§ 2.14.12 - L.R. 29 settembre 1982, n. 24.
Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:29/09/1982
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione bilancio del Consiglio regionale della Sardegna, a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 30 miliardi per far [...]
Art. 2.      I mutui di cui all'art. 1 saranno ammortizzati in non meno di 10 annualità e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di [...]
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 1.
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1, garanzie fidejussorie ai tesorieri [...]
Art. 5.      Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 1, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla regione.
Art. 6.      Gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, dalle spese per il loro ottenimento, nonché dalle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle [...]
Art. 7.      Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di lire 5 [...]
Art. 8.      Per le aziende colpite dall'eccezionale ondata di caldo dell'estate 1982, la misura del contributo prevista dall'art. 1 della l.r. 10 aprile 1978, n. 28, è elevata fino all'80%.
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11.      L'Amministrazione regionale - a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 1 della l.r. 17 dicembre 1973, n. 40 - può autorizzare la concessione di finanziamenti sul fondo di rotazione [...]
Art. 12.      I crediti a tasso agevolato, concessi a norma delle leggi nazionali e regionali vigenti alle industrie di trasformazione dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità di cui all'art. 8 [...]
Art. 13.      Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende agricole di cui all'art. 2 della l.r. 22 gennaio 1964, n. 3, sono esercitate da [...]
Art. 17.      La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 2.14.12 - L.R. 29 settembre 1982, n. 24.

Rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura e disposizioni varie.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, sentita la Commissione bilancio del Consiglio regionale della Sardegna, a contrarre uno o più mutui, fino ad un massimo di lire 30 miliardi per far fronte alle esigenze operative dell'art. 1 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.

     Per le stesse esigenze è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 35 miliardi a valere sulle disponibilità del fondo speciale, per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative, di cui al capitolo 03017 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1982.

 

     Art. 2.

     I mutui di cui all'art. 1 saranno ammortizzati in non meno di 10 annualità e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo. In deroga al massimale di cui all'art. 1, l'importo complessivo dei mutui da contrarre può essere aumentato, ove ne sussista la necessità, in corrispondenza di eventuali tassi di interesse inferiori a quello predetto.

     Fermo restando l'ammontare massimo delle rate di ammortamento risultante dal tasso e dal tempo indicati, l'Amministrazione regionale, su conforme parere della competente Commissione consiliare, può tuttavia pattuire tassi di interesse superiori, riducendo, corrispondentemente, l'importo complessivo dei mutui da contrarre.

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 1, garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o Istituti di credito.

 

     Art. 5.

     Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 1, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla regione.

 

     Art. 6.

     Gli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui alla presente legge, dalle spese per il loro ottenimento, nonché dalle annualità dei diritti di commissione per la concessione delle corrispondenti fidejussioni sono quantificati in lire 1.840.000.000 per il 1982 e in lire 6.900.000.000 per il 1983 ed anni successivi.

 

     Art. 7.

     Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di lire 5 miliardi. Conseguentemente, sono determinate nello stesso importo di lire 5 miliardi le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della regione per gli anni dal 1982 al 1986.

     I tassi a carico della ditta prestataria, di cui al quarto comma del predetto art. 6, non potranno essere inferiori a quelli stabiliti dalle disposizioni nazionali vigenti.

 

     Art. 8.

     Per le aziende colpite dall'eccezionale ondata di caldo dell'estate 1982, la misura del contributo prevista dall'art. 1 della l.r. 10 aprile 1978, n. 28, è elevata fino all'80%.

 

     Art. 9. [1]

 

     Art. 10. [2]

 

     Art. 11.

     L'Amministrazione regionale - a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'art. 1 della l.r. 17 dicembre 1973, n. 40 - può autorizzare la concessione di finanziamenti sul fondo di rotazione o concedere il concorso negli interessi sui finanziamenti erogati dagli Istituti di credito, al fine di consentire l'anticipazione dei crediti vantati dalle cooperative agricole, e in particolare dalle cantine sociali e dai loro consorzi, nei confronti dell'AIMA.

     La misura del tasso a carico è analoga a quella applicata nel territorio della Sardegna per i prestiti di esercizio concessi alle cooperative sopra indicate.

     Nel caso di finanziamenti erogati dagli Istituti di credito con proprie disponibilità, l'intervento regionale potrà essere effettuato a condizione che il tasso globale richiesto non superi il tasso di riferimento fissato dallo Stato per il credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 34 della l. 2 giugno 1961. n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 12.

     I crediti a tasso agevolato, concessi a norma delle leggi nazionali e regionali vigenti alle industrie di trasformazione dei prodotti vitivinicoli danneggiati dalle calamità di cui all'art. 8 della presente legge, sono prorogati di un anno ove trattisi di credito di esercizio e di due anni ove trattisi di credito a breve e medio termine, con i tassi di interesse in atto al momento delle richieste di proroga da parte dei beneficiari.

     I benefici di cui ai commi precedenti si applicano a richiesta degli interessati tanto agli imprenditori singoli che alle imprese cooperative.

     Gli oneri derivanti per l'applicazione del presente articolo, valutati in lire 500.000.000 per l'anno 1982, gravano sul capitolo 06121/01 istituito con il successivo art. 14.

 

     Art. 13.

     Le funzioni di revisione e di riscontro sulla gestione del fondo di solidarietà regionale in favore delle aziende agricole di cui all'art. 2 della l.r. 22 gennaio 1964, n. 3, sono esercitate da un apposito Collegio di revisori nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e costituito da un magistrato della sezione regionale della Corte dei conti, Presidente; da un funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agropastorale, da un funzionario dell'Assessorato della programmazione bilancio ed assetto del territorio, da un funzionario dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica e da un funzionario della Ragioneria regionale, designati dai rispettivi uffici, membri.

     Per ognuno dei suddetti componenti può essere designato un membro supplente.

     I componenti il Collegio dei revisori durano in carica 3 anni e possono essere confermati.

     I revisori esercitano il loro mandato conformemente alle disposizioni contenute negli artt. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili.

 

     Artt. 14. - 16.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 17.

     La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 6, 2° comma, della L.R. 10 giugno 1974, n. 12.

[2] Integra l'art. 13, 4° comma, della L.R. 10 giugno 1974, n. 12.

[3] Reca disposizioni finanziarie.