§ 1.4.37 - L.R. 17 gennaio 1984, n. 4.
Finanziamenti ai comuni, consorzi intercomunali, Comunità montane, aree e nuclei per lo sviluppo industriale ed alle imprese industriali, artigiane ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 enti locali, enti regionali
Data:17/01/1984
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In attuazione della l. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, la Regione concede contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 100% dell'importo dell'opera.
Art. 3.      Gli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge dovranno dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti a far fronte alla quota di spesa eventualmente a loro carico.
Art. 4.      I progetti delle opere incluse nei programmi di intervento di cui al precedente art. 2 sono approvate con le procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 20 della l.r. 6 settembre 1976, [...]
Art. 5.      Per la concessione dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede, sentiti gli Assessorati competenti per materia, [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti dei massimali previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, a seconda delle specifiche materie e [...]
Art. 7.      Le imprese che intendono usufruire dei benefici previsti dal presente capo, devono far pervenire apposita domanda e la documentazione richiesta all'Assessorato della difesa dell'ambiente.
Art. 8.      La Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un regolamento di attuazione della stessa da sottoporre al parere della Commissione [...]
Art. 9.      (Omissis).
Art. 10.      Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro 20 giorni dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 11.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 1.4.37 - L.R. 17 gennaio 1984, n. 4.

Finanziamenti ai comuni, consorzi intercomunali, Comunità montane, aree e nuclei per lo sviluppo industriale ed alle imprese industriali, artigiane ed agricole per l'esecuzione di opere di disinquinamento.

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1.

     In attuazione della l. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, la Regione concede contributi in conto capitale per l'esecuzione di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione ai Comuni, ai Consorzi intercomunali o comunque istituiti dalla regione, alle Comunità montane ed ai Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione di cui al d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218.

     Gli enti di cui al primo comma possono deliberare convenzioni, dirette a delegare alle Province la promozione e l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge. Le province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica a favore di comuni che ne facciano richiesta, situati nel territorio della circoscrizione provinciale come previsto dall'art. 10 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 952.

     La regione è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, che abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per i necessari adeguamenti degli scarichi.

 

CAPO II

CONTRIBUTI PER PUBBLICI SERVIZI

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale fino al 100% dell'importo dell'opera.

     I contributi di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge, sono erogati con decreto dell'Assessore dei lavori pubblici, sulla base di programmi di intervento predisposti dallo stesso Assessorati dei lavori pubblici di concerto con l'Assessorato della programmazione bilancio e assetto del territorio e l'Assessorato della difesa dell'ambiente, sentito il parere del Comitato per la programmazione, che deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Trascorso il termine predetto, il parere si intende acquisito favorevolmente.

     I programmi di cui al comma precedente dovranno essere redatti, sentita la Commissione consiliare competente, in conformità al Piano regionale di risanamento delle acque, di cui all'art. 8 della l. 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche, oppure, nelle more dell'approvazione del suddetto Piano, in modo tale che rispondano alle linee programmatiche per la redazione di detto Piano approvate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 3.

     Gli enti di cui al primo comma dell'art. 1 della presente legge dovranno dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti a far fronte alla quota di spesa eventualmente a loro carico.

     I contributi saranno erogati direttamente a favore degli enti concessionari, a domanda degli stessi, con le modalità di cui all'art. 4 della l.r. 7 gennaio 1975, n. 1.

 

     Art. 4.

     I progetti delle opere incluse nei programmi di intervento di cui al precedente art. 2 sono approvate con le procedure di cui al primo e secondo comma dell'art. 20 della l.r. 6 settembre 1976, n. 45, e successive modificazioni.

 

CAPO III

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE

 

     Art. 5.

     Per la concessione dei benefici di cui al terzo comma dell'art. 1 della presente legge, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente provvede, sentiti gli Assessorati competenti per materia, a

     a) redigere un elenco dei richiedenti;

     b) predisporre la graduatoria dei richiedenti con il relativo punteggio stabilito in funzione dei seguenti parametri:

     1) l'appartenenza dell'impresa ad aree geografiche dove più grave sia l'inquinamento;

     2) l'appartenenza dell'impresa ad uno dei settori merceologici maggiormente inquinanti;

     3) l'eventuale riutilizzazione delle acque depurate per usi vari e/o il recupero energetico;

     4) l'eventuale partecipazione dell'impresa alla realizzazione di un impianto di depurazione in forma consortile;

     5) l'anno di realizzazione dell'impianto di depurazione o di pretrattamento;

     c) fissare la quota del contributo spettante ad ogni singolo richiedente.

     L'Assessore della difesa dell'ambiente, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, provvede, con proprio decreto, a determinare l'elenco delle imprese beneficiarie e la misura del contributo, nei limiti di cui al successivo art. 6.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale nei limiti dei massimali previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, a seconda delle specifiche materie e settori di intervento.

     A favore delle imprese che abbiano usufruito o usufruiscano, per l'esecuzione delle stesse opere, di altri contributi in conto capitale, sono consentite le integrazioni sino alle misure più favorevoli previste dalle norme di cui al comma precedente.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare il contributo per la sola differenza.

     La domanda di contributo deve essere redatta su apposito modello e corredata della documentazione indicata nell'allegato A) della presente legge.

     I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati con decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, previa deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     Le imprese che intendono usufruire dei benefici previsti dal presente capo, devono far pervenire apposita domanda e la documentazione richiesta all'Assessorato della difesa dell'ambiente.

     Omissis [1].

 

     Art. 8.

     La Giunta regionale è tenuta a predisporre, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un regolamento di attuazione della stessa da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente.

 

CAPO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 9.

     (Omissis).

     La regione potrà disporre annualmente, negli anni successivi, con la legge finanziaria, finanziamenti integrativi per la realizzazione del piano regionale di risanamento delle acque.

 

     Art. 10.

     Sugli stanziamenti previsti dalla presente legge, possono essere assunti impegni entro 20 giorni dalla data della sua entrata in vigore.

 

     Art. 11.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

ALLEGATO A

 

     Elenco della documentazione da presentare all'Assessorato regionale della difesa dell'Ambiente:

     1) Compilazione del Modello E/81/01/A;

     2) Idonea documentazione attestante l'autorizzazione a scaricare i reflui dell'insediamento;

     3) Analisi chimiche, chimico-fisiche e batteriologiche delle acque di scarico nel corpo ricettore, effettuate dal Laboratorio provinciale di igiene e profilassi con campione prelevato dopo l'eventuale depurazione in data non antecedente al 1° marzo 1980;

     4) Corografia scala 1:25.000 con l'ubicazione dell'insediamento e del punto di scarico;

     5) Relazione tecnico-illustrativa ove vengano definiti i seguenti punti:

     a) materie prime trattate;

     b) processo di lavorazione;

     c) prodotto finito;

     d) modalità di immissione nel corpo ricettore delle acque depurate.

     6) Planimetria dello stabilimento scala 1:500 con l'individuazione delle reti fognarie;

     7) Progetto dell'impianto di depurazione completo di schema di processo, planimetria, profili idraulici, disegni esecutivi dei singoli manufatti, relazione tecnica, calcoli dimensionali;

     8) Computo metrico delle opere oggetto del contributo;

     9) Compilazione completa del Modello E/78/03/A;

     10) Dichiarazione dell'impresa attestante il non godimento per le stesse opere, di contributi o di altri benefici, ovvero documentazione del contributo ottenuto.

     (Omissis) [2].

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. unico della L.R. 14 aprile 1987, n. 14.

[2] Si omettono i modelli allegati.