale concessione del mutuo e le erogazioni in conto del mutuo verranno disposte sulla base di certificati di spesa vistati dal direttore dei lavori e dai sub commissari.

     2. Per le finalità della presente ordinanza, il commissario delegato si avvale, altresì, delle seguenti risorse finanziarie:

     a) L. 114.000.000.000, assegnate con delibera del CIPE in data 28 giugno 1995 nel rispetto delle condizioni in esso indicate;

     b) lire 30.000 milioni di cui all'art. 4, comma terzo, della legge della Regione Sardegna n. 6 del 7 aprile 1995 (capitolo 08035/13 del bilancio della Regione);

     c) lire 22 miliardi di cui all'art. 8 della legge n. 305 del 28 agosto 1989, attribuiti alla Regione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1994.

     3. Al fine di assicurare l'immediata operatività della presente ordinanza e poter immediatamente fronteggiare l'emergenza è autorizzato il versamento, presso apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al "Presidente della Giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica" della somma di lire 3 miliardi a valere sulle disponibilità del cap. 7615, rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

     4. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato.

     5. Fino all'attuazione da parte della Regione degli adempimenti di cui all'art. 8, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il commissario, anche agli effetti dell'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e nell'ambito delle attività di programmazione e pianificazione di cui agli articoli 3 e 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, delimita, in conformità alle deliberazioni adottate dalla Giunta regionale, l'intero territorio regionale quale unico ambito territoriale ottimale di gestione al fine di assicurare la gestione unitaria coordinata dei servizi idrici integrati.

     6. Il commissario applica altresì a far tempo dal 1° gennaio 1996 il sistema tariffario di cui agli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni.

 

          Art. 7.

     1. Il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento protezione civile provvederà, con apposito decreto, alla nomina di una commissione scientifica composta di sette esperti di cui il presidente e due esperti designati dal Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente, un esperto designato dal Dipartimento della protezione civile e tre esperti designati dal Presidente della Regione Sardegna. La commissione coadiuverà il commissario delegato, nominato ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, al fine di fornire valido supporto tecnico-scientifico e di assicurare la pianificazione degli interventi nella fase di emergenza.

     2. Il compenso spettante ai membri della commissione scientifica di cui al comma 1, sarà determinato con lo stesso decreto di nomina della commissione medesima e graverà, per tutto il periodo della fase di emergenza, sui fondi messi a disposizione del commissario delegato.

 

          Art. 8.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e per il tramite del Governo della Regione Sardegna comunicata agli enti interessati ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

 


[1]  Articolo così modificato dall'art. 6 dell’ordinanza 24 febbraio 1996, n. 2424.

[2]  Comma così modificato dall'art. 7 dell’ordinanza 24 febbraio 1996, n. 2424.