§ 4.4.36 - L.R. 10 luglio 2000, n. 8.
Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 trasporti
Data:10/07/2000
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Direttive generali.
Art. 3.  Norme transitorie.
Art. 4.  Norma finanziaria.


§ 4.4.36 - L.R. 10 luglio 2000, n. 8. [1]

Interventi volti ad assicurare la continuità territoriale con le isole minori della Sardegna.

(B.U. 17 luglio 2000, n. 22).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Fino alla completa riforma del settore del trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, la Regione, allo scopo di assicurare le condizioni socioeconomiche di continuità territoriale tra la Sardegna e le sue isole minori sedi di centri comunali o di periferici agglomerati residenziali, è autorizzata a garantire, mediante congrue agevolazioni tariffarie, l'esercizio del costituzionale diritto dei cittadini alla mobilità sulle tratte marittime tra tali isole e i prospicienti porti sardi.

     2. L'agevolazione su tali tratte è limitata ai soli collegamenti notturni sia ordinari che di emergenza effettuati da imprese di navigazione che non beneficino già per le tratte medesime di agevolazioni e finanziamenti pubblici.

 

     Art. 2. Direttive generali.

     1. La Regione, ai fini dell'affidamento del servizio con procedura concorsuale, definisce, sentiti i comuni interessati, con direttiva di programma:

     a) le specifiche relazioni di traffico marittimo ammissibili alle agevolazioni ed i loro specifici approdi;

     b) i requisiti delle imprese: esse devono essere proprietarie dei mezzi utilizzati, dare garanzia di capacità tecnica ed affidabilità in virtù di esperienza maturata nel settore;

     c) la tipologia delle navi;

     d) i criteri di fissazione delle tariffe;

     e) il numero e gli orari delle corse;

     f) la durata massima dei contratti;

     g) la previsione dell'onere finanziario annuale da porre a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Norme transitorie.

     1. Al fine di evitare l'interruzione dei collegamenti marittimi notturni da e per le isole di San Pietro e La Maddalena, sulle tratte Carloforte - Calasetta e La Maddalena - Palau, la Regione è autorizzata a prorogare, per l'anno 2000, i contratti d'appalto in essere alla data del 31 dicembre 1999.

     2. L'articolo 49 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è abrogato.

 

     Art. 4. Norma finanziaria.

     1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in lire 3.600.000.000 per l'anno 2000 e in lire 3.000.000.000 per gli anni successivi.

     2. Agli stessi oneri si fa fronte con gli stanziamenti recati dal capitolo 13039 del bilancio della Regione per gli anni 2000-2002 e dal corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.

 


[1] Abrogata dall'art. 47 della L.R. 7 dicembre 2005, n. 21.