§ 3.3.39 - L.R. 22 aprile 1987, n. 25.
Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 2 della l.r. 8 maggio 1984, n. 20.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 istruzione
Data:22/04/1987
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Il personale, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dai disciolti patronati scolastici e consorzi dei patronati scolastici nell'anno scolastico 1983-1984, per non meno di cinque [...]
Art. 2.      Il personale che risulti vincitore del concorso è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello in cui il personale stesso risultava impiegato presso l'ente di [...]
Art. 3.      Il servizio prestato nell'ente di provenienza, è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali il comune di [...]
Art. 4.      L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio comunale.
Art. 5.      Nel caso in cui il trattamento economico tabellare spettante a seguito dell'inquadramento effettuato ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di [...]
Art. 6.      Agli oneri derivanti ai comuni dall'applicazione della presente legge regionale si farà fronte con i fondi assegnati a norma della l.r. 25 giugno 1984, n. 31, e con gli stanziamenti autorizzati [...]


§ 3.3.39 - L.R. 22 aprile 1987, n. 25.

Norme per l'inquadramento nei ruoli organici dei comuni del personale di cui all'art. 2 della l.r. 8 maggio 1984, n. 20.

 

Art. 1.

     Il personale, assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato dai disciolti patronati scolastici e consorzi dei patronati scolastici nell'anno scolastico 1983-1984, per non meno di cinque mesi e con un orario di servizio non inferiore a 18 ore settimanali, oppure, che abbia prestato servizio, anche con qualifica diversa, per almeno cinque anni degli otto anni scolastici immediatamente precedenti l'anno scolastico 1983-1984 per non meno di cinque mesi per ogni anno scolastico e con orario non inferiore a 18 ore settimanali, utilizzato dai comuni ai sensi dell'art. 2 della l.r. 8 maggio 1984, n. 20, ai fini dell'attuazione delle norme di cui al capo V del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, e della l.r. 17 gennaio 1984, n. 2, è ammesso a domanda a sostenere apposito concorso riservato per soli titoli professionali per l'inquadramento nei ruoli organici dei rispettivi comuni con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto delle condizioni e delle modalità di cui al sesto comma dell'art. 7 della l. 22 dicembre 1984, n. 887.

     I comuni interessati provvedono entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge a bandire, in base alla disciplina vigente per l'assunzione del personale nei ruoli dei comuni, i concorsi per ciascuna qualifica secondo le corrispondenze individuate a tenere dal successivo art. 2. Non si applicano le disposizioni relative ai limiti di età. in difetto del possesso del requisito del diploma della scuola dell'obbligo, i concorrenti dovranno sostenere, nell'ambito del concorso, una prova di cultura generale [1].

 

     Art. 2.

     Il personale che risulti vincitore del concorso è inquadrato nel livello retributivo funzionale corrispondente a quello in cui il personale stesso risultava impiegato presso l'ente di provenienza nell'anno scolastico 1983-1984 o nell'ultimo anno del quinquennio di cui all'art. 1.

     Qualora nell'ordinamento del comune di destinazione il contenuto professionale di singole qualifiche non si riscontri o sia inserito in livelli retributivi diversi da quelli in cui lo stesso contenuto è inserito presso l'ente di provenienza, l'individuazione del livello retributivo funzionale, ai fini dell'inquadramento, avviene sulla base di apposita tabella di corrispondenza determinata dal consiglio comunale, che deve tenere conto della collocazione dello stesso o di analogo contenuto professionale nel proprio ordinamento.

     Con le stesse modalità di cui al precedente comma si procede nel caso in cui presso l'ente disciolto il personale non sia in specifici livelli retributivi funzionali.

     Il personale è inquadrato sulla base della posizione giuridica quale risulta dal relativo provvedimento di assunzione.

 

     Art. 3.

     Il servizio prestato nell'ente di provenienza, è valutato, agli effetti della progressione orizzontale della retribuzione, nella stessa misura e con le stesse modalità con le quali il comune di destinazione valuta il servizio con il ruolo del proprio personale.

     I servizi prestati con orario di lavoro ridotto sono valutati, ove nulla sia previsto al riguardo, in proporzione al rapporto tra orario ridotto ed orario pieno.

     La valutazione del servizio viene limitata ai periodi di servizio effettivamente prestato.

 

     Art. 4.

     L'inquadramento è effettuato con deliberazione del consiglio comunale.

     Con la stessa deliberazione il consiglio comunale apporta le conseguenti variazioni alla pianta organica del personale, ai sensi del sesto comma dell'art. 7 della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

 

     Art. 5.

     Nel caso in cui il trattamento economico tabellare spettante a seguito dell'inquadramento effettuato ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3 sia inferiore a quello in godimento presso l'ente di provenienza alla data indicata nel precedente art. 1, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con la progressione economica e con i futuri miglioramenti.

 

     Art. 6.

     Agli oneri derivanti ai comuni dall'applicazione della presente legge regionale si farà fronte con i fondi assegnati a norma della l.r. 25 giugno 1984, n. 31, e con gli stanziamenti autorizzati dall'art. 6, ventisettesimo comma della L. 22 dicembre 1984, n. 887.

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. unico della L.R. 2 agosto 1988, n. 28.