§ 3.2.b - L.R. 1 agosto 1973, n. 17.
Norme per l’applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido nella Regione Sarda.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:01/08/1973
Numero:17


Sommario
Art. 1. Gli asili-nido costituiscono un servizio sociale di pubblico interesse ed hanno lo scopo di provvedere alla custodia diurna dei bambini fino ai tre anni di età, per offrire una adeguata assistenza [...]
Art. 2. La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, è applicata nella Regione Sarda con le norme della presente legge
Art. 3. L’Assessore all’igiene e sanità, entro 3 mesi dall’approvazione della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, formula
Art. 4. In esecuzione dei piani e dei programmi di cui all’articolo precedente, l’Assessore all’igiene e sanità con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai Comuni e ai consorzi di Comuni
Art. 5. Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed i contributi a carico dell’Amministrazione regionale, di cui all’articolo precedente, debbono essere [...]
Art. 6. I Comuni compresi nella graduatoria per i finanziamenti sono tenuti a presentare
Art. 7. Presso i Comuni interessati, è istituito un comitato per la gestione degli asili-nido composto da
Art. 8. Il Comitato comunale per gli asili-nido esprime parere, annualmente
Art. 9. Nei Comuni in cui esistono più asili-nido è costituito un sottocomitato di gestione per ogni asilo-nido, formato da
Art. 10. In relazione alle esigenze locali, l’asilo-nido potrà funzionare per l’intero anno solare e per un massimo di 48 ore settimanali, limitatamente ai normali giorni lavorativi; lo orario di apertura [...]
Art. 11. Gli asili-nido di nuova costruzione devono essere preferibilmente ubicati in posizione centrale rispetto al quartiere o all’abitato
Art. 12. Gli asili-nido dovranno essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino
Art. 13. La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali e, in via transitoria, fino all’istituzione di queste ultime, all’ufficio sanitario del Comune dove ha sede l’asilonido
Art. 14. I contributi erogati ai Comuni ai sensi della presente legge, costituiscono, per i relativi Tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, comma secondo, del Regolamento per [...]
Art. 15. Fino a quando non sarà diversamente disposto, l’accoglimento dei bambini negli asili-nido, di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta preferenza, nell’ordine
Art. 16. Nell’esame e nell’accoglimento delle richieste avanzate-entro il 30 aprile di ogni anno-dai Comuni al fine di ottenere l’assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, la Regione terrà [...]
Art. 17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli


§ 3.2.b - L.R. 1 agosto 1973, n. 17. [1]

Norme per l’applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, concernenti la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido nella Regione Sarda.

(B.U. 10 agosto 1973, n. 27)

 

Art. 1.

Gli asili-nido costituiscono un servizio sociale di pubblico interesse ed hanno lo scopo di provvedere alla custodia diurna dei bambini fino ai tre anni di età, per offrire una adeguata assistenza alle famiglie e per facilitare l’accesso delle donne al lavoro, nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.

L’asilo nido deve collaborare con le famiglie per garantire l’armonico sviluppo psico - fisico ed affettivo del bambino.

 

     Art. 2.

La legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044, è applicata nella Regione Sarda con le norme della presente legge.

 

     Art. 3.

L’Assessore all’igiene e sanità, entro 3 mesi dall’approvazione della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, formula:

a) il Piano quinquennale degli asili-nido comprendente gli interventi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e gli interventi integrativi ed aggiuntivi di cui alla presente legge nonchè quelli che possono essere previsti e compresi da altre forme di finanziamento ordinario e straordinario statale e regionale;

b) il programma esecutivo annuale di cui all’articolo 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1044, comprendente la graduatoria dei Comuni che hanno richiesto il finanziamento;

c) il programma esecutivo annuale degli interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari previsti nel Piano quinquennale;

d) il programma dei corsi di qualificazione ed aggiornamento del personale degli asili-nido;

e) idonei programmi di coordinamento dell’attività svolta dagli Enti operanti nel settore dell’assistenza all’infanzia nel territorio della Regione.

 

     Art. 4.

In esecuzione dei piani e dei programmi di cui all’articolo precedente, l’Assessore all’igiene e sanità con proprio decreto, è autorizzato a concedere ai Comuni e ai consorzi di Comuni:

1) i contributi previsti dall’articolo 1, quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1044;

2) i contributi per gli eventuali interventi integrativi, aggiuntivi e straordinari indicati nei piani e nei programmi di cui all’articolo 3 della presente legge, per:

a) la costruzione e l’impianto di nuovi asili nido e la manutenzione straordinaria, l’ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido comunali già esistenti, nonchè l’eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge;

b) la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l’arredamento degli asili nido di cui sopra;

3) contributi agli enti pubblici abilitati allo svolgimento di corsi di qualificazione, addestramento e specializzazione del personale degli asili-nido, di cui al punto d) dell’articolo 3 della presente legge.

L’Assessore regionale all’igiene e sanità è autorizzato a provvedere direttamente all’attuazione dei programmi di coordinamento di cui alla lettera e) dell’articolo 3 della presente legge.

 

     Art. 5.

Le domande tendenti ad ottenere i benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, ed i contributi a carico dell’Amministrazione regionale, di cui all’articolo precedente, debbono essere presentate dagli enti interessati all’Assessorato all’igiene e sanità entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 6.

I Comuni compresi nella graduatoria per i finanziamenti sono tenuti a presentare:

a) progetto approvato dal Comune, in caso di lavori di costruzione di nuovi asili nido ed in caso di ampliamento e miglioramento di asili nido che rispondano ai requisiti della presente legge. L’importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

b) progetto approvato dal Comune, in caso di lavori di adeguamento di locali già esistenti ai requisiti richiesti dalla presente legge. L’importo del progetto dovrà anche comprendere gli onorari per progettazione, direzione e collaudo dei lavori;

c) preventivi e motivi di scelta per l’acquisto o il miglioramento di arredamenti, attrezzature ed apparecchiature;

d) piano finanziario approvato dall’ente interessato, nei casi di richiesta di contributo per gestione, funzionamento e manutenzione;

e) deliberazione dell’ente interessato contenente l’impegno ad assumere a proprio carico l’onere della differenza di spesa eccedente il contributo regionale, nei casi di cui ai punti a), b) e c);

f) atto di vincolo trentennale con il quale l’ente interessato si obbliga a non distogliere dal previsto impiego l’opera oggetto del contributo, mediante apposita iscrizione nei registri immobiliari per i casi di cui ai punti a) e b).

I progetti di cui ai punti a) e b) saranno revisionati a cura dell’Assessorato regionale all’igiene e sanità ed approvati con decreto assessoriale.

 

     Art. 7.

Presso i Comuni interessati, è istituito un comitato per la gestione degli asili-nido composto da:

- il Sindaco del Comune o un suo delegato, che lo presiede;

- tre rappresentanti delle famiglie interessate, eletti dal Consiglio comunale, con voto limitato a due nominativi;

- un rappresentante per ciascuna delle maggiori organizzazioni sindacali esistenti nel Comune, da nominarsi direttamente dalle organizzazioni stesse;

- un segretario, nominato dalla Giunta comunale.

Il Comitato, qualora lo ritenga opportuno, può invitare alle sedute lo specialista in pediatria convenzionato con lo asilo-nido di cui si tratta, un assistente sociale, un ingegnere o la direttrice dell’asilo stesso.

Il Comitato rimane in carica per la durata di due anni ed è nominato con decreto dell’Assessore regionale alla igiene e sanità.

 

     Art. 8.

Il Comitato comunale per gli asili-nido esprime parere, annualmente:

1) sulla scelta del luogo di insediamento degli asili-nido, cui provvederà la Commissione di cui all’articolo 14 della legge 13 giugno 1958, n. 4;

2) sulla corrispondenza dei criteri psico-pedagogici ed igienico-sanitari, da adottarsi o adottati nella gestione degli asili-nido nell’ambito dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato;

3) sulla gratuità del servizio o sull’ammontare delle rette, normali o ridotte dei singoli asili-nido;

4) sugli orari dei singoli asili-nido.

 

     Art. 9.

Nei Comuni in cui esistono più asili-nido è costituito un sottocomitato di gestione per ogni asilo-nido, formato da:

- il dirigente dell’asilo, che lo presiede;

- tre rappresentanti delle famiglie interessate.

Tale sottocomitato opererà sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato di cui all’articolo 7 della presente legge.

 

     Art. 10.

In relazione alle esigenze locali, l’asilo-nido potrà funzionare per l’intero anno solare e per un massimo di 48 ore settimanali, limitatamente ai normali giorni lavorativi; lo orario di apertura potrà variare in relazione a tali esigenze.

Per il personale addetto agli asili-nido si applicano le norme vigenti in materia di lavoro.

 

     Art. 11.

Gli asili-nido di nuova costruzione devono essere preferibilmente ubicati in posizione centrale rispetto al quartiere o all’abitato.

Il rapporto medio asili-popolazione è di un asilo ogni 1.000 abitanti.

Il fabbricato deve preferibilmente svilupparsi al solo piano terra e la sua capienza può variare da un minimo di 30 a un massimo di 60 bambini.

Dovranno essere previste distinte sezioni per lattanti e per divezzi, nel rapporto: 1 a 3 per lattanti e 2 a 3 per divezzi.

 

     Art. 12.

Gli asili-nido dovranno essere dotati di personale qualificato, sufficiente ed idoneo a garantire l’assistenza sanitaria e psico-pedagogica del bambino.

In ciascun asilo-nido, pertanto, presteranno servizio, oltre al personale generico necessario al buon funzionamento: almeno una puericultrice per ogni gruppo di sei bambini minori di 18 mesi ed almeno una puericultrice per ogni gruppo di dieci bambini dai 18 mesi ai 3 anni.

Dette puericultrici dovranno avere conseguito il relativo diploma.

La direzione del servizio deve essere affidata ad una assistente sanitaria diplomata.

Tutto il personale sarà assunto mediante pubblico concorso.

Per l’assistenza sanitaria, l’asilo-nido è tenuto a convenzionarsi con uno specialista in pediatria che effettuerà almeno due visite settimanali e, comunque, ogni qualvolta ne venga richiesto.

 

     Art. 13.

La vigilanza igienico-sanitaria è affidata alle unità sanitarie locali e, in via transitoria, fino all’istituzione di queste ultime, all’ufficio sanitario del Comune dove ha sede l’asilonido.

 

     Art. 14.

I contributi erogati ai Comuni ai sensi della presente legge, costituiscono, per i relativi Tesorieri, entrate con destinazione specifica a norma dell’articolo 171, comma secondo, del Regolamento per l’esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con RD 12 febbraio 1911, n. 297.

 

     Art. 15.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, l’accoglimento dei bambini negli asili-nido, di cui alla presente legge, dovrà avvenire dando assoluta preferenza, nell’ordine:

1) ai figli di lavoratrici dipendenti da terzi o autonome che prestino la loro opera in località distanti oltre 4 chilometri dal proprio domicilio;

2) ai figli di lavoratrici vedove o nubili;

3) ai figli di lavoratrici il cui coniuge sia emigrato per motivi di lavoro;

4) ai figli di colone o mezzadre.

Ogni bambino, all’atto dell’accettazione in un asilo-nido, deve essere munito di un certificato medico, datato da meno di tre giorni, da cui risulti che esso non è affetto da malattie contagiose o che, trovandosi convalescente di una di tali malattie, ha superato il periodo della contagiosità.

Deve essere, inoltre, munito dei certificati relativi alle vaccinazioni già subite.

 

     Art. 16.

Nell’esame e nell’accoglimento delle richieste avanzate-entro il 30 aprile di ogni anno-dai Comuni al fine di ottenere l’assegnazione dei contributi di cui alla presente legge, la Regione terrà conto, in via prioritaria:

a) del tasso di occupazione generale dei lavoratori dipendenti da terzi e dell’incidenza dell’occupazione femminile sul totale dei lavoratori occupati dipendenti da terzi;

b) della concentrazione dell’occupazione femminile;

c) dell’occupazione femminile a carattere pendolare;

d) del grado di emigrazione e di immigrazione interne per lavorazioni a carattere stagionale;

e) delle previsioni di occupazione femminile per nuovi insediamenti industriali.

 

     Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 sono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 15308 - “Spese dirette all’attuazione di programmi di coordinamento dell’attività svolta dagli Enti operanti nel settore dell’assistenza all’infanzia nel territorio della Regione”;

- capitolo 15322 - “Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 in favore dei Comuni o consorzi di Comuni per la gestione, il funzionamento, la manutenzione ordinaria e l’arredamento di asilinido”;

- capitolo 15323 - “Contributi per l’attuazione di corsi di qualificazione e di aggiornamento del personale degli asilinido”;

- capitolo 25330 - “Contributi integrativi dei benefici previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, in favore di Comuni e consorzi di Comuni, per la costruzione e l’impianto di nuovi asili-nido e per la manutenzione straordinaria, l’ampliamento ed il miglioramento degli asili-nido già esistenti, nonchè per l’eventuale loro adeguamento ai requisiti previsti dalla legge”;

- capitolo 25331 - “Contributi per interventi integrativi e straordinari in favore degli asili-nido; pm.

- capitolo 25332 - “Fondo di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato pm.

A favore dei capitoli 15308, 15322, 15323 e 25330 è stornata dal capitolo 17904 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio la somma di L. 300.000.000, ripartita come segue:

- capitolo 15308 - L. 5.000.000

- capitolo 15322 - L. 95.000.000

- capitolo 15323 - L. 10.000.000

- capitolo 25330 - L. 190.000.000

Le spese per l’attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 15308, 15322, 15323, 25330, 25331 e 25332 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1973 ed ai capitoli ad essi corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

 

 

ALLEGATO A

L’edificio deve essere dotato di ingresso, preceduto da porticato o pensilina; deposito di carrozzine; ambulatorio medico; uffici direzione; cucina per divezzi e personale, dotata di dispensa; spogliatoio personale dimensionato sulla base di 1 assistente per ogni 10 divezzi, 1 assistente ogni 6 lattanti, oltre 2 persone per il servizio di cucina, due per il servizio di lavanderia, due per la pulizia locali; detto spogliatoio deve essere anche dotato di proprio servizio igienico.

La lavanderia deve essere attrezzata anche con sterilizzatrice e articolata in lavaggio, stireria-guardaroba, magazzino per materiali di consumo, refettorio personale da servire su due turni, spogliatoio bambini.

La sezione lattanti dovrà essere separata dal resto dei locali a mezzo di ambiente filtro e dovrà essere articolata sui seguenti locali: una o più stanze attrezzate con non più di 6 culle e precedute da ambiente cure neonato dotato di bagnetto e tavolo fasciatoio; stanza giochi; stanza allattamento; lactarium attrezzato, cucinetta pappe, ambiente per vuotatoio; ripostiglio aereato per deposito attrezzi pulizia; servizi igienici per il personale.

La sezione divezzi dovrà comprendere; uno o più ricreatori per 20 bambini cadauno; un refettorio; una stanza di riposo; un ambiente per vuotatoio e lavaggio vasetti; un locale con 8 WC ad acqua corrente; un locale con lavabi; un bagnetto e tre doccette.

I locali destinati ad accogliere i bambini devono essere ad aria condizionata, gli altri locali devono essere riscaldati a termosifone.

 

ALLEGATO B

TABELLA SUPERFICI MINIME

Locali

 

Superfici minime

Ingresso: mq 10 - 15

Deposito carrozzine: mq 9

Ambulatorio medico: mq 12

Ufficio: mq 12

Spogliatoio bambini: mq 15

Cucina: mq 15 - 20

Dispensa: mq 5 - 6

Spogliatoio personale: mq 9 - 14

Lavanderia: mq 12 - 15

Guardaroba stireria: mq 12

Magazzino: mq 10

Refettorio personale: mq 10 - 12

Stanza culle neonato: mq 11 - 12

Stanza cure neonato: mq 6

Stanza giochi: mq 12

Stanza allattamento: mq 9

Cucinetta pappe: mq 8

Lactarium: mq 12

Vuotatoio: mq 2,5 - 3

Ripostiglio attrezzatura pulizia: mq 2 - 2,5

Ricreatorio divezzi (2 mq / bambino): mq 50

Refettorio (0,7 mq / bambino): mq 28 - 35

Stanza riposo (0,7 mq / bambino): mq 35

Vuotatoio: mq 6

Locale per WC: mq 25 - 30

Locale lavabi e bagni

 

Corridoi: il 20% della superficie totale


[1] Abrogata dall'art. 56 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, con la decorrenza ivi prevista.