§ 98.1.27696 - D.L. 30 dicembre 1982, n. 952 .
Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1982
Numero:952


Sommario
Art. 1.      Il bilancio di previsione dei comuni e delle provincie per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1983
Art. 2.      Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari
Art. 3.      Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente art. 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed [...]
Art. 4.      Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi
Art. 5.      Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite è calcolata sulla base dei seguenti criteri
Art. 6.      Le provincie, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi [...]
Art. 7.      I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 [...]
Art. 8.      L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'art. 11 del decreto-legge 22 [...]
Art. 9.      Per l'anno 1983 i comuni e le provincie possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per
Art. 10.      I comuni singoli od associati possono deliberare convenzioni dirette a delegare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale
Art. 11.      Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le [...]
Art. 12.      Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed [...]
Art. 13.      I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a determinare il prezzo unitario di cessione in proprietà o del diritto di [...]
Art. 14.      Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari [...]
Art. 15.      Per l'anno 1983 ai comuni, alle provincie, ai loro consorzi e alle rispettive aziende è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale entro il limite del 15 [...]
Art. 16.      Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 [...]
Art. 17.      I comuni e le provincie sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 marzo 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni [...]
Art. 18.      Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, [...]
Art. 19.      E' in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983
Art. 20.      Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni [...]
Art. 21.      Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché [...]
Art. 22.      La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nell'ultimo comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul [...]
Art. 23.      La sovrimposta sul reddito dei fabbricati è istituita dai comuni entro il 31 marzo 1983 con apposita deliberazione che ne determina l'aliquota in misura pari al 5 o al [...]
Art. 24.      I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 21 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un [...]
Art. 25.      I versamenti di cui all'articolo precedente devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne [...]
Art. 26.      Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro [...]
Art. 27.      I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla [...]
Art. 28.      Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo di cui [...]
Art. 29.      Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini previsti è dovuta una sopratassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la sopratassa è ridotta al 10 per [...]
Art. 30.      Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate devono essere pagate dal contribuente [...]
Art. 31.      Sono esenti dalla sovrimposta
Art. 32.      I comuni possono aumentare le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e turismo, fino [...]
Art. 33.      Con effetto dal 1° gennaio 1983 sono aumentate
Art. 34.      E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica [...]
Art. 35.      Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni [...]
Art. 36.      Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare [...]
Art. 37.      All'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente
Art. 38.      La proroga dei termini prevista nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è stabilita in dieci mesi
Art. 39.      L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente
Art. 40.      I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati
Art. 41.      Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 42.      Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno [...]
Art. 43.      Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 33, [...]
Art. 44.      Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per [...]
Art. 45.      Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante
Art. 46.      Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito con legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983
Art. 47.      Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei [...]
Art. 48.      In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), [...]
Art. 49.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27696 - D.L. 30 dicembre 1982, n. 952 [1].

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983.

(G.U. 31 dicembre 1982, n. 359)

 

Titolo I

NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI

 

     Art. 1.

     Il bilancio di previsione dei comuni e delle provincie per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1983.

     La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo art. 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

     Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 2.

     Per l'anno 1983 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e ciascuna provincia un contributo pari:

     1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'interno entro il 28 febbraio 1983;

     2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'art. 5-bis, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che delle entrate una tantum, utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'art. 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982, purché l'importo complessivo non superi le somme richieste ai sensi dell'art. 24, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

     3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-bis, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

 

          Art. 3.

     Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente art. 2 provvede il Ministero dell'interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre 1983. Per le provincie e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70 per cento e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983.

     L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura pari 75 per cento della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente.

     Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'art. 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

     L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro ai Ministeri dell'interno e del tesoro, entro il 31 maggio 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia, entro il 28 febbraio 1983.

     Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame lo inoltra con le modalità stabilite nel decreto ministeriale di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'interno e del tesoro e alla regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

     I comuni e le provincie possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

 

          Art. 4.

     Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

     a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 220 miliardi;

     b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti, con una dotazione di lire 180 miliardi.

     La ripartizione viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente pro capite originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente art. 5.

     Gli enti locali sono tenuti a comunicare direttamente al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e nella spesa per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento di beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

     La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'interno entro il 31 maggio 1983. L'erogazione viene disposta a consuntivo.

 

          Art. 5.

     Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente pro capite è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

     a) l'indice di spesa è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

     b) la spesa è decurtata delle quote per servizi consortili e delle spese di cui alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio 1981 segnalate ai sensi del precedente art. 4;

     c) la spesa è altresì decurtata del trenta per cento per i comuni terremotati e del dieci per cento per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a cinquemila abitanti;

     d) le classi di popolazione per i comuni sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

     Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

 

          Art. 6.

     Le provincie, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale - e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni e per i teatri - che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni.

     Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

     L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni, per l'ammortamento dei mutui, sia per il capitale che per gli interessi, per l'ammortamento dei beni patrimoniali e per i fitti virtuali degli immobili di proprietà.

     I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

     Restano ferme le eccezioni stabilite con art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 7.

     I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'art. 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 2,85 per cento, al 5,65 per cento, all'8,45 per cento, all'11,30 per cento, o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente art. 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari al 5 per cento, al 10 per cento, al 15 per cento, al 20 per cento o al 23 per cento.

     Le percentuali di aumento dei trasferimenti statali sono incrementate di 1 punto per i comuni terremotati, per i comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

     Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 aprile 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Associazioni nazionali dei comuni italiani e l'Unione delle provincie d'Italia.

     La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

     La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 34 del presente decreto ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30 per cento, e in ogni caso con un incremento del 13 per cento dei contributi e delle tariffe applicate per l'anno 1982.

     La somma da corrispondere ai sensi del precedente terzo comma viene aumentata di un importo pari al 21,75 per cento o al 43,45 per cento o al 65,20 per cento o all'86,90 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 qualora i comuni deliberino l'istituzione della sovrimposta rispettivamente con l'aliquota del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento o del 23 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti all'applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti d.6 ed E del certificato finanziario del bilancio 1982.

     Le provincie, qualora deliberino l'applicazione dell'addizionale di cui all'art. 34 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente art. 2.

     Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

     Le provincie sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.

 

          Art. 8.

     L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'art. 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

     a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro capite desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente art. 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

     I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

     I comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora inoltrato alla Cassa depositi e prestiti domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente.

     Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;

     b) il 70 per cento verrà ripartito dal CIPE, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti;

     c) il 10 per cento è destinato al finanziamento dei comuni, delle provincie o dei loro consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare rilevanza o interesse sovracomunale.

     A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tener conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

     L'importo delle perizie di variante e suppletive, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il 20 per cento dell'importo progettuale originario.

     Gli atti deliberativi adottati in difformità dei precedenti due commi sono nulli.

     Le disposizioni di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato art. 19.

     Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi.

 

          Art. 9.

     Per l'anno 1983 i comuni e le provincie possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

     a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;

     b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

     d) grande viabilità;

     e) mutui indispensabili per attivare finanziamenti comunitari;

     f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali.

     Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

     1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo;

     2) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43 e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

     3) ai mutui assunti ai sensi dell'art. 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

     4) ai mutui assunti ai sensi del successivo art. 14.

 

          Art. 10.

     I comuni singoli od associati possono deliberare convenzioni dirette a delegare alla provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.

     Le provincie, attraverso propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei comuni e delle unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.

     Le provincie, d'intesa con i relativi comuni, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela ecologica del territorio, per il rifornimento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti.

 

          Art. 11.

     Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per le finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

     Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle comunità montane da parte del Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della comunità.

 

          Art. 12.

     Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai comuni ed alle provincie dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

 

          Art. 13.

     I comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a determinare il prezzo unitario di cessione in proprietà o del diritto di superficie, di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.

     Il prezzo unitario di cessione o di concessione non può essere inferiore all'80 per cento del costo complessivo rapportato ad unità.

     L'individuazione del costo complessivo tiene conto per l'acquisizione dei terreni e le opere di urbanizzazione dei valori monetari vigenti al momento della deliberazione.

     Le regioni e i comuni provvedono annualmente, ciascuno per la propria competenza, ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

          Art. 14.

     Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

     A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

 

          Art. 15.

     Per l'anno 1983 ai comuni, alle provincie, ai loro consorzi e alle rispettive aziende è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale entro il limite del 15 per cento delle unità che cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983.

     Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti il limite di cui al comma precedente è elevato al 50 per cento.

     E' comunque consentita l'assunzione di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

 

          Art. 16.

     Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individuati con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'art. 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'art. 11-ter del decreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 94, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni dei Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982.

 

          Art. 17.

     I comuni e le provincie sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 marzo 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'interno.

     Decorso detto termine, il Ministero dell'interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

 

          Art. 18.

     Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse formulando proposte per il loro aggiornamento.

     Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'art. 3.

     Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

     Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

 

Titolo II

SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

 

          Art. 19.

     E' in facoltà dei comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

     Il gettito resta attribuito al comune nel cui territorio è sito il fabbricato, il quale procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

 

          Art. 20.

     Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

     Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'art. 39 dello stesso decreto.

     Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

 

          Art. 21.

     Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelli di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati. Nel caso di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

     Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

     Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviarne immediata comunicazione al comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto od in parte. In tal caso ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dell'anno sopra indicato.

 

          Art. 22.

     La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nell'ultimo comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     Per i fabbricati posseduti dalle imprese, anche se costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'attività ovvero beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, la sovrimposta si applica sul relativo reddito separatamente determinato con i criteri e le modalità previste per i beni non strumentali.

     La sovrimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

     Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire centomila. In caso di contitolarità del diritto reale la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni, rispettivamente, fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

 

          Art. 23.

     La sovrimposta sul reddito dei fabbricati è istituita dai comuni entro il 31 marzo 1983 con apposita deliberazione che ne determina l'aliquota in misura pari al 5 o al 10 o al 15 o al 20 o al 23 per cento del reddito imponibile.

     La deliberazione, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 30 giugno 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle finanze, che provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo 30 settembre l'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.

     La mancata osservanza da parte dei comuni delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'inapplicabilità della sovrimposta.

 

          Art. 24.

     I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 21 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983;

     Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

     Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

 

          Art. 25.

     I versamenti di cui all'articolo precedente devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza.

     Il versamento diretto è ricevuto dalle tesorerie comunali in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

     La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

     Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste nel terzo comma per le distinte di versamento.

 

          Art. 26.

     Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, il cui reddito è determinato ai fini dell'imposizione sui redditi in base alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso.

     Relativamente a tali fabbricati, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi relativi ai periodi di cui al comma precedente, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

     Copia degli atti di cui all'art. 28 deve essere inviata dal comune all'ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi, sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioni presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

 

          Art. 27.

     I comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

     Ai fini della liquidazione della sovrimposta i comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo art. 28:

     a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;

     b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

     Con le medesime modalità i comuni procedono altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonché quando il versamento della sovrimposta non sia stato effettuato.

     La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 28.

     Il comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo di cui all'art. 22, ultimo comma, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonché della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.

     Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989. Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 29.

     Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini previsti è dovuta una sopratassa pari al 50 per cento della sovrimposta evasa; la sopratassa è ridotta al 10 per cento se il versamento è eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreché non sia stata comunicata la liquidazione di cui all'art. 27 o notificato l'accertamento di cui all'art. 28.

     Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi dell'art. 28 si applica, oltre alla sopratassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

     Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'art. 25 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

     La misura della pena pecuniaria è determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15 per cento per ogni violazione successiva alla prima.

     Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

     Il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

 

          Art. 30.

     Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente art. 25.

     Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione di cui all'art. 27 o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'art. 28, e sopratasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

     L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

     Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

     Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo e modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed interazioni.

     I decreti previsti nei precedenti articoli 25 e 26 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

 

          Art. 31.

     Sono esenti dalla sovrimposta:

     i redditi degli opifici destinati all'esercizio di attività industriali od artigianali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, sempreché l'attività sia in essi esercitata direttamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

     i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

     i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-bis del detto decreto presidenziale n. 601 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

     i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

     Per i fabbricati il cui reddito è soggetto all'imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal comune si applica nella misura ridotta del 50 per cento. Per le abitazioni il contribuente può optare, qualora più favorevole, per la deduzione prevista dall'art. 22, ultimo comma.

 

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

 

          Art. 32.

     I comuni possono aumentare le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e turismo, fino al limite massimo del triplo.

     Le deliberazioni comunali devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo.

     Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

     Il maggior provento derivante dall'aumento è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per 12 per cento al comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

     a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al comune; per il 40 per cento all'azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo.

     Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al comune;

     b) nelle altre località di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazione di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

     Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta.

 

          Art. 33.

     Con effetto dal 1° gennaio 1983 sono aumentate:

     1) del 100 per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

     2) del 30 per cento, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore 30 per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dal predetto decreto n. 639 e, per l'anno 1983, entro il 31 gennaio 1983;

     3) del 30 per cento, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche e integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

     Per l'anno 1983 si applicano le tariffe massime.

     Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e diritti di cui al primo comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in relazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo.

     In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto.

     In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

     Per l'anno 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

 

          Art. 34.

     E' data facoltà ai comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.

     Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

     I comuni e le provincie possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

     Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni ed alle provincie.

     Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali.

     Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1983.

     I comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

 

          Art. 35.

     Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'art. 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento.

     I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle cinquecento lire superiori.

     Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1982.

     Gli aumenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 15 gennaio 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 36.

     Le regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

     E' soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 23 alla legge 27 dicembre 1977, n. 968.

 

          Art. 37.

     All'art. 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

     "Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa il servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione".

     Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 gennaio dello stesso anno.

 

          Art. 38.

     La proroga dei termini prevista nell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, è stabilita in dieci mesi.

 

          Art. 39.

     L'art. 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di L. 1.000 per ogni facciata o parte di facciata".

     L'art. 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

     "Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

     Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50 per cento per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione della imposta di bollo".

     All'art. 192 del regio decreto 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

     "Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti".

     L'art. 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

     "I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai comuni nella misura del 90 per cento.

     Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604".

     Il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

     La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le provincie, loro consorzi ed aziende stabilite dall'art. 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 235, nonché la tassa di concorso di cui all'art. 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.

 

          Art. 40.

     I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

     1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;

     2) il n. 4) è così sostituito:

     "Sul valore delle stipulazioni relative agli oggetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime L.100.000..............................................................

L.

10.000

sull'importo eccedente le lire centomila e sino a lire due milioni........................................................................................

L.

2,00%

sull'importo eccedente le lire due milioni e sino a lire diecimilioni...............................................................................

L.

1,00%

sull'importo eccedente le lire diecimilioni e sino a lire sessantamilioni.......................................................................

L.

0,60%

sull'importo eccedente le lire sessantamilioni e sino a lire trecentomilioni.....................................................................

L.

0,40%

sull'importo eccedente le lire trecentomilioni e sino a lire un miliardo.................................................................................

L.

0,20%

sugli importi eccedenti le lire un miliardo e senza limite di valore ......................................................................................

L.

0,10%“

     3) dopo il n. 6 è aggiunto il seguente numero:

     "6-bis) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti "10.000";

     4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a L. 2.000;

     5) il diritto fisso da esigere dai comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito il L. 1.000.

     Le percentuali del 70 per cento e del 30 per cento previste dal secondo comma dell'art. 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%.

     La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è duplicata.

     Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 41.

     Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

     Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

     Per l'anno 1983 le somme di cui all'art. 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle provincie autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo comma dell'art. 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le provincie autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'art. 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

 

          Art. 42.

     Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 43.

     Per l'anno 1983 alle camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

     Le somme spettanti alle camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

     Il diritto annuale istituito con l'art. 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle giunte camerali, da un minimo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

     Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

     Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'art. 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali.

     Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'art. 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre provincie dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

     Le voci sub 16-bis, 17 e 17-bis di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti: "17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e sempreché non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, L. 20.000", "18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, L. 80.000".

     Il diritto fisso istituito dall'art. 35, quarto comma, del citato decreto-legge n. 786 del 1981, e riscosso secondo le seguenti misure:

     a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni L. 60.000;

     b) bilanci L. 48.000;

     c) altri atti L. 24.000.

     Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle camere di commercio stesse.

 

          Art. 44.

     Alle regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

 

          Art. 45.

     Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, le regioni sono tenute a provvedere mediante:

     a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

     b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.

     Le tariffe minime di cui al punto b) dell'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a L. 400 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a L. 300 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato di L. 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. I prezzi di tutti i tipi di abbonamento devono essere proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

 

          Art. 46.

     Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito con legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983.

 

          Art. 47.

     Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

 

          Art. 48.

     In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente art. 12, nonché con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, recante provvedimenti urgenti in materia fiscale.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 49.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. unico della L. 26 aprile 1983, n. 131, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle disposizioni di cui ai titoli I e IV, nonchè di quelle contenute negli articoli 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39 e 40 del titolo III del presente decreto. La Corte costituzionale, con sentenza 11 ottobre 1983, n. 307, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. unico, ultimo comma, della stessa L. 131/1983, nella parte in cui prevede che "restano validi gli atti e i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione" dell'art. 45, primo comma lett. a), del decreto-legge n. 952 del 1982.