§ 4.3.103 - L.R. 24 maggio 1984, n. 24.
Interventi urgenti per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 lavori pubblici
Data:24/05/1984
Numero:24


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche su richiesta degli enti interessati, ad erogare l'intero ammontare delle somme occorrenti per l'esecuzione di urgenti interventi di costruzione e [...]
Art. 2.      La somministrazione di cui all'art. 1 è limitata ai soli casi in cui il mancato o tardivo intervento possa risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero di salvaguardia di centri [...]
Art. 3.      L'approvazione del progetto da parte dell'Assessore regionale dei lavori pubblici deve contenere sia l'autorizzazione di cui all'art. 93 del citato testo unico sulle opere idrauliche, sia la [...]
Art. 4.      Alla classificazione delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, si provvede con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei [...]
Art. 5.      L'erogazione di cui all'art. 1 è autorizzata, per le sole opere di seconda categoria, anche in difetto della classificazione di legge, relativamente alle spese di manutenzione ordinaria e [...]
Art. 6.      Ai fini dell'attuazione della presente legge non trovano applicazione in Sardegna le norme del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, per quanto in [...]
Art. 7.      Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse limitatamente agli stanziamenti iscritti nel bilancio della regione.


§ 4.3.103 - L.R. 24 maggio 1984, n. 24.

Interventi urgenti per l'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria di competenza regionale.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata, anche su richiesta degli enti interessati, ad erogare l'intero ammontare delle somme occorrenti per l'esecuzione di urgenti interventi di costruzione e manutenzione di opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, secondo la classificazione prevista dal testo unico sulle opere idrauliche, approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523.

 

     Art. 2.

     La somministrazione di cui all'art. 1 è limitata ai soli casi in cui il mancato o tardivo intervento possa risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità, ovvero di salvaguardia di centri abitati, ovvero della rovina di opere di grande interesse pubblico.

     L'intervento regionale è subordinato all'assunzione di formale impegno da parte dei beneficiari sulla successiva manutenzione, sorveglianza e gestione.

 

     Art. 3.

     L'approvazione del progetto da parte dell'Assessore regionale dei lavori pubblici deve contenere sia l'autorizzazione di cui all'art. 93 del citato testo unico sulle opere idrauliche, sia la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, sia la classificazione o l'individuazione della categoria assimilabile.

 

     Art. 4.

     Alla classificazione delle opere idrauliche di terza, quarta e quinta categoria, si provvede con decreto dell'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, e col parere della competente Commissione consiliare.

 

     Art. 5.

     L'erogazione di cui all'art. 1 è autorizzata, per le sole opere di seconda categoria, anche in difetto della classificazione di legge, relativamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

     Art. 6.

     Ai fini dell'attuazione della presente legge non trovano applicazione in Sardegna le norme del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, per quanto in contrasto con la medesima.

 

     Art. 7.

     Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse limitatamente agli stanziamenti iscritti nel bilancio della regione.